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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/05/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2974 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via C.F._1
Nicola Fabrizi n.109 is.189 98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv.
CARCIONE ROSETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS CP_1
98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv. GRAMUGLIA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Nel giudizio promosso da contro per l'accertamento del Parte_1 CP_1
diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2014, va preliminarmente osservato quanto segue, al fine di delineare in modo esaustivo il contesto fattuale e giuridico della controversia sottoposta all'esame del Giudice del Lavoro.
Fatto
La ricorrente ha promosso azione giudiziaria sostenendo di aver prestato attività lavorativa subordinata per complessive 102 giornate nel corso dell'anno 2014, presso la ditta Basile Gigante Salvuccio, con regolare corresponsione della retribuzione, come documentato attraverso i modelli DMAG. In seguito, tali giornate sono state oggetto di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del Comune di Tortorici, per effetto di un accertamento ispettivo compiuto dagli organi tecnici dell' , i cui esiti hanno indotto l'ente CP_1
previdenziale a ritenere non veritiero il rapporto lavorativo denunciato.
Secondo quanto sostenuto dall' , sulla base del verbale unico n. CP_2
2016011350/DDL, l'attività dichiarata non corrispondeva a una reale esigenza produttiva e appariva invece funzionale a generare un diritto fittizio all'indennità di disoccupazione agricola, successivamente erogata e ora oggetto di richiesta di restituzione.
Diritto
L'art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 375/1993, come modificato dalla L. 77/2004, stabilisce che l' , all'esito della stima tecnica e in presenza di evidenze che CP_1 escludano l'effettività della prestazione lavorativa, possa procedere al disconoscimento della stessa ai fini della tutela previdenziale. La disposizione normativa trova specifica applicazione nei casi in cui l'attività lavorativa dichiarata sia oggetto di verifica da parte degli organi di vigilanza, come avvenuto nel caso di specie.
È principio consolidato in giurisprudenza che, nel caso in cui venga effettuato un disconoscimento da parte dell' , sia il lavoratore a dover fornire la prova CP_1
rigorosa della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, della sua durata e della sua natura onerosa. L'onere probatorio grava dunque sulla parte ricorrente, essendo l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli un documento che facilita ma non esonera dalla prova del diritto vantato.
Il verbale ispettivo, redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni, è dotato di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. con riferimento ai fatti accertati direttamente dai verbalizzanti. Per le dichiarazioni rese da terzi, invece, vige il principio del libero convincimento del giudice, che potrà valutarle alla luce del complessivo materiale probatorio.
Nel caso concreto, il verbale ispettivo ha accertato:
• la mancata presenza di lavoratori nei fondi aziendali durante i sopralluoghi;
• la netta sproporzione tra le risorse denunciate e la reale attività produttiva svolta;
• la mancanza di commercializzazione dei prodotti agricoli, essendo gli stessi destinati a uso personale del titolare;
• l'assenza di riscontri contabili e documentali (fatture di acquisto, vendita, mod. 770);
• una gestione che, per volumi e modalità operative, risulta antieconomica e inverosimile per il numero di operai denunciati.
Tali circostanze, risultanti dalla documentazione raccolta dagli ispettori, sono sufficienti a ritenere legittima la cancellazione operata dall' . La ricorrente, CP_1
per contro, non ha fornito elementi documentali o testimonianze di idonea forza persuasiva tali da confutare efficacemente le risultanze dell'accertamento amministrativo.
Le deposizioni assunte in giudizio, pur affermando genericamente la presenza della lavoratrice in azienda, non risultano circostanziate, né sono state suffragate da elementi oggettivi, come buste paga, registri di presenza, corrispondenza o altri documenti utili a ricostruire la concreta operatività della ditta e la posizione lavorativa della sig.ra Il quadro probatorio complessivo resta quindi Pt_1 sbilanciato in favore della versione fornita dall' . CP_1
Conclusione
Alla luce delle evidenze emerse e della normativa applicabile, il ricorso introdotto dalla sig.ra deve essere rigettato. Non è stato raggiunto, infatti, Parte_1
il grado di prova necessario per dimostrare l'effettiva prestazione lavorativa nel numero di giornate richiesto per il riconoscimento delle tutele previdenziali e assistenziali correlate.
Non sussistendo dunque i presupposti giuridici e fattuali per l'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2014, ne discende l'impossibilità di accedere alle prestazioni economiche correlate.
Spese di lite
Tenuto conto della complessità della materia trattata, del contesto ispettivo articolato e dell'assenza di dolo manifesto nella condotta della parte ricorrente, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., così come riformulato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte
Cost., sent. n. 45/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
• Rigetta il ricorso proposto da contro l' ; Parte_1 CP_1
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, considerata la complessità del caso;
Così deciso in Patti 22/05/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo