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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 867 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. DI MARIA IGOR, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in CORSO XXV APRILE 167/D 22036 ERBA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. DE ZAN LELIO LUIGI e l'Avv. TOMAINO ANTONIO
GIANDOMENICO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA G. B. PIRELLI, 24 20124 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 192/2024 –RG n. 540/2024 emesso in data 20 maggio 2024, notificato in data 03 luglio 2024, con il quale il Tribunale di
Como l'aveva condannata a pagare in favore di la complessiva CP_1 somma di € 112.512,95 lordi – oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese della procedura monitoria – a titolo di compenso maturato nell'ambito di un rapporto subordinato. L'opponente chiedeva quindi al Tribunale di:
“IN VIA PRELIMINARE: revocare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante il fondamento documentale dell'opposizione proposta ed in considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe all'opponente.
IN VIA PRINCIPALE: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente respingere ogni domanda avversa;
IN VIA SUBORDINATA: ridurre nella misura ritenuta provata in base alle risultanze processuali l'entità delle somme dovute dall'opponente”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in particolare, domandando:
“In via preliminare
Accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta e non risulta di pronta soluzione, confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale
Respingere ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e/o con ogni miglior formula o comunque con conseguente condanna di parte opponente al pagamento della somma lorda di euro 98.545,28 con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo per cui è causa per le maggiori o minori somme che dovessero eventualmente risultare in corso di causa, per i titoli e le causali già dedotte nel Decreto Ingiuntivo opposto, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo ed oltre alle spese legali del monitorio”.
Con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 3 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione orale. All'esito della discussione, dopo essersi ritirato in Camera di
Consiglio, il giudice decideva come da dispositivo e motivazioni pubblicamente letti.
*
Il ricorso in opposizione appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento, nei termini di seguito indicati, con conseguente revoca del decreto opposto e
2 condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di seguito determinata.
Parte opponente, con l'odierno ricorso, non contesta il merito della pretesa avversaria sui cui si fonda il decreto ingiuntivo emesso, bensì ne contesta la quantificazione delle somme richieste rilevando come per l'anno 2012 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro 692,23; per l'anno 2013 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro 748,88; per l'anno
2014 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro 149,06; per l'anno 2015 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro
467,67; per l'anno 2018 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro 2.317,25; per l'anno 2019 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro 8.609,58. Ancora, in riferimento alla busta paga del mese di luglio 2012, rileva come la stessa debba intendersi pari ad euro 1.391,81 lordi con una differenza in favore dell'opponente pari ad euro 983,00.
Parte opponente, evidenzia inoltre come parte opposta avrebbe omesso di considerare i pagamenti ricevuti in contanti per le mensilità di marzo, luglio, agosto e settembre 2013 per un totale di 8.000 euro.
Ciò posto, il pagamento dei contributi da parte dell'opponente risulta documentalmente provato dai documenti n. 2, 3, 4, 5 e 6 del ricorso. Altresì fondato il rilievo inerente la busta paga di luglio 2012 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
Scomputando le suddetta somme residua un credito di € 98.545,28 al lordo delle ritenute di legge, su cui devono essere riconosciuti rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo ex art. 429 comma 3 c.p.c..
Quanto alla prova dei pagamenti avvenuti in contanti, parte opponente non ha fornito alcuna prova degli stessi, in quanto non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione, attestante l'avvenuto pagamento, o una quietanza rilasciata dal convenuto opposto, né ha formulato specifici capitoli di prova in ordine alla dazione della somma di denaro in precise circostanza di tempo e di luogo.
Va poi rilevato che l'asserito pagamento in contanti, e con distinte operazioni, sarebbe comunque viziato da nullità ai sensi del disposto di cui all'art 1346 c.c. e all'art artt. 1418 c.c., per violazione delle prescrizioni di legge attinenti la tracciabilità dei pagamenti, in correlazione con la normativa in materia di antiriciclaggio, ovvero
3 per effetto dell'art. 1, comma 49, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così e come integrato dal comma 22 dell'art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e integrato dall'art 12 del D.L.
n.ro 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.
214, e per effetto dell'art.1 e dell'art. 49 del D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, relative alle limitazioni all'uso del contante.
Ne deriva, pertanto che, in parziale accoglimento dell'opposizione, andrà revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato tenuto al pagamento, in Parte_1 favore di , della somma pari ad euro 98.545,28, oltre interessi e CP_1 rivalutazione dal dovuto al saldo.
L'accoglimento parziale, con residuazione di un significativo credito in favore di
, induce a ritenere sussistenti i motivi per disporre l'integrale CP_1 compensazione, tra le parti, delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 192/2024 emesso in data 20 maggio 2024, accerta e dichiara il diritto di al pagamento in proprio favore, per i CP_1 titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, della minore somma di euro 98.545,28, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Como, 3 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. DI MARIA IGOR, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in CORSO XXV APRILE 167/D 22036 ERBA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. DE ZAN LELIO LUIGI e l'Avv. TOMAINO ANTONIO
GIANDOMENICO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA G. B. PIRELLI, 24 20124 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 192/2024 –RG n. 540/2024 emesso in data 20 maggio 2024, notificato in data 03 luglio 2024, con il quale il Tribunale di
Como l'aveva condannata a pagare in favore di la complessiva CP_1 somma di € 112.512,95 lordi – oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese della procedura monitoria – a titolo di compenso maturato nell'ambito di un rapporto subordinato. L'opponente chiedeva quindi al Tribunale di:
“IN VIA PRELIMINARE: revocare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante il fondamento documentale dell'opposizione proposta ed in considerazione del grave pregiudizio che ne deriverebbe all'opponente.
IN VIA PRINCIPALE: accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto e conseguentemente respingere ogni domanda avversa;
IN VIA SUBORDINATA: ridurre nella misura ritenuta provata in base alle risultanze processuali l'entità delle somme dovute dall'opponente”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio , chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, in particolare, domandando:
“In via preliminare
Accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, che l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta e non risulta di pronta soluzione, confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale
Respingere ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e/o con ogni miglior formula o comunque con conseguente condanna di parte opponente al pagamento della somma lorda di euro 98.545,28 con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo per cui è causa per le maggiori o minori somme che dovessero eventualmente risultare in corso di causa, per i titoli e le causali già dedotte nel Decreto Ingiuntivo opposto, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo ed oltre alle spese legali del monitorio”.
Con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 3 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione orale. All'esito della discussione, dopo essersi ritirato in Camera di
Consiglio, il giudice decideva come da dispositivo e motivazioni pubblicamente letti.
*
Il ricorso in opposizione appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento, nei termini di seguito indicati, con conseguente revoca del decreto opposto e
2 condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di seguito determinata.
Parte opponente, con l'odierno ricorso, non contesta il merito della pretesa avversaria sui cui si fonda il decreto ingiuntivo emesso, bensì ne contesta la quantificazione delle somme richieste rilevando come per l'anno 2012 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro 692,23; per l'anno 2013 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro 748,88; per l'anno
2014 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro 149,06; per l'anno 2015 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro
467,67; per l'anno 2018 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro 2.317,25; per l'anno 2019 sarebbero stati versati contributi per la somma complessiva di euro 8.609,58. Ancora, in riferimento alla busta paga del mese di luglio 2012, rileva come la stessa debba intendersi pari ad euro 1.391,81 lordi con una differenza in favore dell'opponente pari ad euro 983,00.
Parte opponente, evidenzia inoltre come parte opposta avrebbe omesso di considerare i pagamenti ricevuti in contanti per le mensilità di marzo, luglio, agosto e settembre 2013 per un totale di 8.000 euro.
Ciò posto, il pagamento dei contributi da parte dell'opponente risulta documentalmente provato dai documenti n. 2, 3, 4, 5 e 6 del ricorso. Altresì fondato il rilievo inerente la busta paga di luglio 2012 (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
Scomputando le suddetta somme residua un credito di € 98.545,28 al lordo delle ritenute di legge, su cui devono essere riconosciuti rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del dovuto al saldo ex art. 429 comma 3 c.p.c..
Quanto alla prova dei pagamenti avvenuti in contanti, parte opponente non ha fornito alcuna prova degli stessi, in quanto non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione, attestante l'avvenuto pagamento, o una quietanza rilasciata dal convenuto opposto, né ha formulato specifici capitoli di prova in ordine alla dazione della somma di denaro in precise circostanza di tempo e di luogo.
Va poi rilevato che l'asserito pagamento in contanti, e con distinte operazioni, sarebbe comunque viziato da nullità ai sensi del disposto di cui all'art 1346 c.c. e all'art artt. 1418 c.c., per violazione delle prescrizioni di legge attinenti la tracciabilità dei pagamenti, in correlazione con la normativa in materia di antiriciclaggio, ovvero
3 per effetto dell'art. 1, comma 49, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, così e come integrato dal comma 22 dell'art. 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e integrato dall'art 12 del D.L.
n.ro 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n.
214, e per effetto dell'art.1 e dell'art. 49 del D.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, relative alle limitazioni all'uso del contante.
Ne deriva, pertanto che, in parziale accoglimento dell'opposizione, andrà revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato tenuto al pagamento, in Parte_1 favore di , della somma pari ad euro 98.545,28, oltre interessi e CP_1 rivalutazione dal dovuto al saldo.
L'accoglimento parziale, con residuazione di un significativo credito in favore di
, induce a ritenere sussistenti i motivi per disporre l'integrale CP_1 compensazione, tra le parti, delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 192/2024 emesso in data 20 maggio 2024, accerta e dichiara il diritto di al pagamento in proprio favore, per i CP_1 titoli di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, della minore somma di euro 98.545,28, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Como, 3 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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