Ordinanza cautelare 11 maggio 2022
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 4726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4726 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 04726/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02047/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Grazia Di Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 29513 del 22 ottobre 2015, notificato il 28 gennaio 2022, con cui il Responsabile del servizio urbanistico del Comune di Forio ha espresso parere negativo sull’istanza del 19 ottobre 2015 di -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto pregresso, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 maggio 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- espone di essere divenuta proprietaria, in qualità di erede del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, di un appartamento ubicato nel Comune di Forio (Na) al -OMISSIS-, Vico quinto n. 2, nel quale il de cuius aveva provveduto alla realizzazione di un balcone, segnalata con d.i.a. in data 12 aprile 2007 e assentita con parere favorevole della Soprintendenza ai beni ambientali n. 16349/2011.
1.1. Tale atto è stato impugnato dal vicino, sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, e annullato da questo T.a.r. con sentenza del 4 giugno 2015, n. 3042. La decisione di prime cure è stata, tuttavia, riformata dal giudice d’appello con sentenza del 17 marzo 2022, n. 1932, ad avviso del quale non si apprezzerebbe «nell’impugnato parere della Soprintendenza un evidente difetto di motivazione, tale da rendere totalmente incomprensibili le ragioni del parere o da far dubitare che sia il frutto di un difetto di istruttoria, di sviamento o di violazione di legge» .
1.2. Con la nota n. 29513 del 22 ottobre 2015, notificata il 28 gennaio 2022, il Comune di Forio ha, tuttavia, respinto l’istanza di compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica sul presupposto che l’intervento in questione rientrasse tra gli interventi di ristrutturazione edilizia «con aumento di superficie utile» , con conseguente inapplicabilità dell’art. 167, co. 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, trattandosi di balcone di superficie superiore al 15% della superficie utile dell’intera abitazione e, quindi, rientrante nella previsione dell’art. 5 del Regolamento urbanistico edilizio comunale (R.u.e.c.), secondo cui danno luogo a superficie non residenziale «…b) i terrazzi, i balconi, le logge e i ballatoi, nella misura massima della loro somma del 15% della Su» .
2. Avverso il provvedimento di diniego la sig.ra -OMISSIS- ha proposto ricorso a questo T.a.r., chiedendone, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:
I. «violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del DPR 380/01 - travisamento dei dati di fatto» , in quanto il balcone non integrerebbe alcun quid novi ma lascerebbe «invariata la consistenza planovolumetrica, la conformazione e la sagoma dell’edificio pre-esistente» , migliorando l’estetica dell’edificio;
II. «violazione dell’articolo 3 del DPR 380/01 sotto altro profilo – difetto di motivazione dell’articolo 5 del regolamento comunale» , in quanto la qualificazione del balcone come superficie utile si porrebbe in contrasto con le disposizioni contenute nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e con l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa, che escluderebbero i balconi dalle superfici utili residenziali e dagli incrementi volumetrici;
III. «violazione dell’art. 167 d.lvo 42/04 ‒ eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto – carente istruttoria – sviamento – omessa ponderazione – contraddittorietà con i propri atti» , essendo il provvedimento impugnato in contrasto con la precedente autorizzazione paesaggistica n. 342/2012 che non aveva considerato il balcone come superficie utile.
3. Il Comune di Forio non si è costituito in giudizio.
4. All’esito della camera di consiglio del 10 maggio 2022, questo T.a.r. ha adottato l’ordinanza dell’11 maggio 2022, n. 960, con la quale ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris , ritenendo che «la costruzione di un balcone di rilevanti dimensioni (mt. 11,5 X mt. 1,60) con trasformazione di alcune finestre in porte di accesso al balcone è riconducibile, come ritenuto dal Comune nell’atto impugnato, alla ristrutturazione edilizia in quanto comporta oltre alla creazione di superfici esterne la modifica del prospetto dell’edificio, alterandone la facciata» , che il superamento, da parte della superficie del balcone, del limite del 15% della superficie utile dell’intera abitazione non fosse oggetto di contestazione e che l’art. 3 del d.P.R. 380/2001, in quanto norma di carattere definitorio, non ostasse alla disciplina della superficie utile contenuta nell’art. 5 del R.u.e.c. del Comune di Forio.
5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. in data 30 aprile 2025 al fine di evidenziare la decadenza di tutti gli atti esecutivi adottati a valle della sentenza n. 3042/2015 ‒ la nomina e l’insediamento del commissario ad acta successivi alla sentenza di ottemperanza di questo T.a.r. del 7 giugno 2018, n. 3817, e le ordinanze adottate dal Comune di Forio per dare esecuzione alla sentenza ‒ per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1932/2022, che avrebbe fatto «rivivere il parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Napoli 16349/2011» e, conseguentemente, il titolo per il mantenimento del balcone.
6. All’udienza pubblica straordinaria del 14 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni già indicate nell’ordinanza cautelare n. 960/2022.
8. I vari motivi di ricorso, che muovono tutti dalla presunta reviviscenza del parere della Soprintendenza n. 16349/2011, favorevole alla realizzazione del balcone, sono tra loro strettamente connessi e possono essere, pertanto, esaminati congiuntamente.
9. Occorre chiarire fin da subito che la sentenza del giudice d’appello n. 1932/2022 ha riformato la sentenza di questo T.a.r. n. 3042/2015 perchè non ha ravvisato nel parere della Soprintendenza il difetto di motivazione che, invece, secondo il giudice di primo grado, inficiava l’atto, sicché la pronuncia del giudice d’appello non vincolava l’amministrazione comunale all’accoglimento dell’istanza.
In proposito, costituisce principio consolidato che « [p] er la delimitazione dell'ambito dell’effetto conformativo del giudicato amministrativo […] occorre avere riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti e distinguere le sentenze a effetto vincolante pieno, con le quali l'atto viene annullato per difetto dei presupposti soggettivi o oggettivi o per violazione di termini perentori relativi all'esercizio del potere, da quelle a effetto vincolante strumentale, con le quali l'annullamento per vizi formali (come quelli procedimentali o di mero difetto di motivazione) impone soltanto all'amministrazione di eliminare il vizio dall'atto senza vincolarla in alcun modo nei contenuti. […] La sentenza produce quindi un effetto conformativo in ordine alle regole alle quali l’amministrazione si dovrà attenere nell'attività futura e dunque istituisce un vincolo sostanziale per i successivi ed eventuali segmenti di azione amministrativa; l'ampiezza di tale vincolo, in sede di rinnovazione del procedimento, si rapporta però alla natura e caratteristica del vizio rilevato (Consiglio di Stato, sez. V, 13 ottobre 2021, n. 6875)» (Cons. Stato, V, 15 ottobre 2024, n. 8255).
Nella vicenda in esame, il giudice d’appello, pur esprimendosi per la tendenziale esclusione della superficie di un balcone da quella utile , in ragione del fatto che «una superficie esterna del tutto aperta ed esposta alle intemperie non può certo considerarsi quale superficie “agibile”, cioè quale superficie in cui sia consentito di esplicare le normali azioni della vita quotidiana» , ha, tuttavia, espressamente fatto salva «la dimostrazione dell’esistenza di una specifica norma locale che imponga di computarla ai fini del rispetto di parametri edilizi ed urbanistici» ; ha, poi, aggiunto che «l’unico aspetto su cui la Soprintendenza era effettivamente gravata dall’onere di dare una motivazione, venendo in considerazione aspetti non immediatamente disciplinati da norme, riguardava l’impatto estetico del manufatto» e che tale onere era stato assolto tramite un giudizio di sintesi sulla compatibilità paesaggistica dell’opera, non essendo tenuta «sempre l’autorità preposta alla valutazione del vincolo ad una minuziosa indicazione delle ragioni della ritenuta compatibilità paesaggistica» .
Come si vede, la sentenza n. 1932/2022 si è espressa sulla sufficienza del giudizio “estetico” espresso dalla Soprintendenza, senza precludere ‒ e, anzi, ammettendo ‒ la possibilità di un effetto ostativo alla compatibilità paesaggistica derivante da una più restrittiva disciplina in materia di computo della superficie utile prevista dai regolamenti locali.
Tale è proprio l’effetto generato dall’art. 5 del R.u.e.c. del Comune di Forio, secondo cui i balconi non concorrono alla superficie residenziale dell’immobile, a condizione che la loro superficie non superi il 15% della superficie dell’intera abitazione. Il balcone di cui la ricorrente chiede la sanatoria ha, invece, una superficie eccedente tale limite ‒ fatto dalla stessa non contestato ‒ e determina, quindi, un aumento della superficie utile che l’art. 167, co. 4, del d.lgs. 42/2004 considera di ostacolo al rilascio della compatibilità paesaggistica.
In definitiva, sia l’art. 167, co. 4, del d.lgs. 42/2004 che la sentenza n. 1932/2022 lasciavano impregiudicata una valutazione sfavorevole del Comune di Forio ancorata eventualmente a specifiche norme locali che inglobassero nella categoria delle opere non compatibili la realizzazione di balconi con una superficie superiore ad una predeterminata soglia percentuale in relazione alla superficie dell’immobile.
10. Senza recesso dalle superiori considerazioni, va aggiunto ‒ poiché la ricorrente contesta, sia pure genericamente, anche la previsione contenuta nell’art. 5 del R.u.e.c. ‒ che il criterio adottato dal Comune di Forio per stabilire quando un balcone integri o meno superficie utile, connesso alle sue dimensioni , non appare né irragionevole né arbitrario.
La realizzazione di un balcone qualificabile, in ragione di una proporzione con la superficie dell’immobile, come dimensionalmente rilevante determina, infatti, pur sempre una modifica incisiva del prospetto dell’edificio, che una norma locale ‒ come riconosciuto dallo stesso giudice d’appello ‒ ben può ritenere incompatibile con i canoni estetici a tutela dei quali opera l’autorizzazione paesaggistica. Tale tipo di intervento può, infatti, impattare «come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell’insieme paesistico» (Cons. Stato, VI, 12 giugno 2019, n. 3925), «e in questo caso sarebbe senz’altro classificabile come utile in base ai parametri estetici attraverso cui viene data protezione al vincolo paesistico» (T.a.r. Salerno, II, 4 febbraio 2021, n. 329).
Non avendo la ricorrente introdotto (prima ancora che provato) alcuno specifico elemento di fatto né sviluppato alcuna argomentazione a supporto della pur dedotta illegittimità delle norme regolamentari del Comune di Forio volte a contenere, in termini dimensionali, le modifiche ai prospetti degli edifici per le quali è ammessa l’autorizzazione paesaggistica, non si apprezza alcun profilo di immediata evidenza che suffraghi una decisione di annullamento del citato regolamento.
11. In conclusione, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n. 1932/2022 abbia “ripristinato” il parere favorevole della Soprintendenza n. 16349/2011, legittimamente il Comune di Forio ha negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica facendo applicazione ‒ su aspetti non coperti dal giudicato ‒ delle disposizioni del proprio R.u.e.c. sulla nozione di superficie utile valida per le parti aggettanti degli edifici.
12. Tenuto conto della mancata costituzione del Comune di Forio, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.