Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2014, n. 5721
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Sentenza 12 marzo 2014

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Gli atti compiuti dal debitore sono opponibili alla procedura di liquidazione coatta amministrativa se le formalità necessarie per la loro opponibilità ai terzi sono state compiute in data anteriore al decreto che ne dispone l'apertura, per cui è inefficace, ai sensi degli artt. 45 e 200 legge fall., la vendita immobiliare trascritta nello stesso giorno in cui è stato emesso tale provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2014, n. 5721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5721
    Data del deposito : 12 marzo 2014

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