Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 495
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inesistenza della notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto la notifica nulla in quanto effettuata presso un luogo non più riferibile al contribuente e a mani di un familiare non convivente, senza prova dell'invio della raccomandata informativa. Inoltre, l'ente era estinto alla data della notifica.

  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo IRAP per carenza di autonoma organizzazione

    La prova documentale ha dimostrato che l'attività dei singoli professionisti era scissa e priva di quella struttura organizzativa unitaria eccedente il minimo indispensabile capace di generare valore aggiunto tassabile ai fini IRAP.

  • Accolto
    Incoerenza dell'Amministrazione finanziaria

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di incoerenza dell'Amministrazione, poiché un precedente provvedimento di sgravio, riferito alla medesima parte e imposta, aveva riconosciuto l'irregolarità della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 495
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 495
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo