Parere interlocutorio 22 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04830/2025REG.PROV.COLL.
N. 01889/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2022, proposto da
Centro Manzoni s.r.l., Therapic Center s.r.l., Centro Flegreo s.r.l., Centro Ortopedico Riabilitativo s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola, Ornella Giaculli e Isabella Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5434/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e viste le conclusioni delle parti come da verbale, dandosi atto dell’istanza di passaggio in decisione depositata dall’avvocato Testa Arturo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Centro Manzoni s.r.l., il Therapic Center s.r.l., il Centro Flegreo s.r.l., il Centro Futura s.r.l. e il Centro Ortopedico Riabilitativo s.r.l. proponevano ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per l’annullamento della delibera dell’ASL Napoli 1 Centro n. 470 del 14 marzo 2012, con la quale era stata revocata la delibera n. 276 del 2009, recante la costituzione di una commissione tecnica, composta da rappresentanti dell’amministrazione e dell’associazioni di categoria, finalizzata alla verifica delle problematiche afferenti all’ambito della riabilitazione, relative al recupero delle somme dovute per prestazioni svolte negli anni dal 1998 al 2002, sopra il limite delle capacità operative massime stabilite, per il settore della riabilitazione, di cui agli artt. 26 e 44 della l. n. 833 del 1978 dalla delibera di Giunta regionale Campania n. 1270 del 2003.
Con il ricorso introduttivo, le società ricorrenti denunciavano l’illegittimità del provvedimento gravato, in quanto adottato in assenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di revoca, e perché privo di idonea motivazione, non emergendo le ragioni di pubblico interesse sottostanti all’adozione della revoca della deliberazione originaria.
Le società lamentavano, inoltre, che l’ASL resistente aveva omesso di assicurare il rispetto delle garanzie partecipative.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con sentenza n. 5434 del 2021, respingeva il ricorso. Secondo il Collegio di prima istanza, l’ASL NA 1 Centro, con delibera n. 1342 del 2004, rubricata ‘ DGRC 1270/03 – Recupero crediti per superamento COM calcolati sui requisiti organizzativi e strutturali posseduti al 31.12. 1997 ’, a seguito di ricognizione di crediti dalla stessa vantati nei confronti delle strutture provvisoriamente accreditate per le prestazioni rese ai sensi degli artt. 26 e 44 della Legge n. 833 del 1978, aveva accertato l’esistenza di ingenti somme da recuperare per le prestazioni sanitarie erogate in eccesso, nel periodo dal 1998 al 2002, rispetto alle capacità operative massime attribuite a ciascuna delle suddette strutture.
Il recupero era avvenuto quindi in applicazione delle linee guida regionali, volte al contingentamento ed al contenimento della spesa pubblica, di cui alla menzionata delibera della Giunta regionale della Campania n. 1270 del 2003.
Nessuno dei profili di illegittimità denunciati, secondo il giudicante, potevano essere rilevati, atteso che le ragioni della revoca erano state illustrate in misura sufficientemente chiara ed esaustiva, anche se sintetica. Nel caso di specie, l’interesse pubblico era riferito alla corretta gestione delle risorse pubbliche, la quale si realizzava anche con una efficacia azione di recupero di quanto era stato indebitamente percepito dalle strutture private per prestazioni rese al di sopra dei limiti stabiliti dalla delibera n. 1342 del 2004, la cui legittimità era stata confermata in sede giurisdizionale, una volta che il tentativo di concertazione tramite la Commissione non aveva realizzato gli effetti sperati.
Il T.A.R., inter alia , respingeva la censura con la quale si denunciava la violazione delle garanzie partecipative, assumendo che l’ASL, nel costituirsi in giudizio, aveva sufficientemente dimostrato che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
3. Il Centro Manzoni s.r.l., il Therapic Center s.r.l., il Centro Flegreo s.r.l., il Centro Futura s.r.l. e il Centro Ortopedico Riabilitativo s.r.l. hanno proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, sollevando le seguenti censure: “ 1. Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990 – Eccesso di potere – Difetto dei presupposti; 2. Error in iudicando. Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. – Violazione del principio del legittimo affidamento – Eccesso di potere per carente istruttoria – Irragionevolezza; 3. Omessa pronuncia. Violazione dell’art. 112 c.p.c.; 4. Omessa pronuncia. Violazione dell’art. 112 c.p.c.; 5. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990 – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento di legge”.
