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Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2024, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1129/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1129/2020 promossa da:
DOTT. quale erede di ING. (C.F. Controparte_1 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. SORANA ALESSANDRO e dell'avv. C.F._1
PENTERICCI FRANCESCA ) VIALE DELLA VITTORIA N. 99 60035 C.F._2
JESI; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SORANA
ALESSANDRO
APPELLANTE/I contro
pagina 1 di 16 DOTT. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRRO GEMMA e dell'avv. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in VIA ORAZIO FLACCO N. 41 61121 PESAROpresso il difensore avv. PIRRO GEMMA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3
dell'avv. ARIETA GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE
DELLA VITTORIA 5 00195 ROMApresso il difensore avv. ARIETA GIOVANNI
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza parziale n. 1750/2017 del 9 novembre 2017 e la sentenza definitiva n. 915/2020 del 20 luglio 2020, rese dal Tribunale di Ancona in materia di responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, , quale erede di : Controparte_1 Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
In via istruttoria
Per i motivi indicati in narrativa si chiede ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare:
1) La necessità assistenziale dell'ing. , in termini di necessità di assistenza Persona_1
in giorni e ore settimanali, atteso che nessun medico lo ha visitato dopo il 2015 e che la prognosi assistenziale è valutata senza visita o colloqui con il così come già CP_1
richiesto motivo di impugnazione – 2) Errata determinazione della necessità assistenziale;
pagina 2 di 16 2) Disporre consulenza tecnica sulla aspettativa di vita dell'Ing. atteso che il CP_1
giudice di primo grado pur prendendo a base della decisione della perizia della Dott.ssa in merito all'aspettativa di vita, ne ha completamente travisato il significato, Per_2
così come indicato nel punto di impugnazione – 3) Errata determinazione dell'aspettativa di vita attribuibile all'Ing. CP_1
Nel merito
Accogliere l'appello proposto e per l'effetto condannare gli appellati al pagamento della somma di € 1.341.820,08 di cui € 289.418,76 a titolo di danno da lucro cessante per invalidità lavorativa specifica, € 325.034,90 a titolo di danno futuro per assistenza dal maggio 2018 al 31/12/2039 o per la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
In ogni caso rigettare la richiesta di restituzione della somma di € 260.000,00 avanzata dalla con qualsiasi statuizione. Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze e onorari di primo e secondo grado”.
PER L'APPELLATO, DOTT. LETTERIO MORABITO:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, respingere
l'appello avversario proposto dal Sig. con ogni consequenziale statuizione, per CP_1
essere infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa”
PER L'APPELLATA, : Controparte_4
“Voglia la Corte di Appello di Ancona adìta, contrariis reiectis, rigettare l'appello perché infondato;
in accoglimento della proposta domanda di restituzione, condannare
l'appellante a restituire la somma corrisposta di €. 260.000 con gli interessi ex comma quarto dell'art. 1284 c.c. o, in subordine, legali.
pagina 3 di 16 Con vittoria di spese”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30 dicembre 2015 Ing. Per_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona dott. ed
[...] Controparte_2
per sentirli condannare in solido al Controparte_3
pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di euro
876.573,21 o altro di giustizia.
A tal fine il ricorrente Ing. allegava che nel mese di settembre 2008 – a Persona_1
seguito di una crisi epilettica – gli era stato diagnosticato un meningioma della regione temporale mediale destra delle dimensioni di circa 4 cm.; che il 18 novembre 2008 si era sottoposto ad intervento microchirugico di asportazione del meningioma presso l'Istituto Neurologico C. Besta di Milano ed all'esito non presentava alcun deficit neurologico;
che il 19 gennaio 2011 – a seguito di una risonanza magnetica – veniva riscontrata la presenza di una piccola recidiva del meningioma già operato (di ca. 1 cm.), complicata dalla posizione del nodulo rispetto ai vasi circostanti;
che aveva interpellato vari specialisti e tutti avevano escluso la sicurezza di un nuovo intervento in relazione alla posizione del nodulo, ad eccezione del dott. – primario di CP_2
neurochirurgia presso il presidio ospedaliero San Salvatore di che indicava CP_4
l'intervento chirurgico come soluzione ottimale, assicurando l'indubbia efficacia clinica;
che, nonostante gli opposti pareri, aveva deciso di sottoporsi all'intervento chirurgico da parte del dott. che veniva eseguito il 15 marzo 2011, ma già durante CP_2
l'intervento comparivano complicanze e già nei primi giorni dopo l'intervento le prime lesioni a livello cerebrale, nonostante dal verbale dell'intervento non risultessero descritte complicazioni nella condotta operatoria;
che a seguito del deterioramento pagina 4 di 16 delle proprie condizioni fisiche aveva chiesto il riconoscimento dell'invalidità civile che veniva riconosciuta nella seduta del 24 maggio 2011, con inabilità lavorativa totale e permanente ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
che aveva proposto ricorso per ATP ed il CTU designato aveva evidenziato l'inadeguatezza della condotta del dott. ; valutando un danno biologico del 45% ed una CP_2
riduzione di due terzi della capacità lavorativa specifica, oltre all'abolizione totale della capacità di praticare sport e necessità di assistenza continua per le attività quotidiane.
