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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6438 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 965/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 965/2021 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Milano alla Via Parte_1 P.IVA_1
AZ EL 2, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo CP_1
ET (C.F.: ) in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) alla Via S. Andrea CP_2 P.IVA_2
109/F, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola d'Amore CP_3
(C.F.: ) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._2
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 185/2021 del Tribunale di Napoli RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
citava davanti al Tribunale di Napoli esponendo che: CP_2 Parte_1
- in data 6.11.2012 aveva stipulato con la convenuta la polizza assicurativa
[...]
n. 484.057.0000904488, per garantire l'esercizio per il Controparte_4
commercio di articoli di pelle e cuoio ubicato in Carinaro, Strada Consortile Zona ASI, Polo
Calzaturiero Unica ex Suolificio Mediterraneo, in porzione di capannone a uso industriale elevato a un solo piano fuori terra, da una molteplicità di rischi, tra cui quelli derivanti da eventi atmosferici caratterizzati da particolare violenza;
- tra il 19 ed il 20.1.2014, l'intera provincia di Caserta, così come l'intero territorio campano e parte di quello nazionale, era stata colpita da condizioni meteorologiche di eccezionale intensità, con venti molto forti e piogge di inusitata copiosità, che avevano provocato il distacco ed il sollevamento in più punti della guaina bituminosa impermeabile di rivestimento superficiale della copertura del fabbricato, per cui l'acqua meteorica si era infiltrata, attraverso il solaio di copertura,
all'interno dell'edificio, bagnando e danneggiando le merci depositate;
- denunciato il sinistro alla compagnia, con il verbale di accertamento conservativo sottoscritto in data 12.6.2014, all'esito degli accertamenti compiuti in contraddittorio, il danno era stato stimato nella somma di euro 135.000,00, al netto dello scoperto contrattuale;
- il suddetto importo non era stato pagato.
Pertanto, stante il vano esito della procedura di mediazione, chiedeva che, dichiarato l'inadempimento contrattuale, la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di euro
135.000,00, quale indennizzo dovuto e non corrisposto, oltre agli interessi ex art. 1284, commi 1 e
4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
La compagnia, costituendosi, deduceva l'insussistenza del diritto all'indennizzo, atteso che:
Contr
- la garanzia complementare “danni da eventi atmosferici” era prevista dal capitolo Eventi atmosferici (pag. 25 c.g.a.) nei termini seguenti: “L'impresa risponde dei danni materiali e diretti
causati ai beni assicurati da grandine, vento e cose da esso trasportate, quando detti eventi
atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti,
assicurati e non. L'impresa non risponde dei danni: a) Verificatisi all'interno dei fabbricati,
nonché alle merci ed al contenuto, a meno che a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al
tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici”;
- al momento del sopralluogo, accedendo al tetto dell'immobile (ove erano posizionati pannelli fotovoltaici di proprietà di altra società, muniti di sistema di allarme atto a scongiurare un eventuale furto), il perito non aveva riscontrato brecce o lesioni sulla copertura ed aveva constatato l'avvenuta riparazione della guaina bituminosa lungo il perimetro di uno dei lucernari della porzione di capannone occupato da senza che fossero stati conservati i residui, come imposto CP_2
dall'art. 20, lett. d) del contratto di assicurazione, che obbligava l'assicurato a “conservare le tracce
ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità
alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benestare è comunicato dall'impresa”;
- l'indagine estesa all'area, volta ad accertare quali fenomeni atmosferici si fossero manifestati nei giorni immediatamente antecedenti il sinistro, aveva escluso che il vento avesse avuto un'intensità
tale da determinare rotture, brecce e lesioni sul tetto e che la pioggia fosse stata caratterizzata da violenza autonoma, tale da cagionare quella tipologia di conseguenze;
peraltro, non era stato constatato neppure che il fenomeno descritto in citazione avesse interessato una pluralità di enti.