4. L’ASL Napoli 1 Centro si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto dell’appello.
5. All’udienza straordinaria del 5 marzo 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
6. Con il primo motivo, le società lamentano che il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuti sussistenti i presupposti per l’esercizio del potere di revoca, quando invece le ragioni su cui si fonda la delibera impugnata non rileverebbero alcuna sopravvenienza tale da giustificare il sacrificio degli interessi dell’appellante alla conservazione della delibera n. 276 del 2009 e, quindi, alla definizione della sua posizione contenziosa per il tramite della commissione tecnica. Pertanto, il Giudice di primo grado avrebbe errato nell’affermare l’esistenza di una situazione di fatto (l’esigenza di evitare contrasti con gli esiti delle iniziative giudiziarie nel frattempo intraprese da molteplici centri operativi), invero soltanto apparente.
7. Con il secondo mezzo, le appellanti deducono violazione degli artt. 97 cost., e dell’ art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché del principio del legittimo affidamento, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, tenuto conto che il T.A.R. ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale è stato censurato il provvedimento di revoca della commissione tecnica per difetto di motivazione, dal momento che, nel corredo motivazionale della delibera gravata, mancherebbe qualsiasi riferimento all’interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse pubbliche.
Sotto altro profilo, l’appellante lamenta che il Collegio di prima istanza nulla avrebbe dedotto in ordine alla censura con cui è stata eccepita l’illegittimità della delibera per il mancato contemperamento dell’interesse pubblico con l’interesse privato.
8. Con la terza doglianza, le ricorrenti denunciano un vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata, assumendo che il Tribunale di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla critica con la quale hanno gravato la delibera n. 470 del 2012, sotto il profilo dell’eccesso di potere, dal momento che il suddetto provvedimento amministrativo sarebbe stato adottato dall’ASL, da un lato, senza alcuna previa comunicazione, dall’altro, senza prima aver valutato il ricorrere dei presupposti per l’estensione nei suoi confronti del giudicato amministrativo delle pronunce del Consiglio di Stato nn. 5289, 5290, 5291 del 2012, lì dove hanno stabilito, in relazione ad altri centri, il seguente principio di diritto: ‘ le somme pagate dall’ASL per le prestazioni erogate in esubero rispetto all’originaria COM restano salve, per gli anni 1998 – 2002, nei limiti in cui sono giustificate sulla base di una formale richiesta di revisione della COM (o dell’inoltro delle fatture insieme ad una richiesta argomentata di liquidazione) e dell’esistenza di un provvedimento anche implicito di autorizzazione, da parte dell’ASL competente, delle intervenute variazioni opportune e verificate’.
9. Con il quarto mezzo, le appellanti lamentano omessa pronuncia, assumendo che il Collegio di primo grado avrebbe mancato di pronunciarsi sul profilo dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza di cui sarebbe affetta la deliberazione impugnata, per essere stata assunta senza che l’ASL appellata abbia preliminarmente preso atto dei provvedimenti giurisdizionali definitivi e/o esecutivi, con cui si è stabilito, con forza di giudicato, il diritto di ottenere il pagamento di somme per i periodi oggetto delle statuizioni definitive, che sarebbero state, invece, indebitamente inserite tra quelle oggetto di recupero con la delibera n. 1342 del 2014; delibera che, invece secondo la prospettazione attorea, la commissione tecnica avrebbe dovuto rivalutare.
10. Con il quinto mezzo, le società si dolgono del fatto che il T.A.R. ha ritenuto l’insussistenza della violazione delle garanzie partecipative, atteso che l’ASL non avrebbe dimostrato affatto in giudizio che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello da essa assunto.
11. Le critiche, come sopra sintetizzate, attengono a profili connessi, pertanto vanno esaminate congiuntamente.
12. L’appello non può trovare accoglimento.
13. Per l’esatto inquadramento della questione occorre richiamare le circostanze di fatto illustrate dalle parti nei propri scritti difensivi.
13.1. L’ASL NA 1, con delibera n. 1342 del 2004, rubricata ‘DGRC 1270/03 – Recupero crediti per il superamento COM calcolate sui requisiti organizzativi e strutturali’, a seguito di ricognizione dei crediti dalla stessa vantati nei confronti dei Centri provvisoriamente accreditati per le prestazioni ex art. 26 ed art. 44 della legge n. 833/1978, aveva accertato l’esistenza di ingenti somme da recuperare per le prestazioni sanitarie erogate in eccesso, nel periodo dal 1998 al 2002, rispetto alle capacità operative massime attribuite a tutte le strutture provvisoriamente accreditate per le suddette branche.
Poiché l’ASL aveva verificato l’esubero di prestazioni rese ‘ over com ’, decise di avviare nei confronti dei Centri convenzionati il recupero delle somme derivanti dal superamento dei carichi di lavoro massimi erogabili da ogni struttura (Capacità Massima Operativa) relativamente al suddetto periodo, in applicazione delle linee guida regionali, con lo scopo di contingentare la spesa pubblica, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1270 del 2003.
La delibera n. 1342 del 2004 venne impugnata da tutti i Centri provvisoriamente accreditati per le suddette prestazioni, ma i ricorsi furono respinti in sede di appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Come correttamente precisato dall’ASL Napoli 1 con memoria, l’efficacia della delibera aziendale n. 1342 del 2004 è stata definitivamente sancita dalle sentenze del Consiglio di Stato che hanno riformato le pronunce del T.A.R. Campania aventi ad oggetto proprio la validità della suddetta delibera (tra le quali, sentenze nn. 6323/08, 6321/08, 6332/08, 6328/08, 6329/08).
Successivamente, con delibera del Commissario Straordinario ASL NA 1 Centro n. 275, dell’8 giugno 2008, è stato disposto il recupero di tutti gli importi di cui l’Azienda era creditrice per effetto della reviviscenza della delibera n. 1342 del 2004.
Il Collegio rileva che, al fine di dirimere la conflittualità con gli erogatori privati, i quali ribadivano esservi stati errori nella quantificazione degli importi posti in riscossione, l’Amministrazione appellata costituiva, con delibera n. 276 del 2009, un’apposita commissione tecnica in rappresentanza delle ASL, al cui interno vi erano le associazioni di categoria maggiormente rappresentative (cfr. nota prot. n. 444 del 2018). In seguito al rilievo da parte della commissione di errori nella quantificazione degli importi, veniva suggerita l’acquisizione di un parere volto a stabilire se fosse possibile o meno rivedere il quantum dopo le decisioni del Consiglio di Stato che avevano ritenuto legittima la delibera n. 1342 del 2004, in accoglimento degli appelli dell’ASL.
Aderendo alle istanze sollevate in seno alle rappresentanze dei centri accreditati, il Commissario straordinario richiese un parere all’Avvocatura regionale, la quale suggerì l’istituzione di un tavolo di concertazione per la quantificazione dell’entità dei recuperi.
Nonostante ciò, in seguito nessun procedimento venne avviato.
In ragione del fatto che tale commissione tecnica era stata creata con preminente finalità deflattiva e avendo riguardo alla circostanza per la quale ‘ nel tempo trascorso dall’adozione della predetta delibera la situazione è mutata nell’Azienda (controllare….) e, pertanto, nello stesso periodo sono intervenute e sono tuttora in corso attività giudiziarie’, l’ASL ritenne che non fosse opportuno, sino all’emanazione delle rispettive sentenze, entrare nel merito delle situazioni controverse, se non mediante atti transattivi tra le parti.
13.2. Ne consegue che non può trovare accoglimento la tesi sostenuta dall’appellante, secondo cui l’Azienda avrebbe emanato la delibera n. 276 del 2009, perché era consapevole degli errori esistenti nella delibera n. 1342 del 2004, essendo invece chiare le ragioni di interesse pubblico perseguite, come sopra espressamente evidenziate.
In sostanza, diversamente da quanto sostenuto dalle società ricorrenti, con la costituzione della predetta commissione, l’ASL non aveva inteso mettere in discussione il contenuto della delibera n. 1342 del 2004 e le somme oggetto di recupero nei confronti dei centri accreditati.
Invero, la delibera n. 276 del 2009 non contiene il riferimento alla conflittualità esistente tra l’Azienda e gli erogatori privati e a ‘ varie pretese sostenute dagli stessi ’.
Come condivisibilmente precisato dal Giudice di prima istanza, la finalità della commissione era già individuabile nella documentazione depositata dall’ASL resistente, in particolare nella nota prot. 401/2018 e nella delibera n. 275 del 2008, nella quale l’ASL aveva stabilito le modalità di recupero delle somme.
Appare in effetti poco comprensibile la ricostruzione operata dalle società appellanti, le quali sostengono che l’Amministrazione aveva prima avviato il recupero delle somme con delibera n. 275 del 2008 e poi successivamente nominato la commissione per correggere eventuali errori nella delibera che quantificava il recupero pertanto ‘ le finalità proprie della delibera n. 276/2008 sono confermate dal fatto che, con contestuale delibera n. 275/2008, l’ASL stabiliva le modalità di recupero delle somme relativamente proprio alla delibera n. 1342/2004 ’.
A tale riguardo, va richiamata la nota prot. n. 401 del 10 maggio 2018, secondo cui l’istituzione della commissione rispondeva all’esclusivo obiettivo di risolvere la ‘ conflittualità esistente tra l’Azienda ed erogatori privati ’, nonché a ‘ varie pretese sostenute dagli stessi ’.
Pertanto, come risulta dalla ricostruzione fattuale degli eventi, lo scopo della delibera n. 276 del 2009 non è mai stato quello di correggere eventuali errori, ma di provvedere alla deflazione del contenzioso tra l’ASL e gli erogatori privati.
Naturalmente, quando tutti i centri sanitari hanno deciso di promuovere autonomi giudizi dinanzi all’Autorità giudiziaria competente, la permanenza della commissione è divenuta superflua, sicchè l’ASL ha provveduto alla revoca della delibera n. 276 del 2009.
Tanto emerge dalla delibera impugnata nella parte in cui si specifica: “ Sono intervenute e sono tuttora in corso, attività giudiziarie per cui non appare opportuno, sino all’emanazione delle rispettive sentenze, entrare nel merito delle situazioni”.
13.3. Pertanto, le critiche illustrate nei mezzi non possono trovare condivisione, alla luce di quanto sopra espresso, atteso che le numerose controversie giudiziarie susseguitesi nel corso degli anni, e aventi ad oggetto il recupero delle somme di cui alla delibera n. 1342 del 2004, esautoravano della funzione propria l’organo collegiale.
In ogni caso, la delibera n. 1342 del 2004 è stata sostituita dalla delibera n. 20 del 2014, con la quale l’ASL ha rideterminato gli importi da recuperare per le prestazioni rese ‘ extra com ’ con possibilità di rateizzare i recuperi stessi.
Quanto all’asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato, va ribadito quanto sostenuto dal T.A.R., il quale ha statuito che sono state esplicitate le ragioni di opportunità a tutela del pubblico interesse che hanno determinato l’ASL alla revoca.
Nel provvedimento di revoca viene chiaramente precisato: “ nello stesso periodo sono intervenute, e sono tuttora in corso, attività giudiziarie per cui non appare opportuno sino all’emanazione delle rispettive sentenze entrate nel merito di situazione, se non con atti transattivi tra le parti”. Peraltro per le situazioni “ correnti è invece sufficiente il raggiungimento dell’intesa tra la Struttura Commissariale e le parti in causa, sia dal punto di vista dell’organizzazione dei servizi, sia per quanto connesso alla soluzione dell’aspetto economico – finanziario”.
Da siffatti rilievi consegue che la sentenza impugnata, in parte qua, non merita di essere riformata, avendo il T.A.R. correttamente affermato: ‘ Per questo non si condivide la censura circa il difetto di motivazione, di cui all’art. 3 l. n. 241/1990, né quella relativa alla carenza delle ragioni sopravvenute di pubblico interesse, di cui all’art. 21 quinquies l. n. 241/1990, tali da privare la revoca medesima dei suoi presupposti di legittimità’.
13.4. Vanno pertanto respinti il primo e il secondo e il quinto motivo di appello, atteso che, diversamente da quanto ritenuto dalle società appellanti, nella specie, sussistevano i presupposti per l’esercizio del potere di revoca, tenuto conto che l’opportunità della permanenza della commissione tecnica, la quale non ha mai avuto modo in concreto di attuare il proprio compito, era di fatto venuta meno una volta che molti centri avevano instaurato contenziosi giudiziari avverso i recuperi, sicché, tenuto conto della suindicata motivazione, non vi era luogo a provvedere al contemperamento dell’interesse pubblico e di quello privato, stante la chiara inutilità di un organismo pubblico a causa delle sopravvenienze nelle more intervenute.
Situazione di fatto concreta e non come deducono le appellanti solo apparente, in quanto evincibile dai numerosi contenziosi giudiziari avverso i recuperi, con la conseguenza che la denunciata violazione delle garanzie partecipative appare recessiva a fronte di un provvedimento che non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
13.5. Passando all’esame delle altre critiche, con le quali l’appellante lamenta vizi di omessa pronuncia della sentenza impugnata, va dato rilievo al fatto che l’omessa pronuncia non si delinea quando si configura un assorbimento improprio, ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la possibilità o la necessità di provvedere su altre questioni che debbono intendersi implicitamente respinte (Cass. n. 12193 del 2020; id. n. 48 del 2022).
Orbene, le ricorrenti riferiscono di avere impugnato la delibera n. 470 del 2012 di revoca della commissione tecnica sotto il profilo dell’eccesso di potere, per essere stata assunta dall’ASL senza alcuna previa comunicazione e, soprattutto, senza prima valutare ‘ il ricorrere dei presupposti per l’estensione nei suoi confronti dei principi espressi dal Consiglio di Stato che aveva disposto l’annullamento per altre strutture delle risultanze contenute nella delibera n. 1342 del 2004 ’.
Le suddette argomentazioni difensive sono state apprezzate dal Collegio di prima istanza, e implicitamente respinte sulla base delle motivazioni rese nella pronuncia, sia con riferimento alle garanzie partecipative, sia con riferimento alle ragioni che hanno determinato la revoca della commissione tecnica.
A tale riguardo, le ricorrenti deducono di avere invocato l’estensione del giudicato esterno reso dalle sentenze n. 5289 – 5290 – 5291 del 2012 del Consiglio di Stato, che avrebbe fissato, in relazione ad altri centri, il principio di diritto rilevante nella materia delle prestazioni ‘ over com ’ e avrebbe statuito, in chiave conformativa, che ‘ le somme pagate dall’ASL per le prestazioni erogate in esubero rispetto all’originaria COM restano salve, per gli anni 1998 – 2002, nei limiti in cui sono giustificate sulla base di una formale richiesta di revisione della COM ’.
Le appellanti richiamano il principio dell’estensione del giudicato esterno impropriamente, in quanto, al contrario, il riferimento alle suddette sentenze del Consiglio di Stato è stato finalizzato ad evidenziare la irragionevolezza della delibera in quanto adottata ancora prima di avere valutato la sussistenza dei presupposti.
Solo con riferimento a tale profilo la deduzione difensiva appare pertinente al ‘ thema decidendum ’, e quindi ammissibile, tenuto conto delle censure prospettate con il ricorso introduttivo ove non si rinviene alcun riferimento a domande inerenti al riconoscimento di somme; ne consegue, tenuto conto del fatto che il giudice di prima istanza ha ampiamente argomentato sulla legittimità della delibera impugnata, che il denunciato vizio di irragionevolezza non sussiste, essendo evidente, si ripete, ancora volta, che l’Amministrazione ha semplicemente revocato una commissione tecnica la cui funzione non aveva ragione di essere.
Né le società appellanti possono dolersi del fatto che, a causa del venire meno della commissione tecnica, non è stato possibile per l’Amministrazione verificare la sussistenza dei presupposti per eventualmente procedere a riconoscere a suo favore gli esiti dei giudizi azionati da altri centri.
13.6. Parimenti infondato anche il quarto mezzo, con il quale si lamenta l’irragionevolezza del provvedimento di revoca anche sotto altro profilo, in quanto l’ASL non avrebbe tenuto conto di provvedimenti giurisdizionali definitivi e/o esecutivi con cui era stabilito il diritto dell’appellante di ottenere il pagamento di somme che sarebbero state inserite tra quelle oggetto di recupero con la delibera n. 1342 del 2014, che la commissione tecnica avrebbe dovuto rivalutare.
Invero, anche sotto tale profilo, non sussiste il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata, tenuto conto delle motivazioni espresse dal Tribunale di merito in ordine alle ragioni dell’esercizio del potere di revoca da parte dell’Amministrazione, a seguito di rivalutazione dell’interesse pubblico determinata dal venire meno della situazione di fatto, che in un primo momento l’aveva indotta a istituire una commissione tecnica deputata a deflazionare il contenzioso.
Va, infatti, ribadito il principio di diritto più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità ai sensi del quale: ‘ In tema di motivazione della sentenza quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere su altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale), in quanto, in realtà la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento’ (Cass. n. 28995 del 2018; id. 32977 del 2022).
14. In definitiva, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
15. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del grado a favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO