TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1891/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 2/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via P. De Maria, n. 9, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato (PEC:
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_1 difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 21/08/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001548660, notificata il 23.7.2024 e relativa all'atto di accertamento n. 2202.07/12/2018.0162238, emessa a titolo CP_1 di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2017, in ragione dell'omessa ricezione dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputata e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via cautelare, inaudita altera parte, Voglia sospendere l'efficacia di titolo esecutivo del provvedimento impugnato, sussistendo i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, per le ragioni tutte esposte nel su esteso atto, disattesa ogni avversa difesa, deduzione ed eccezione;
nel merito a) accogliere il ricorso e dichiarare nulla e/o illegittima, comunque priva di effetto giuridico, l'ordinanza di ingiunzione della Direzione
[..
[...] di Vibo Valentia Ordinanza di ingiunzione n° OI-001548660 relativa all'atto di Controparte_2 accertamento n° 2202.07/12/2018.0162238 del 7.12.2018 riferito all'anno 2017, notificata in CP_1 data 23.07.2024 e di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, per tutti i motivi di cui al ricorso;
b) dichiarare estinta l'obbligazione pecuniaria;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite da maggiorarsi come per legge e con distrazione in favore dei sottoscritti difensori;
in subordine, sempre previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo del provvedimento impugnato, Voglia il Tribunale adito, rideterminare nella misura minima la sanzione comminata, il tutto sempre con vittoria di spese e competenze da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio rappresentando di aver CP_1 provveduto ad annullare l'ordinanza e chiedendo la compensazione delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si dichiara la cessata materia del contendere.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Secondo quanto dedotto e documentato dall'Ente previdenziale, a seguito di riesamina della situazione contributiva è emerso un'anomalia procedurale nella lavorazione, a cui è seguita l'annullamento, in autotutela, dell'ordinanza oggetto di odierna impugnazione.
4. Pertanto, stante l'annullamento dell'ordinanza ingiuntiva e il conseguente soddisfacimento dell'interesse di parte ricorrente, si dichiara la cessata materia del contendere.
5.
Considerato che
l'annullamento dell'ordinanza impugnata è avvenuta in data successiva all'iscrizione a ruolo del presente procedimento, le spese di lite sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara la cessata materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Vibo Valentia, 2/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 2/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via P. De Maria, n. 9, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Nazzareno Latassa e Marcello Scarmato (PEC:
che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e Email_1 difendono giusta procura in atti. RICORRENTE E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 21/08/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001548660, notificata il 23.7.2024 e relativa all'atto di accertamento n. 2202.07/12/2018.0162238, emessa a titolo CP_1 di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2017, in ragione dell'omessa ricezione dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputata e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via cautelare, inaudita altera parte, Voglia sospendere l'efficacia di titolo esecutivo del provvedimento impugnato, sussistendo i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, per le ragioni tutte esposte nel su esteso atto, disattesa ogni avversa difesa, deduzione ed eccezione;
nel merito a) accogliere il ricorso e dichiarare nulla e/o illegittima, comunque priva di effetto giuridico, l'ordinanza di ingiunzione della Direzione
[..
[...] di Vibo Valentia Ordinanza di ingiunzione n° OI-001548660 relativa all'atto di Controparte_2 accertamento n° 2202.07/12/2018.0162238 del 7.12.2018 riferito all'anno 2017, notificata in CP_1 data 23.07.2024 e di ogni altro atto e/o provvedimento ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, per tutti i motivi di cui al ricorso;
b) dichiarare estinta l'obbligazione pecuniaria;
c) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di lite da maggiorarsi come per legge e con distrazione in favore dei sottoscritti difensori;
in subordine, sempre previa sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo del provvedimento impugnato, Voglia il Tribunale adito, rideterminare nella misura minima la sanzione comminata, il tutto sempre con vittoria di spese e competenze da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio rappresentando di aver CP_1 provveduto ad annullare l'ordinanza e chiedendo la compensazione delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si dichiara la cessata materia del contendere.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Secondo quanto dedotto e documentato dall'Ente previdenziale, a seguito di riesamina della situazione contributiva è emerso un'anomalia procedurale nella lavorazione, a cui è seguita l'annullamento, in autotutela, dell'ordinanza oggetto di odierna impugnazione.
4. Pertanto, stante l'annullamento dell'ordinanza ingiuntiva e il conseguente soddisfacimento dell'interesse di parte ricorrente, si dichiara la cessata materia del contendere.
5.
Considerato che
l'annullamento dell'ordinanza impugnata è avvenuta in data successiva all'iscrizione a ruolo del presente procedimento, le spese di lite sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, dichiara la cessata materia del contendere;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 500,00€, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Vibo Valentia, 2/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2