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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 3533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3533 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: NN AR Presidente rel. Beatrice Marrani Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 2922/2023
all'udienza del 30 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da LEGALELIA STA in persona dell'Avv. Francesco Elia appellante E
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Tortato appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7988/2023 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14.11.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39720220017386700000, notificatogli in data 5.10.2022, portante crediti per contributi eccedenti il minimale dovuti all' , CP_1
Gestione Commercianti, per gli anni 2015 e 2016, per un importo complessivo pari ad € 11.875,33. A fondamento dell'opposizione il ricorrente ha preliminarmente eccepito la prescrizione della pretesa azionata dall Controparte_2 relativamente all'annualità 2015 atteso che tra la data di esigibilità dell'obbligazione contributiva e la data della notifica dell'avviso impugnato sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), legge n. 335/1995; ha poi contestato il quantum della pretesa contributiva azionata dall' evidenziando CP_1 di aver adempiuto all'obbligazione contributiva sui redditi percepiti (€31.931 nel 2015 ed €38.821 nel 2016), versando per l'anno 2015 la somma di € 4.802,92, con un residuo dovuto, rispetto al contributo a percentuale del 23,19%, di €2601,87, e per l'anno 2016 la somma di € 10.607,19 eccedente, rispetto al contributo effettivamente dovuto, per un importo pari a €1.694,61, di tal ché il debito effettivo ammonta a soli
€907,26, oltre sanzioni, per complessivi €1270,16. Tanto esposto, ha convenuto in giudizio l' , affinché venisse Controparte_3 dichiarata la nullità parziale dell'avviso di addebito n. 39720220017386700000 con ricalcolo della pretesa azionata dall' nella minor somma di €1270,16, con CP_1 vittoria di spese da distrarsi. 2. L' si è costituito in giudizio con memoria depositata 3.2.2023, CP_1 chiedendo preventivamente la verifica della tempestività del ricorso e deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente atteso che l'avviso di addebito impugnato è stato preceduto dalla comunicazione di debito notificata al contribuente il 15.03.2021 e che, comunque, la notifica dell'atto impugnato è stata effettuata tenendo conto del periodo di sospensione (dal 8.03.2020 al 31.12.2021) imposto dalla normativa emergenziale Covid-19 (D.L. n. 41 del 2021); ha poi contestato nel merito la domanda avversaria precisando che la pretesa creditoria portata dall'avviso impugnato riguarda contributi eccedenti il minimale dovuti dal ricorrente in quanto titolare della posizione contributiva del proprio collaboratore, la coniuge , il cui importo è uguale a quello Persona_1 dovuto dal titolare dell'impresa sia per i contributi fissi che per quelli eccedenti il minimale. Ha, pertanto, concluso per il rigetto del ricorso.
3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che del tutto correttamente “l' ha calcolato il contributo a percentuale eccedente il CP_1 minimale considerando la totalità dei redditi di impresa dichiarati dalla coadiuvante, con conseguente fondatezza della pretesa contributiva azionata con l'avviso di addebito impugnato”.
4. Avverso detta sentenza propone appello il lamentandone, in Parte_1 particolare, l'erroneità per violazione di legge (art. 230 bis c.c. – art. 5, commi 4 e 5, del Tuir), poiché il Tribunale “ha calcolato la contribuzione del coadiuvante ponendo quale reddito imponibile da cui sottrarre il c.d. minimale, quello d'impresa nella misura del 100%, come fosse il coadiuvante fosse il titolare di impresa, invece che della quota di partecipazione del 30%, partecipazione non contestata, senza che controparte abbia neanche mai allegato la quota aziendale del coadiuvante”.
5. Si costituisce in giudizio l' contestando la fondatezza del gravame e CP_1 chiedendone il rigetto.
6. All'odierna udienza, previo espletamento di c.t.u. contabile, la causa è decisa come da dispositivo.
7. L'appello è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in dispositivo.
8. In primo luogo, per quanto concerne le modalità di calcolo dell'imponibile retributivo relativo alla posizione della coadiuvante Persona_1
2 nell'impresa del coniuge, odierno appellante, deve condividersi quanto affermato dal primo giudice. Infatti, la base imponibile, sulla quale calcolare i contributi dovuti per la coadiuvante, ricomprende la totalità dei redditi d'impresa da quest'ultima prodotti, come affermato dalla Suprema Corte in analoga fattispecie (v. Cass. n. 624/2024). Al riguardo il giudice di legittimità ha ritenuto che “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa cosi come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986); ne consegue che vanno computati i redditi dichiarati dal coniuge di titolare di impresa individuale prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario di Sas svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari (Cass. nn. 18892/23; v., fra le altre, Cass. n.25732/23)” e ha affermato che il titolare dell'impresa “quale sostituto d'imposta, avrebbe dovuto versare, salvo rivalsa, la contribuzione per la figlia coadiuvante anche per i redditi da capitale percepiti da quest'ultima, quale socia accomandante di altra società in accomandita semplice, e ciò perché era tenuto a versare la contribuzione rapportata alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef, prodotti nello stesso anno a cui i contributi si riferivano. Pertanto, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, e dell'art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, l'unico obbligato al pagamento della contribuzione previdenziale dovuta e il titolare dell'impresa artigiana, mentre nei rapporti interni fra questi e i propri familiari coadiuvanti, opera il diritto di rivalsa del primo sui secondi”. 9. Per quanto poi concerne la quantificazione dei contributi complessivamente dovuti per gli anni 2015 e 2016, deve evidenziarsi che il CTU incaricato nel presente grado di giudizio ha accertato che – ricomprendendo anche i redditi derivanti dall'attività autonoma di agente di commercio svolta dalla nell'imponibile Per_1 retributivo riferibile all'impresa familiare di cui è titolare l'appellante – l'ammontare complessivo delle somme ancora dovute all' sarebbe pari a €8.816,70. CP_1
9.1. La relazione di consulenza, che è adeguatamente motivata, è supportata dalla documentazione in atti ed è fondata su corretti criteri di valutazione contabile, non è stata efficacemente contraddetta da rilievi delle parti. Essa, infine, è condivisa dalla Corte.
10. Sulla base di quanto sopra svolto, va pertanto parzialmente accolto l'appello, con parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, e deve dichiararsi dovuta da , in relazione all'avviso di addebito Parte_1
n.39720220017386700000, la somma di €8.816,70.
11. L'esito complessivo della lite e il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, sulla questione oggetto di causa, in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
12. Devono porsi a carico di entrambe le parti, in solido, le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.
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P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, dichiara dovuta da , in relazione all'avviso di Parte_1 addebito n.39720220017386700000, la somma di €8.816,70; compensa interamente le spese del doppio grado di giudizio. Pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti in solido.
Roma, 30 ottobre 2025
La Presidente est.
NN AR
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