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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6831/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 6831-24 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
Avv. (c.f. ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] e Avv. Dario Bruno (c.f. ) nato a C.F._2
Nocera Inferiore (SA) il 29/04/1980 e residente in [...], rappresentati e difesi da se stessi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
sito in Salerno alla via Incarto n. 25 Parte_1
Ricorrenti
Contro
(c.f. : ) nato a [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_3
ivi residente alla Contrada Lagariello n. 1
Resistente - Contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/04/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Gli avv.ti e Bruno Dario, in qualità di difensori incaricati dal sig. Parte_1
odierno resistente, svolgevano attività difensiva nell'interesse di CP_1
pagina 1 di 5 quest'ultimo nel giudizio incardinato dinanzi alla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Lavoro recante r.g. n. 452/2022. Fatto salvo un acconto di € 1.200,00 oltre oneri di legge versato dal sig. in favore degli avv.ti Bruno e , con raccomandata A/R CP_1 Pt_1
del 10/07/2024 avente ad oggetto la formale messa in mora del resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 e ss. c.c., l'avv. richiedeva il saldo dei Parte_1
compensi maturati entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della raccomandata stessa. Più nello specifico, chiedeva il pagamento mediante bonifico bancario di €
824,72 sul conto corrente ad ella intestato e di € 676,00 sul conto corrente intestato all'avv. Dario Bruno nonché il pagamento degli onorari ad ella medesima per la costituzione in mora che si quantificavano in € 200,00, oltre iva e c.p.a., per complessivi
€ 253,76, a mezzo bonifico bancario sul medesimo conto corrente. Affermava parte ricorrente che il sig. continuava a non versare gli importi richiesti, motivo per il CP_1
quale invitava parte resistente a concludere accordo mediante invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita del 16/07/2024, senza però ricevere alcun riscontro.
Pertanto, con ricorso ex art 281 decies c.p.c. del 12/09/2024, gli odierni ricorrenti convenivano dinanzi a codesto Tribunale di Salerno il sig. al fine di CP_1
sentir condannare quest'ultimo al pagamento, in favore dell'avv. , dei Parte_1
compensi maturati per l'assistenza nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno
– Sezione Lavoro r.g. n. 452/2022, per la messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita, per complessivi € 1.332,24, oltre interessi e in favore dell'avv. Dario Bruno per l'assistenza nel giudizio alla Corte di Appello di Salerno – Sezione Lavoro r.g. n.
452/2022, per complessivi € 676,00, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Va preliminarmente evidenziato che il resistente, sig. non si costituiva CP_1
nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Invero, con ordinanza del 10/04/2025 se ne dichiarava la contumacia e la causa veniva assegnata in decisione senza termini.
pagina 2 di 5 Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Nel caso di specie trattasi di prestazione d'opera intellettuale che i ricorrenti espletavano in favore del sig. e della quale producevano idonea documentazione CP_1
probatoria.
Il contratto d'opera intellettuale, che si differenzia dall'opera manuale, è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), accettando l'incarico conferitogli dal cliente, si impegna a fornire la propria opera intellettuale in cambio di un compenso. Tale contratto riguarda le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli ordini professionali riconosciuti dalla legge (c.d. professioni protette).
Secondo recente orientamento giurisprudenziale, nel contratto di prestazione di opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare solo il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente, invece, dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Quella dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi, non di risultato.
In buona sostanza, con l'obbligazione di mezzi, il debitore non garantisce il risultato e, quindi, non può considerarsi inadempiente nel caso in cui non lo raggiunga;
l'esempio tipico è proprio dell'avvocato che si obbliga a difendere il cliente, ma non a vincere la causa.
Viceversa, nell'obbligazione di risultato, la finalità da raggiungere viene dedotta in obbligazione e il suo mancato perseguimento configura un inadempimento.
Inoltre, un'ulteriore differenza è ravvisabile in ordine prova dell'adempimento, infatti, nelle obbligazioni di mezzi, spetta al creditore dimostrare la negligenza del debitore, mentre nelle obbligazioni di risultato, vale la regola generale dell'art. 1218 c.c., ossia il debitore deve dimostrare che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.
pagina 3 di 5 Gli Avvocati ricorrenti avevano ed hanno pieno diritto al pagamento del compenso professionale e la documentazione prodotta prova che la prestazione veniva da essi regolarmente espletata.
Concludendo, sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti attestante l'attività processuale espletata nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Lavoro r.g. n. 452/2022, per la messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita, va liquidata la somma di € 1.332,24, oltre interessi dalla messa in mora in favore dell'Avv.
e la somma di € 676,00, oltre interessi dalla messa in mora in favore Parte_1
dell'Avv. Dario Bruno per il medesimo giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno
– Sezione Lavoro r.g. n. 452/2022.
Per i motivi esposti, risulta provato il diritto vantato dai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa – in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara il diritto degli
Avv.ti e Bruno Dario al pagamento dei compensi maturati per Parte_1
l'assistenza prestata nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Lavoro r.g. n. 452/2022 in favore del sig. e, per l'effetto, condanna CP_1
parte resistente al pagamento di € 1.332,24, oltre interessi dalla messa in mora e sino al soddisfo in favore dell'Avv. e al pagamento di € 676,00, in favore Parte_1
dell'Avv. Dario Bruno oltre interessi dalla messa in mora e sino al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 852,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge.
Salerno 13 Mag. 25
pagina 4 di 5 Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 6831-24 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
Avv. (c.f. ) nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] e Avv. Dario Bruno (c.f. ) nato a C.F._2
Nocera Inferiore (SA) il 29/04/1980 e residente in [...], rappresentati e difesi da se stessi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
sito in Salerno alla via Incarto n. 25 Parte_1
Ricorrenti
Contro
(c.f. : ) nato a [...] il [...] ed CP_1 CodiceFiscale_3
ivi residente alla Contrada Lagariello n. 1
Resistente - Contumace
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/04/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Gli avv.ti e Bruno Dario, in qualità di difensori incaricati dal sig. Parte_1
odierno resistente, svolgevano attività difensiva nell'interesse di CP_1
pagina 1 di 5 quest'ultimo nel giudizio incardinato dinanzi alla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Lavoro recante r.g. n. 452/2022. Fatto salvo un acconto di € 1.200,00 oltre oneri di legge versato dal sig. in favore degli avv.ti Bruno e , con raccomandata A/R CP_1 Pt_1
del 10/07/2024 avente ad oggetto la formale messa in mora del resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 e ss. c.c., l'avv. richiedeva il saldo dei Parte_1
compensi maturati entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della raccomandata stessa. Più nello specifico, chiedeva il pagamento mediante bonifico bancario di €
824,72 sul conto corrente ad ella intestato e di € 676,00 sul conto corrente intestato all'avv. Dario Bruno nonché il pagamento degli onorari ad ella medesima per la costituzione in mora che si quantificavano in € 200,00, oltre iva e c.p.a., per complessivi
€ 253,76, a mezzo bonifico bancario sul medesimo conto corrente. Affermava parte ricorrente che il sig. continuava a non versare gli importi richiesti, motivo per il CP_1
quale invitava parte resistente a concludere accordo mediante invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita del 16/07/2024, senza però ricevere alcun riscontro.
Pertanto, con ricorso ex art 281 decies c.p.c. del 12/09/2024, gli odierni ricorrenti convenivano dinanzi a codesto Tribunale di Salerno il sig. al fine di CP_1
sentir condannare quest'ultimo al pagamento, in favore dell'avv. , dei Parte_1
compensi maturati per l'assistenza nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno
– Sezione Lavoro r.g. n. 452/2022, per la messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita, per complessivi € 1.332,24, oltre interessi e in favore dell'avv. Dario Bruno per l'assistenza nel giudizio alla Corte di Appello di Salerno – Sezione Lavoro r.g. n.
452/2022, per complessivi € 676,00, oltre interessi. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Va preliminarmente evidenziato che il resistente, sig. non si costituiva CP_1
nel presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
Invero, con ordinanza del 10/04/2025 se ne dichiarava la contumacia e la causa veniva assegnata in decisione senza termini.
pagina 2 di 5 Nel merito la domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Nel caso di specie trattasi di prestazione d'opera intellettuale che i ricorrenti espletavano in favore del sig. e della quale producevano idonea documentazione CP_1
probatoria.
Il contratto d'opera intellettuale, che si differenzia dall'opera manuale, è un contratto a prestazioni corrispettive in base al quale un professionista (avvocato, commercialista, notaio, medico ecc.), accettando l'incarico conferitogli dal cliente, si impegna a fornire la propria opera intellettuale in cambio di un compenso. Tale contratto riguarda le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli ordini professionali riconosciuti dalla legge (c.d. professioni protette).
Secondo recente orientamento giurisprudenziale, nel contratto di prestazione di opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare solo il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente, invece, dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Quella dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi, non di risultato.
In buona sostanza, con l'obbligazione di mezzi, il debitore non garantisce il risultato e, quindi, non può considerarsi inadempiente nel caso in cui non lo raggiunga;
l'esempio tipico è proprio dell'avvocato che si obbliga a difendere il cliente, ma non a vincere la causa.
Viceversa, nell'obbligazione di risultato, la finalità da raggiungere viene dedotta in obbligazione e il suo mancato perseguimento configura un inadempimento.
Inoltre, un'ulteriore differenza è ravvisabile in ordine prova dell'adempimento, infatti, nelle obbligazioni di mezzi, spetta al creditore dimostrare la negligenza del debitore, mentre nelle obbligazioni di risultato, vale la regola generale dell'art. 1218 c.c., ossia il debitore deve dimostrare che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile.
pagina 3 di 5 Gli Avvocati ricorrenti avevano ed hanno pieno diritto al pagamento del compenso professionale e la documentazione prodotta prova che la prestazione veniva da essi regolarmente espletata.
Concludendo, sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti attestante l'attività processuale espletata nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Lavoro r.g. n. 452/2022, per la messa in mora e l'invito alla negoziazione assistita, va liquidata la somma di € 1.332,24, oltre interessi dalla messa in mora in favore dell'Avv.
e la somma di € 676,00, oltre interessi dalla messa in mora in favore Parte_1
dell'Avv. Dario Bruno per il medesimo giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno
– Sezione Lavoro r.g. n. 452/2022.
Per i motivi esposti, risulta provato il diritto vantato dai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono da soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa – in persona del
Giudice Istruttore dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice monocratico - definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, accerta e dichiara il diritto degli
Avv.ti e Bruno Dario al pagamento dei compensi maturati per Parte_1
l'assistenza prestata nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno – Sezione
Lavoro r.g. n. 452/2022 in favore del sig. e, per l'effetto, condanna CP_1
parte resistente al pagamento di € 1.332,24, oltre interessi dalla messa in mora e sino al soddisfo in favore dell'Avv. e al pagamento di € 676,00, in favore Parte_1
dell'Avv. Dario Bruno oltre interessi dalla messa in mora e sino al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese giudiziarie pari ad euro € 852,00 oltre competenze di causa, con gli accessori di legge.
Salerno 13 Mag. 25
pagina 4 di 5 Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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