Improcedibile
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/05/2025, n. 4020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4020 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04020/2025REG.PROV.COLL.
N. 05389/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5389 del 2023, proposto dal sig. OM IT, rappresentato e difeso dall’Avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Fabio Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la NI (Sezione Sesta) n. 07210/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Consigliere Michele Tecchia e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado, l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Pozzuoli ha respinto l’istanza di accertamento di conformità edilizia ex articolo 36 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 di una tettoia di proprietà dell’appellante, disponendone la demolizione.
2. Il Comune di Pozzuoli si era ritualmente costituito in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
3. Con la sentenza appellata, il T.A.R. per la NI NA (Sezione Sesta) ha respinto il ricorso.
4. Con l’odierno atto di appello, pertanto, il sig. IT ha impugnato la sentenza di primo grado. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in resistenza anche nel giudizio di appello.
5. Con atto depositato in data 27 marzo 2025, l’appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
6. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025, pertanto, il Collegio ha assunto la causa in decisione.
7. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’art. 35, la cui rubrica reca « pronunce di rito », dispone che il ricorso è dichiarato « improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione » (comma 1, lett. c.).
Il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto.
La natura in rito della sentenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO