Art. 1. Articolo unico.
La disposizione dell' art. 10, comma settimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130 , relativa all'aumento dell'indennita' di studio, va interpretata nel senso che tale aumento spetta anche agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 .
La disposizione dell' art. 10, comma settimo, della legge 11 aprile 1950, n. 130 , relativa all'aumento dell'indennita' di studio, va interpretata nel senso che tale aumento spetta anche agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 .