CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 99/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 99 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Vallasciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Civitanova Marche (MC), via Sabotino, 23,
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Sabbatini; elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Chiaravalle (AN), via
Cavour, 16;
APPELLATO pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 846/2022, pubblicata il 27.9.2022, emessa dal Tribunale di Macerata a definizione del giudizio iscritto al R.G. n.
2246/2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza nel rito e nel merito e richiesta in via istruttoria ed eccezione disattesa e reietta, senza accettare alcuna mutatio libelli, in totale riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dei motivi, annullare la sentenza impugnata e per
l'effetto condannare ex art. 2051 c.c. e/o e se del caso in subordine ex art. 2043
c.c. il in persona del Sindaco pro tempore a pagare Controparte_1 in favore di , per quanto dimostrato in fatto ed in diritto, la Parte_1 somma di €.18.408,91 o quella maggiore o subordinatamente minore che sia ritenuta dovuta, con gli interessi legali sulla somma rivalutata secondo cadenze temporali fisse, previa devalutazione e rivalutazione secondo gli indici istat del costo della vita (sentenza Cass. sez. un. 1712/95) a far tempo dalla data del sinistro de-quo al saldo effettivo. Oltre al rimborso del costo liquidato della CTU pari ad €.622,00 ed al rimborso dell'assistenza alle operazioni del CTP Dr. pari ad €.250,00; Per_1 con condanna della parte appellata alla restituzione in rimborso della somma di
€.5.795,62 pagata al Comune - IT MU (doc. n. 4) per le spese legali passive.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ovvero dichiarata improcedibile, improponibile o inammissibile, per le ragioni tutte esposte nel presente giudizio, di così disporre, pronunciare e statuire: nel merito in via principale: rigettare completamente ed integralmente l'atto di appello proposto dalla Signora avverso la sentenza n. Parte_1
846/2022 emessa dal Tribunale di Macerata, per tutti i motivi e le ragioni esposte dal nel corso del giudizio, e comunque per essere Controparte_1 tale appello inammissibile ed in ogni caso del tutto infondato, sia in fatto che in
pagina 2 di 9 diritto, ovvero respingere e rigettare in ogni caso l'atto di appello avversario con qualsivoglia altra motivazione che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado relativamente alle statuizioni tutte ivi assunte dal primo giudicante;
nel merito, in via subordinata: per la più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui l'adita Corte d'Appello di Ancona volesse comunque ritenere meritevoli di qualche apprezzamento e/o accoglibilità le domande avanzate dalla Signora nel presente giudizio, previo accertamento e declaratoria del fatto che Parte_1 la consistenza ed entità dei danni effettivamente subiti dalla Signora a Parte_1 seguito dell'evento oggetto di causa, è notevolmente minore e più modesta di quanto sostenuto in citazione ed altresì previo accertamento e declaratoria della circostanza che la Signora ha quantomeno concorso e/o contribuito, in Parte_1 misura prevalente e preponderante - e comunque in misura notevole e rilevante -
, con la propria condotta gravemente colposa, disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa ed i danni subiti dalla stessa nell'occorso, con conseguente riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1,
c.c. e 2056 c.c., limitare, ridurre e contenere le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento del danno, che dovessero essere emesse in favore dell'odierna
Appellante, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore, più esiguo, più modesto e limitato, rispetto a quello esorbitante ed eccessivo che viene richiesto e preteso dalla parte attrice stessa;
in ogni caso: condannare controparte Appellante all'integrale pagamento e/o rifusione, in favore del , delle spese processuali Controparte_1 attinenti ed afferenti il presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Macerata il , al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta, avvenuta mentre percorreva la via Silvio Pellico - nel territorio dell'Ente predetto - alla guida del proprio ciclomotore Piaggio 125, tg DZ90597, nei pressi della rotonda, all'intersezione con pagina 3 di 9 via San Costantino.
L'attrice allegava di aver perso l'equilibrio a causa della presenza di una sconnessione sulla superficie stradale e di avere riportato, a seguito della caduta, lesioni personali, con conseguente diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali - quantificati in €.37.716,91 - oltre ai danni che interessavano il motociclo, pari a €.720,91.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda ex adverso avanzata, CP_1 per essere l'evento dannoso attribuibile - in via esclusiva - alla condotta disattenta ed incauta dell'attrice.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza appellata, il Tribunale di Macerata rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava responsabile esclusiva del sinistro la sig.ra ritenendo che la danneggiata avesse posto in Parte_1 essere una condotta gravemente negligente e disattenta, tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e il danno.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Il appellato, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello ex CP_1 adverso interposto, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza gravata.
In data 31.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di gravame, l'appellante censura l'erronea interpretazione dei fatti operata dal Tribunale, lamentando che, in primis, il giudice del merito avrebbe erroneamente considerato non dirimente la circostanza - provata per testi - dell'avvenuto transito del mezzo dalla stessa condotto nel punto esatto della malformazione stradale che avrebbe provocato la caduta dell'attrice, con la conseguenza che sarebbe stato opportuno - ad avviso dell'appellante -
pagina 4 di 9 quantomeno dare per assodato che vi fosse un'insidia, in difetto di prova contraria sul punto.
Con separata doglianza, poi, la medesima appellante censura la sentenza del
Tribunale laddove il primo Giudice non ha reputato decisive - ai fini dell'esatta ricostruzione del sinistro - le risultanze della prova per testi, chiaramente deponenti per l'assenza di responsabilità in capo alla parte, che avrebbe rispettato le norme in materia di circolazione, previste dal C.d.S.
Con successiva ed autonoma censura, inoltre, l'appellante contesta l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure: partendo dal presupposto che la malformazione stradale fosse visibile, evidente e, quindi, prevedibile, il Tribunale di Macerata ha ascritto alla danneggiata la responsabilità esclusiva del sinistro sebbene il convenuto - custode della res damnosa - non avesse fornito la CP_1 prova del caso fortuito, su di esso incombente.
I motivi d'appello - che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente - risultano infondati.
Ed invero, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso e il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la cosa in custodia sia di per sé statica ed inerte - provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (tra le altre, Cass. n. 1064/2018; Cass. n.
11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
E' stato poi affermato che, ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato e che - qualora si accerti che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato - deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla res, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016).
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento pagina 5 di 9 dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa e ha definito il concetto di prevedibilità come “concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo” ed ha evidenziato che “ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con
l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 11526/2017 ed altre richiamate in motivazione).
Com'è noto, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass., Ordinanza n. 30775/2017).
Facendo corretta applicazione dei principi indicati dalla S.C., deve affermarsi che
“quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa (…)
o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela.
A tal fine, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa
pagina 6 di 9 come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo”.
A conclusione di tale disamina, la Cassazione ha precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.” (in tal senso, da ultimo: Cass. civ.
Sez. III Ord., 15/09/2023, n. 26682).
Nella fattispecie al vaglio della Corte, il sinistro produttivo del danno - secondo la dinamica allegata dall'appellante (ricollegabile alla caduta avvenuta mentre attraversava la via Silvio Pellico del centro abitato di , alla Controparte_1 guida del proprio ciclomotore Piaggio 125 tg DZ90597, nei pressi della rotatoria all'intersezione con via San Costantino) è stato confermato all'esito dell'istruttoria svolta.
Ciononostante, non può pervenirsi all'affermazione della responsabilità del convenuto. CP_1
Nel caso di specie, infatti, dalla disamina della documentazione fotografica in atti emerge che l'anomalia della carreggiata - rappresentata dalla presenza, sul margine destro della sede stradale, di una fenditura lunga circa un paio di metri, con un bordo a scalino rialzato e con un avvallamento, parzialmente privo, a tratti, di asfalto - era ben visibile e chiaramente percettibile, anche a distanza.
Di conseguenza, la situazione di potenziale pericolo era facilmente avvistabile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza;
inoltre, considerata la buona illuminazione naturale (ore 7:35 del 20.6.2019), le condizioni atmosferiche ottimali, il traffico regolare e le dimensioni della discontinuità, sarebbe stato sufficiente adottare delle cautele minime per interrompere il dinamismo causale del danno (cfr. ex multis Cass., Sentenza n. 9863/2023), se del caso opportunamente modificando la traiettoria del ciclomotore.
pagina 7 di 9 Infine, deve ritenersi che le caratteristiche del fondo stradale fossero ben note alla danneggiata, residente nella zona in cui si è verificato il sinistro.
In siffatte circostanze, il non accorgersi della sconnessione dell'asfalto, visibile - si ribadisce - anche a distanza, non può essere ritenuto un comportamento ragionevole ed accettabile (Cass. n. 25460/2020).
La S.C., in analoga fattispecie, ha ribadito che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” e allora “al ciclista che avrebbe dovuto osservare un grado maggiore di diligenza non spetta alcun risarcimento del danno patito a seguito della caduta determinata da alcuni avvallamenti sul manto stradale” (Cass. n. 34883/2021).
In conclusione, il comportamento gravemente imprudente dell'attrice, odierna appellante deve considerarsi causa interruttiva del nesso eziologico - la cui sussistenza in concreto costituisce presupposto necessario per configurare qualsiasi ipotesi di responsabilità - con conseguente esclusione della responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, correttamente la domanda formulata dall'attrice è stata integralmente respinta dal Giudice di primo grado con la sentenza impugnata che va, quindi, integralmente confermata.
Ogni ulteriore censura resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi - avuto riguardo alla bassa complessità delle questioni trattate - e con esclusione della voce
“istruttoria”, in mancanza della relativa attività processuale.
pagina 8 di 9 Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 846/2022 del Tribunale di Macerata, emessa in Parte_1 data 27.9.2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1 spese del grado, che vengono liquidate in complessivi €.3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13., D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di appello di Ancona, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 99 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Vallasciani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Civitanova Marche (MC), via Sabotino, 23,
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Sabbatini; elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Chiaravalle (AN), via
Cavour, 16;
APPELLATO pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 846/2022, pubblicata il 27.9.2022, emessa dal Tribunale di Macerata a definizione del giudizio iscritto al R.G. n.
2246/2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza nel rito e nel merito e richiesta in via istruttoria ed eccezione disattesa e reietta, senza accettare alcuna mutatio libelli, in totale riforma dell'impugnata sentenza, in accoglimento dei motivi, annullare la sentenza impugnata e per
l'effetto condannare ex art. 2051 c.c. e/o e se del caso in subordine ex art. 2043
c.c. il in persona del Sindaco pro tempore a pagare Controparte_1 in favore di , per quanto dimostrato in fatto ed in diritto, la Parte_1 somma di €.18.408,91 o quella maggiore o subordinatamente minore che sia ritenuta dovuta, con gli interessi legali sulla somma rivalutata secondo cadenze temporali fisse, previa devalutazione e rivalutazione secondo gli indici istat del costo della vita (sentenza Cass. sez. un. 1712/95) a far tempo dalla data del sinistro de-quo al saldo effettivo. Oltre al rimborso del costo liquidato della CTU pari ad €.622,00 ed al rimborso dell'assistenza alle operazioni del CTP Dr. pari ad €.250,00; Per_1 con condanna della parte appellata alla restituzione in rimborso della somma di
€.5.795,62 pagata al Comune - IT MU (doc. n. 4) per le spese legali passive.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ovvero dichiarata improcedibile, improponibile o inammissibile, per le ragioni tutte esposte nel presente giudizio, di così disporre, pronunciare e statuire: nel merito in via principale: rigettare completamente ed integralmente l'atto di appello proposto dalla Signora avverso la sentenza n. Parte_1
846/2022 emessa dal Tribunale di Macerata, per tutti i motivi e le ragioni esposte dal nel corso del giudizio, e comunque per essere Controparte_1 tale appello inammissibile ed in ogni caso del tutto infondato, sia in fatto che in
pagina 2 di 9 diritto, ovvero respingere e rigettare in ogni caso l'atto di appello avversario con qualsivoglia altra motivazione che sarà ritenuta di giustizia, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado relativamente alle statuizioni tutte ivi assunte dal primo giudicante;
nel merito, in via subordinata: per la più denegata e non creduta delle ipotesi, in cui l'adita Corte d'Appello di Ancona volesse comunque ritenere meritevoli di qualche apprezzamento e/o accoglibilità le domande avanzate dalla Signora nel presente giudizio, previo accertamento e declaratoria del fatto che Parte_1 la consistenza ed entità dei danni effettivamente subiti dalla Signora a Parte_1 seguito dell'evento oggetto di causa, è notevolmente minore e più modesta di quanto sostenuto in citazione ed altresì previo accertamento e declaratoria della circostanza che la Signora ha quantomeno concorso e/o contribuito, in Parte_1 misura prevalente e preponderante - e comunque in misura notevole e rilevante -
, con la propria condotta gravemente colposa, disattenta, imprudente, incauta, negligente ed imperita, a cagionare l'accadimento oggetto di causa ed i danni subiti dalla stessa nell'occorso, con conseguente riduzione e diminuzione del risarcimento di tali danni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1227, comma 1,
c.c. e 2056 c.c., limitare, ridurre e contenere le eventuali statuizioni di condanna al risarcimento del danno, che dovessero essere emesse in favore dell'odierna
Appellante, in un importo complessivo nettamente e ragguardevolmente inferiore, più esiguo, più modesto e limitato, rispetto a quello esorbitante ed eccessivo che viene richiesto e preteso dalla parte attrice stessa;
in ogni caso: condannare controparte Appellante all'integrale pagamento e/o rifusione, in favore del , delle spese processuali Controparte_1 attinenti ed afferenti il presente grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi Parte_1 al Tribunale di Macerata il , al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta, avvenuta mentre percorreva la via Silvio Pellico - nel territorio dell'Ente predetto - alla guida del proprio ciclomotore Piaggio 125, tg DZ90597, nei pressi della rotonda, all'intersezione con pagina 3 di 9 via San Costantino.
L'attrice allegava di aver perso l'equilibrio a causa della presenza di una sconnessione sulla superficie stradale e di avere riportato, a seguito della caduta, lesioni personali, con conseguente diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali - quantificati in €.37.716,91 - oltre ai danni che interessavano il motociclo, pari a €.720,91.
Si costituiva il convenuto contestando la domanda ex adverso avanzata, CP_1 per essere l'evento dannoso attribuibile - in via esclusiva - alla condotta disattenta ed incauta dell'attrice.
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza appellata, il Tribunale di Macerata rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
In particolare, il giudice di prime cure dichiarava responsabile esclusiva del sinistro la sig.ra ritenendo che la danneggiata avesse posto in Parte_1 essere una condotta gravemente negligente e disattenta, tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e il danno.
Avverso detta sentenza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma della sentenza impugnata.
Il appellato, ritualmente costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello ex CP_1 adverso interposto, in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza gravata.
In data 31.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di gravame, l'appellante censura l'erronea interpretazione dei fatti operata dal Tribunale, lamentando che, in primis, il giudice del merito avrebbe erroneamente considerato non dirimente la circostanza - provata per testi - dell'avvenuto transito del mezzo dalla stessa condotto nel punto esatto della malformazione stradale che avrebbe provocato la caduta dell'attrice, con la conseguenza che sarebbe stato opportuno - ad avviso dell'appellante -
pagina 4 di 9 quantomeno dare per assodato che vi fosse un'insidia, in difetto di prova contraria sul punto.
Con separata doglianza, poi, la medesima appellante censura la sentenza del
Tribunale laddove il primo Giudice non ha reputato decisive - ai fini dell'esatta ricostruzione del sinistro - le risultanze della prova per testi, chiaramente deponenti per l'assenza di responsabilità in capo alla parte, che avrebbe rispettato le norme in materia di circolazione, previste dal C.d.S.
Con successiva ed autonoma censura, inoltre, l'appellante contesta l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure: partendo dal presupposto che la malformazione stradale fosse visibile, evidente e, quindi, prevedibile, il Tribunale di Macerata ha ascritto alla danneggiata la responsabilità esclusiva del sinistro sebbene il convenuto - custode della res damnosa - non avesse fornito la CP_1 prova del caso fortuito, su di esso incombente.
I motivi d'appello - che, in quanto connessi, possono essere trattati congiuntamente - risultano infondati.
Ed invero, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte, l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso e il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno e - ove la cosa in custodia sia di per sé statica ed inerte - provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (tra le altre, Cass. n. 1064/2018; Cass. n.
11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
E' stato poi affermato che, ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo del danneggiato e che - qualora si accerti che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato - deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla res, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 23584/2013; Cass. n. 12895/2016).
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza due aspetti di fondamentale importanza: da un lato, il concetto di prevedibilità dell'evento pagina 5 di 9 dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa e ha definito il concetto di prevedibilità come “concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo” ed ha evidenziato che “ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con
l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. n. 11526/2017 ed altre richiamate in motivazione).
Com'è noto, alla stregua del consolidato orientamento di legittimità “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.
1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva” (Cass., Ordinanza n. 30775/2017).
Facendo corretta applicazione dei principi indicati dalla S.C., deve affermarsi che
“quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa (…)
o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela.
A tal fine, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa
pagina 6 di 9 come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque secondo uno "standard" oggettivo”.
A conclusione di tale disamina, la Cassazione ha precisato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.” (in tal senso, da ultimo: Cass. civ.
Sez. III Ord., 15/09/2023, n. 26682).
Nella fattispecie al vaglio della Corte, il sinistro produttivo del danno - secondo la dinamica allegata dall'appellante (ricollegabile alla caduta avvenuta mentre attraversava la via Silvio Pellico del centro abitato di , alla Controparte_1 guida del proprio ciclomotore Piaggio 125 tg DZ90597, nei pressi della rotatoria all'intersezione con via San Costantino) è stato confermato all'esito dell'istruttoria svolta.
Ciononostante, non può pervenirsi all'affermazione della responsabilità del convenuto. CP_1
Nel caso di specie, infatti, dalla disamina della documentazione fotografica in atti emerge che l'anomalia della carreggiata - rappresentata dalla presenza, sul margine destro della sede stradale, di una fenditura lunga circa un paio di metri, con un bordo a scalino rialzato e con un avvallamento, parzialmente privo, a tratti, di asfalto - era ben visibile e chiaramente percettibile, anche a distanza.
Di conseguenza, la situazione di potenziale pericolo era facilmente avvistabile ed evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza;
inoltre, considerata la buona illuminazione naturale (ore 7:35 del 20.6.2019), le condizioni atmosferiche ottimali, il traffico regolare e le dimensioni della discontinuità, sarebbe stato sufficiente adottare delle cautele minime per interrompere il dinamismo causale del danno (cfr. ex multis Cass., Sentenza n. 9863/2023), se del caso opportunamente modificando la traiettoria del ciclomotore.
pagina 7 di 9 Infine, deve ritenersi che le caratteristiche del fondo stradale fossero ben note alla danneggiata, residente nella zona in cui si è verificato il sinistro.
In siffatte circostanze, il non accorgersi della sconnessione dell'asfalto, visibile - si ribadisce - anche a distanza, non può essere ritenuto un comportamento ragionevole ed accettabile (Cass. n. 25460/2020).
La S.C., in analoga fattispecie, ha ribadito che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” e allora “al ciclista che avrebbe dovuto osservare un grado maggiore di diligenza non spetta alcun risarcimento del danno patito a seguito della caduta determinata da alcuni avvallamenti sul manto stradale” (Cass. n. 34883/2021).
In conclusione, il comportamento gravemente imprudente dell'attrice, odierna appellante deve considerarsi causa interruttiva del nesso eziologico - la cui sussistenza in concreto costituisce presupposto necessario per configurare qualsiasi ipotesi di responsabilità - con conseguente esclusione della responsabilità del ex art. 2051 c.c. CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, correttamente la domanda formulata dall'attrice è stata integralmente respinta dal Giudice di primo grado con la sentenza impugnata che va, quindi, integralmente confermata.
Ogni ulteriore censura resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi - avuto riguardo alla bassa complessità delle questioni trattate - e con esclusione della voce
“istruttoria”, in mancanza della relativa attività processuale.
pagina 8 di 9 Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 846/2022 del Tribunale di Macerata, emessa in Parte_1 data 27.9.2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello;
- condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1 spese del grado, che vengono liquidate in complessivi €.3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13., D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 29.1.2025.
Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9