Ad abundantiam, evidenziava che, una volta accertata l'entità del danno, il debito diventava di valuta, sicché era inammissibile la richiesta rivalutazione.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con il favore delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni, con sentenza n. 185/2021, il Tribunale di Napoli così
decideva: “1) condanna la in persona del rappresentante legale Parte_1
p.t., al pagamento, in favore della in persona del rappresentante legale p.t., CP_2 dell'importo complessivo di € 135.532,60 euro, a titolo di indennizzo, e, su tale importo, alla
corresponsione degli interessi legali al tasso legale dalla costituzione in mora, ricevuta
dall'impresa convenuta in data 26.07.2014 (documenton.6 di parte attrice), sino all'effettiva
soddisfazione; 2) condanna la in persona del rappresentante legale Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della in persona del rappresentante CP_2
legale p.t., che si liquidano in 800,00 euro per spese e 13.430,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge, con attribuzione all' avv. Nicola D'Amore
dichiaratosi anticipatario”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
- la società attrice aveva provato: a) la fonte negoziale del suo diritto, cioè l'esistenza del contratto di assicurazione, non contestata in alcun modo da controparte;
b) la verificazione del fatto dedotto in garanzia, ossia la sussistenza di condizioni atmosferiche caratterizzate da particolare violenza,
avendo prodotto un comunicato stampa della Protezione civile, secondo cui, nel mese di gennaio dell'anno 2014, la era stata interessata da un'allerta meteo valutata con criticità Controparte_6
arancione, nonché l'estratto dell'archivio del sito “meteo.it”, da cui risultava che nei giorni 19 e
20.1.2014 il Comune di Carinaro, in provincia di Caserta, era stato colpito da vento forte e pioggia tali da porsi, con alta probabilità, come causa efficiente del danneggiamento della guaina che rivestiva la copertura del fabbricato, consentendo l'infiltrazione dell'acqua meteorica all'interno dello stesso;
c) l'evento dannoso, cioè il danneggiamento della guaina di rivestimento della
Contr copertura del fabbricato, in quanto aveva prodotto la fattura in cui era indicata la tipologia, la data ed i costi dell'intervento di riparazione, come confermato anche dai testimoni escussi;
d) i danni-conseguenza, consistenti nel danneggiamento di parte della merce di cuoio e di pelle contenuta all'interno del fabbricato, non essendo state mosse contestazioni alla stima contenuta nell'atto di accertamento conservativo sottoscritto in data 12.6.2014;
- l'eccepita perdita del diritto all'indennizzo per effetto della violazione della lett. d) dell'art. 20 del contratto di assicurazione non era condivisibile, siccome la riparazione della copertura del fabbricato era stata funzionale ad evitare l'aggravarsi del danno già prodotto, nel rispetto di quanto imposto dalla lett. a) del citato art. 20, secondo cui l'assicurato era tenuto ad attivarsi per evitare il danno o per attenuarne la portata;
in ogni caso, l'attrice non aveva violato l'obbligo di cui alla predetta lett. d), in quanto le tracce del sinistro erano chiaramente visibili, essendo stati eseguiti i lavori di riparazione della copertura del solaio del fabbricato - documentati dalla fattura in atti (che indicava il tipo di intervento manutentivo effettuato, la data ed i relativi costi) - al fine di conservare la merce danneggiata in vista del sopralluogo da parte della convenuta;
- l'obbligazione indennitaria era un debito di valore fino alla data della liquidazione convenzionale,
a decorrere dalla quale si convertiva in debito di valuta, per cui dalla verificazione del fatto
(risalente ai giorni 19 e 20.1.2014) e fino alla liquidazione convenzionale del danno (avvenuta il
12.6.2014) erano dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto, devalutato al momento del fatto e via via rivalutato, secondo gli indici ISTAT;
- devalutando l'indennizzo dovuto al momento del fatto (134.865,13) ed applicando gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata fino alla liquidazione di cui in sentenza, all'attrice andava riconosciuto l'importo complessivo di euro 135.532,60, su cui erano decorrevano gli interessi legali dalla costituzione in mora, avvenuta in data 26.7.2014;
- non spettava la rivalutazione monetaria, in difetto di allegazione e prova del danno da svalutazione;
- le spese di lite seguivano la soccombenza e andavano liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato l'1.3.2021 ed iscritto a ruolo il 4.3.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, non notificata, affidandolo ai motivi che saranno esaminati in prosieguo, e chiedeva, previa sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare la domanda formulata da in primo CP_2
grado per la sua totale infondatezza, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione CP_2
delle somme che, medio tempore e in esecuzione della sentenza appellata, le siano state corrisposte
per le ragioni per cui è causa, con gli accessori di legge dalla data del pagamento a quella della
restituzione. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso
15% spese generali, iva e cpa ex dm 37/2018”.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel CP_2
merito, la sua fondatezza, per cui concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “1 –
preliminarmente rigettare l'avversa istanza di sospensione ex artt. 283- 351 c.p.c. della sentenza di
primo grado per l'evidente insussistenza di tutti i necessari e relativi presupposti;
2 – rigettare
l'appello proposto dalla poiché inammissibile ed improcedibile oltre Parte_1
che infondato in fatto e in diritto, e confermare, sul punto ex adverso impugnato, la decisione di
primo grado, sanzionando l'appellante ex art. 96 c.p.c.; 3 – condannare altresì l'appellante
[...]
alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di appello, sempre ai Parte_1
sensi D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 37/2018, con attribuzione al procuratore
anticipatario”.
Rigettata l'istanza di sospensiva, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte
in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.
All'udienza del 22.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con concessione di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha CP_2
ritenuto incontestate l'esistenza e la validità del contratto di assicurazione, omettendo, però, di determinarne l'esatto ambito di operatività, atteso che la garanzia relativa ai danni da eventi atmosferici operava se i fenomeni di grandine o vento fossero caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti e i danni alle merci si fossero verificati a seguito di rotture,
brecce o lesioni provocate dalla violenza degli agenti atmosferici al tetto, pareti o serramenti;
in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 20, l'assicurato era tenuto a conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità
alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benestare era comunicato dall'impresa.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva ritenuto provato il verificarsi del fatto dedotto in garanzia sulla base di documenti irrilevanti o inattendibili, siccome si riferivano ad un'area troppo vasta e ad un arco temporale generico;
inoltre, la “criticità arancione”
non corrispondeva a fenomeni di vento/precipitazioni di particolare violenza e sulla base dei dati meteo acquisiti in giudizio non potevano essersi prodotti danni strutturali, tant'è che i pannelli dell'impianto fotovoltaico allocato sul tetto dell'immobile non erano stati danneggiati;
infine,
nessuna prova era stata fornita circa l'esistenza di danni provocati da vento o pioggia a una
“pluralità di enti, assicurati e non”, come richiesto dalla garanzia Controparte_7
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'assenza di prova relativamente a rotture, brecce,
lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti dell'immobile, in quanto il primo giudice si era limitato a richiamare il danneggiamento della sola guaina di un lucernario (i cui costi di riparazione ammontavano ad euro 800,00), senza accertare che tale guaina rientrasse nelle fattispecie richieste dalla polizza e che le infiltrazioni e i danni alle merci fossero causalmente collegate alla presunta lesione.
Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato che non fosse contestata l'esistenza del danno,
argomentando, in senso contrario, che nell'atto di accertamento conservativo del 12.6.2014 il proprio perito aveva espresso formale riserva di non indennizzabilità del danno - stimato nell'importo di euro 135.000,00 - per assenza di rotture/brecce/lesioni sulla copertura e per mancata conservazione dei residui, oltre che per assenza di fenomeni atmosferici di violenza su una pluralità
di enti in zona.
Con il quinto motivo, l'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva errato a non ritenere violato l'obbligo di conservazione dei residui di cui all'art. 20 lett. d) c.g.a., argomentando, in senso contrario, che: la riparazione eseguita aveva impedito di accertare l'esistenza di rotture/brecce/lesioni al tetto causate da eventi atmosferici, elemento essenziale per l'operatività
della garanzia;
la fattura non aveva documentato lo stato dei luoghi prima della riparazione;
le fotografie erano state scattate dopo l'intervento riparatore ed anche la denuncia del sinistro era avvenuta solo dopo la riparazione, in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Tali essendo le doglianze mosse alla pronuncia impugnata, ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
La documentazione prodotta da che il primo giudice ha valorizzato al fine della prova CP_2
del verificarsi del rischio assicurato, in realtà non dimostra che nelle circostanze temporali descritte in citazione il vento abbia soffiato ad una velocità tale da riuscire a staccare e sollevare, di per sé, la guaina presente intorno al lucernario corrispondente alla porzione di capannone industriale occupata dall'assicurata. Invero, da un lato, il tenore della comunicazione della Protezione civile relativa al mese di gennaio 2014 è indubbiamente generico, e, dall'altro, i dati relativi al Parte_2
presenti sul sito “meteo.it” attestano nei giorni 19 e 20.1.2014 una condizione di vento mediamente forte, siccome oscillante dai 48 ai 57 kmh, come tale inidoneo a divellere la guaina posta a protezione della copertura secondo la scala di Beaufort, che per la fascia 50-60 kmh limita gli effetti del vento a muovere interi alberi e rendere difficile camminare controvento.
Peraltro, in via generale, secondo la comune esperienza, le guaine, per effetto dell'azione del vento,
possono subire sollecitazioni meccaniche che le strappano o le sollevano, ma normalmente tali conseguenze si ricollegano alle guaine mal fissate o a quelle datate e già compromesse, avendo perso aderenza.
Ne consegue che, non potendosi ritenere dimostrato il verificarsi del rischio assicurato, i danni- conseguenza oggetto dell'accertamento in data 12.6.2014 sono da ricondurre ad un difetto di manutenzione ascrivibile a responsabilità della stessa assicurata.
Del resto, il convincimento che la guaina de qua fosse in precarie condizioni di manutenzione all'atto del verificarsi degli eventi atmosferici del 19-20.1.2014 è ulteriormente corroborato: a) dal fatto che l'assicurata l'abbia fatta riparare in data 22.1.2014, secondo quanto risulta dalla descrizione dei lavori presente nella fattura allegata, e quindi prima ancora della ricezione in data
24.1.2014, da parte della compagnia assicuratrice, della denuncia di sinistro, inviata lo stesso giorno dell'intervento riparativo, senza, tuttavia, fare menzione di questo, evidenziandone, al contempo, la necessità stante l'obbligo di salvataggio;
b) dall'omessa produzione, da parte dell'assicurata, di documentazione fotografica relativa allo stato della guaina prima dell'intervento riparativo;
c) dal fatto che sui pannelli dell'impianto fotovoltaico presenti intorno alla medesima porzione di lastrico solare non sia visibile nessuna compromissione derivante dalle condizioni metereologiche avverse descritte in citazione.
Conseguentemente, in accoglimento del gravame ed in riforma della pronuncia impugnata, la pretesa indennitaria azionata da va rigettata. CP_2
Per l'effetto, dovendosi restaurare la situazione patrimoniale anteriore alla sentenza di primo grado stante il disposto dell'art. 336 c.p.c., l'appellata è tenuta a restituire, in favore della compagnia assicuratrice, la somma di euro 139.129,41, ricevuta in virtù della provvisoria esecutività della pronuncia gravata, con gli interessi al tasso legale dal 21.4.2022, data del pagamento, al saldo effettivo.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento del gravame travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021,
n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio e per tutte le fasi processuali i parametri medi indicati per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 dal D.M. 147 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 185/2021,
rigetta la domanda proposta da con l'atto di citazione notificato in data 21.10.2015; CP_2
b) condanna al pagamento, in favore dell'appellante e a titolo di restituzione, della CP_2
somma di euro 139.29,41, oltre agli interessi al tasso legale dal 21.4.2022 al saldo;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di controparte, liquidate per il CP_2
giudizio di primo grado in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, e per il presente grado di giudizio in euro 1.263,50 per esborsi ed in euro
14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 9.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 965/2021 R.G. promossa da
(P. IVA: ), con sede in Milano alla Via Parte_1 P.IVA_1
AZ EL 2, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo CP_1
ET (C.F.: ) in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), con sede in Santa Croce sull'Arno (PI) alla Via S. Andrea CP_2 P.IVA_2
109/F, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola d'Amore CP_3
(C.F.: ) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._2
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 185/2021 del Tribunale di Napoli RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
citava davanti al Tribunale di Napoli esponendo che: CP_2 Parte_1
- in data 6.11.2012 aveva stipulato con la convenuta la polizza assicurativa
[...]
n. 484.057.0000904488, per garantire l'esercizio per il Controparte_4
commercio di articoli di pelle e cuoio ubicato in Carinaro, Strada Consortile Zona ASI, Polo
Calzaturiero Unica ex Suolificio Mediterraneo, in porzione di capannone a uso industriale elevato a un solo piano fuori terra, da una molteplicità di rischi, tra cui quelli derivanti da eventi atmosferici caratterizzati da particolare violenza;
- tra il 19 ed il 20.1.2014, l'intera provincia di Caserta, così come l'intero territorio campano e parte di quello nazionale, era stata colpita da condizioni meteorologiche di eccezionale intensità, con venti molto forti e piogge di inusitata copiosità, che avevano provocato il distacco ed il sollevamento in più punti della guaina bituminosa impermeabile di rivestimento superficiale della copertura del fabbricato, per cui l'acqua meteorica si era infiltrata, attraverso il solaio di copertura,
all'interno dell'edificio, bagnando e danneggiando le merci depositate;
- denunciato il sinistro alla compagnia, con il verbale di accertamento conservativo sottoscritto in data 12.6.2014, all'esito degli accertamenti compiuti in contraddittorio, il danno era stato stimato nella somma di euro 135.000,00, al netto dello scoperto contrattuale;
- il suddetto importo non era stato pagato.
Pertanto, stante il vano esito della procedura di mediazione, chiedeva che, dichiarato l'inadempimento contrattuale, la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di euro
135.000,00, quale indennizzo dovuto e non corrisposto, oltre agli interessi ex art. 1284, commi 1 e
4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
La compagnia, costituendosi, deduceva l'insussistenza del diritto all'indennizzo, atteso che:
Contr
- la garanzia complementare “danni da eventi atmosferici” era prevista dal capitolo Eventi atmosferici (pag. 25 c.g.a.) nei termini seguenti: “L'impresa risponde dei danni materiali e diretti
causati ai beni assicurati da grandine, vento e cose da esso trasportate, quando detti eventi
atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti,
assicurati e non. L'impresa non risponde dei danni: a) Verificatisi all'interno dei fabbricati,
nonché alle merci ed al contenuto, a meno che a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al
tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici”;
- al momento del sopralluogo, accedendo al tetto dell'immobile (ove erano posizionati pannelli fotovoltaici di proprietà di altra società, muniti di sistema di allarme atto a scongiurare un eventuale furto), il perito non aveva riscontrato brecce o lesioni sulla copertura ed aveva constatato l'avvenuta riparazione della guaina bituminosa lungo il perimetro di uno dei lucernari della porzione di capannone occupato da senza che fossero stati conservati i residui, come imposto CP_2
dall'art. 20, lett. d) del contratto di assicurazione, che obbligava l'assicurato a “conservare le tracce
ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità
alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benestare è comunicato dall'impresa”;
- l'indagine estesa all'area, volta ad accertare quali fenomeni atmosferici si fossero manifestati nei giorni immediatamente antecedenti il sinistro, aveva escluso che il vento avesse avuto un'intensità
tale da determinare rotture, brecce e lesioni sul tetto e che la pioggia fosse stata caratterizzata da violenza autonoma, tale da cagionare quella tipologia di conseguenze;
peraltro, non era stato constatato neppure che il fenomeno descritto in citazione avesse interessato una pluralità di enti.
Ad abundantiam, evidenziava che, una volta accertata l'entità del danno, il debito diventava di valuta, sicché era inammissibile la richiesta rivalutazione.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con il favore delle spese di lite.
Espletata l'istruttoria, precisate le conclusioni, con sentenza n. 185/2021, il Tribunale di Napoli così
decideva: “1) condanna la in persona del rappresentante legale Parte_1
p.t., al pagamento, in favore della in persona del rappresentante legale p.t., CP_2 dell'importo complessivo di € 135.532,60 euro, a titolo di indennizzo, e, su tale importo, alla
corresponsione degli interessi legali al tasso legale dalla costituzione in mora, ricevuta
dall'impresa convenuta in data 26.07.2014 (documenton.6 di parte attrice), sino all'effettiva
soddisfazione; 2) condanna la in persona del rappresentante legale Parte_1
p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della in persona del rappresentante CP_2
legale p.t., che si liquidano in 800,00 euro per spese e 13.430,00 per compensi, oltre spese generali
(15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge, con attribuzione all' avv. Nicola D'Amore
dichiaratosi anticipatario”.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che:
- la società attrice aveva provato: a) la fonte negoziale del suo diritto, cioè l'esistenza del contratto di assicurazione, non contestata in alcun modo da controparte;
b) la verificazione del fatto dedotto in garanzia, ossia la sussistenza di condizioni atmosferiche caratterizzate da particolare violenza,
avendo prodotto un comunicato stampa della Protezione civile, secondo cui, nel mese di gennaio dell'anno 2014, la era stata interessata da un'allerta meteo valutata con criticità Controparte_6
arancione, nonché l'estratto dell'archivio del sito “meteo.it”, da cui risultava che nei giorni 19 e
20.1.2014 il Comune di Carinaro, in provincia di Caserta, era stato colpito da vento forte e pioggia tali da porsi, con alta probabilità, come causa efficiente del danneggiamento della guaina che rivestiva la copertura del fabbricato, consentendo l'infiltrazione dell'acqua meteorica all'interno dello stesso;
c) l'evento dannoso, cioè il danneggiamento della guaina di rivestimento della
Contr copertura del fabbricato, in quanto aveva prodotto la fattura in cui era indicata la tipologia, la data ed i costi dell'intervento di riparazione, come confermato anche dai testimoni escussi;
d) i danni-conseguenza, consistenti nel danneggiamento di parte della merce di cuoio e di pelle contenuta all'interno del fabbricato, non essendo state mosse contestazioni alla stima contenuta nell'atto di accertamento conservativo sottoscritto in data 12.6.2014;
- l'eccepita perdita del diritto all'indennizzo per effetto della violazione della lett. d) dell'art. 20 del contratto di assicurazione non era condivisibile, siccome la riparazione della copertura del fabbricato era stata funzionale ad evitare l'aggravarsi del danno già prodotto, nel rispetto di quanto imposto dalla lett. a) del citato art. 20, secondo cui l'assicurato era tenuto ad attivarsi per evitare il danno o per attenuarne la portata;
in ogni caso, l'attrice non aveva violato l'obbligo di cui alla predetta lett. d), in quanto le tracce del sinistro erano chiaramente visibili, essendo stati eseguiti i lavori di riparazione della copertura del solaio del fabbricato - documentati dalla fattura in atti (che indicava il tipo di intervento manutentivo effettuato, la data ed i relativi costi) - al fine di conservare la merce danneggiata in vista del sopralluogo da parte della convenuta;
- l'obbligazione indennitaria era un debito di valore fino alla data della liquidazione convenzionale,
a decorrere dalla quale si convertiva in debito di valuta, per cui dalla verificazione del fatto
(risalente ai giorni 19 e 20.1.2014) e fino alla liquidazione convenzionale del danno (avvenuta il
12.6.2014) erano dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto, devalutato al momento del fatto e via via rivalutato, secondo gli indici ISTAT;
- devalutando l'indennizzo dovuto al momento del fatto (134.865,13) ed applicando gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata fino alla liquidazione di cui in sentenza, all'attrice andava riconosciuto l'importo complessivo di euro 135.532,60, su cui erano decorrevano gli interessi legali dalla costituzione in mora, avvenuta in data 26.7.2014;
- non spettava la rivalutazione monetaria, in difetto di allegazione e prova del danno da svalutazione;
- le spese di lite seguivano la soccombenza e andavano liquidate secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di riferimento.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato l'1.3.2021 ed iscritto a ruolo il 4.3.2021, Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, non notificata, affidandolo ai motivi che saranno esaminati in prosieguo, e chiedeva, previa sospensione cautelare della sua efficacia esecutiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “rigettare la domanda formulata da in primo CP_2
grado per la sua totale infondatezza, dichiarare tenuta e condannare alla restituzione CP_2
delle somme che, medio tempore e in esecuzione della sentenza appellata, le siano state corrisposte
per le ragioni per cui è causa, con gli accessori di legge dalla data del pagamento a quella della
restituzione. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, rimborso
15% spese generali, iva e cpa ex dm 37/2018”.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e, nel CP_2
merito, la sua fondatezza, per cui concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “1 –
preliminarmente rigettare l'avversa istanza di sospensione ex artt. 283- 351 c.p.c. della sentenza di
primo grado per l'evidente insussistenza di tutti i necessari e relativi presupposti;
2 – rigettare
l'appello proposto dalla poiché inammissibile ed improcedibile oltre Parte_1
che infondato in fatto e in diritto, e confermare, sul punto ex adverso impugnato, la decisione di
primo grado, sanzionando l'appellante ex art. 96 c.p.c.; 3 – condannare altresì l'appellante
[...]
alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di appello, sempre ai Parte_1
sensi D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 37/2018, con attribuzione al procuratore
anticipatario”.
Rigettata l'istanza di sospensiva, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, il fascicolo veniva trasmesso alla terza sezione civile per effetto del provvedimento della Presidente della Corte
in data 30.12.2024, siccome rientrante nell'arretrato rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R.
All'udienza del 22.10.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con concessione di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui il primo giudice ha CP_2
ritenuto incontestate l'esistenza e la validità del contratto di assicurazione, omettendo, però, di determinarne l'esatto ambito di operatività, atteso che la garanzia relativa ai danni da eventi atmosferici operava se i fenomeni di grandine o vento fossero caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti e i danni alle merci si fossero verificati a seguito di rotture,
brecce o lesioni provocate dalla violenza degli agenti atmosferici al tetto, pareti o serramenti;
in ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 20, l'assicurato era tenuto a conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità
alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benestare era comunicato dall'impresa.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva ritenuto provato il verificarsi del fatto dedotto in garanzia sulla base di documenti irrilevanti o inattendibili, siccome si riferivano ad un'area troppo vasta e ad un arco temporale generico;
inoltre, la “criticità arancione”
non corrispondeva a fenomeni di vento/precipitazioni di particolare violenza e sulla base dei dati meteo acquisiti in giudizio non potevano essersi prodotti danni strutturali, tant'è che i pannelli dell'impianto fotovoltaico allocato sul tetto dell'immobile non erano stati danneggiati;
infine,
nessuna prova era stata fornita circa l'esistenza di danni provocati da vento o pioggia a una
“pluralità di enti, assicurati e non”, come richiesto dalla garanzia Controparte_7
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'assenza di prova relativamente a rotture, brecce,
lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti dell'immobile, in quanto il primo giudice si era limitato a richiamare il danneggiamento della sola guaina di un lucernario (i cui costi di riparazione ammontavano ad euro 800,00), senza accertare che tale guaina rientrasse nelle fattispecie richieste dalla polizza e che le infiltrazioni e i danni alle merci fossero causalmente collegate alla presunta lesione.
Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato che non fosse contestata l'esistenza del danno,
argomentando, in senso contrario, che nell'atto di accertamento conservativo del 12.6.2014 il proprio perito aveva espresso formale riserva di non indennizzabilità del danno - stimato nell'importo di euro 135.000,00 - per assenza di rotture/brecce/lesioni sulla copertura e per mancata conservazione dei residui, oltre che per assenza di fenomeni atmosferici di violenza su una pluralità
di enti in zona.
Con il quinto motivo, l'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva errato a non ritenere violato l'obbligo di conservazione dei residui di cui all'art. 20 lett. d) c.g.a., argomentando, in senso contrario, che: la riparazione eseguita aveva impedito di accertare l'esistenza di rotture/brecce/lesioni al tetto causate da eventi atmosferici, elemento essenziale per l'operatività
della garanzia;
la fattura non aveva documentato lo stato dei luoghi prima della riparazione;
le fotografie erano state scattate dopo l'intervento riparatore ed anche la denuncia del sinistro era avvenuta solo dopo la riparazione, in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Tali essendo le doglianze mosse alla pronuncia impugnata, ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
La documentazione prodotta da che il primo giudice ha valorizzato al fine della prova CP_2
del verificarsi del rischio assicurato, in realtà non dimostra che nelle circostanze temporali descritte in citazione il vento abbia soffiato ad una velocità tale da riuscire a staccare e sollevare, di per sé, la guaina presente intorno al lucernario corrispondente alla porzione di capannone industriale occupata dall'assicurata. Invero, da un lato, il tenore della comunicazione della Protezione civile relativa al mese di gennaio 2014 è indubbiamente generico, e, dall'altro, i dati relativi al Parte_2
presenti sul sito “meteo.it” attestano nei giorni 19 e 20.1.2014 una condizione di vento mediamente forte, siccome oscillante dai 48 ai 57 kmh, come tale inidoneo a divellere la guaina posta a protezione della copertura secondo la scala di Beaufort, che per la fascia 50-60 kmh limita gli effetti del vento a muovere interi alberi e rendere difficile camminare controvento.
Peraltro, in via generale, secondo la comune esperienza, le guaine, per effetto dell'azione del vento,
possono subire sollecitazioni meccaniche che le strappano o le sollevano, ma normalmente tali conseguenze si ricollegano alle guaine mal fissate o a quelle datate e già compromesse, avendo perso aderenza.
Ne consegue che, non potendosi ritenere dimostrato il verificarsi del rischio assicurato, i danni- conseguenza oggetto dell'accertamento in data 12.6.2014 sono da ricondurre ad un difetto di manutenzione ascrivibile a responsabilità della stessa assicurata.
Del resto, il convincimento che la guaina de qua fosse in precarie condizioni di manutenzione all'atto del verificarsi degli eventi atmosferici del 19-20.1.2014 è ulteriormente corroborato: a) dal fatto che l'assicurata l'abbia fatta riparare in data 22.1.2014, secondo quanto risulta dalla descrizione dei lavori presente nella fattura allegata, e quindi prima ancora della ricezione in data
24.1.2014, da parte della compagnia assicuratrice, della denuncia di sinistro, inviata lo stesso giorno dell'intervento riparativo, senza, tuttavia, fare menzione di questo, evidenziandone, al contempo, la necessità stante l'obbligo di salvataggio;
b) dall'omessa produzione, da parte dell'assicurata, di documentazione fotografica relativa allo stato della guaina prima dell'intervento riparativo;
c) dal fatto che sui pannelli dell'impianto fotovoltaico presenti intorno alla medesima porzione di lastrico solare non sia visibile nessuna compromissione derivante dalle condizioni metereologiche avverse descritte in citazione.
Conseguentemente, in accoglimento del gravame ed in riforma della pronuncia impugnata, la pretesa indennitaria azionata da va rigettata. CP_2
Per l'effetto, dovendosi restaurare la situazione patrimoniale anteriore alla sentenza di primo grado stante il disposto dell'art. 336 c.p.c., l'appellata è tenuta a restituire, in favore della compagnia assicuratrice, la somma di euro 139.129,41, ricevuta in virtù della provvisoria esecutività della pronuncia gravata, con gli interessi al tasso legale dal 21.4.2022, data del pagamento, al saldo effettivo.
§ 4. Le spese di lite.
L'accoglimento del gravame travolge la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e comporta un nuovo regolamento secondo il principio della soccombenza come accertata nel presente grado di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022. Invero, va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. civ., sez. III, ord. 13.7.2021,
n. 19989).
La relativa liquidazione va compiuta come in dispositivo, applicando per entrambi i gradi di giudizio e per tutte le fasi processuali i parametri medi indicati per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 dal D.M. 147 cit.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 185/2021,
rigetta la domanda proposta da con l'atto di citazione notificato in data 21.10.2015; CP_2
b) condanna al pagamento, in favore dell'appellante e a titolo di restituzione, della CP_2
somma di euro 139.29,41, oltre agli interessi al tasso legale dal 21.4.2022 al saldo;
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di controparte, liquidate per il CP_2
giudizio di primo grado in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge, e per il presente grado di giudizio in euro 1.263,50 per esborsi ed in euro
14.317,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 9.12.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Michele Caccese