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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/07/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.4683 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] et ivi residente a[...] (cod. fisc. ), ed elett.te dom.to in Napoli, al Centro C.F._1 Direzionale Is. G/1 Sc. D, XX^ piano, int. 143 presso e nello Studio dell'avv. Pasquale Frisina (c.f. ) e dell'avv.to Maria Giovanna Cannavacciuolo del foro C.F._2 di Napoli ( ), che lo rappresentano e difendono, giusta procura in C.F._3 calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, il ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale, per ottenere il riconoscimento di aggravamento del danno nella misura superiore al 14% riconosciuto, conseguente malattia professionale, già riconosciuta dal' CP_1 (num.512785917 del 14/05/2015 riconosceva ed indennizzava la diagnosticata patologia
“sindrome disventilatoria restrittiva” quantificata nella misura del 14% di danno biologico) con decorrenza dalla data della domanda di revisione con la condanna dell' al CP_1 pagamento delle relative prestazioni, oltre svalutazione interessi e spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. Ammessa ed espletata ctu medico legale, all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che si vanno ad esporre. In punto di fatto, va rilevato che l'attività lavorativa espletata dal ricorrente ( come carpentiere metallico presso la Fincantieri spa) lo ha esposto al rischio di contrarre gravi malattie, nella fattispecie, patologie a carico dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio ed in particolare: l'insufficienza respiratoria di grado moderato, sindrome disventilatoria di tipo prevalentemente restrittivo, interstiziopatia, pleuropatia asbestosica e dispnea per sforzi anche lievi con respiro aspro diffuso, ipertensione controllata farmacologicamente associata ad aritmie cardiache ed altri disturbi della circolazione (art. 145 T.U. 1124/'65).
1 L' rubricato il caso del lavoratore al num.. 512785917 del 14/05/2015 CP_1 riconosceva ed indennizzava la diagnosticata patologia “sindrome disventilatoria restrittiva” quantificata nella misura del 14% di danno biologico (cfr. allegato num.
1- comunicazione 01/08/2023). CP_1 In data 08/03/2023, il ricorrente inoltrava all' denuncia di aggravamento della CP_1 malattia professionale ed allegava indagini strumentali corredati dalla certificazione medico- legale sopra richiamata (Cfr. allegato num. 2 –denuncia aggravamento con allegati doc. sanitaria e cert. medico legale, pec del 08/03/2023). L' con provvedimento datato 01/08/2023, confermava la propria precedente CP_1 valutazione del caso (cfr. allegato num.
2- comunicazione 01/08/2023). CP_1 L'odierno ricorrente, quindi, in data 21/02/2024, proponeva ricorso in opposizione ex art. 104 T.U. 1124/65 al provvedimento dell' con richiesta di convocazione di CP_1 collegiale medica (cfr. allegato num. 3 opposizione ex art. 104 T.U. 1124/65 con allegati doc. sanitaria e cert. medico legale, pec del 13/02/2024 ); L' con provvedimento datato 29/02/2024, comunicava al lavoratore che non CP_1 avrebbe disposto visita medica collegiale e che confermava la propria precedente valutazione (cfr. allegato num. 4 comunicazione del 29/02/2024). CP_1 Tanto premesso, l'istante ha esperito il ricorso in esame. Invero, il consulente nominato dal Tribunale al fine di accertare il danno biologico residuato al ricorrente per la malattia suddetta, ha concluso evidenziando che non sussistono i presupposti medico-legali per innalzare il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivante dalla malattia professionale per cui è causa, ritenendo la valutazione amministrativa (14%) congrua. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici e sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico;
esse, inoltre, sono congruenti con le valutazioni effettuate dai periti in sede amministrativa. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, puntualmente tutte le contrarie deduzioni articolate dalla difesa della parte ricorrente, avendo il consulente d'ufficio nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati, avendo chiarito gli aspetti più controversi della vicenda. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte, in forza del quale, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123).
2 Pertanto, il ricorso deve essere respinto. Letto l'art. 152 disp. att. c.p.c, nulla per le spese. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1 Torre Annunziata, 8.7.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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