Si costituiva il dott. avversando le opposte pretese. Controparte_2
Si costituiva che concludeva per il Controparte_3
rigetto della domanda.
Trasformato il rito, con la sentenza parziale n. 1750/2017 del 9 novembre 2017 il
Tribunale di Ancona condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 334.070,00 oltre accessori, e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di risarcimento delle spese di assistenza, ritenendo necessario considerare, rispetto al danno futuro per spese assistenziali, sia l'aspettativa di vita, sia la compensazione con le somme percepite dall'ente previdenziale a titolo di assegno di accompagnamento, nonché
l'attualizzazione dell'eventuale eccesso delle prime rispetto alle seconde.
All'esito dell'ulteriore istruttoria, consistita nell'espletamento di una CTU, con sentenza definitiva n. 915/2020 del 20 luglio 2020 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda dell'attore con riferimento al danno futuro da assistenza personale.
Ing. impugnava entrambe le predette sentenze innanzi alla Corte di Persona_1
Appello per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano dott. CP_2
e .
[...] Controparte_3
pagina 5 di 16 Con ordinanza del 4 dicembre 2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo, per il sopravvenuto decesso dell'Ing. poi riassunto ritualmente dall'erede Persona_1
Controparte_1
All'udienza del 7 maggio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) Le sentenze impugnate.
Con la sentenza parziale n. 1750/2017 del 9 novembre 2017, il Tribunale ha in sintesi ritenuto che:
• sussisteva la responsabilità dei convenuti sia per la scelta dell'approccio terapeutico rispetto alla patologia del paziente sia all'efficienza causale rispetto alle lesioni patite, sia per la non corretta acquisizione di un consenso informato;
• potevano immediatamente liquidarsi i danni relativi alla lesione dell'integrità psico-fisica ed all'inadempimento dell'obbligo di adeguata informazione, mentre nulla poteva riconoscersi a titolo di danno da lucro cessante non essendo state allegate neppure le dichiarazioni dei redditi percipiti prima e dopo l'intervento;
• le spese di assistenza necessitavano di ulteriore istruttoria.
Con la sentenza definitiva n. 915/2020 del 20 luglio 2020, il Tribunale ha poi ritenuto che:
• il aveva chiesto il risarcimento di un danno futuro e di contro non aveva CP_1
dimostrato che medio tempore, quel pregiudizio che, in sede di ricorso, depositato nel 2015, era stato qualificato come danno futuro, negli anni successivi si fosse effettivamente concretizzato;
pagina 6 di 16 • se, infatti, egli avesse sostenuto spese specifiche per l'assistenza, e dunque esborsi ulteriori e successivi rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, sarebbero stati fatti sopravvenuti, e dunque non soggetti ai termini di preclusione, che quindi ben avrebbe potuto allegare e provare;
ciò non era avvenuto, per cui si doveva concludere, in base all'art. 2697 c.c., che l'attore, ad oggi, non avesse ancora speso nulla per l'assistenza personale;
• doveva poi essere esclusa la possibilità di risarcire il danno per assistenza futura anche nel periodo 2011-2019, poiché, altrimenti si sarebbe violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), visto che il danneggiato aveva chiesto il risarcimento per un danno fondato sull'allegazione di fatti futuri, e si sarebbe invece risarcito un danno passato;
si sarebbe violato gli artt. 1223 e 2697 c.c., poiché l'attore non aveva dimostrato che, nel periodo
2011-2019, egli aveva sostenuto esborsi per l'assistenza personale, per cui si sarebbe risarcita una perdita economica che non vi era stata, o comunque non era stata dimostrata;
• pertanto, non era possibile considerare nel risarcimento del danno gli importi per l'assistenza dal 2011 al 2019, ma solo dalla pubblicazione della sentenza in poi, avendo come riferimento temporale finale l'aspettativa di vita dell'attore, da stimarsi in via equitativa, e fissato in 16 anni dalla data della comparsa del meningioma (2008), e dunque al 2024;
• il costo di collaboratori domestici per l'assistenza quotidiana era stato quantificato in euro 73.480,10 per il periodo dal 2020 al 2024, da cui dovevano scomputarsi gli importi percepiti dall' sin dal 2011 pari ad euro 45.454,18 CP_5
fino al 2018 e quelli che avrebbe continuato a percepire fino al 2024 (base pagina 7 di 16 mensile euro 516,35), sicchè sarebbe stato compensato l'intero credito risarcitorio.
I motivi di appello
- 1) Errato rigetto della richiesta di danno patrimoniale per lucro cessante (reddito da lavoro)
L'appellante impugna la sentenza parziale n. 1570/2017 nella parte in cui ha rigettato la domanda di danno patrimoniale da lucro cessante, ritenendolo non provato per la mancata allegazione dei redditi percepiti prima e dopo l'intervento e sostenendo l'inapplicabilità del criterio del triplo della pensione sociale perché l'attore svolgeva regolare attività lavorativa.
Ritiene l'appellante – richiamando giurisprudenza – che in realtà il criterio del triplo della pensione sociale possa essere applicato anche in difetto di una prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima;
sostiene, poi, che la prova del reddito può darsi anche in via presuntiva.
Il motivo è manifestamente infondato.
La percezione di un reddito, e la sua relativa diminuzione (se sussistente) dopo il sinistro, sono, nel caso di specie, fatti da provarsi nelle forme ordinarie secondo il consueto riparto del relativo onere.
Essendo pacifico che l'appellante svolgeva l'attività professionale di ingegnere, percependo il relativo reddito, non vi è spazio per presunzioni atteso che il criterio presuntivo è riservato – come sempre – ai casi in cui da un fatto noto (ad es. la capacità di reddito compromessa) deve risarlirsi ad uno ignoto (cioè all'ammontare del reddito compromesso) e ciò accade solo nei casi in cui non si disponga di un reddito effettivo,
pagina 8 di 16 ma risulti compromessa la capacità di procurarselo, come accade ad es. nel caso dei danneggiati non percettori di un reddito al momento del sinistro (disoccupati, casalinghe, giovani ecc.).
- 2) Errata determinazione della necessità assistenziale.
Con riferimento, invece, alla sentenza definitiva, lamenta l'appellante che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto inammissibile la domanda di quantificazione del risarcimento del danno futuro assistenziale sul presupposto che sarebbe stata modificata la domanda in corso di causa in violazione delle preclusioni di legge.
“Il giudice infatti sostiene che, a fronte di una richiesta effettuata in sede di ricorso introduttivo di € 308.300,00 calcolata sulla base di una esigenza assistenziale di 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, la domanda sarebbe stata successivamente aumentata adeguandola ad una necessità assistenziale di 16 ore giornaliere per sette giorni settimanali.
Il giudice colloca temporalmente questa diversa domanda al 4/3/2019 in occasione del deposito di una memoria successiva al deposito della CTU del Dott. . Per_3
Deduce a supporto di tale tesi, in primo luogo, che “a) La prima cosa che va rilevata è che la domanda era già stata integrata in sede di prima precisazione delle conclusioni di parte ricorrente in data 12/6/2017 e poi argomentata in sede di prima comparsa conclusionale depositata il 1/9/2017, cioè circa due anni prima di quanto rilevato da giudice e, anche, in data anteriore alla emissione della sentenza parziale n. 1750 del
09/11/2017”.
Il motivo è infondato nei termini che seguono.
pagina 9 di 16 In diritto, deve preliminarmente precisarsi, accogliendo le osservazioni dell'appellante sul punto, che, precisare le conclusioni recependo gli esiti dell'istruttoria svolta (ad es. adeguandole alle conclusioni rassegnate dal CTU), non vuol dire modificare la domanda nel senso inteso dall'art. 183 c.p.c., sicchè non è questione di rispetto delle preclusioni processuali, come ritenuto dal primo giudice che ha valutato come inammissibili le modifiche apportate dalla parte alle proprie conclusioni in base all'istruttoria svolta.
