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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6830/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008815839000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, lo Difensore_1 e l'Avv. Ricorrente_1 impugnavano la cartella di pagamento n. 03420240008815839000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 sul modello IRAP 2021 (anno d'imposta 2020), chiedendone l'annullamento per inesistenza della notifica dell'atto presupposto (comunicazione di irregolarità) e per l'insussistenza del presupposto impositivo IRAP per carenza di autonoma organizzazione.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, opponeva la validità della notifica dell'avviso bonario eseguita presso l'indirizzo di Indirizzo_1 nelle mani di un familiare (Nominativo_1) e rilevava la definitività della pretesa per omessa presentazione di dichiarazione integrativa.
In prossimità dell'udienza, i ricorrenti depositavano memoria illustrativa e documentazione integrativa (atto di compravendita, certificati anagrafici e provvedimento di sgravio prot. 2025S666460) volta a dimostrare l'intervenuta alienazione dell'immobile sede della notifica, la non convivenza del familiare consegnatario,
l'estinzione dell'associazione e l'incoerenza dell'Amministrazione che, per la medesima patologia notificatoria, aveva già proceduto allo sgravio totale per l'annualità successiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, la Corte rileva come appare dirimente verificare la regolarità della notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata, atteso che, nella dinamica del prelievo basata sul controllo automatizzato, l'invio della comunicazione di irregolarità costituisce un adempimento essenziale e obbligatorio ogni qualvolta emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. La mancata o invalida notifica di tale atto lede il diritto del contribuente alla definizione agevolata delle sanzioni e inficia la validità della successiva iscrizione a ruolo.
Orbene, dalla relata di notifica dell'avviso bonario n. 22130862117 emerge che l'atto è stato consegnato il 18/05/2023 a Indirizzo_1 alla Sig.ra Nominativo_1, qualificata come familiare.
Risulta tuttavia comprovato in atti che:
Lo Studio Associato aveva trasferito la propria sede legale sin dal 2011. L'immobile di Indirizzo_1 è stato alienato in data 23/02/2022 ed è attualmente residenza esclusiva di un terzo (Nominativo_2) dal 16/03/2022. La Sig.ra Nominativo_1 non risulta convivente con i destinatari dell'atto. L'ente Studio Associato era già estinto e cancellato alla data della notifica (cessazione 31/12/2022).
Ne deriva che la notifica effettuata presso un luogo non più riferibile al contribuente e a mani di un familiare non convivente è da considerarsi nulla, non essendo stata peraltro fornita prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN) prescritta dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis) D.P.R. 600/73. Inoltre, una volta estinta l'associazione non riconosciuta, l'atto deve essere notificato direttamente all'ultimo legale rappresentante e non impersonalmente all'ente.
Appare altresì fondata l'eccezione di incoerenza dell'Amministrazione finanziaria alla luce del provvedimento di sgravio prot. 2025S666460 del 16/12/2025. Tale atto, riferito alla medesima parte e alla medesima imposta
(IRAP 2021), ha disposto lo sgravio totale dell'intera partita iscritta a ruolo riconoscendo l'irregolarità della notifica tentata a Indirizzo_1. Il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. impone alla P.A. di non venire contra factum proprium, comportandosi in modo coerente con le proprie precedenti determinazioni.
Quanto all'eccezione dell'Ufficio sulla mancata dichiarazione integrativa, essa è giuridicamente errata.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 13378/2016), la dichiarazione fiscale è una mera esternazione di scienza, sempre emendabile in sede contenziosa laddove il contribuente provi l'errore commesso a proprio danno.
Nel merito, la prova documentale prodotta (fatture e mandati personali) ha dimostrato che l'attività dei singoli professionisti era scissa e priva di quella struttura organizzativa unitaria eccedente il minimo indispensabile capace di generare valore aggiunto tassabile ai fini IRAP.
Il ricorso va, pertanto, accolto con l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate soccombente nella misura liquidata in dispositivo, in base al valore della lite e alla palese infondatezza delle eccezioni procedurali sollevate dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. II, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio liquidate in complessivi € 350,00, oltre accessori come di legge e rimborso del Contributo Unificato versato.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6830/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240008815839000 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, lo Difensore_1 e l'Avv. Ricorrente_1 impugnavano la cartella di pagamento n. 03420240008815839000, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 sul modello IRAP 2021 (anno d'imposta 2020), chiedendone l'annullamento per inesistenza della notifica dell'atto presupposto (comunicazione di irregolarità) e per l'insussistenza del presupposto impositivo IRAP per carenza di autonoma organizzazione.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, opponeva la validità della notifica dell'avviso bonario eseguita presso l'indirizzo di Indirizzo_1 nelle mani di un familiare (Nominativo_1) e rilevava la definitività della pretesa per omessa presentazione di dichiarazione integrativa.
In prossimità dell'udienza, i ricorrenti depositavano memoria illustrativa e documentazione integrativa (atto di compravendita, certificati anagrafici e provvedimento di sgravio prot. 2025S666460) volta a dimostrare l'intervenuta alienazione dell'immobile sede della notifica, la non convivenza del familiare consegnatario,
l'estinzione dell'associazione e l'incoerenza dell'Amministrazione che, per la medesima patologia notificatoria, aveva già proceduto allo sgravio totale per l'annualità successiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, la Corte rileva come appare dirimente verificare la regolarità della notifica dell'atto prodromico alla cartella impugnata, atteso che, nella dinamica del prelievo basata sul controllo automatizzato, l'invio della comunicazione di irregolarità costituisce un adempimento essenziale e obbligatorio ogni qualvolta emerga un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione. La mancata o invalida notifica di tale atto lede il diritto del contribuente alla definizione agevolata delle sanzioni e inficia la validità della successiva iscrizione a ruolo.
Orbene, dalla relata di notifica dell'avviso bonario n. 22130862117 emerge che l'atto è stato consegnato il 18/05/2023 a Indirizzo_1 alla Sig.ra Nominativo_1, qualificata come familiare.
Risulta tuttavia comprovato in atti che:
Lo Studio Associato aveva trasferito la propria sede legale sin dal 2011. L'immobile di Indirizzo_1 è stato alienato in data 23/02/2022 ed è attualmente residenza esclusiva di un terzo (Nominativo_2) dal 16/03/2022. La Sig.ra Nominativo_1 non risulta convivente con i destinatari dell'atto. L'ente Studio Associato era già estinto e cancellato alla data della notifica (cessazione 31/12/2022).
Ne deriva che la notifica effettuata presso un luogo non più riferibile al contribuente e a mani di un familiare non convivente è da considerarsi nulla, non essendo stata peraltro fornita prova dell'invio della raccomandata informativa (CAN) prescritta dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis) D.P.R. 600/73. Inoltre, una volta estinta l'associazione non riconosciuta, l'atto deve essere notificato direttamente all'ultimo legale rappresentante e non impersonalmente all'ente.
Appare altresì fondata l'eccezione di incoerenza dell'Amministrazione finanziaria alla luce del provvedimento di sgravio prot. 2025S666460 del 16/12/2025. Tale atto, riferito alla medesima parte e alla medesima imposta
(IRAP 2021), ha disposto lo sgravio totale dell'intera partita iscritta a ruolo riconoscendo l'irregolarità della notifica tentata a Indirizzo_1. Il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. impone alla P.A. di non venire contra factum proprium, comportandosi in modo coerente con le proprie precedenti determinazioni.
Quanto all'eccezione dell'Ufficio sulla mancata dichiarazione integrativa, essa è giuridicamente errata.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 13378/2016), la dichiarazione fiscale è una mera esternazione di scienza, sempre emendabile in sede contenziosa laddove il contribuente provi l'errore commesso a proprio danno.
Nel merito, la prova documentale prodotta (fatture e mandati personali) ha dimostrato che l'attività dei singoli professionisti era scissa e priva di quella struttura organizzativa unitaria eccedente il minimo indispensabile capace di generare valore aggiunto tassabile ai fini IRAP.
Il ricorso va, pertanto, accolto con l'annullamento dell'atto impugnato. Le spese vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate soccombente nella misura liquidata in dispositivo, in base al valore della lite e alla palese infondatezza delle eccezioni procedurali sollevate dall'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. II, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di giudizio liquidate in complessivi € 350,00, oltre accessori come di legge e rimborso del Contributo Unificato versato.
Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026