Versione
13 luglio 1991
13 luglio 1991
Art. 1. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4, disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformita' dei princinpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici approvati, rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo unico denominato " Codice della strada ".
2. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della presente legge nonche' nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni aventi valore di legge per integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di carattere transitorio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il R.D. n. 1740/1933 approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.
- Il D.P.R. n. 393/1959 approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
2. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della presente legge nonche' nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, disposizioni aventi valore di legge per integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonche' disposizioni di carattere transitorio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- Il R.D. n. 1740/1933 approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.
- Il D.P.R. n. 393/1959 approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
Commentario • 1
- 1. La patente sopravvive al foglio di via obbligatorioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2000 · 1.873352
Giurisprudenza • 9
- 1. Corte Cost., sentenza 21/10/1998, n. 354Provvedimento: […] Dalla norma generale dell'art. 1 della legge n. 190 del 1991 (con la quale il Governo è stato delegato a "...rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformità dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici..." recanti le codificazioni precedenti) e dal successivo art. 2, […]Leggi di più...
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- non fondatezza.·
- inammissibilita'.·
- difetto di rilevanza