TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/06/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
n.r.g.10634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10634/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. RUZZENENTI ROBERTO e Parte_1 C.F._1
l'avv. PORTESI CLAUDIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. LEVORI LUIGI Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e nei confronti di
(c.f. ), nella persona del Curatore Controparte_2 C.F._3
speciale avv. CP_3
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 13.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
- in via preliminare: atteso il grave comportamento della signora che ostacola il corretto svolgimento della CP_1 modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disporre ex art. 473 bis n° 39 cpc - inaudita altera parte - i provvedimenti ritenuti opportuni, ammonendo la signora e stabilendo fin da subito CP_1
pagina 1 di 11 che il minore rimanga presso il padre i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì e a settimane alterne anche CP_2 la domenica, compreso pernottamento e accompagnamento a scuola e/o alle attività programmate, ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante il periodo di propria competenza, spese straordinarie come da protocollo e assegno unico nella misura del 50% a favore di ciascun genitore;
- sempre in via preliminare: assunte ove occorra sommarie informazioni tramite il servizio sociale e la nonna paterna, ex art. 473 - bis n° 15, disporre che rimanga presso il padre i giorni di mercoledì, giovedì e CP_2 venerdì e a settimane alterne anche la domenica compreso pernottamento e accompagnamento a scuola e/o alle attività programmate ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante il periodo di propria competenza, spese straordinarie come da protocollo e assegno unico nella misura del 50% a favore di ciascun genitore;
incaricare i servizi sociali territorialmente competenti al fine di svolgere approfondita indagine psico sociale con valutazione delle competenze genitoriali e della qualità delle relazione del minore con entrambi i genitori, nonché l'atteggiamento e l'accesso di un genitore verso l'altro, fornendo altresì al Tribunale ogni informazione utile e opportuna circa il benessere del minore e i rapporti tra i genitori;
consigliando altresì le soluzioni più confacenti per tutelare il minore, nonché gli interventi psicologici ed educativi da attuare nel suo interesse ed i sostegni e i supporti eventualmente indicati per i genitori;
- nel merito in via principale: se del caso all'esito dell'indagine e quindi anche alla luce dell'atteggiamento della resistente nei confronti dei servizi sociali, disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre Controparte_2 regolamentando i tempi di cura e mantenimento della madre, secondo le indicazioni che verranno fornite dagli operatori;
- in via subordinata: Rigettare le eventuali richieste di affidamento super-esclusivo o esclusivo che la madre dovesse formulare, disponendo invece l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, garantendo al padre un diritto di visita da concordare e stabilire secondo un calendario che assicuri una frequentazione regolare e progressiva, idonea a ricostruire il legame tra il sig. e il figlio, tenendo conto Pt_1 della necessità di ripristinare una relazione stabile e significativa. Stabilire che le decisioni di particolare importanza per la vita del minore, incluse quelle di natura sanitaria, scolastica ed educativa, debbano essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, escludendo la possibilità per la madre di adottare unilateralmente scelte che riguardano aspetti fondamentali della crescita e del benessere del figlio. Adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario e conforme al superiore interesse del minore, garantendo il pieno rispetto del diritto del bambino a una presenza equilibrata di entrambi i genitori e assicurando che il percorso di riavvicinamento tra il padre e il figlio sia effettivamente tutelato e incentivato.
- In via ulteriormente subordinata;
assumere i provvedimenti tutti ritenuti più tutelanti e rispondenti all'interesse del minore;
- confermata nel resto la sentenza n° 2705/2021del Tribunale Brescia - spese di causa rifuse, con accessori come per legge.
- In via istruttoria: disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 196 c.p.c. della CTU per tutto quanto esposto in atti pagina 2 di 11 Per parte resistente
In via preliminare accertata l'inidoneità genitoriale del signor , la di lui non possibilità autonoma, per Pt_1 difetto di risorse materiali e psicologiche, di offrir fronte alle necessità reali e affettive di giudicato CP_2 altresì che i bisogni del minore possano essere esclusivamente garantiti dal nucleo materno con l'ausilio del signor , previa revoca dell'affido ai servizi sociali, si statuisca l'affido super-esclusivo, ovvero in Pt_2 subordine esclusivo in favore della madre in ogni caso con poteri decisionali sulle questioni sanitarie.
Nel merito statuire in ordine alla reiterata impossibilità di collocamento del minore, né libero né occasionale presso l'abitazione paterna. In ogni caso disponendo che ogni successiva diversa prescrizione e/o diritto possa e debba in via esclusiva discendere dalla dimostrazione del subordinante percorso di parental training del padre di tipo psicoeducativo, dalla di lui documentata de futuro aderenza farmacologica, previo costante monitoraggio teso alla coadiuvazione al fine di minimizzare la possibilità causale di ricadute e/o necessità di ospedalizzazione tipiche della non curabile patologia psichiatrica. In ragione del consolidato rapporto di fiducia instauratosi tra il terapeuta Dott. e il minore, nonché in ragione delle insuperate necessità di sostegno dello stesso, CP_4 accolta altresì la piena disponibilità della madre acché detto percorso utilmente prosegua, disponga il Tribunale in tal senso, quindi sin da ora dichiarando tenuto il signor alla liquidazione in favore della anticipataria Pt_1 signora del 50% delle competenze e spese maturate e maturande dal Dott. oltre alle residue tutte CP_1 CP_4 di cui al noto protocollo per identica quota.
Voglia altresì il Tribunale, in ragione della incollocabilità e immantenibilità diretta, condannare il signor Pt_1 alla liquidazione diretta nelle mani della signora a titolo di contribuzione al mantenimento di CP_1 CP_2 dell'importo mensile non inferiore a Euro 400,00.
Nulla oppone in ordine alla conferma dell'incarico, per almeno un anno, della curatrice speciale.
In ogni caso voglia il Tribunale disporre la trasmissione degli atti: - al P.M. in sede per valutare, letta la C.T.U. nonché previo ogni più utile accertamento e acquisizione ex artt. 210-213 c.p.c., se vi siano le condizioni processuali e sostanziali per l'apertura d'ufficio dell'Amministrazione di Sostegno del ricorrente signor;
Pt_1
- al nucleo di polizia tributaria presso la Guardia di Finanza in sede nonché all'Ordine degli Avvocati territoriale per disporre -ove ritenuto- la revoca della ammissione al gratuito patrocinio del signor , attesi i negati Pt_1 prima e indichiarati poi redditi da attività di dog sitting per come svolta dal ricorrente e della di lui sopraggiunta coniuge (doc. 2); - al Ministero dei Trasporti, affinché valuti se sussistessero in allora e sussistano oggi i requisiti per l'acquisizione e/o il mantenimento del titolo abilitante alla guida.
Con condanna del signor : - alla rifusione in favore della signora dell'acconto da lei liquidato alla Pt_1 CP_1 nominata C.T.U. Dott.ssa e, nei limiti dei rapporti interni, al pagamento del saldo;
- al pagamento delle Per_1 competenze professionali di lite, nonché alle spese e al danno, determinando d'Ufficio, a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per avere agito con mala fede e/o colpa grave non avendo lo stesso spontaneamente offerto alla Giustizia un adeguato, completo, aderente corredo narrativo e istruttorio.
Per il Curatore speciale:
pagina 3 di 11 In via principale
- affidare il minore in via esclusiva alla madre con attribuzione alla stessa dei poteri eccedenti Controparte_2
l'ordinaria amministrazione in materia sanitaria;
- incaricare i servizi sociali territorialmente competenti: • di mantenere la presa in carico e uno stretto monitoraggio del nucleo famigliare per anni due, avviando un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi Cont i genitori - di concerto con il per il padre - volto a riavvicinare il minore alla figura paterna, con facoltà di organizzare incontri padre-figlio in forma inizialmente protetta, secondo le modalità e i tempi ritenuti più tutelanti nell'interesse dello stesso, di concerto con il terapeuta che ha in carico il minore e in relazione agli esiti del percorso di sostegno genitoriale;
• di relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Brescia in caso di necessità;
- prescrivere al padre di mantenere con costanza la presa in carico presso il CPS e l'aderenza alla terapia farmacologica;
- prescrivere ad entrambi i genitori di collaborare fattivamente con gli operatori dei servizi sociali e specialistici, attenendosi scrupolosamente alle loro indicazioni e suggerimenti, nonché di non ostacolare la continuazione del percorso di supporto psicologico del minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 4.9.2023, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
della sentenza del Tribunale di Brescia del 21.10.2021 che, nel pronunciare il divorzio tra il ricorrente e
, regolava i rapporti personali ed economici concernenti il figli , Controparte_1 Controparte_2
nato il [...] (per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, collocazione paritaria presso ciascun genitore, mantenimento ordinario diretto ed il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo, assegno divorzile in favore del ricorrente nella misura di € 250,00 mensili).
In particolare, deduceva che la madre, da giugno 2023, non gli consentiva di frequentare il figlio, sulla scorta di un ingiustificato scompenso psichico del padre, affetto da diagnosticata schizofrenia, delle condizioni igieniche del suo appartamento e di un immotivato diniego di CP_2
Domandava pertanto l'affidamento esclusivo al padre e collocamento presso il padre, (in subordine l'affidamento condiviso e collocamento presso la madre), previa assunzione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 473 bis.39 c.p.c..
, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze. Controparte_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, nominato il Curatore speciale del minore nella persona dell'avv. , sentite le parti all'udienza del 30.1.2024, con ordinanza in pari data era CP_3
disposto l'affidamento ai competenti Servizi Sociali e gli incontri protetti padre-figlio.
pagina 4 di 11 Persistendo il rifiuto del figlio di frequentare il padre e la nonna paterna (per cui pende separato procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni), era disposto l'ascolto del minore in data 19.3.2024
e, quindi, erano sospesi gli incontri protetti.
Previa irrogazione alla madre delle sanzioni dell'ammonimento e pecuniaria ex art. 473 bis.39 c.p.c., con ordinanza del 18.6.2024 era dato incarico alla c.t.u. dr.ssa per un mirato Per_1
approfondimento sistemico sul minore ed il nucleo familiare.
Depositata la relazione peritale il 2.1.2025, all'udienza del 13.2.2025 le parti precisavano le conclusioni in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei concordati termini ex art. 190 c.p.c., vecchio rito.
***
Preliminarmente, reputa il Collegio che l'espletata c.t.u. ha dettagliatamente ricostruito la relazione passata ed attuale tra i genitori ed i rapporti essi col minore somministrando a ciascuno appropriati test psicodiagnostici;
ha poi proceduto all'audizione dei componenti del nucleo familiare, con particolare attenzione alla nonna paterna, ai medici aventi in cura il padre, al compagno della madre ed agli insegnanti;
ha, per quanto possibile, cercato di interagire con i genitori, suggerendo ad ognuno il percorso più idoneo da intraprendere per salvaguardare la serenità dei figli. Tutte le operazioni si sono svolte nel contraddittorio, con l'ausilio dei consulenti di parte, le cui osservazioni sono state puntualmente riscontrate dalla consulente.
In particolare, le tesi di nullità formulate dal ricorrente vanno integralmente respinte. Segnatamente:
- non corrisponde al vero che la c.t.u. abbia sospeso arbitrariamente incontri protetti, essendo gli stessi già stati preclusi con ordinanza del 18.6.2024, che dava atto della completa impossibilità di attuazione, rimettendo al Curatore speciale disporne l'eventuale ripresa, per cui sinora non si sono verificati i necessari presupposti (v. infra);
- l'assenza dei verbali delle audizioni del minore risulta superata dall'intervenuta trasmissione delle registrazioni ai c.t.p. e, in ogni caso, dall'espresso consenso di questi ultimi alla superfluità della verbalizzazione (nota c.t.u. 15.1.2025);
- corrisponde al vero la circostanza rilevata dalla c.t.u. di mancato inizio da parte del padre di un sostegno alla genitorialità, essendo ad oggi seguito da personale medico (psichiatra e psicologo) unicamente per la cura della diagnosticata schizofrenia;
- si reputa irrilevante la mancata presa in carico del padre da parte dell'ausiliare dr. CP_4
trattandosi di psicologo che ha in cura unicamente il minore.
pagina 5 di 11 Ciò posto, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per disporre ulteriore attività istruttoria ovvero la rinnovazione della c.t.u., per essere la perizia depositata completa ed integralmente condivisibile nello svolgimento e nelle conclusioni, per quanto di seguito esposto.
Nel merito, la c.t.u. ha rilevato che il nucleo familiare è stato partecipe di vicende assai travagliate, che hanno inciso sul carattere di CO e sui suoi attuali agiti nei confronti del padre.
In particolare, in concomitanza con la nascita del figlio (2011) i genitori gestivano un centro massaggi, colpito da ordinanze di sequestro, con misure cautelari personali nei loro confronti, per reati di evasione fiscale e sfruttamento della prostituzione, oggetto di patteggiamento da parte di entrambi.
Dopodiché, il nucleo dimorava sino al 2017 presso la nonna paterna e dal 2018 al 2022 in alloggio convenzionato, con la nonna paterna avente ruolo di genitore vicariante;
in tale contesto, la c.t.u. ha riportato plurimi episodi di scompenso psichico del padre, affetto da diagnosticata schizofrenia, caratterizzati da frequente instabilità emotiva, agiti impulsivi e aggressivi verso il figlio e la moglie, due tentativi di suicidio, plurimi litigi e separazioni di fatto tra i genitori, considerata anche la fragilità della moglie, non in grado di proteggere adeguatamente il figlio dagli agiti paterni, anche per mancanza di idonea rete familiare (pp. 11-36 relazione c.t.u.).
Taluni episodi sono rimasti particolarmente impressi nella memoria del figlio, riferiti in sede di ascolto oltre che di c.t.u., quali l'uso frequente di punizioni corporali (sculaccioni e schiaffi), violenza fisica verso le cose (rottura della porta a vetri e del telefonino del figlio), eccessi di ira durante le partite ai videogiochi e la punizione in pubblico a Milano. Non da ultimo, si reputa provata la grave situazione igienica, connessa all'attività di dog sitting, in cui versava la casa del padre nella prima metà del 2023,
a giustificazione dell'interruzione delle frequentazioni del figlio a casa del padre, come riportato dalla dr.ssa all'epoca psichiatra del ricorrente (p. 57 relazione c.t.u.). Per_2
Sicché, per “i vissuti legati al padre biologico sono caratterizzati dalle fatiche della loro CP_2
convivenza , precedente alla separazione dei genitori. Riferisce di numerosi momenti di tensione nei quali il padre non lesinava schiaffi e umiliazioni nei suoi confronti e nei confronti della madre.
Riferisce la precarietà emotiva vissuta in casa per l'imprevedibilità delle reazioni del padre di fronte alle situazioni più diverse della quotidianità. Racconta diversi episodi di umiliazione subita […]
CO ha interiorizzato la figura del padre come una tensione e una ferita ancora aperta, da un lato gli vuole bene e vorrebbe avere un rapporto sereno e libero con lui “come hanno tutti i miei compagni con il loro padre” (parole sue), dall'altra associa al padre, paure legate all'imprevedibilità delle sue reazioni comportamentali oltre a ricordi vivi e lucidi delle umiliazioni subite in varie occasioni. Dalla psicoterapia in atto vorrebbe essere aiutato a gestire le paure che ancora sente pensando al padre.
pagina 6 di 11 Essendo che il padre nega agli accadimenti del passato oggetto delle paure di ritenendosi CP_2
vittima di un disegno persecutorio nei suoi confronti (è ciò che ha riportato nel nostro colloquio individuale), al contrario, vorrebbe che lui li riconoscesse e sapesse chiedergli scusa” CP_2
(relazione dr. 22.11.2024). CP_4
Tanto premesso, la c.t.u. ha ritenuto condivisibile il rifiuto del figlio ad incontrare il padre, in quanto sorretto da adeguati motivi. Invero, “la paura sviluppata da CO nei confronti della figura paterna si può considerare la risultanza di anni vissuti in una dinamica caratterizzata da una affettività̀ inadeguata del padre e di una difficoltà̀ della madre di proteggere il figlio. pare aver subito in CP_2
termini traumatici il periodo, effettivamente destabilizzante in cui è rimasto a vivere a casa con il padre in balia dei suoi agiti. Il bambino sembra aver affrontato questa prova difficile dando fondo alle proprie difese psichiche ma senza esserne sopraffatto. Ciò che lo ha invece traumatizzato è invece circoscritto ad episodi che riporta con estrema chiarezza. Si ritiene che molte azioni inadeguate del padre siano rimaste scritte nella mente del bambino e che tali agiti non siano stati plasmati dal nucleo materno: l'unica cosa che sa è che il padre è malato e che se dovesse chiedergli scusa e CP_2 curarsi sarebbe disposto ad incontrarlo” (p. 71 relazione c.t.u.).
Rifiuto oggi esteso anche alla frequentazione con la nonna paterna, anch'esso adeguatamente motivato, considerato che “con la rottura della coppia vi è stata una polarizzazione avversa alla madre e sotto certi aspetti anche nei riguardi del padre, tanto che la stessa ha affermato che dovrebbe essere a lei affidato. La protesi costituita dalla sig.ra per quanto abbia in passato risposto a una logica Pt_3
affettiva personale, allo stato attuale si teme possa rappresentare un motivo di rischio per la serenità di visti i movimenti della stessa e l'inconsapevolezza di aver recato danno al TE CP_2 intromettendosi nei rapporti amicali, creando scompiglio e profondo imbarazzo1” (p. 71 ibidem).
Credibilità dei rifiuti rinforzata dal fatto che oggi ha ormai quattordici anni e risulta CP_2
pienamente in grado di discernere, essedo apparso apparso “un bambino maturo, capace di instaurare relazione positive e costruttive con gli adulti” (p. 44 ibidem), sereno con i prossimi congiunti e nella vita quotidiana -salvi i soli momenti di ricordo degli episodi legati al padre-, intelligente e privo di difficoltà di apprendimento scolastico (p. 50 ibidem) che, nel descrivere il rifiuto del padre “adotta un linguaggio autentico e non preso in prestito dal mondo adulto” (p. 73 ibidem). Sicché, si condivide la conclusione del c.t.u. per cui “l'attuale posizione di non debba essere CP_2
contrastata, ma compresa e il bambino guidato in maniera chiaramente protetta verso una rinnovata frequentazione della figura paterna che lo metta a riparo dai rischi di reiterazione di condotte pregiudizievoli. descrive pericoli oggettivi nei confronti del padre, ma conserva dentro di sé CP_2
una figura paterna frammentata, che merita di essere ricostruita attraverso gli sforzi congiunti di tutti gli attori coinvolti nella vita del bambino, a condizione che il padre, adotti misure preventive per costruire imparare e fare proprio le basi per una genitorialità̀ sufficiente” (p. 74 ibidem).
Misure che il c.t.u., unitamente ai c.t.p. ed al Curatore speciale, hanno concordemente definito nel
“affidamento esclusivo alla madre con poteri decisionali sulle questioni sanitarie e una presa in carico ad un percorso alla genitorialità per entrambi i genitori presso i Servizi Sociali. Si temono rimostranze
e radicalizzazioni di posizioni oppositive da parte del nucleo paterno che potrebbero intaccare il precario equilibrio riscontrato durante i mesi in indagine. Sarebbe anzi indispensabile che i servizi sociali territoriali mantengano ampia discrezionalita” (p. 74 ibidem). Nonché, “mantenere l'attuale regime di collocamento prevalente materno, mantenendo quindi il proprio contesto di riferimento. b)
Non sia ritiene possibile sostenere la richiesta del padre di affido esclusivo del minore. c) Si ritiene un obiettivo percorribile arrivare, quale obiettivo a lungo termine, ad una frequentazione del padre attraverso un intervento che veda il sig. impegnato in un percorso genitoriale e che il Pt_1
professionista che avrà in carico il padre possa coadiuvarsi con il dott.re d) Si ritiene CP_4
tuttavia utile che sia alla madre offerto un qualche tipo di sostegno alla genitorialità̀, secondo la valutazione e la disponibilità̀ dei servizi. e) È indispensabile alla realizzazione del progetto avere garanzia di una presa in carico costante e istituzionale del sig. condizione indispensabile a Pt_1 qualsivoglia passo verso l'autonomia di relazione con il figlio e di fornirgli assistenza e sostegno. f) Si ritiene che al momento necessiti del percorso psicologico, suggerito anche dalla valutazione CP_2
da parte della NPI, per riacquisire una sua stabilità per poi potersi ricongiungersi al padre, ma questo dovrà necessariamente essere subordinato ad un percorso di parental trainer del padre di tipo psico- educativo da cui dipenderà la ricostruzione del rapporto padre-�figlio. In questo momento sussistono oggettivi ostacoli alla ripresa della relazione di con il padre, il quale sicuramente è oggi CP_2
ostacolato unicamente da una rappresentazione paterna ampiamente condizionata dal conflitto, traumatogeno, tra gli adulti di riferimento e non solo. g) A causa del timore razionale che presenta nella frequentazione della figura paterna, si consiglia che la ripresa degli incontri dovrà CP_2
essere monitorata dal Dott. lo stesso dovrà coadiuvarsi con chi effettuerà il percorso CP_4
genitoriale con il sig. . Questa dinamica necessita necessariamente di una presa in carica Pt_1
pagina 8 di 11 simultanea. i) Infine, è indispensabile alla realizzazione del progetto avere garanzia di una presa in carico costante e istituzionale del Sig. al fine di verificare l'inizio di un percorso di sostegno Pt_1
alla genitorialità condizione indispensabile a qualsivoglia passo verso la ripresa di una relazione con il figlio e di fornirgli assistenza e sostegno” (p. 75 ibidem), da confermare in dispositivo.
Quanto al monitoraggio dei Servizi, da disporsi nella misura massima biennale al fine di consentire un graduale recupero dei rapporti padre-figlio, va accolta la tesi del Curatore per cui, preso atto del rapporto ormai compromesso tra e gli operatori, al Servizio “venga affidato un preciso Parte_4 compito di “tenere le fila” dei diversi interventi in atto, monitorando attentamente la situazione, interfacciandosi sia con il terapeuta che ha attualmente in carico il minore (dott. che con il CP_4
CPS (e/o con lo psichiatra privato) che ha ad oggi in carico il padre, avviando un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori - di concerto con il CPS o chi segue dal punto di vista psichiatrico il padre - volto a riavvicinare il minore alla figura paterna, con facoltà di organizzare incontri padre-figlio in forma inizialmente protetta, tenuto conto del desiderio e dei tempi del minore”.
Resta sullo sfondo la questione economica del contributo paterno al mantenimento del figlio, assente nella sentenza oggetto di modifica, e chiesto per la prima volta nelle conclusioni da ultimo formulate dalla madre nella misura di € 400,00 mensili, a fronte dell'incontestato suo carico totale del figlio, oltre che in attesa di una nuova figlia dal compagno.
Al riguardo, considerata la tardività della domanda, l'assenza totale di elementi di prova dei redditi della madre e la limitata capacità lavorativa del padre, invalido al 100% e percettore di pensione Inps e di sporadici introiti dall'attività di dog-sitter, reputa il Collegio equo porre a carico del padre il contributo minimo di € 200,00 mensili, a decorrere dal deposito della presente sentenza.
In punto di spese di lite, nonostante l'accoglimento delle domande della resistente, comportante senz'altro la revoca delle sanzioni ex art. 473 bis.39 c.p.c. irrogate in corso di causa, si reputano comunque sussistenti gravi e giustificati motivi ex art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, a fronte della particolare delicatezza della materia del contendere, dell'atteggiamento poco collaborativo della madre verso gli operatori dei Servizi Sociali e dell'assenza di documentazione reddituale a sostegno della domanda di contributo al mantenimento.
Parimenti, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti in via solidale e nei rapporti interni in egual misura a carico dell'IO (per il ricorrente) e della resistente.
p.q.m.
pagina 9 di 11 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia del
21.10.2021,
1. affida il figlio minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori;
riserva alla sola madre CP_2
le decisioni di straordinaria amministrazione in materia sanitaria;
2. colloca il figlio presso la madre;
3. sospende le frequentazioni del figlio con il padre, condizionandone la ripresa all'inizio di un percorso individuale per il padre di sostegno alla genitorialità; in tal caso, i Servizi Sociali organizzeranno gli incontri padre-figlio in forma inizialmente protetta, secondo le modalità e i tempi ritenuti più tutelanti nell'interesse dello stesso, di concerto con il terapeuta che ha in carico il minore (ad oggi, dr. ) ed il terapeuta che avrà in carico il padre nel Controparte_6
percorso genitoriale;
4. invita la madre ad iniziare/proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità;
5. invita il padre a mantenere con costanza la presa incarico presso il CPS e l'aderenza alla terapia farmacologica;
6. invita entrambi i genitori di collaborare fattivamente con gli operatori dei Servizi sociali e specialistici, attenendosi scrupolosamente alle loro indicazioni e suggerimenti, nonché di non ostacolare la continuazione del percorso di supporto psicologico del minore;
7. dispone che i Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole e della coppia anche al fine di accompagnare le parti - in particolare il padre - nel percorso di terapia familiare ed individuale e creare le condizioni per rendere effettivo il riavvicinamento del padre;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
8. a decorrere dal deposito della presente sentenza, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
9. spese di lite integralmente compensate, con revoca delle sanzioni ex art. 473 bis.39 c.p.c. a carico della resistente;
pagina 10 di 11 10. pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 9.4.2025, a carico delle parti in via solidale e nei rapporti interni in egual misura a carico dell'IO, per il ricorrente, e della resistente.
Si comunichi alla c.t.u. dr.ssa e ai Servizi Sociali del . Per_1 Controparte_7
Brescia, camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero, “la sig.ra infatti, sia prima delle operazioni peritali sia nel corso del loro svolgimento, ha messo in atto Pt_3 una serie di comportamenti che hanno inevitabilmente avuto un impatto sul minore e che lo portano alla dolorosa scelta di allontanarsi dalla nonna. Alcuni esempi di ciò sono: il fatto che insistentemente adduca che il TE sia stato
“sequestrato”, che metta in atto una campagna denigratoria nei confronti della madre, che si sia recata a scuola e abbia contattato i genitori degli amici creando nel TE imbarazzo, e che nel corso degli incontri protetti abbia negato questi episodi e dunque anche il vissuto di (note c.t.p. Curatore speciale). CP_2 pagina 7 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Francesco Rinaldi Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10634/2023 promossa da:
(c.f. , con l'avv. RUZZENENTI ROBERTO e Parte_1 C.F._1
l'avv. PORTESI CLAUDIA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. LEVORI LUIGI Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e nei confronti di
(c.f. ), nella persona del Curatore Controparte_2 C.F._3
speciale avv. CP_3
TERZO INTERVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 13.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente
- in via preliminare: atteso il grave comportamento della signora che ostacola il corretto svolgimento della CP_1 modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disporre ex art. 473 bis n° 39 cpc - inaudita altera parte - i provvedimenti ritenuti opportuni, ammonendo la signora e stabilendo fin da subito CP_1
pagina 1 di 11 che il minore rimanga presso il padre i giorni di mercoledì, giovedì e venerdì e a settimane alterne anche CP_2 la domenica, compreso pernottamento e accompagnamento a scuola e/o alle attività programmate, ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante il periodo di propria competenza, spese straordinarie come da protocollo e assegno unico nella misura del 50% a favore di ciascun genitore;
- sempre in via preliminare: assunte ove occorra sommarie informazioni tramite il servizio sociale e la nonna paterna, ex art. 473 - bis n° 15, disporre che rimanga presso il padre i giorni di mercoledì, giovedì e CP_2 venerdì e a settimane alterne anche la domenica compreso pernottamento e accompagnamento a scuola e/o alle attività programmate ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante il periodo di propria competenza, spese straordinarie come da protocollo e assegno unico nella misura del 50% a favore di ciascun genitore;
incaricare i servizi sociali territorialmente competenti al fine di svolgere approfondita indagine psico sociale con valutazione delle competenze genitoriali e della qualità delle relazione del minore con entrambi i genitori, nonché l'atteggiamento e l'accesso di un genitore verso l'altro, fornendo altresì al Tribunale ogni informazione utile e opportuna circa il benessere del minore e i rapporti tra i genitori;
consigliando altresì le soluzioni più confacenti per tutelare il minore, nonché gli interventi psicologici ed educativi da attuare nel suo interesse ed i sostegni e i supporti eventualmente indicati per i genitori;
- nel merito in via principale: se del caso all'esito dell'indagine e quindi anche alla luce dell'atteggiamento della resistente nei confronti dei servizi sociali, disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre Controparte_2 regolamentando i tempi di cura e mantenimento della madre, secondo le indicazioni che verranno fornite dagli operatori;
- in via subordinata: Rigettare le eventuali richieste di affidamento super-esclusivo o esclusivo che la madre dovesse formulare, disponendo invece l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, garantendo al padre un diritto di visita da concordare e stabilire secondo un calendario che assicuri una frequentazione regolare e progressiva, idonea a ricostruire il legame tra il sig. e il figlio, tenendo conto Pt_1 della necessità di ripristinare una relazione stabile e significativa. Stabilire che le decisioni di particolare importanza per la vita del minore, incluse quelle di natura sanitaria, scolastica ed educativa, debbano essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, escludendo la possibilità per la madre di adottare unilateralmente scelte che riguardano aspetti fondamentali della crescita e del benessere del figlio. Adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario e conforme al superiore interesse del minore, garantendo il pieno rispetto del diritto del bambino a una presenza equilibrata di entrambi i genitori e assicurando che il percorso di riavvicinamento tra il padre e il figlio sia effettivamente tutelato e incentivato.
- In via ulteriormente subordinata;
assumere i provvedimenti tutti ritenuti più tutelanti e rispondenti all'interesse del minore;
- confermata nel resto la sentenza n° 2705/2021del Tribunale Brescia - spese di causa rifuse, con accessori come per legge.
- In via istruttoria: disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 196 c.p.c. della CTU per tutto quanto esposto in atti pagina 2 di 11 Per parte resistente
In via preliminare accertata l'inidoneità genitoriale del signor , la di lui non possibilità autonoma, per Pt_1 difetto di risorse materiali e psicologiche, di offrir fronte alle necessità reali e affettive di giudicato CP_2 altresì che i bisogni del minore possano essere esclusivamente garantiti dal nucleo materno con l'ausilio del signor , previa revoca dell'affido ai servizi sociali, si statuisca l'affido super-esclusivo, ovvero in Pt_2 subordine esclusivo in favore della madre in ogni caso con poteri decisionali sulle questioni sanitarie.
Nel merito statuire in ordine alla reiterata impossibilità di collocamento del minore, né libero né occasionale presso l'abitazione paterna. In ogni caso disponendo che ogni successiva diversa prescrizione e/o diritto possa e debba in via esclusiva discendere dalla dimostrazione del subordinante percorso di parental training del padre di tipo psicoeducativo, dalla di lui documentata de futuro aderenza farmacologica, previo costante monitoraggio teso alla coadiuvazione al fine di minimizzare la possibilità causale di ricadute e/o necessità di ospedalizzazione tipiche della non curabile patologia psichiatrica. In ragione del consolidato rapporto di fiducia instauratosi tra il terapeuta Dott. e il minore, nonché in ragione delle insuperate necessità di sostegno dello stesso, CP_4 accolta altresì la piena disponibilità della madre acché detto percorso utilmente prosegua, disponga il Tribunale in tal senso, quindi sin da ora dichiarando tenuto il signor alla liquidazione in favore della anticipataria Pt_1 signora del 50% delle competenze e spese maturate e maturande dal Dott. oltre alle residue tutte CP_1 CP_4 di cui al noto protocollo per identica quota.
Voglia altresì il Tribunale, in ragione della incollocabilità e immantenibilità diretta, condannare il signor Pt_1 alla liquidazione diretta nelle mani della signora a titolo di contribuzione al mantenimento di CP_1 CP_2 dell'importo mensile non inferiore a Euro 400,00.
Nulla oppone in ordine alla conferma dell'incarico, per almeno un anno, della curatrice speciale.
In ogni caso voglia il Tribunale disporre la trasmissione degli atti: - al P.M. in sede per valutare, letta la C.T.U. nonché previo ogni più utile accertamento e acquisizione ex artt. 210-213 c.p.c., se vi siano le condizioni processuali e sostanziali per l'apertura d'ufficio dell'Amministrazione di Sostegno del ricorrente signor;
Pt_1
- al nucleo di polizia tributaria presso la Guardia di Finanza in sede nonché all'Ordine degli Avvocati territoriale per disporre -ove ritenuto- la revoca della ammissione al gratuito patrocinio del signor , attesi i negati Pt_1 prima e indichiarati poi redditi da attività di dog sitting per come svolta dal ricorrente e della di lui sopraggiunta coniuge (doc. 2); - al Ministero dei Trasporti, affinché valuti se sussistessero in allora e sussistano oggi i requisiti per l'acquisizione e/o il mantenimento del titolo abilitante alla guida.
Con condanna del signor : - alla rifusione in favore della signora dell'acconto da lei liquidato alla Pt_1 CP_1 nominata C.T.U. Dott.ssa e, nei limiti dei rapporti interni, al pagamento del saldo;
- al pagamento delle Per_1 competenze professionali di lite, nonché alle spese e al danno, determinando d'Ufficio, a titolo di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. per avere agito con mala fede e/o colpa grave non avendo lo stesso spontaneamente offerto alla Giustizia un adeguato, completo, aderente corredo narrativo e istruttorio.
Per il Curatore speciale:
pagina 3 di 11 In via principale
- affidare il minore in via esclusiva alla madre con attribuzione alla stessa dei poteri eccedenti Controparte_2
l'ordinaria amministrazione in materia sanitaria;
- incaricare i servizi sociali territorialmente competenti: • di mantenere la presa in carico e uno stretto monitoraggio del nucleo famigliare per anni due, avviando un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi Cont i genitori - di concerto con il per il padre - volto a riavvicinare il minore alla figura paterna, con facoltà di organizzare incontri padre-figlio in forma inizialmente protetta, secondo le modalità e i tempi ritenuti più tutelanti nell'interesse dello stesso, di concerto con il terapeuta che ha in carico il minore e in relazione agli esiti del percorso di sostegno genitoriale;
• di relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Brescia in caso di necessità;
- prescrivere al padre di mantenere con costanza la presa in carico presso il CPS e l'aderenza alla terapia farmacologica;
- prescrivere ad entrambi i genitori di collaborare fattivamente con gli operatori dei servizi sociali e specialistici, attenendosi scrupolosamente alle loro indicazioni e suggerimenti, nonché di non ostacolare la continuazione del percorso di supporto psicologico del minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 4.9.2023, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
della sentenza del Tribunale di Brescia del 21.10.2021 che, nel pronunciare il divorzio tra il ricorrente e
, regolava i rapporti personali ed economici concernenti il figli , Controparte_1 Controparte_2
nato il [...] (per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, collocazione paritaria presso ciascun genitore, mantenimento ordinario diretto ed il 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo, assegno divorzile in favore del ricorrente nella misura di € 250,00 mensili).
In particolare, deduceva che la madre, da giugno 2023, non gli consentiva di frequentare il figlio, sulla scorta di un ingiustificato scompenso psichico del padre, affetto da diagnosticata schizofrenia, delle condizioni igieniche del suo appartamento e di un immotivato diniego di CP_2
Domandava pertanto l'affidamento esclusivo al padre e collocamento presso il padre, (in subordine l'affidamento condiviso e collocamento presso la madre), previa assunzione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 473 bis.39 c.p.c..
, ritualmente costituitasi, si opponeva alle avverse istanze. Controparte_1
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, nominato il Curatore speciale del minore nella persona dell'avv. , sentite le parti all'udienza del 30.1.2024, con ordinanza in pari data era CP_3
disposto l'affidamento ai competenti Servizi Sociali e gli incontri protetti padre-figlio.
pagina 4 di 11 Persistendo il rifiuto del figlio di frequentare il padre e la nonna paterna (per cui pende separato procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni), era disposto l'ascolto del minore in data 19.3.2024
e, quindi, erano sospesi gli incontri protetti.
Previa irrogazione alla madre delle sanzioni dell'ammonimento e pecuniaria ex art. 473 bis.39 c.p.c., con ordinanza del 18.6.2024 era dato incarico alla c.t.u. dr.ssa per un mirato Per_1
approfondimento sistemico sul minore ed il nucleo familiare.
Depositata la relazione peritale il 2.1.2025, all'udienza del 13.2.2025 le parti precisavano le conclusioni in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei concordati termini ex art. 190 c.p.c., vecchio rito.
***
Preliminarmente, reputa il Collegio che l'espletata c.t.u. ha dettagliatamente ricostruito la relazione passata ed attuale tra i genitori ed i rapporti essi col minore somministrando a ciascuno appropriati test psicodiagnostici;
ha poi proceduto all'audizione dei componenti del nucleo familiare, con particolare attenzione alla nonna paterna, ai medici aventi in cura il padre, al compagno della madre ed agli insegnanti;
ha, per quanto possibile, cercato di interagire con i genitori, suggerendo ad ognuno il percorso più idoneo da intraprendere per salvaguardare la serenità dei figli. Tutte le operazioni si sono svolte nel contraddittorio, con l'ausilio dei consulenti di parte, le cui osservazioni sono state puntualmente riscontrate dalla consulente.
In particolare, le tesi di nullità formulate dal ricorrente vanno integralmente respinte. Segnatamente:
- non corrisponde al vero che la c.t.u. abbia sospeso arbitrariamente incontri protetti, essendo gli stessi già stati preclusi con ordinanza del 18.6.2024, che dava atto della completa impossibilità di attuazione, rimettendo al Curatore speciale disporne l'eventuale ripresa, per cui sinora non si sono verificati i necessari presupposti (v. infra);
- l'assenza dei verbali delle audizioni del minore risulta superata dall'intervenuta trasmissione delle registrazioni ai c.t.p. e, in ogni caso, dall'espresso consenso di questi ultimi alla superfluità della verbalizzazione (nota c.t.u. 15.1.2025);
- corrisponde al vero la circostanza rilevata dalla c.t.u. di mancato inizio da parte del padre di un sostegno alla genitorialità, essendo ad oggi seguito da personale medico (psichiatra e psicologo) unicamente per la cura della diagnosticata schizofrenia;
- si reputa irrilevante la mancata presa in carico del padre da parte dell'ausiliare dr. CP_4
trattandosi di psicologo che ha in cura unicamente il minore.
pagina 5 di 11 Ciò posto, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per disporre ulteriore attività istruttoria ovvero la rinnovazione della c.t.u., per essere la perizia depositata completa ed integralmente condivisibile nello svolgimento e nelle conclusioni, per quanto di seguito esposto.
Nel merito, la c.t.u. ha rilevato che il nucleo familiare è stato partecipe di vicende assai travagliate, che hanno inciso sul carattere di CO e sui suoi attuali agiti nei confronti del padre.
In particolare, in concomitanza con la nascita del figlio (2011) i genitori gestivano un centro massaggi, colpito da ordinanze di sequestro, con misure cautelari personali nei loro confronti, per reati di evasione fiscale e sfruttamento della prostituzione, oggetto di patteggiamento da parte di entrambi.
Dopodiché, il nucleo dimorava sino al 2017 presso la nonna paterna e dal 2018 al 2022 in alloggio convenzionato, con la nonna paterna avente ruolo di genitore vicariante;
in tale contesto, la c.t.u. ha riportato plurimi episodi di scompenso psichico del padre, affetto da diagnosticata schizofrenia, caratterizzati da frequente instabilità emotiva, agiti impulsivi e aggressivi verso il figlio e la moglie, due tentativi di suicidio, plurimi litigi e separazioni di fatto tra i genitori, considerata anche la fragilità della moglie, non in grado di proteggere adeguatamente il figlio dagli agiti paterni, anche per mancanza di idonea rete familiare (pp. 11-36 relazione c.t.u.).
Taluni episodi sono rimasti particolarmente impressi nella memoria del figlio, riferiti in sede di ascolto oltre che di c.t.u., quali l'uso frequente di punizioni corporali (sculaccioni e schiaffi), violenza fisica verso le cose (rottura della porta a vetri e del telefonino del figlio), eccessi di ira durante le partite ai videogiochi e la punizione in pubblico a Milano. Non da ultimo, si reputa provata la grave situazione igienica, connessa all'attività di dog sitting, in cui versava la casa del padre nella prima metà del 2023,
a giustificazione dell'interruzione delle frequentazioni del figlio a casa del padre, come riportato dalla dr.ssa all'epoca psichiatra del ricorrente (p. 57 relazione c.t.u.). Per_2
Sicché, per “i vissuti legati al padre biologico sono caratterizzati dalle fatiche della loro CP_2
convivenza , precedente alla separazione dei genitori. Riferisce di numerosi momenti di tensione nei quali il padre non lesinava schiaffi e umiliazioni nei suoi confronti e nei confronti della madre.
Riferisce la precarietà emotiva vissuta in casa per l'imprevedibilità delle reazioni del padre di fronte alle situazioni più diverse della quotidianità. Racconta diversi episodi di umiliazione subita […]
CO ha interiorizzato la figura del padre come una tensione e una ferita ancora aperta, da un lato gli vuole bene e vorrebbe avere un rapporto sereno e libero con lui “come hanno tutti i miei compagni con il loro padre” (parole sue), dall'altra associa al padre, paure legate all'imprevedibilità delle sue reazioni comportamentali oltre a ricordi vivi e lucidi delle umiliazioni subite in varie occasioni. Dalla psicoterapia in atto vorrebbe essere aiutato a gestire le paure che ancora sente pensando al padre.
pagina 6 di 11 Essendo che il padre nega agli accadimenti del passato oggetto delle paure di ritenendosi CP_2
vittima di un disegno persecutorio nei suoi confronti (è ciò che ha riportato nel nostro colloquio individuale), al contrario, vorrebbe che lui li riconoscesse e sapesse chiedergli scusa” CP_2
(relazione dr. 22.11.2024). CP_4
Tanto premesso, la c.t.u. ha ritenuto condivisibile il rifiuto del figlio ad incontrare il padre, in quanto sorretto da adeguati motivi. Invero, “la paura sviluppata da CO nei confronti della figura paterna si può considerare la risultanza di anni vissuti in una dinamica caratterizzata da una affettività̀ inadeguata del padre e di una difficoltà̀ della madre di proteggere il figlio. pare aver subito in CP_2
termini traumatici il periodo, effettivamente destabilizzante in cui è rimasto a vivere a casa con il padre in balia dei suoi agiti. Il bambino sembra aver affrontato questa prova difficile dando fondo alle proprie difese psichiche ma senza esserne sopraffatto. Ciò che lo ha invece traumatizzato è invece circoscritto ad episodi che riporta con estrema chiarezza. Si ritiene che molte azioni inadeguate del padre siano rimaste scritte nella mente del bambino e che tali agiti non siano stati plasmati dal nucleo materno: l'unica cosa che sa è che il padre è malato e che se dovesse chiedergli scusa e CP_2 curarsi sarebbe disposto ad incontrarlo” (p. 71 relazione c.t.u.).
Rifiuto oggi esteso anche alla frequentazione con la nonna paterna, anch'esso adeguatamente motivato, considerato che “con la rottura della coppia vi è stata una polarizzazione avversa alla madre e sotto certi aspetti anche nei riguardi del padre, tanto che la stessa ha affermato che dovrebbe essere a lei affidato. La protesi costituita dalla sig.ra per quanto abbia in passato risposto a una logica Pt_3
affettiva personale, allo stato attuale si teme possa rappresentare un motivo di rischio per la serenità di visti i movimenti della stessa e l'inconsapevolezza di aver recato danno al TE CP_2 intromettendosi nei rapporti amicali, creando scompiglio e profondo imbarazzo1” (p. 71 ibidem).
Credibilità dei rifiuti rinforzata dal fatto che oggi ha ormai quattordici anni e risulta CP_2
pienamente in grado di discernere, essedo apparso apparso “un bambino maturo, capace di instaurare relazione positive e costruttive con gli adulti” (p. 44 ibidem), sereno con i prossimi congiunti e nella vita quotidiana -salvi i soli momenti di ricordo degli episodi legati al padre-, intelligente e privo di difficoltà di apprendimento scolastico (p. 50 ibidem) che, nel descrivere il rifiuto del padre “adotta un linguaggio autentico e non preso in prestito dal mondo adulto” (p. 73 ibidem). Sicché, si condivide la conclusione del c.t.u. per cui “l'attuale posizione di non debba essere CP_2
contrastata, ma compresa e il bambino guidato in maniera chiaramente protetta verso una rinnovata frequentazione della figura paterna che lo metta a riparo dai rischi di reiterazione di condotte pregiudizievoli. descrive pericoli oggettivi nei confronti del padre, ma conserva dentro di sé CP_2
una figura paterna frammentata, che merita di essere ricostruita attraverso gli sforzi congiunti di tutti gli attori coinvolti nella vita del bambino, a condizione che il padre, adotti misure preventive per costruire imparare e fare proprio le basi per una genitorialità̀ sufficiente” (p. 74 ibidem).
Misure che il c.t.u., unitamente ai c.t.p. ed al Curatore speciale, hanno concordemente definito nel
“affidamento esclusivo alla madre con poteri decisionali sulle questioni sanitarie e una presa in carico ad un percorso alla genitorialità per entrambi i genitori presso i Servizi Sociali. Si temono rimostranze
e radicalizzazioni di posizioni oppositive da parte del nucleo paterno che potrebbero intaccare il precario equilibrio riscontrato durante i mesi in indagine. Sarebbe anzi indispensabile che i servizi sociali territoriali mantengano ampia discrezionalita” (p. 74 ibidem). Nonché, “mantenere l'attuale regime di collocamento prevalente materno, mantenendo quindi il proprio contesto di riferimento. b)
Non sia ritiene possibile sostenere la richiesta del padre di affido esclusivo del minore. c) Si ritiene un obiettivo percorribile arrivare, quale obiettivo a lungo termine, ad una frequentazione del padre attraverso un intervento che veda il sig. impegnato in un percorso genitoriale e che il Pt_1
professionista che avrà in carico il padre possa coadiuvarsi con il dott.re d) Si ritiene CP_4
tuttavia utile che sia alla madre offerto un qualche tipo di sostegno alla genitorialità̀, secondo la valutazione e la disponibilità̀ dei servizi. e) È indispensabile alla realizzazione del progetto avere garanzia di una presa in carico costante e istituzionale del sig. condizione indispensabile a Pt_1 qualsivoglia passo verso l'autonomia di relazione con il figlio e di fornirgli assistenza e sostegno. f) Si ritiene che al momento necessiti del percorso psicologico, suggerito anche dalla valutazione CP_2
da parte della NPI, per riacquisire una sua stabilità per poi potersi ricongiungersi al padre, ma questo dovrà necessariamente essere subordinato ad un percorso di parental trainer del padre di tipo psico- educativo da cui dipenderà la ricostruzione del rapporto padre-�figlio. In questo momento sussistono oggettivi ostacoli alla ripresa della relazione di con il padre, il quale sicuramente è oggi CP_2
ostacolato unicamente da una rappresentazione paterna ampiamente condizionata dal conflitto, traumatogeno, tra gli adulti di riferimento e non solo. g) A causa del timore razionale che presenta nella frequentazione della figura paterna, si consiglia che la ripresa degli incontri dovrà CP_2
essere monitorata dal Dott. lo stesso dovrà coadiuvarsi con chi effettuerà il percorso CP_4
genitoriale con il sig. . Questa dinamica necessita necessariamente di una presa in carica Pt_1
pagina 8 di 11 simultanea. i) Infine, è indispensabile alla realizzazione del progetto avere garanzia di una presa in carico costante e istituzionale del Sig. al fine di verificare l'inizio di un percorso di sostegno Pt_1
alla genitorialità condizione indispensabile a qualsivoglia passo verso la ripresa di una relazione con il figlio e di fornirgli assistenza e sostegno” (p. 75 ibidem), da confermare in dispositivo.
Quanto al monitoraggio dei Servizi, da disporsi nella misura massima biennale al fine di consentire un graduale recupero dei rapporti padre-figlio, va accolta la tesi del Curatore per cui, preso atto del rapporto ormai compromesso tra e gli operatori, al Servizio “venga affidato un preciso Parte_4 compito di “tenere le fila” dei diversi interventi in atto, monitorando attentamente la situazione, interfacciandosi sia con il terapeuta che ha attualmente in carico il minore (dott. che con il CP_4
CPS (e/o con lo psichiatra privato) che ha ad oggi in carico il padre, avviando un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori - di concerto con il CPS o chi segue dal punto di vista psichiatrico il padre - volto a riavvicinare il minore alla figura paterna, con facoltà di organizzare incontri padre-figlio in forma inizialmente protetta, tenuto conto del desiderio e dei tempi del minore”.
Resta sullo sfondo la questione economica del contributo paterno al mantenimento del figlio, assente nella sentenza oggetto di modifica, e chiesto per la prima volta nelle conclusioni da ultimo formulate dalla madre nella misura di € 400,00 mensili, a fronte dell'incontestato suo carico totale del figlio, oltre che in attesa di una nuova figlia dal compagno.
Al riguardo, considerata la tardività della domanda, l'assenza totale di elementi di prova dei redditi della madre e la limitata capacità lavorativa del padre, invalido al 100% e percettore di pensione Inps e di sporadici introiti dall'attività di dog-sitter, reputa il Collegio equo porre a carico del padre il contributo minimo di € 200,00 mensili, a decorrere dal deposito della presente sentenza.
In punto di spese di lite, nonostante l'accoglimento delle domande della resistente, comportante senz'altro la revoca delle sanzioni ex art. 473 bis.39 c.p.c. irrogate in corso di causa, si reputano comunque sussistenti gravi e giustificati motivi ex art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, a fronte della particolare delicatezza della materia del contendere, dell'atteggiamento poco collaborativo della madre verso gli operatori dei Servizi Sociali e dell'assenza di documentazione reddituale a sostegno della domanda di contributo al mantenimento.
Parimenti, le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti in via solidale e nei rapporti interni in egual misura a carico dell'IO (per il ricorrente) e della resistente.
p.q.m.
pagina 9 di 11 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia del
21.10.2021,
1. affida il figlio minorenne in via condivisa ad entrambi i genitori;
riserva alla sola madre CP_2
le decisioni di straordinaria amministrazione in materia sanitaria;
2. colloca il figlio presso la madre;
3. sospende le frequentazioni del figlio con il padre, condizionandone la ripresa all'inizio di un percorso individuale per il padre di sostegno alla genitorialità; in tal caso, i Servizi Sociali organizzeranno gli incontri padre-figlio in forma inizialmente protetta, secondo le modalità e i tempi ritenuti più tutelanti nell'interesse dello stesso, di concerto con il terapeuta che ha in carico il minore (ad oggi, dr. ) ed il terapeuta che avrà in carico il padre nel Controparte_6
percorso genitoriale;
4. invita la madre ad iniziare/proseguire un percorso di sostegno alla genitorialità;
5. invita il padre a mantenere con costanza la presa incarico presso il CPS e l'aderenza alla terapia farmacologica;
6. invita entrambi i genitori di collaborare fattivamente con gli operatori dei Servizi sociali e specialistici, attenendosi scrupolosamente alle loro indicazioni e suggerimenti, nonché di non ostacolare la continuazione del percorso di supporto psicologico del minore;
7. dispone che i Servizi Sociali proseguano di monitorare il nucleo familiare per un periodo di due anni, rivalutando periodicamente le condizioni della prole e della coppia anche al fine di accompagnare le parti - in particolare il padre - nel percorso di terapia familiare ed individuale e creare le condizioni per rendere effettivo il riavvicinamento del padre;
segnalando prontamente al PM, presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali situazioni di pregiudizio;
8. a decorrere dal deposito della presente sentenza, pone a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno di € 200,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, da versare alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
9. spese di lite integralmente compensate, con revoca delle sanzioni ex art. 473 bis.39 c.p.c. a carico della resistente;
pagina 10 di 11 10. pone le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 9.4.2025, a carico delle parti in via solidale e nei rapporti interni in egual misura a carico dell'IO, per il ricorrente, e della resistente.
Si comunichi alla c.t.u. dr.ssa e ai Servizi Sociali del . Per_1 Controparte_7
Brescia, camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Invero, “la sig.ra infatti, sia prima delle operazioni peritali sia nel corso del loro svolgimento, ha messo in atto Pt_3 una serie di comportamenti che hanno inevitabilmente avuto un impatto sul minore e che lo portano alla dolorosa scelta di allontanarsi dalla nonna. Alcuni esempi di ciò sono: il fatto che insistentemente adduca che il TE sia stato
“sequestrato”, che metta in atto una campagna denigratoria nei confronti della madre, che si sia recata a scuola e abbia contattato i genitori degli amici creando nel TE imbarazzo, e che nel corso degli incontri protetti abbia negato questi episodi e dunque anche il vissuto di (note c.t.p. Curatore speciale). CP_2 pagina 7 di 11