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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.SA Maria Cristina Salvadori Presidente dott.SA Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.SA Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1280/2020 promoSA da
(C.F. assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to De Carlo Antonietta e dall'avv. Antonio Dimichele ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Parma, Via Pecchioni n. 10;
appellante
contro
Controparte_1
Controparte_2
appellati contumaci
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA
interventore neceSArio
avverso
la sentenza del Tribunale di Parma n. 522/2020, pubblicata in data 26 giugno 2020
conclusioni
parte appellante ha concluso come da atto d'appello, la Procura Generale come da nota del 14.04.2022
Motivi della decisione
adiva il Tribunale di Parma proponendo querela di falso Parte_1 affinchè venisse accertata la falsità e/o non autenticità delle dichiarazioni che si attestavano avvenute in presenza del pubblico ufficiale incaricato (agente postale non identificato) e, in particolare, di una sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno postale, relativa alla notifica di un atto giudiziario (n. 717 del 22.12.2010) emesso nei confronti del Cavaliere dalla di a causa di un Controparte_1 CP_2 accertamento fiscale effettuato dall' nei confronti della società Powermec srl, di CP_1 cui il Cavaliere era socio. All'esito del procedimento tributario intercorso tra l'imprenditore e l' , nell'ambito del quale il primo perseverava nel Controparte_1 disconoscimento della paternità della firma, il Cavaliere si rivolgeva al Tribunale di
Parma al fine di ottenere la declaratoria di nullità o inesistenza della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento postale, depositando una perizia grafologica di parte che non riconduceva la firma al Cavaliere. Nell'ambito del giudizio di primo grado il
Tribunale ammetteva CT grafologica, la quale concludeva nel senso di attribuire la paternità della sottoscrizione all'attore e, conseguentemente, rigettava la domanda e condannava il Cavaliere ad una sanzione pecuniaria da corrispondere all'Erario e alla sanzione prevista dall'art. 96, co. 3 c.p.c. per responsabilità aggravata, somma da corrispondere all' . Controparte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa del Cavaliere, articolato in due motivi, il primo relativo alla violazione dell'art. 132 c.p.c. per aver il Tribunale reso una motivazione c.d. apparente, ossia priva di alcuno sviluppo logico/argomentativo o, comunque, non idonea a giustificare il decisum del caso concreto, avendo il primo
Giudice sostanzialmente richiamato quanto statuito dal CT senza rendere conto delle argomentazioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione. Con il secondo motivo, censura la difesa la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., non ravvisandosi un utilizzo abusivo dello strumento processuale, avendo il Cavaliere agito in buona fede tanto da aver richiesto, anteriormente al processo di primo grado e quindi prima di adire il Tribunale di Parma, una perizia grafologica, presentando solo dopo querela di falso.
Nel giudizio di secondo grado non si sono costituite le appellate Controparte_1 di e di Parma;
è stata correttamente notiziata la Procura Generale presso la Corte CP_2
d'Appello.
***
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma, dovendosi riconoscere la paternità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento postale in capo all'appellante e, conseguentemente, dichiarare l'infondatezza della querela di falso.
pag. 2/7 Deve premettersi che, nonostante non risulti formulato quale specifico motivo di gravame, l'appellante richiama in molteplici occasioni (nelle conclusioni dell'atto d'appello e, in generale, in tutti gli scritti difensivi di secondo grado) la circostanza per cui la Consulenza grafologica di primo grado veniva effettuata non sull'originale dell'avviso di ricevimento postale bensì su una copia fotostatica fornita dall'
[...]
di e, pertanto, chiede rinnovarsi la Consulenza previa acquisizione CP_1 CP_2 del documento in versione originale.
La doglianza merita comunque di essere approfondita, atteso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, che ha più volte chiarito come “l'esame peritale condotto su copie fotografiche del documento o dei documenti assunti a comparazione è inattendibile (Cass. 1831/2000)”. Senonchè la Suprema Corte ha altresì stabilito che “su colui che abbia disconosciuto la sottoscrizione in calce al documento invocato ex adverso incomba l'onere di dedurre che l'esame peritale si sia svolto su una mera copia del documento, e non sull'originale, e di aver sollevato la relativa eccezione di inutilizzabilità” (Cass. civ., Sez. II, Ord. N. 20884/2020, Rv. 659209-01). Trattasi, pertanto, di un'ipotesi di nullità relativa, la cui sussistenza deve essere eccepita dalla parte intereSAta. Orbene, nel caso che qui occupa, la difesa di non ha Parte_1 sollevato in primo grado l'eccezione di inutilizzabilità né ha proposto specifico motivo d'appello, avendo evidenziato la questione solo in via strumentale rispetto alla richiesta di rinnovazione della CT di primo grado formulata come segue: “In considerazione della discordanza delle due perizie si chiede la nomina di un perito che faccia luce sulla paternità della firma apposta e che la perizia venga effettuata sul documento in originale e non su di una copia scannerizzata”.
Nel merito, osserva il Collegio come sul punto abbia già avuto modo di prendere posizione il CT - con osservazioni che si intendono in questa sede pienamente condivise – avendo egli, nell'ambito delle note alle osservazioni di parte attrice, evidenziato che “..il documento con firma in verifica è stato trasmesso dalla
[...]
su richiesta della sottoscritta in scansione ad alta risoluzione e per CP_1 macroriprese fotografiche. Tali rilievi tecnici sono risultati sufficienti per affermare con certezza il sussistere della verificata in originale sulla cartolina, escludendo ogni eventuale processo di riproduzione per copia o fotomontaggio, potendosi altresì valutare la qualità dei tracciati ed anche escludere contraffazioni visibili sulla firma, quali riprese, cancellazioni, ritocchi, aggiunte di tratti e quant'altro” (cfr. pag. 34 CT OT.SA . Di conseguenza, la CT aveva concluso sostenendo che “la Per_1 compatibilità tra la verificata ed autografe trova ampio riscontro (e non certo casualità), coinvolgendo parametri grafici sostanziali quali Pressione (ben rilevabile dalle macro-riproduzioni fotografiche), Calibro ed Oscillazioni dimensionali, Rapporti diametrali, Inclinazione, Andamento, Dimensione curvo-angolosa, distribuzione delle larghezze orizzontali, Ideazioni Specifiche, come diffusamente esplicitato alle pagine 7-
10 e quindi alle pagine 11-20, nel corso della relazione di CT ed a cui si rimanda”. La
pag. 3/7 dott.SA rispondeva dunque esaustivamente alle osservazioni del perito di parte Per_1 attrice, il quale aveva solo fatto cenno all'opportunità di esaminare l'originale del documento de quo prima di avanzare affermazioni di integrità cartacea.
Non può trovare accoglimento il primo motivo di gravame, mediante il quale l'appellante lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., costituendo la sentenza di primo grado un esempio di c.d. motivazione apparente. Sul punto, occorre richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, a mente della quale: “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).
Nel caso che qui occupa, la motivazione censurata non appare generica e indeterminata, anzi risulta certamente idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione in rapporto alla fattispecie concreta denunciata, nonché le prove sulle quali il primo Giudice ha fondato il proprio convincimento e le argomentazioni sulla base delle quali è pervenuto alle proprie determinazioni. Infatti, tenuto conto della natura del procedimento per querela di falso, il Tribunale, stante l'impossibilità di pervenire alla soluzione della controversia se non mediante l'ausilio di un esperto, attesa la complessità e particolarità di un ambito quale quello grafologico, ha naturalmente fatto ricorso allo strumento della
Consulenza Tecnica d'Ufficio e ne ha fatte proprie le risultanze, aderendo in toto alle conclusioni cui era pervenuta la Consulente dott.SA la quale aveva concluso Per_1
l'elaborato stabilendo che “la firma apposta sull'avviso di ricevimento del 22/27 dicembre 2010 risulta provenire dalla mano del Sig. ” (vedi p. Parte_1
41 CT dott.SA . Il Tribunale, dopo aver premesso di aderire a quanto elaborato Per_1 dalla Consulenza, ne ha espreSAmente richiamato alcuni paSAggi significativi e ne ha compiutamente descritto le risultanze, rispetto alle quali concludeva che “non sono emersi elementi che revochino in dubbio tale conclusione: non, in particolare, le considerazioni svolte dal CTP di parte convenuta, in quanto – come ha sottolineato il
CT – né la riproduzione tecnica del documento, né le differenze di tratto riscontrate inducono elementi di incertezza tali da modificare la ragionevolezza del giudizio sopra espresso”. Il Tribunale, infatti, non riteneva di aderire alle osservazioni della CTP la quale sosteneva la difformità tra la sottoscrizione in verifica e la grafia del Cavaliere, tenuto anche conto che la sottoscrizione recava il nome ”. Parte_2
Anche in questa sede vi è piena adesione rispetto a quanto stabilito dalla Consulenza
d'Ufficio di primo grado, stante l'assenza di ragioni che inducano a dubitare dell'attendibilità della steSA.
pag. 4/7 Devono infatti ritenersi pienamente attendibili e affidabili le risultanze della CT, la quale ha peraltro risposto esaustivamente alle osservazioni della CTP di parte attrice che, da parte sua, aveva accertato la totale estraneità del Cavaliere nella stesura della firma a nome ” e aveva criticato il CT per aver effettuato l'esame Parte_2 grafologico ponendo a confronto la lettera maiuscola “G” (del nome con la sola Pt_2 lettera “g” presente in modalità minuscola, peraltro estrapolata da una parola scritta in corsivo, mentre la lettera iniziale del nome era scritta in modalità maiuscola. Pt_2
Secondo l'appellante, la CTP aveva infatti evidenziato come gli aspetti grafici emersi dalla disamina dell'autografa del consentivano di denunciare totali Parte_1 discordanze scrittorie inerenti sia il ritmo esecutivo, sia l'impostazione dello scritto sul piano grafico (calibro, inclinazione, assetto banale e sistema coesivo) nonché l'aspetto ideativo del simbolismo letterale, tali da consentire, senza ombra di dubbio,
l'affermazione di riconducibilità dello scritto in esame ad una mano estranea, in quanto non rientrante nel programma grafomotorio del Cavaliere, tenuto altresì conto del fatto che la firma in verifica si componeva del cognome e di una ulteriore dicitura Parte_1 che il CT individuava quale “Guida”, ossia il nome della moglie, risultando così assenti i nomi propri del Cavaliere, ossia ”, che rappresentano l'unica, Parte_1 personale e peculiare modalità di sottoscriversi del predetto.
A fronte delle suddette contestazioni, devono condividersi e riproporsi le risposte già formulate dal CT, secondo cui la sottoscrizione in verifica era stata incontrovertibilmente vergata dal Cavaliere poiché, innanzitutto, non era risultata “il frutto di processo imitativo sia pedissequo, sia a mano libera -aspetto più volte ripreso
e confermato dalla steSA CTPA - per la stesura del nome diverso da Parte_2 quello del sottoscrittore ”, dovendo in tal modo escludersi la “presenza di Parte_1 fattori occulti artificiosi, che potrebbero eventualmente trovare invece giustificazione in un procedimento di falso imitativo o per ricalco” (cfr. pag. 36 CT).
Inoltre, l'appellante censura principalmente la scelta del Consulente di operare un raffronto tra la “G” maiuscola della parola “Guida” e una lettera “g” minuscola compresa all'interno di una parola, a fronte di una esauriente analisi grafologica basata su rilevanti aspetti grafici quali calibro ed oscillazioni dimensionali, inclinazione, andamento, dimensione curvo-angolosa, ampiezza di lettere, rilievo pressorio. Pertanto appare opportuno richiamare quanto sostenuto dal CT, secondo cui “fermo restando che il confronto è stato condotto con tutta la grafomotricità del signor , Parte_1 occorre puntualizzare che non si sta trattando di riproduzione della firma del signor
sull'Avviso de quo, come dalla steSA CTP affermato, bensì di un nome Parte_1 fittizio apposto all'impronta che pertanto non esprime tutte le modalità sottoscrittorie dell'autore e che, guarda caso, si riferisce proprio al nome della di lui moglie “ Pt_2
(e difatti la steSA CTP ha fatto scrivere al sig. proprio tale nome nel saggio Parte_1 grafico da lei richiesto) […] Proprio per i motivi sopra esposti consegue che le
pag. 5/7 similarità ravvisabili sono immediatamente osservabili, ma solo dopo attenta analisi della grafomotricità intera dell'autore”.
Peraltro, a fugare ogni dubbio circa la possibile riconducibilità della sottoscrizione alla moglie del Cavaliere era lo stesso appellante il quale, a precisa domanda del CT, negava recisamente tale eventualità. Quanto poi alla contestazione circa il raffronto operato dal CT tra la “G” in formato maiuscolo e in stampatello della parola “Guida”
e una lettera “g” minuscola compresa all'interno di una differente parola, eSA non coglie effettivamente nel segno, tenuto conto che, sul punto, il CT aveva già osservato che “per la legge di validità del segno grafico di Preyer non ha valore di segno la singola lettera, ma il ripetersi di uno stesso segno (=steSA caratteristica) nelle varie immagini grafiche”, come si evince dal confronto tra la esaminanda e altre tre autografe contenuto a pag. 28 della Consulenza. Del resto è lo stesso CT a fugare ogni dubbio circa la attribuibilità anche della parola Guida alla mano del Cavaliere, avendo ella sottolineato che “la gestualità grafica che emerge dalla firma in contestazione è la steSA dei saggi grafici. Le similarità sono non immediatamente percepibili e nascoste per il fatto che l'autore ha cambiato le modalità espressive (la qual cosa, come si evince dagli stessi saggi, gli è congeniale)” (Cfr. pagg. 36-37-38 CT). Infatti, a chiusura dell'elaborato, il CT rinviava “a tutte le numerose e ripetute concordanze di abitualità grafomotoria oltremodo qualificanti e identificatorie riscontrate tra i due gruppi grafici ed esplicitate alle pagine 22-32 della presente Relazione di CT che, essendo altamente tipicizzanti, confermano trattarsi della medesima individualità” (cfr. pag. 39-40 CT).
Pertanto, il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
Parimenti deve essere respinto il secondo motivo di gravame. Infatti, come correttamente evidenziato già nell'impugnata sentenza, la deliberazione che ha attribuito la firma al Cavaliere imponeva la condanna dell'attore alla sanzione predetta, poiché egli non poteva ignorare la paternità della sottoscrizione, avendola vergata egli stesso.
Non regge l'argomentazione difensiva dell'appellante sul punto, secondo cui la mala fede o colpa grave del Cavaliere sarebbe da escludere tenuto conto che questi si era recato, prima dell'istaurazione del giudizio di primo grado, presso lo studio di un esperto perito grafologico e solo dopo l'accertamento 'di importanti discordanze esecutive' aveva deciso di agire in giudizio. Egli, infatti, era pienamente consapevole di aver vergato di proprio pugno quella sottoscrizione e il fatto di essersi recato da una esperta grafologa prima del processo di primo grado non è circostanza in grado di incidere su tale verità sostanziale, ragione per cui egli è stato condannato per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3 c.p.c. alla somma equitativamente indicata dal primo Giudice in sentenza.
Né la parte ha contestato l'avvenuta irrogazione della sanzione pur nella dichiarata contumacia delle controparti.
pag. 6/7 Nulla sulle spese di lite in ragione della dichiarata contumacia delle parti appellate.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all' importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emeSA dal Tribunale di Parma n. 522/2020, Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza di primo grado;
2. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso il giorno 28.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.SA Maria Cristina Salvadori Presidente dott.SA Mariacolomba Giuliano Consigliere dott.SA Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1280/2020 promoSA da
(C.F. assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to De Carlo Antonietta e dall'avv. Antonio Dimichele ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo sito in Parma, Via Pecchioni n. 10;
appellante
contro
Controparte_1
Controparte_2
appellati contumaci
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE D'APPELLO DI
BOLOGNA
interventore neceSArio
avverso
la sentenza del Tribunale di Parma n. 522/2020, pubblicata in data 26 giugno 2020
conclusioni
parte appellante ha concluso come da atto d'appello, la Procura Generale come da nota del 14.04.2022
Motivi della decisione
adiva il Tribunale di Parma proponendo querela di falso Parte_1 affinchè venisse accertata la falsità e/o non autenticità delle dichiarazioni che si attestavano avvenute in presenza del pubblico ufficiale incaricato (agente postale non identificato) e, in particolare, di una sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno postale, relativa alla notifica di un atto giudiziario (n. 717 del 22.12.2010) emesso nei confronti del Cavaliere dalla di a causa di un Controparte_1 CP_2 accertamento fiscale effettuato dall' nei confronti della società Powermec srl, di CP_1 cui il Cavaliere era socio. All'esito del procedimento tributario intercorso tra l'imprenditore e l' , nell'ambito del quale il primo perseverava nel Controparte_1 disconoscimento della paternità della firma, il Cavaliere si rivolgeva al Tribunale di
Parma al fine di ottenere la declaratoria di nullità o inesistenza della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento postale, depositando una perizia grafologica di parte che non riconduceva la firma al Cavaliere. Nell'ambito del giudizio di primo grado il
Tribunale ammetteva CT grafologica, la quale concludeva nel senso di attribuire la paternità della sottoscrizione all'attore e, conseguentemente, rigettava la domanda e condannava il Cavaliere ad una sanzione pecuniaria da corrispondere all'Erario e alla sanzione prevista dall'art. 96, co. 3 c.p.c. per responsabilità aggravata, somma da corrispondere all' . Controparte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa del Cavaliere, articolato in due motivi, il primo relativo alla violazione dell'art. 132 c.p.c. per aver il Tribunale reso una motivazione c.d. apparente, ossia priva di alcuno sviluppo logico/argomentativo o, comunque, non idonea a giustificare il decisum del caso concreto, avendo il primo
Giudice sostanzialmente richiamato quanto statuito dal CT senza rendere conto delle argomentazioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione. Con il secondo motivo, censura la difesa la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., non ravvisandosi un utilizzo abusivo dello strumento processuale, avendo il Cavaliere agito in buona fede tanto da aver richiesto, anteriormente al processo di primo grado e quindi prima di adire il Tribunale di Parma, una perizia grafologica, presentando solo dopo querela di falso.
Nel giudizio di secondo grado non si sono costituite le appellate Controparte_1 di e di Parma;
è stata correttamente notiziata la Procura Generale presso la Corte CP_2
d'Appello.
***
L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve trovare integrale conferma, dovendosi riconoscere la paternità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento postale in capo all'appellante e, conseguentemente, dichiarare l'infondatezza della querela di falso.
pag. 2/7 Deve premettersi che, nonostante non risulti formulato quale specifico motivo di gravame, l'appellante richiama in molteplici occasioni (nelle conclusioni dell'atto d'appello e, in generale, in tutti gli scritti difensivi di secondo grado) la circostanza per cui la Consulenza grafologica di primo grado veniva effettuata non sull'originale dell'avviso di ricevimento postale bensì su una copia fotostatica fornita dall'
[...]
di e, pertanto, chiede rinnovarsi la Consulenza previa acquisizione CP_1 CP_2 del documento in versione originale.
La doglianza merita comunque di essere approfondita, atteso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, che ha più volte chiarito come “l'esame peritale condotto su copie fotografiche del documento o dei documenti assunti a comparazione è inattendibile (Cass. 1831/2000)”. Senonchè la Suprema Corte ha altresì stabilito che “su colui che abbia disconosciuto la sottoscrizione in calce al documento invocato ex adverso incomba l'onere di dedurre che l'esame peritale si sia svolto su una mera copia del documento, e non sull'originale, e di aver sollevato la relativa eccezione di inutilizzabilità” (Cass. civ., Sez. II, Ord. N. 20884/2020, Rv. 659209-01). Trattasi, pertanto, di un'ipotesi di nullità relativa, la cui sussistenza deve essere eccepita dalla parte intereSAta. Orbene, nel caso che qui occupa, la difesa di non ha Parte_1 sollevato in primo grado l'eccezione di inutilizzabilità né ha proposto specifico motivo d'appello, avendo evidenziato la questione solo in via strumentale rispetto alla richiesta di rinnovazione della CT di primo grado formulata come segue: “In considerazione della discordanza delle due perizie si chiede la nomina di un perito che faccia luce sulla paternità della firma apposta e che la perizia venga effettuata sul documento in originale e non su di una copia scannerizzata”.
Nel merito, osserva il Collegio come sul punto abbia già avuto modo di prendere posizione il CT - con osservazioni che si intendono in questa sede pienamente condivise – avendo egli, nell'ambito delle note alle osservazioni di parte attrice, evidenziato che “..il documento con firma in verifica è stato trasmesso dalla
[...]
su richiesta della sottoscritta in scansione ad alta risoluzione e per CP_1 macroriprese fotografiche. Tali rilievi tecnici sono risultati sufficienti per affermare con certezza il sussistere della verificata in originale sulla cartolina, escludendo ogni eventuale processo di riproduzione per copia o fotomontaggio, potendosi altresì valutare la qualità dei tracciati ed anche escludere contraffazioni visibili sulla firma, quali riprese, cancellazioni, ritocchi, aggiunte di tratti e quant'altro” (cfr. pag. 34 CT OT.SA . Di conseguenza, la CT aveva concluso sostenendo che “la Per_1 compatibilità tra la verificata ed autografe trova ampio riscontro (e non certo casualità), coinvolgendo parametri grafici sostanziali quali Pressione (ben rilevabile dalle macro-riproduzioni fotografiche), Calibro ed Oscillazioni dimensionali, Rapporti diametrali, Inclinazione, Andamento, Dimensione curvo-angolosa, distribuzione delle larghezze orizzontali, Ideazioni Specifiche, come diffusamente esplicitato alle pagine 7-
10 e quindi alle pagine 11-20, nel corso della relazione di CT ed a cui si rimanda”. La
pag. 3/7 dott.SA rispondeva dunque esaustivamente alle osservazioni del perito di parte Per_1 attrice, il quale aveva solo fatto cenno all'opportunità di esaminare l'originale del documento de quo prima di avanzare affermazioni di integrità cartacea.
Non può trovare accoglimento il primo motivo di gravame, mediante il quale l'appellante lamenta la violazione dell'art. 132 c.p.c., costituendo la sentenza di primo grado un esempio di c.d. motivazione apparente. Sul punto, occorre richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, a mente della quale: “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”. (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 - 01).
Nel caso che qui occupa, la motivazione censurata non appare generica e indeterminata, anzi risulta certamente idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione in rapporto alla fattispecie concreta denunciata, nonché le prove sulle quali il primo Giudice ha fondato il proprio convincimento e le argomentazioni sulla base delle quali è pervenuto alle proprie determinazioni. Infatti, tenuto conto della natura del procedimento per querela di falso, il Tribunale, stante l'impossibilità di pervenire alla soluzione della controversia se non mediante l'ausilio di un esperto, attesa la complessità e particolarità di un ambito quale quello grafologico, ha naturalmente fatto ricorso allo strumento della
Consulenza Tecnica d'Ufficio e ne ha fatte proprie le risultanze, aderendo in toto alle conclusioni cui era pervenuta la Consulente dott.SA la quale aveva concluso Per_1
l'elaborato stabilendo che “la firma apposta sull'avviso di ricevimento del 22/27 dicembre 2010 risulta provenire dalla mano del Sig. ” (vedi p. Parte_1
41 CT dott.SA . Il Tribunale, dopo aver premesso di aderire a quanto elaborato Per_1 dalla Consulenza, ne ha espreSAmente richiamato alcuni paSAggi significativi e ne ha compiutamente descritto le risultanze, rispetto alle quali concludeva che “non sono emersi elementi che revochino in dubbio tale conclusione: non, in particolare, le considerazioni svolte dal CTP di parte convenuta, in quanto – come ha sottolineato il
CT – né la riproduzione tecnica del documento, né le differenze di tratto riscontrate inducono elementi di incertezza tali da modificare la ragionevolezza del giudizio sopra espresso”. Il Tribunale, infatti, non riteneva di aderire alle osservazioni della CTP la quale sosteneva la difformità tra la sottoscrizione in verifica e la grafia del Cavaliere, tenuto anche conto che la sottoscrizione recava il nome ”. Parte_2
Anche in questa sede vi è piena adesione rispetto a quanto stabilito dalla Consulenza
d'Ufficio di primo grado, stante l'assenza di ragioni che inducano a dubitare dell'attendibilità della steSA.
pag. 4/7 Devono infatti ritenersi pienamente attendibili e affidabili le risultanze della CT, la quale ha peraltro risposto esaustivamente alle osservazioni della CTP di parte attrice che, da parte sua, aveva accertato la totale estraneità del Cavaliere nella stesura della firma a nome ” e aveva criticato il CT per aver effettuato l'esame Parte_2 grafologico ponendo a confronto la lettera maiuscola “G” (del nome con la sola Pt_2 lettera “g” presente in modalità minuscola, peraltro estrapolata da una parola scritta in corsivo, mentre la lettera iniziale del nome era scritta in modalità maiuscola. Pt_2
Secondo l'appellante, la CTP aveva infatti evidenziato come gli aspetti grafici emersi dalla disamina dell'autografa del consentivano di denunciare totali Parte_1 discordanze scrittorie inerenti sia il ritmo esecutivo, sia l'impostazione dello scritto sul piano grafico (calibro, inclinazione, assetto banale e sistema coesivo) nonché l'aspetto ideativo del simbolismo letterale, tali da consentire, senza ombra di dubbio,
l'affermazione di riconducibilità dello scritto in esame ad una mano estranea, in quanto non rientrante nel programma grafomotorio del Cavaliere, tenuto altresì conto del fatto che la firma in verifica si componeva del cognome e di una ulteriore dicitura Parte_1 che il CT individuava quale “Guida”, ossia il nome della moglie, risultando così assenti i nomi propri del Cavaliere, ossia ”, che rappresentano l'unica, Parte_1 personale e peculiare modalità di sottoscriversi del predetto.
A fronte delle suddette contestazioni, devono condividersi e riproporsi le risposte già formulate dal CT, secondo cui la sottoscrizione in verifica era stata incontrovertibilmente vergata dal Cavaliere poiché, innanzitutto, non era risultata “il frutto di processo imitativo sia pedissequo, sia a mano libera -aspetto più volte ripreso
e confermato dalla steSA CTPA - per la stesura del nome diverso da Parte_2 quello del sottoscrittore ”, dovendo in tal modo escludersi la “presenza di Parte_1 fattori occulti artificiosi, che potrebbero eventualmente trovare invece giustificazione in un procedimento di falso imitativo o per ricalco” (cfr. pag. 36 CT).
Inoltre, l'appellante censura principalmente la scelta del Consulente di operare un raffronto tra la “G” maiuscola della parola “Guida” e una lettera “g” minuscola compresa all'interno di una parola, a fronte di una esauriente analisi grafologica basata su rilevanti aspetti grafici quali calibro ed oscillazioni dimensionali, inclinazione, andamento, dimensione curvo-angolosa, ampiezza di lettere, rilievo pressorio. Pertanto appare opportuno richiamare quanto sostenuto dal CT, secondo cui “fermo restando che il confronto è stato condotto con tutta la grafomotricità del signor , Parte_1 occorre puntualizzare che non si sta trattando di riproduzione della firma del signor
sull'Avviso de quo, come dalla steSA CTP affermato, bensì di un nome Parte_1 fittizio apposto all'impronta che pertanto non esprime tutte le modalità sottoscrittorie dell'autore e che, guarda caso, si riferisce proprio al nome della di lui moglie “ Pt_2
(e difatti la steSA CTP ha fatto scrivere al sig. proprio tale nome nel saggio Parte_1 grafico da lei richiesto) […] Proprio per i motivi sopra esposti consegue che le
pag. 5/7 similarità ravvisabili sono immediatamente osservabili, ma solo dopo attenta analisi della grafomotricità intera dell'autore”.
Peraltro, a fugare ogni dubbio circa la possibile riconducibilità della sottoscrizione alla moglie del Cavaliere era lo stesso appellante il quale, a precisa domanda del CT, negava recisamente tale eventualità. Quanto poi alla contestazione circa il raffronto operato dal CT tra la “G” in formato maiuscolo e in stampatello della parola “Guida”
e una lettera “g” minuscola compresa all'interno di una differente parola, eSA non coglie effettivamente nel segno, tenuto conto che, sul punto, il CT aveva già osservato che “per la legge di validità del segno grafico di Preyer non ha valore di segno la singola lettera, ma il ripetersi di uno stesso segno (=steSA caratteristica) nelle varie immagini grafiche”, come si evince dal confronto tra la esaminanda e altre tre autografe contenuto a pag. 28 della Consulenza. Del resto è lo stesso CT a fugare ogni dubbio circa la attribuibilità anche della parola Guida alla mano del Cavaliere, avendo ella sottolineato che “la gestualità grafica che emerge dalla firma in contestazione è la steSA dei saggi grafici. Le similarità sono non immediatamente percepibili e nascoste per il fatto che l'autore ha cambiato le modalità espressive (la qual cosa, come si evince dagli stessi saggi, gli è congeniale)” (Cfr. pagg. 36-37-38 CT). Infatti, a chiusura dell'elaborato, il CT rinviava “a tutte le numerose e ripetute concordanze di abitualità grafomotoria oltremodo qualificanti e identificatorie riscontrate tra i due gruppi grafici ed esplicitate alle pagine 22-32 della presente Relazione di CT che, essendo altamente tipicizzanti, confermano trattarsi della medesima individualità” (cfr. pag. 39-40 CT).
Pertanto, il primo motivo d'appello deve essere rigettato.
Parimenti deve essere respinto il secondo motivo di gravame. Infatti, come correttamente evidenziato già nell'impugnata sentenza, la deliberazione che ha attribuito la firma al Cavaliere imponeva la condanna dell'attore alla sanzione predetta, poiché egli non poteva ignorare la paternità della sottoscrizione, avendola vergata egli stesso.
Non regge l'argomentazione difensiva dell'appellante sul punto, secondo cui la mala fede o colpa grave del Cavaliere sarebbe da escludere tenuto conto che questi si era recato, prima dell'istaurazione del giudizio di primo grado, presso lo studio di un esperto perito grafologico e solo dopo l'accertamento 'di importanti discordanze esecutive' aveva deciso di agire in giudizio. Egli, infatti, era pienamente consapevole di aver vergato di proprio pugno quella sottoscrizione e il fatto di essersi recato da una esperta grafologa prima del processo di primo grado non è circostanza in grado di incidere su tale verità sostanziale, ragione per cui egli è stato condannato per responsabilità aggravata ex art. 96, co. 3 c.p.c. alla somma equitativamente indicata dal primo Giudice in sentenza.
Né la parte ha contestato l'avvenuta irrogazione della sanzione pur nella dichiarata contumacia delle controparti.
pag. 6/7 Nulla sulle spese di lite in ragione della dichiarata contumacia delle parti appellate.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all' importo del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emeSA dal Tribunale di Parma n. 522/2020, Parte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza di primo grado;
2. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater DPR 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso il giorno 28.03.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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