TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5833 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.21406/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21406/2022 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20.5.2025 nel termine indicato dal comma terzo.
Tra
(C.F. ); ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); ( C.F. ) tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Cadavero (C.F. ) presso il C.F._4 quale in Napoli hanno eletto domicilio in Via Diocleziano n°121
ATTORI
– 80124 – Napoli ( C. F. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
1 Napoli alla , in persona dell'amministratore pro-tempore Avv. Michele Controparte_1
Napoletano, dom.to per la carica a Monte di Procida alla via Torregaveta n. 75 C.F.
, rappresentato e difeso dall'avv. RO AD in virtù di procura in C.F._5 atti e presso cui è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Diocleziano n. 255
CONVENUTO
Oggetto: impugnativa delibera assemblea condominio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009
Gli attori indicati in epigrafe con atto di citazione notificato il 12 Settembre 2022 hanno convenuto in giudizio “ 80124 – Napoli” chiedendo Controparte_2
di “annullare e-o dichiarare nulla la delibera condominiale assunta dal Controparte_3 in data del 22-02-2022 con condanna per il convenuto al pagamento delle
[...] CP_1 spese del grado da liquidarsi con distrazione. In via gradata dichiarare cessata materia del contendere in ordine alla domanda di annullamento della delibera assembleare del 22-03-2022 e per l'effetto in applicazione del principio della soccombenza virtuale condannare il convenuto al CP_1 pagamento delle spese di lite della fase di mediazione e della presente fase di merito resa necessaria sì dal comportamento assunto dal con distrazione delle medesime . CP_1
Il nel costituirsi in giudizio dopo avere eccepito la nullità della citazione ha CP_1
evidenziato che la delibera impugnata è stata annullata dal prima ancora del CP_1
primo incontro in mediazione. Pertanto secondo il convenuto non può parlarsi di cessazione della materia del contendere e neppure di valutazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale;
peraltro il Condominio ha osservato che ove la domanda attorea dovesse intendersi come tesa ad ottenere in via esclusiva le spese di mediazione andrebbe dichiara l'incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace.
2 Tanto premesso, nel caso che ci occupa anzitutto la citazione non può ritenersi nulla in quanto gli attori hanno spiegato le ragioni dell'iniziativa giudiziaria intrapresa assumendo che la delibera del 22.2.2022 era viziata per omessa convocazione degli istanti, ragione per cui veniva instaurata la procedura di mediazione con Pec inoltrata all'organismo reconcilia in data del 19.05.2022. Il primo incontro fissato l'8.6.2022 veniva rinviato l'11.7.2022 su richiesta del condominio al fine di convocare l'assemblea; prima ancora di tale incontro in data del 23 giugno 2022 si svolgeva la riunione condominiale nella quale l'assemblea annullava la deliberazione assunta in data del 22 02 2022.
Secondo parte attrice poiché al primo incontro dinanzi all'organismo di mediazione non vi
è stato accordo sulle spese vive e gli onorari per la fase di mediazione è stata introdotta la presente controversia nella quale l'istante assume di avere diritto ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere con conseguente liquidazione delle spese sia per la fase di mediazione che per la presente fase giudiziale.
Il Tribunale ritiene che l'iniziativa giudiziaria degli attori, nei termini in cui è stata articolata, vada dichiarata improponibile per assoluta carenza della condizione dell'azione data da un interesse giuridico (e non di mero fatto ) richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Va chiarito al riguardo, anche per superare l'eccezione gradata di incompetenza per valore sollevata dal , che parte attrice non ha inteso agire chiedendo al Tribunale la CP_1
condanna tout court del convenuto al pagamento di un determinato importo, nella specie le spese di mediazione, avendo chiarito nell'atto introduttivo e nella memorie ex art. 183 comma 1 c.p.c. che la condanna alle spese (del presente giudizio e della fase di mediazione) sarebbe diretta conseguenza della “soccombenza virtuale” dell'ente di gestione. Ha dunque ribadito, anche ai fini della competenza per valore, che trattasi di una impugnativa di delibera assembleare la quale, tuttavia, essendo venuta meno per una violazione di legge
(omessa convocazione) del richiede la regolamentazione delle spese secondo il CP_1
criterio della c.c. soccombenza virtuale. Tanto ciò è vero che la difesa degli attori evidenzia la imprescindibile necessità che questo Tribunale valuti la presumibile fondatezza della impugnativa ( “Appare singolare che il argomenti in questo senso perché la domanda CP_1 riguarda l'impugnazione di una delibera assembleare che è stata sostituita dopo l'introduzione del 3 procedimento di mediazione” cfr memorie attore depositata il 21.3.2024. ).
Orbene è pacifico tra le parti ed è documentato in atti che la delibera assembleare oggetto di impugnazione è stata annullata dall'assemblea dei condòmini non solo prima della notifica dell'atto di citazione (che determina la pendenza della lite) ma prima ancora del primo incontro dinanzi all'organismo di mediazione.
Quindi non vi era alcun interesse giuridico attuale e concreto degli attori a notificare un atto di citazione introduttivo del presente giudizio chiedendo nella sostanza l'accertamento virtuale dell'invalidità di una delibera non più esistente e revocata dal CP_1
convenuto già prima dell'incontro di mediazione (cfr Tribunale di Palermo del 19.9.2020 pronunciatosi su un caso analogo a quello in esame).
Nel caso che ci occupa infatti, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, non ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere e, conseguentemente, per statuire relativamente alla soccombenza virtuale, alla quale, come si è detto, la stessa parte attrice ricollega il pagamento delle spese di mediazione.
Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo (in questo caso la caducazione della delibera assembleare impugnata) sia successivo alla proposizione della domanda giudiziaria (che si ha solo con la notifica dell'atto di citazione) ; è dunque necessario che in pendenza del giudizio sopravvengano eventi o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni situazione di contrasto e a fare venire meno la necessità di una pronuncia del giudice (cfr Tribunale di Genova ord. del 19 luglio 2021).
Il precedente di merito prodotto dalla difesa di parte attrice riguarda il caso in cui la delibera impugnata sia stata annullata nel corso del giudizio e non già prima ancora dell'intervento del mediatore, come è accaduto nel caso che ci occupa.
La sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi, come noto, al momento della proposizione della domanda giudiziaria ed anche al momento della decisione.
Alla proposizione della domanda di mediazione non può certo ricollegarsi la pendenza della futura ed eventuale azione giudiziaria per il solo fatto che il legislatore abbia previsto siffatta procedura come condizione di procedibilità per potere azionare il diritto dinanzi al
Giudice (ove vi sia la persistenza dell'interesse ad ottenere l'annullamento della delibera al 4 momento della notifica dell'atto di citazione). La domanda di mediazione per impugnare una delibera condominiale sospende i termini decadenziali previsti dall'art. 1137 c.c. ma mai potrebbe determinare la pendenza della lite futura.
Ed allora, in questa sede, stante il venir meno della delibera avversata prima della notifica delle citazione e dunque della pendenza della presente controversia (e prima ancora della fattiva attività del mediatore) non esiste un interesse giuridicamente tutelato non solo all'annullamento della delibera del 22.2.2022 (richiesto in citazione in via principale) ma anche ad ottenere una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere, cui solo può ricollegarsi la regolamentazione delle spese richieste dalla difesa degli attori in ragione della soccombenza virtuale.
Mai potrebbe in questa sede il Giudice valutare la presumibile fondatezza delle ragioni dell'impugnativa ai fini della c.d. soccombenza virtuale a fronte di una delibera non più in essere al momento della notifica dell'atto di citazione.
Peraltro si osserva, per completezza, che nell'evenienza della delibera del 22.2.2022
l'annullamento è stato deciso il 23-06-2022 ancor prima senza avvalersi dell'intervento del mediatore.
Il primo incontro in mediazione è del 11/07/2022 per cui non è neanche chiaro perché il mediatore abbia dato atto di un “esito negativo” .
In conclusione la domanda va dichiarata improponibile per carenza di interesse ad agire in giudizio.
In ordine al governo della spese di lite il Tribunale ritiene che parte attrice la quale ha perseverato nell'iniziativa giudiziaria inammissibile, pur a fronte delle specifiche eccezioni del convenuto , debba ritenersi soccombente e, dunque, vada condannata al pagamento delle spese maturate nel presente giudizio in favore del , liquidate come in CP_1
dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della limitata portata delle questioni giuridiche trattate, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento RG 21406/2022 così provvede:
1) Dichiara improponibile la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto CP_1
5 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to RO
AD che si è dichiarata anticipataria.
Napoli, 11.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Valeria Conforti
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa
Valeria Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21406/2022 R.Gen.Aff.Cont. trattenuta in decisione all'esito della discussione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20.5.2025 nel termine indicato dal comma terzo.
Tra
(C.F. ); ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
); ( C.F. ) tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Cadavero (C.F. ) presso il C.F._4 quale in Napoli hanno eletto domicilio in Via Diocleziano n°121
ATTORI
– 80124 – Napoli ( C. F. ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
1 Napoli alla , in persona dell'amministratore pro-tempore Avv. Michele Controparte_1
Napoletano, dom.to per la carica a Monte di Procida alla via Torregaveta n. 75 C.F.
, rappresentato e difeso dall'avv. RO AD in virtù di procura in C.F._5 atti e presso cui è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Diocleziano n. 255
CONVENUTO
Oggetto: impugnativa delibera assemblea condominio
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009
Gli attori indicati in epigrafe con atto di citazione notificato il 12 Settembre 2022 hanno convenuto in giudizio “ 80124 – Napoli” chiedendo Controparte_2
di “annullare e-o dichiarare nulla la delibera condominiale assunta dal Controparte_3 in data del 22-02-2022 con condanna per il convenuto al pagamento delle
[...] CP_1 spese del grado da liquidarsi con distrazione. In via gradata dichiarare cessata materia del contendere in ordine alla domanda di annullamento della delibera assembleare del 22-03-2022 e per l'effetto in applicazione del principio della soccombenza virtuale condannare il convenuto al CP_1 pagamento delle spese di lite della fase di mediazione e della presente fase di merito resa necessaria sì dal comportamento assunto dal con distrazione delle medesime . CP_1
Il nel costituirsi in giudizio dopo avere eccepito la nullità della citazione ha CP_1
evidenziato che la delibera impugnata è stata annullata dal prima ancora del CP_1
primo incontro in mediazione. Pertanto secondo il convenuto non può parlarsi di cessazione della materia del contendere e neppure di valutazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale;
peraltro il Condominio ha osservato che ove la domanda attorea dovesse intendersi come tesa ad ottenere in via esclusiva le spese di mediazione andrebbe dichiara l'incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace.
2 Tanto premesso, nel caso che ci occupa anzitutto la citazione non può ritenersi nulla in quanto gli attori hanno spiegato le ragioni dell'iniziativa giudiziaria intrapresa assumendo che la delibera del 22.2.2022 era viziata per omessa convocazione degli istanti, ragione per cui veniva instaurata la procedura di mediazione con Pec inoltrata all'organismo reconcilia in data del 19.05.2022. Il primo incontro fissato l'8.6.2022 veniva rinviato l'11.7.2022 su richiesta del condominio al fine di convocare l'assemblea; prima ancora di tale incontro in data del 23 giugno 2022 si svolgeva la riunione condominiale nella quale l'assemblea annullava la deliberazione assunta in data del 22 02 2022.
Secondo parte attrice poiché al primo incontro dinanzi all'organismo di mediazione non vi
è stato accordo sulle spese vive e gli onorari per la fase di mediazione è stata introdotta la presente controversia nella quale l'istante assume di avere diritto ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere con conseguente liquidazione delle spese sia per la fase di mediazione che per la presente fase giudiziale.
Il Tribunale ritiene che l'iniziativa giudiziaria degli attori, nei termini in cui è stata articolata, vada dichiarata improponibile per assoluta carenza della condizione dell'azione data da un interesse giuridico (e non di mero fatto ) richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Va chiarito al riguardo, anche per superare l'eccezione gradata di incompetenza per valore sollevata dal , che parte attrice non ha inteso agire chiedendo al Tribunale la CP_1
condanna tout court del convenuto al pagamento di un determinato importo, nella specie le spese di mediazione, avendo chiarito nell'atto introduttivo e nella memorie ex art. 183 comma 1 c.p.c. che la condanna alle spese (del presente giudizio e della fase di mediazione) sarebbe diretta conseguenza della “soccombenza virtuale” dell'ente di gestione. Ha dunque ribadito, anche ai fini della competenza per valore, che trattasi di una impugnativa di delibera assembleare la quale, tuttavia, essendo venuta meno per una violazione di legge
(omessa convocazione) del richiede la regolamentazione delle spese secondo il CP_1
criterio della c.c. soccombenza virtuale. Tanto ciò è vero che la difesa degli attori evidenzia la imprescindibile necessità che questo Tribunale valuti la presumibile fondatezza della impugnativa ( “Appare singolare che il argomenti in questo senso perché la domanda CP_1 riguarda l'impugnazione di una delibera assembleare che è stata sostituita dopo l'introduzione del 3 procedimento di mediazione” cfr memorie attore depositata il 21.3.2024. ).
Orbene è pacifico tra le parti ed è documentato in atti che la delibera assembleare oggetto di impugnazione è stata annullata dall'assemblea dei condòmini non solo prima della notifica dell'atto di citazione (che determina la pendenza della lite) ma prima ancora del primo incontro dinanzi all'organismo di mediazione.
Quindi non vi era alcun interesse giuridico attuale e concreto degli attori a notificare un atto di citazione introduttivo del presente giudizio chiedendo nella sostanza l'accertamento virtuale dell'invalidità di una delibera non più esistente e revocata dal CP_1
convenuto già prima dell'incontro di mediazione (cfr Tribunale di Palermo del 19.9.2020 pronunciatosi su un caso analogo a quello in esame).
Nel caso che ci occupa infatti, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, non ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere e, conseguentemente, per statuire relativamente alla soccombenza virtuale, alla quale, come si è detto, la stessa parte attrice ricollega il pagamento delle spese di mediazione.
Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo (in questo caso la caducazione della delibera assembleare impugnata) sia successivo alla proposizione della domanda giudiziaria (che si ha solo con la notifica dell'atto di citazione) ; è dunque necessario che in pendenza del giudizio sopravvengano eventi o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni situazione di contrasto e a fare venire meno la necessità di una pronuncia del giudice (cfr Tribunale di Genova ord. del 19 luglio 2021).
Il precedente di merito prodotto dalla difesa di parte attrice riguarda il caso in cui la delibera impugnata sia stata annullata nel corso del giudizio e non già prima ancora dell'intervento del mediatore, come è accaduto nel caso che ci occupa.
La sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi, come noto, al momento della proposizione della domanda giudiziaria ed anche al momento della decisione.
Alla proposizione della domanda di mediazione non può certo ricollegarsi la pendenza della futura ed eventuale azione giudiziaria per il solo fatto che il legislatore abbia previsto siffatta procedura come condizione di procedibilità per potere azionare il diritto dinanzi al
Giudice (ove vi sia la persistenza dell'interesse ad ottenere l'annullamento della delibera al 4 momento della notifica dell'atto di citazione). La domanda di mediazione per impugnare una delibera condominiale sospende i termini decadenziali previsti dall'art. 1137 c.c. ma mai potrebbe determinare la pendenza della lite futura.
Ed allora, in questa sede, stante il venir meno della delibera avversata prima della notifica delle citazione e dunque della pendenza della presente controversia (e prima ancora della fattiva attività del mediatore) non esiste un interesse giuridicamente tutelato non solo all'annullamento della delibera del 22.2.2022 (richiesto in citazione in via principale) ma anche ad ottenere una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere, cui solo può ricollegarsi la regolamentazione delle spese richieste dalla difesa degli attori in ragione della soccombenza virtuale.
Mai potrebbe in questa sede il Giudice valutare la presumibile fondatezza delle ragioni dell'impugnativa ai fini della c.d. soccombenza virtuale a fronte di una delibera non più in essere al momento della notifica dell'atto di citazione.
Peraltro si osserva, per completezza, che nell'evenienza della delibera del 22.2.2022
l'annullamento è stato deciso il 23-06-2022 ancor prima senza avvalersi dell'intervento del mediatore.
Il primo incontro in mediazione è del 11/07/2022 per cui non è neanche chiaro perché il mediatore abbia dato atto di un “esito negativo” .
In conclusione la domanda va dichiarata improponibile per carenza di interesse ad agire in giudizio.
In ordine al governo della spese di lite il Tribunale ritiene che parte attrice la quale ha perseverato nell'iniziativa giudiziaria inammissibile, pur a fronte delle specifiche eccezioni del convenuto , debba ritenersi soccombente e, dunque, vada condannata al pagamento delle spese maturate nel presente giudizio in favore del , liquidate come in CP_1
dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della limitata portata delle questioni giuridiche trattate, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel procedimento RG 21406/2022 così provvede:
1) Dichiara improponibile la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto CP_1
5 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to RO
AD che si è dichiarata anticipataria.
Napoli, 11.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Valeria Conforti
6