Articolo 5 della Legge 23 marzo 1958, n. 270
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 aprile 1958
Art. 5.
Per ciascun concorso il Ministro per la difesa nomina una Commissione esaminatrice, cui spetta altresi' la valutazione dei titoli, cosi' composta:
un generale di divisione o di brigata, presidente;
un colonnello e tre tenenti colonnelli o maggiori appartenenti all'Arma del genio, membri;
un funzionario civile con qualifica inferiore a quella di direttore di sezione, segretario.
Entrata in vigore il 25 aprile 1958