Articolo 324 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 323Articolo 325
Versione
12 maggio 1963
Art. 324. I residui passivi alla chiusura dell'eser-
cizio 1944-45, sono stabiliti nelle seguenti
somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
finanziario 1944-45 (articolo 320) ........... L. -
somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 322) ........... " 20.692.261,26
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1945 ... L. 20.692.261,26
Entrata in vigore il 12 maggio 1963