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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 09/01/2025, nella causa R.G. n. 27485/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(11/06/1935) rappresentato e difeso dall'avv. Marini Paolo, per procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Cannas Roberta, per procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accerta e dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter-partes;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, che liquida in complessivi € 948,00#, di cui € 824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 09/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 09/01/2025, nella causa R.G. n. 27485/2024 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
*****
TRA
(11/06/1935) rappresentato e difeso dall'avv. Marini Paolo, per procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Cannas Roberta, per procura in atti;
RESISTENTE
^^^^^
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) accerta e dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere inter-partes;
2) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, che liquida in complessivi € 948,00#, di cui € 824,00# per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 09/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile