Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Francesco Filocamo Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di unico grado iscritta al n. R.G. 543/2024, rinviata per la discussione ex art. 275 bis cpc all'udienza del 28.5.2025 e trattenuta in decisione,
promossa da in persona dell' Parte_1 Parte_2 di e procuratore di Avv. Francesca Muraca, rappresentata e Parte_1 Parte_1 difesa dall' avv. Ludovico Lucibello giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via San Barnaba n. 39;
Ricorrente
contro
E rappresentati e difesi dall' Avv. Pietro Controparte_1 Controparte_2
Referza giusta mandato in calce a comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati in
Teramo, Corso Cerulli n. 74;
Resistenti
Controparte_3
Resistente non costituito avente ad oggetto: opposizione alla stima ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
Nel merito: dichiarare che la stima definitiva dell'indennità di asservimento del terreno (mapp.
639 – foglio 2) di proprietà dei Signori e è stata condotta e Controparte_1 CP_2 adottata dal Collegio tecnico applicando criteri errati e diversi da quelli previsti dalla legge e
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. “
Per parte resistente: “Respingere l'opposizione e, tenuto conto dei risultati della CTU integrate con le osservazioni del dott. prof. : determinare l'indennità di asservimento Persona_1 nella somma di € 107.788,00, in subordine nella somma di € 53.798,26; determinare l'indennità di occupazione nella somma di € 18.492,40, in subordine nella somma di €
11.809,78; riconoscere l'entità dei danni nella misura accertata dal Consulente tecnico di parte prof. di € 9.488,50, in subordine nella minor somma accertata dal CTU di Persona_2
€ 4.271,47. Il tutto oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Condannare la ricorrente alla rifusione delle spese, dei compensi di avvocato e del consulente tecnico di parte. Porre tutte le spese relative all'attività della terna peritale e del C.T.U. a carico dell'opponente. “
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la determinazione dell'indennizzo per l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni dei resistenti, e Controparte_1 CP_2
, di cui al Catasto del Comune di Roseto degli Abruzzi al Foglio 2 mapp. 639, 101, 35
[...] ed al Foglio 6 mapp. 29, 96 e 176, ai fini della realizzazione del metanodotto “Ravenna- Chieti
Rifacimento tratto San Benedetto del Tronto – Chieti 7°tronco DN 650 (26”) DP 75 bar” ed è stato promosso dalla avverso la stima delle indennità di asservimento e di Parte_1 occupazione cui era pervenuta, con relazione non notificata ai sensi dell'art. 21 D.P.R.
327/2001, ma trasmessa a SRG in data 13 maggio 2024 da un tecnico, la terna arbitrale nominata ai sensi dell'art. 21 d.p.r. 327/2001.
Con essa i tecnici hanno osservato che i fondi interessati dalla servitù, ubicati nel Comune di
Roseto degli Abruzzi, ricadono nel comparto 1 di cui articolo 17 delle Norme Tecniche di
Attuazione del P.R.G. del comune di Roseto degli Abruzzi e che la particella 639 ricade in sottozona B4, con una superficie complessiva di 1000 mq interessati dall'asservimento.
Preso in esame il valore unitario medio del terreno, indicato in € 125,00 €/mq, il collegio ha quantificato l'indennità di asservimento in € 107.788,00, l'indennità di occupazione temporanea e per ulteriori danni in € 4.797,00, per un totale di € 112.585,00.
La ha affermato che: “Sulla base delle informazioni assunte da locali operatori CP_4 immobiliari, nonché di recenti compravendite di beni siti nella zona con caratteristiche simili a quelli in esame è stato determinato il più probabile valore di mercato della parte del mappale
639 ricadente nel comparto 1 di cui articolo 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del comune di Roseto degli Abruzzi (con riferimento alla data dell'accertamento dello stato di consistenza e della redazione del relativo verbale di immissione in possesso, ovvero al
13/04/2023): mappale 639, comparto 1: € 125,00/mq”.
pag. 2/12 Nella specie era stato emesso il decreto di imposizione di servitù relativa a struttura lineare energetica (metanodotto), che l'art. 52-octies DPR 327/2001 equipara al decreto di espropriazione, che legittima l'espropriato ed il beneficiario dell'espropriazione a chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità: esso, con l'allegato piano particellare, contemplava una indennità di asservimento e di occupazione temporanea in favore dei resistenti pari ad €
26.725,00 (indennità di asservimento € 21.928,00, indennità di occupazione temporanea e danni € 4.797,00).
I resistenti non accettavano le indennità proposte da SRG e contenute nel Decreto di cui sopra e promuovevano, così, il procedimento di cui all'art. 21 del d.p.r. 327/2012, conclusosi con la redazione dell'elaborato oggetto di opposizione.
La contesta sia i criteri valutativi, sia gli esiti della stima collegiale, la quale Parte_1 avrebbe di fatto quintuplicato l'indennità di asservimento disposta con il Decreto Ministeriale riconoscendo, illegittimamente, il valore complementare dei terreni sulla base di una errata e censurabile interpretazione del TUE e in particolare avrebbe erroneamente quantificato l'indennità di asservimento in relazione alla particella 639.
In particolare, la sostiene che tale particella non ricada in sottozona B4 e che fosse Pt_1 compresa per il 19,4% della superficie totale (1.578,19 mq) nella zona Comparto 1, mentre per la restante parte (80,6 %) risulta essere zona agricola.
In sintesi, la ricorrente non condivide le risultanze della relazione tecnica sia per quanto concerne l'approccio metodologico che la quantificazione dell'indennità di asservimento in relazione alla particella 639.
Trattasi, secondo , di importo incongruo e spropositato, non conforme ai criteri utilizzati Pt_1 nel piano particellare e meglio specificati nel Decreto di asservimento.
Secondo la ricorrente i calcoli compiuti dai periti all'uopo nominati non appaiono essere applicabili al caso di specie giacché sono stati utilizzati criteri valutativi non pertinenti alla fattispecie de qua e miranti, tra l'altro, ad indennizzare voci di danno del tutto inesistenti nella vicenda controversa. Da tanto conseguiva la certa ed assoluta congruità della quantificazione dell'indennità di asservimento, occupazione temporanea e danni contenuta nel Decreto impositivo del vincolo reale ed ammontante ad € 10.059,00 per asservimento, € 18.405,00 per occupazione temporanea e danni, per un totale complessivo di € 28.464,00.
Sostiene la ricorrente che considerare la servitù di metanodotto alla stregua di una espropriazione parziale abbia inficiato in modo irreparabile la stima di cui è causa.
e , costituitisi, hanno chiesto il rigetto del Controparte_1 Controparte_2 ricorso, sostenendo la correttezza della stima operata dalla terna arbitrale.
Non si è costituito il , dovendo pertanto Controparte_3 dichiararsene la contumacia.
Istruita con produzioni documentali e con CTU, la causa è infine pervenuta a decisione.
pag. 3/12 I parametri normativi applicabili nella specie devono essere individuati in primo luogo nell'art. 44 di tale dpr (TUE), ricompreso nel rinvio contenuto nell'art. 52-bis in relazione ai procedimenti finalizzati alla realizzazione di strutture lineari energetiche, tra le quali rientra anche un metanodotto , che attribuisce al proprietario del fondo il quale, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, il diritto ad una indennità, la quale, pur in assenza nella norma di rigorosi criteri di quantificazione, deve essere comunque correlata alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale.
La norma (che trova il proprio antecedente storico nell'art. 46, comma 1, legge 2359/1865) disciplina due distinte (per struttura ed effetti) fattispecie:
a) quella – che ricorre nella specie - relativa all'asservimento di un fondo mediante decreto impositivo di servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile (e la cui emanazione, nella specie indubbia, costituisce condizione delle azioni tese alla determinazione dell'indennità dovuta);
b) quella riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti al diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (si vedano, tra altre, Cass. 19972/2009; 23865/2015; ord. 16495/2019; e, con specifico riferimento ad imposizione di servitù finalizzata alla realizzazione di un metanodotto di pubblica utilità, Cass. ordd. 18581/2020; 5342/2021).
Nel caso concreto qui in esame, rientrante nella prima fattispecie, l'indennità di asservimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art. 42
Cost., trovando il credito indennitario fonte nel provvedimento impositivo per un rapporto mutuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità, la quale deve, quindi,
“essere determinata riducendo proporzionalmente l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione” (così, da ultimo, Cass. ord. 7988/2021).
Il criterio di calcolo di tale indennità consiste, pertanto, in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi.
La riconduzione della indennità di asservimento a quella di esproprio ai fini del suo calcolo, comporta altresì (pur restando fermo che la prima non è pienamente equiparabile all'indennità di esproprio, nel senso che, mentre quest'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale, a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica) la rilevanza del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica (ad esempio: Cass. 11504/2014;
6926/2016; 10747/2020), secondo cui laddove si assista ad una unica vicenda espropriativa pag. 4/12 non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione (o di asservimento) e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato (o asservito), sicché qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di espropriazione o di asservimento, può (e deve) trovare riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablatorio o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo, secondo quanto stabiliva in passato in materia di cd. esproprio parziale l'art. 40 legge 2359/1865 e stabilisce oggi l'art. 33 TUE, il quale riconosce al proprietario una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata o asservita, ma anche alla perdita di valore della porzione residua e tanto per effetto del provocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compendio.
Pertanto, l'accostamento della disciplina dell'indennizzo espropriativo a quello conseguente alla imposizione di una servitù fa sì che “la posta di cui all'art. 33 cit. trovi applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte non attinta dal provvedimento impositivo di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene” (così – con specifico riferimento ad imposizione per pubblica utilità di servitù di metanodotto - le già citate Cass. ord. 18581/2020 e 5342/2021).
Come chiaramente e condivisibilmente affermato dagli arresti appena ricordati, “il criterio dettato dall'art. 33 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazione, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene”, sicché, in siffatte ipotesi, la determinazione della indennità di asservimento va ricondotta
“all'osservanza del criterio di determinazione del valore venale del fondo declinato come valore complementare, che si accompagna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, quale unico proprietario, lamenti, per l'effetto dell'asservimento, un pregiudizio anche rispetto ad una parte del bene non direttamente coinvolta dalla misura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene”. Quindi, laddove “alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari — quali reti di acquedotti, oleodotti o gasdotti — la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa”.
Non vi è dubbio, quindi, che l'indennità debba essere valutata a partire dal valore venale del terreno intersecato, come peraltro indicato nell'ordinanza ammissiva della CTU, cui si rimanda, considerando la diminuzione del valore del fondo asservito in base ai vincoli concreti determinati dal decreto di asservimento e, comunque, considerando gli effetti limitativi che derivano ex lege dalla realizzazione dell'opera.
pag. 5/12 Ai principi e criteri sin qui delineati (e sostanzialmente trasfusi nei quesiti sottopostigli) si è pienamente conformato il CTU officiato nel presente giudizio.
L'ausiliario del giudice, all'esito dello scrupoloso esame della documentazione acquisita e dei luoghi di causa, ha premesso che soltanto una parte della complessiva superficie dei terreni ricadenti nella particella 639 (19,4%) avrebbe destinazione edificabile, mentre la terna di periti avrebbe attribuito tale destinazione all'intera particella.
Egli ha premesso che i resistenti sono proprietari in parti uguali di diversi terreni alla località
Piane Tordino del comune di Roseto degli Abruzzi. La imposizione di servitù oggetto del contenzioso ha interessato alcuni di essi, indicati nel piano particellare allegato al decreto di asservimento emesso dal il 20.01.2023; il procedimento di asservimento di cui al CP_5 citato decreto riguardava la posa di una nuova condotta per trasporto idrocarburi, che andava a sostituire un metanodotto esistente ed ancora in esercizio alla data del sopralluogo, il quale correva sulle stesse particelle di cui al nuovo decreto.
La superficie asservita, in base al piano particellare allegato al detto decreto di asservimento, ha una estensione complessiva di mq 8.661, mentre la superficie occupata temporaneamente per la esecuzione dei lavori viene indicata in mq 8.865.
La tubazione, proveniente da altre proprietà, corre sul terreno quasi parallelamente alla condotta già esistente. Più dettagliatamente, come si evince dall'allegato disegno esplicativo, sul lato nord dell'appezzamento (particella 639 del foglio 2), il vecchio metanodotto corre quasi parallelamente, lato ovest, al nuovo tracciato, procedendo verso sud ed in corrispondenza della particella 101 del foglio 2 i due tracciati si intersecano;
quindi, il vecchio metanodotto torna a correre quasi parallelamente, ma sul lato est del nuovo tracciato, ad una distanza di circa mt 10. La descritta situazione comporta che le rispettive fasce di rispetto, in alcuni tratti, si sovrappongano.
Questo, secondo il condivisibile assunto del CTU, assume particolare importanza per le aree edificabili delle particelle 101 e 639 del foglio 2, poiché le superfici di sovrapposizione già prima della imposizione della servitù del nuovo metanodotto (quindi all'epoca della emissione del decreto di asservimento, come indicato nel quesito), per quanto ricadenti in zona di comparto CMP1, erano di fatto non edificabili. Circostanza confermata dalle prescrizioni urbanistiche comunali (zone RME-RMP di rispetto metanodotti esistente e di progetto).
Ha evidenziato il CTU che, quanto alla indennità di asservimento, trattandosi di una infrastruttura lineare energetica per analogia con la servitù da elettrodotto (art. 52 bis dpr
321/2001), ha inteso far riferimento alla consolidata procedura estimativa che individua detta indennità quale somma:
-) dell'intero valore di mercato dell'area occupata dalle tubazioni interrare ed eventuali manufatti accessori, al lordo dei tributi capitalizzati,
-) della metà del valore di mercato dell'area di terreno necessaria al transito del personale addetto alla ispezione e la manutenzione, al lordo dei tributi capitalizzati,
-) di un quarto dell'area di rispetto con limitazioni edificatorie, al lordo dei tributi capitalizzati.
pag. 6/12 Quanto agli eventuali danni diretti, ha inteso accertare quelli arrecati al fondo con la costruzione del metanodotto, quali frutti pendenti, anticipazioni colturali e valore del soprassuolo distrutto o danneggiato;
quanto ai danni indiretti, egli ha inteso valutare eventuali deprezzamenti, limitazioni colturali, maggiori spese.
Avuto riguardo alla indennità di occupazione temporanea, egli ha calcolato il periodo dalla data di immissione in possesso alla restituzione del terreno.
Sulla scorta di dette premesse, egli ha accertato come il metanodotto attraversa lateralmente il fondo, senza alcun manufatto accessorio, per una percorrenza di circa mt 320; in base a quanto verbalizzato con l'immissione in possesso, l'area occupata ospitava una coltivazione a prato polifita sui mappali 35 e 639, una coltivazione di cereali autunno-vernini con una pianta di ulivo ø cm 35 h mt 4 sui mappali 29, 96 e 176; mentre il mappale 101 era adibito a piccolo parco giochi con attrezzi vari, arredo urbano ed un pozzo fuori terra, oltre le seguenti piante: platano ø cm 50 h mt 8-10, tuja ø cm 15 h mt 3, acero ø cm 10 h mt 3, sorbo ø cm 7 h mt 3, tutto in scarso stato di manutenzione;
l'area occupata dalla tubazione interrata, in base alla dimensione della stessa, si assume essere larga mt 1,00, per l'area di transito del personale addetto alla ispezione e la manutenzione, si può ragionevolmente ipotizzare una larghezza di mt 3,00, compresa l'area sovrastante la tubazione (quindi mt 1,00 per lato di essa), quindi la residua fascia dell'area di rispetto con limitazioni edificatorie risulta essere di mt. 24,00 (fascia di asservimento di mt 27,00 – mt 1,00 – mt 2,00).
In merito al valore unitario medio da adoperare nel calcolo delle suddette voci il CTU ha effettuato una ricerca sul locale mercato immobiliare presso operatori del settore, Agenzie
Immobiliari, Agenzia delle Entrate ed ha anche chiesto ai CTP presenti al sopralluogo di fornire possibili documentazioni sul valore di mercato dell'immobile.
In esito a dette attività, egli ha evidenziato che la maggior parte dei dati forniti riguardavano terreni a destinazione agricola e che l'unico atto relativo a terreni edificabili riguardava un suolo avente, comunque, identica destinazione edificabile del suolo (Comparto CP_1
1).
Inoltre, i prezzi unitari dei terreni agricoli erano alquanto disomogenei e per ovviare a questo aspetto e parametrare verso la realtà i valori da adoperare, il CTU ha individuato numerose offerte di vendita di terreni simili ed aventi le medesime destinazioni dei suoli in esame. Ha quindi calcolato il prezzo medio unitario di offerta, per poi convertirlo in presumibile prezzo di mercato con una percentuale di abbattimento stimabile nell'ordine del 10%, nella concreta supposizione che il prezzo di offerta sia maggiore del prezzo di mercato.
Il valore così ottenuto è stato quindi mediato col valore unitario medio dei citati rogiti e documenti forniti dai ctp, sì da pervenirsi ad un VALORE MEDIO di €/mq € 5,80 per i terreni agricoli.
Nel caso del suolo edificabile ha preso in considerazione (nel mediare il valore) anche il valore indicato come base imponibile delle imposte comunali dalla delibera di giunta n. 89 del
30.7.2015, sì da pervenire ad un di €/mq € 50,70 peri terreni edificabili. Parte_3
pag. 7/12 È, quindi, pervenuto alle seguenti stime.
INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO
IL CTU ha ribadito che la nuova condotta attraversa il terreno di proprietà con CP_1 destinazione sia edificabile che agricola per una percorrenza di circa mt 320 e corre quasi parallelamente alla condotta già esistente ed ancora in esercizio.
Ciò comporta che le rispettive fasce di rispetto, in alcuni tratti, si sovrappongano.
Quindi, relativamente alla porzione edificabile (p.lle 101 e 639), le superfici di sovrapposizione già prima della imposizione di servitù del nuovo metanodotto, quindi all'epoca dell'emissione del decreto di asservimento, per quanto ricadenti in zona di comparto CMP1, erano di fatto non edificabili (circostanza confermata dalle prescrizioni urbanistiche comunali, zone di rispetto metanodotti esistente e di progetto).
In corrispondenza della particella 101 le fasce di rispetto di sovrappongono totalmente, mentre sulla particella 639 l'area di sovrapposizione è pari a circa mq 440, pertanto la superficie asservita ex novo è pari a circa mq 431 (mq 871 – mq 440).
In conclusione, ai fini del calcolo delle indennità, le aree agricole e le aree di sovrapposizione delle zone di rispetto dei metanodotti sulla porzione edificabile, per un totale di mq 8.230, sono state valutate utilizzando il citato valore unitario di euro 5,80, mentre la superficie asservita ex novo di mq 431 ed ancora pienamente edificabile verrà valutata utilizzando il valore unitario di euro 50,70.
Ne è derivata la seguente stima: totale indennità € 14.143,41 per la porzione agricola, totale indennità € 8.527,63 per la porzione edificabile, totale indennità di asservimento € 22.671,04.
DANNI
Il CTU, quanto ai danni diretti, ha evidenziato come i danni da calcolare siano relativi soltanto alla eliminazione delle colture annuali e l'abbattimento di una pianta di olivo presenti al momento dell'immissione in possesso sugli altri mappali, come specificato nel relativo verbale.
Per la valutazione di detti danni, considerando le diverse tipologie di colture in atto, egli ha adoperato una metodologia sintetica, utilizzando valori unitari di danno (metro quadrato per erbacee e pianta per arboree) ottenuti sulla base di numerose ed analoghe esperienze, sì da pervenire ad un totale danni per € 4.271,47
Considerata la natura della servitù in oggetto, metanodotto interrato che corre a fianco di altro già esistente e posto prevalentemente a margine dell'appezzamento, il CTU ha reputato che non sussistono danni indiretti da deprezzamento delle porzioni residue e/o limitazioni culturali.
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Come indicato dall'articolo 50 del DPR 321/2001, tale indennità è pari per ogni anno ad 1/12 del valore dell'area occupata e per ogni mese a un dodicesimo di quella annua per il periodo pag. 8/12 che va dalla data di immissione in possesso (13.4.2023) alla restituzione del terreno.
Restituzione che non era ancora avvenuta al momento del sopralluogo, durante il quale si è potuto verificare come i lavori non erano stati ancora ultimati.
Quindi il CTU ha considerato il periodo di anni due, come indicato nell'art. 9 del decreto di asservimento, indicando una indennità di occupazione per 2 anni di € 11.809,78
In conclusione, secondo il CTU spetta ai resistenti un'indennità complessiva per l'imposizione delle servitù di € 38.752,00
La relazione peritale è stata osservata da entrambe le parti.
Il CTP di parte ricorrente ha osservato che il ricorso della verteva Parte_1 unicamente sulla determinazione dell'indennità relativa al solo terreno censito al foglio 2 particella 639, ma il CTU ha correttamente replicato che la Corte, come si legge nell'ordinanza del 23.10.2024, aveva disposto una consulenza tecnica “per la corretta quantificazione della indennità di asservimento e di occupazione temporanea spettante alla parte resistente in conseguenza della imposizione della suddetta servitù sugli immobili di cui al ricorso introduttivo ed al decreto di asservimento”, sicchè la CTU è stata condivisibilmente svolta prendendo in considerazione tutti i mappali asserviti.
Altra osservazione ha riguardato la metodologia adoperata, cosiddetta additiva, ovverossia delle fasce a diversa incidenza di svalutazione, ritenendo il CTP non assimilabile la servitù di metanodotto a quella di elettrodotto, come sostenuto dal CTU vista la analogia prevista dall'art. 52 bis DPR 321/2001.
Il CTP ha proposto la metodologia cosiddetta integrativa, ovverossia un unico deprezzamento percentuale dell'intera area asservita (Ind = ΔV0), ma il CTU ha condivisibilmente replicato come la metodologia additiva sia stata utilizzata in numerosi di casi analoghi a quello in esame, sia nella fase di contenzioso che dalle terne arbitrali ex art. 21 dpr 327/2001 e persino nella perizia relativa al metanodotto DESIO-BIASSONO del 3.4.2020, redatta dai tecnici della stessa società ricorrente . Pt_1
Ed inoltre l'indennità di asservimento valutata dal CTU (euro 22.671,00) corrisponde, all'incirca, con l'indennità offerta dalla ai resistenti (presumibilmente Parte_1 stabilita col metodo integrativo, pari ad euro 21.928,00) indicata nel particellare allegato al decreto di asservimento del 20.1.2023, sicchè l'osservazione, come in definitiva ogni contestazione del CTP della , è in ogni caso trascurabile, tanto che la stessa ricorrente ha Pt_1 concluso chiedendo di rideterminare l'indennità di asservimento spettante ai resistenti, sulla base dei criteri utilizzati nel piano particellare e meglio specificati nel Decreto di asservimento allegato e, si badi, “ in ogni caso nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito della richiesta CTU”
Quanto al CTP dei resistenti, questi ha osservato la relazione ricalcolando le indennità dovute con la medesima metodologia e stessi valori unitari adoperati dal CTU, ma non tenendo conto della peculiarità del caso di specie, che vede l'imposizione di una servitù di metanodotto sul suolo dei resistenti, fiancheggiante e quasi coincidente con altro metanodotto già esistente, il pag. 9/12 quale corre sulle medesime particelle catastali di cui al decreto di asservimento del gennaio
2023.
Ciò ha comportato, con giudizio che questa Corte condivide, che le relative fasce di rispetto, come ampiamente e dettagliatamente esposto alle pagine 5, 6, 12 e 13 della bozza di ctu, vanno a sovrapporsi per una cospicua superficie, ovviamente non edificabile, in quanto già ricadente in zona di rispetto alla data del decreto.
il CTP, contro ogni evidenza, ha ritenuto di valutare come edificabili anche le superfici già asservite dal metanodotto esistente e ricadenti nella relativa zona di rispetto in base al PRG di
Roseto Degli Abruzzi.
Egli ha anche vagheggiato danni indiretti, incorrendo nella condivisibile replica del CTU in base alla quale, proprio in corrispondenza della strada pubblica le zone di rispetto del metanodotto esistente e quello in costruzione all'incirca coincidono;
quindi, non si ravvisano sopraggiunti disagi per l'accesso alle particelle 101 e 639, né per realizzare superfici impermeabili, spazi di manovra o di sosta. Infine, riguardo alla percezione del rischio dovuta alla vicinanza all'infrastruttura, si rammenda che altra analoga infrastruttura esiste sui luoghi già dal 1969, quindi se vi è percezione, questa non certamente viene aggravata dalla nuova infrastruttura
Ed inoltre, quanto alla p.lla 639, a fronte di una superficie asservita pari a 871 mq secondo il decreto e le indicazioni di - in quanto interamente edificabile de iure, ma inedificabile Pt_1 de facto a seguito dell'imposizione della servitù – deve essere oggetto di indennizzo soltanto una porzione di 431 mq, in quanto 440 mq erano già stati compresi nella fascia di rispetto del precedente tracciato;
allo stesso modo, la superficie asservita pari a 381 mq secondo il decreto e le indicazioni di - interamente edificabile de iure e inedificabile de facto a seguito Pt_1 dell'imposizione della servitù della particella 101, va totalmente esclusa dal computo delle superfici indennizzabili, in quanto già compresa nella fascia di rispetto del vecchio tracciato del gasdotto.
In definitiva, si ha che il CTU si è attenuto all' esigenza di una documentata concretezza valutativa, avendo desunto il valore attribuito al fondo asservito secondo la destinazione urbanistica che lo caratterizzava all'epoca dell'asservimento.
Al contrario, il CTP dei coniugi nel contestare tali valori, non è stato in grado non CP_1 solo di indicare in modo sufficientemente univoco valori diversi, ma soprattutto di documentare gli elementi concreti che (al di là di generiche e non meglio specificate indagini di mercato, che comunque anche il CTU ha affermato di avere compiuto) possano fondare una stima valoriale diversa da quella cui è documentatamente pervenuto il CTU.
Ai sensi dell'art. 1053 c.c. l'indennizzo deve essere proporzionato all'effettivo danno cagionato dal passaggio, il quale non può essere inteso esclusivamente quale preclusione totale del suo uso.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da
pag. 10/12 ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, cosicché per la sua determinazione si deve tenere conto del pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli” (Cass. n. 27719/2022; cfr. Cass. n. 21866/2020).
Correttamente (sia sotto il profilo giuridico che sotto quello della tecnica estimatoria), pertanto, il CTU ha fatto applicazione del criterio del valore differenziale, già sopra ricordato, determinando la dovuta indennità di asservimento in misura pari alla differenza tra il valore dell'intero terreno prima dell'asservimento ed il valore di mercato del bene stesso dopo l'asservimento, cioè del bene asservito considerato nella sua interezza (non essendovi stata sottrazione di alcuna porzione di bene, rimasto funzionalmente immutato, salvo che per le limitazioni imposte dalla servitù e le riduzioni di valore da queste determinate, nei termini sopra precisati).
I risultati cui è pervenuto il CTU devono essere posti a base della presente decisione, in quanto rappresentanti l'esito di una stima impostata e sviluppata con modalità metodologicamente corrette e conformi ai principi giuridici applicabili nella specie.
Tenuto conto della destinazione dei terreni, il CTU ha concluso che la somma finale come sopra determinata ammonta ad € 38.752,00 ed è di gran lunga inferiore a quella riconosciuta dal collegio peritale (€ 112.585,00), il che comporta il parziale accoglimento dell'opposizione.
In conclusione, ritiene la Corte che la opposizione sia, nei limiti e per le ragioni esposte, parzialmente fondata, conducendo al riconoscimento della complessiva somma di € 38.752,00, di cui € 11.809,78 a titolo di indennità di occupazione temporanea, € 22.671,04 a titolo di indennità di asservimento ed € 4.271,47 a titolo di danni diretti, dovendosi pertanto in tali conclusivi e complessivi termini rideterminare, in accoglimento parziale della domanda proposta dalla le somme spettanti ai proprietari dei beni asserviti, oltre Parte_1 interessi legali dal al saldo.
Di tale somma non può essere disposto il pagamento, ma soltanto ordinato il deposito da parte della espropriante, a cui favore è stato emesso il provvedimento Parte_1 ablatorio del Ministero dello Sviluppo Economico, presso la Cassa Depositi e Prestiti per la parte non ancora depositata, con la maggiorazione degli interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 13/04/2023, data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso quanto a quella parte dell'indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo.
Le spese del giudizio vanno compensate interamente tra le parti in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, come pure quelle di CTU come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) determina l'indennità complessiva relativa ai terreni per cui è causa in € 38.752,00 di cui €
22.671,04 a titolo di indennità di asservimento, € 11.809,78 a titolo di indennità di occupazione temporanea ed € 4.271,47 a titolo di danni, con la maggiorazione degli interessi pag. 11/12 compensativi, in misura legale, decorrenti dal 13/04/2023 fino al deposito stesso quanto a quella parte dell'indennità che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo;
2) compensa interamente le spese di lite e di CTU.
Così deciso in camera di consiglio il 3.6.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco Filocamo
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