Il principio è stato efficacemente esplicitato, da ultimo, da Cass. n. 13622 del 16 maggio
2024 che ha chiarito che in questi casi non si tratta di modifica della domanda attraverso l'introduzione di fatti allegati dalla parte, ma di mera invocazione delle risultanze dell'istruzione probatoria a sostegno dello stesso diritto risarcitorio fatto valere, i cui termini temporali e di luogo sono rimasti immutati, nel senso che il diritto è sempre quello basato sulla verificazione di un sinistro occorso fra gli stessi soggetti nelle stesse condizioni di tempo e di luogo.
Quindi, ha chiarito la Suprema Corte, “rivendicare il diritto sulla base della dinamica accertata dal CTU non implica per tale ragione una modifica della domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l'invocazione del principio di acquisizione processuale, naturalmente se tale invocazione sia fatta per giustificare il petitum, il bene della vita richiesto e non si risolva nell'avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso, dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti. La mera invocazione di modalità del sinistro temporalmente e localmente rimasto lo stesso e coinvolgente gli stessi soggetti implica una modificazione legittima della domanda.
Quanto osservato non è contraddetto dalla giurisprudenza che si è occupata della modifica della domanda in appello, atteso che essa riguarda la modifica dei fatti
pagina 10 di 16 costitutivi del sinistro sulla base di allegazioni della parte e non in forza di deduzioni emergenti dall'istruzione e che debbano considerarsi secondo il principio di acquisizione”.
Tuttavia, il motivo di appello è infondato perché è infondata la pretesa che la parte intende far valere sulla scorta di risultanze istruttorie assolutamente equivoche e, obiettivamente, sfornite di qualsiasi fondamento fattuale.
Infatti, la questione si è posta – innanzi al primo giudice – con la memoria che l'attore/odierno appellante ha depositato il 4 marzo 2019, cioè dopo il deposito della relazione del CTU designato in quella sede dott. rispetto alla quale ha Per_3
formulato varie osservazioni critiche, tra cui anche quelle riferite alla quantificazione delle proprie necessità assistenziali future.
In merito alle stesse, infatti, l'attore/odierno appellante ebbe a sostenere che “sul punto il CTU [n.d.r. dott. ha precisato che “l'elaborazione che segue Per_3
riguarderà il periodo compreso tra dicembre 2017 e novembre 2025 (n. 96 mesi), e riguarderà un fabbisogno assistenziale di 8 ore giornaliere per 365 giorni all'anno” (pag.
14 CTU).
Non si comprende in base a quali dati lo stesso abbia stabilito che il bisogno assistenziale giornaliero dell'Ing. debba essere quantificato in sole 8 ore. CP_1
Nel silenzio dell'ausiliario medico del CTU sul punto, il Dott. poteva riferirsi a Per_3
quanto osservato dall'ausiliario medico del CTP, Dott.ssa la quale quantificava Per_2
nell'intero orario diurno il bisogno assistenziale dell'Ing. quindi almeno 16 ore CP_1
(pag. III Elaborato medico Dott.ssa . Per_2
Lo stesso CTU, nella cronistoria dei fatti (pag. 4 CTU), rileva che “La Commissione
Medica per l'accertamento della condizione di invalidità civile presso l'Asur Marche ZT5 pagina 11 di 16 di Jesi, il 24/5/2011, riconosceva il invalido civile con inabilità civile totale e CP_1
permanente, con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Ora, la dott.ssa alle cui conclusioni fa riferimento la parte – è l'ausiliario della Per_2
stessa parte attrice ed ha valutato – invero senza neppure quantificarlo – un bisogno assistenziale “per tutte le ore diurne, con competenze per il momento non infermieristiche” ed ha aggiunto che in un futuro – pure indeterminato – avrebbe avuto necessità di assistenza notturna anche infermieristica (circostanza rimasta sfornita di prova).
E' quindi la parte – e non il CTU – ad aver poi trasformato la generica valutazione del proprio consulente in un bisogno assistenziale di 16 ore giornaliere per 7 giorni a settimana, così modificando la sua stessa originaria quantificazione del medesimo bisogno di 8 ore giornaliere su 5 giorni a settimana.
E' irrilevante, infine, la tesi secondo cui i CTU non avrebbero indagato il bisogno assistenziale dell'appellante trattandosi di circostanze che rientrano nell'onere probatorio della parte, soprattutto considerando che il giudizio è stato introdotto molti anni dopo l'insorgenza delle patologie inabilitanti, sicchè sarebbe stato agevole dimostrare almeno gli oneri già sostenuti per le necessità assistenziali quotidiane.
Ciò conduce all'infondatezza e non all'inammissibilità della pretesa.
- 3) Errata determinazione della aspettativa di vita attribuibile all'Ing. CP_1
Il motivo deve intendersi rinunziato alla luce del sopravvenuto decesso della parte (lo stesso erede/appellante ne sostiene la sopravvenuta irrilevanza), mentre sono infondati, per i motivi già esposti e quelli che seguiranno a breve, tutti i residui calcoli prospettati nella comparsa conclusionale. pagina 12 di 16 - 4) Errata applicazione della “compensatio lucri cum damno”.
L'appellante impugna la sentenza definitiva n. 915/2020 nella parte in cui viene portato in compensazione l'importo dovuto per il danno futuro con l'indennità di accompagnamento riconosciuto dall' CP_5
Deduce l'appellante che “il giudice calcola infatti l'ammontare del danno futuro complessivo in € 73.480,10 calcolandolo dal 1/8/2020 (data di pubblicazione della sentenza definitiva) al 31/12/2024 (data della morte dell'Ing. così come stabilita CP_1
dal giudice).
Non si entra qui nel merito della correttezza di tali dati (che si sono già contestati), ma solo sulla natura fallace dell'iter logico.
Il giudice ha poi quantificato l'importo percepito dall'Ing. a titolo di indennità di CP_1
accompagnamento per l'arco temporale intercorrente tra il dal 2011 al novembre 2018
(data della perizia del Dott. , che ammonta ad € 45.454,18. Per_3
Successivamente procede con la quantificazione dell'assegno di accompagno dal dicembre 2018 alla data della morte, fissata per sentenza, nel dicembre 2024 che ammonta ad € 37.693,55.
Quindi effettua un semplice calcolo: (45.454, 18 + 37.693,55) – 73.480,10 = -9.667,63.
Pertanto nulla è dovuto per il danno futuro e non è chiaro, non essendo specificato, se il danneggiato debba addirittura corrispondere tale importo negativo al danneggiante.
Tale paradosso è diretta conseguenza dell'iter il-logico seguito dal giudice”.
Il motivo è manifestamente infondato.
In realtà, è decisivo sul punto osservare che – come già detto innanzi – sul presunto danno futuro connesso alle necessità assistenziali si registra la totale assenza di un pagina 13 di 16 fondamento probatorio – ancorchè presuntivo -, nonostante l'appellante abbia introdotto il giudizio vari anni dopo l'insorgenza del danno lamentato, senza dunque documentare alcuna spesa sostenuta per il titolo fatto valere in giudizio.
Peraltro, tenuto conto dell'indennità già corrisposta dall' fino al 2018 e di quella CP_5
che avrebbe continuato a corrispondere fino alla morte dell'appellante (indubbiamente da compensare con l'analogo periodo di riferimento del danno eventualmente liquidato in sede civile, se non altro per il diritto di regresso riconosciuto all'istituto previdenziale), l'onere della parte si concentrava sulla prova di aver sostenuto spese superiori all'indennizzo stesso, da cui si sarebbe potuto ragionevolmente presumere che analogo onere economico il danneggiato avrebbe sostenuto in futuro, nelle more del processo e in relazione alla residua aspettativa di vita.
Quindi, una liquidazione presuntiva di un danno futuro - in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti relative all'onerosità del bisogno connesso al danno lamentato – non è ammissibile (vds. Cass. n. 16844 del 13 giugno 2023 secondo cui il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un pagina 14 di 16 coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie).
- 5) Errata individuazione del termine da cui far decorrere il danno futuro
Il motivo è assorbito.
-6) Errata liquidazione delle spese legali di giudizio
Lamenta l'appellante che – diversamente da quanto ritenuto sul punto dal primo giudice – “in realtà non è affatto vero che il sia soccombente per quanto CP_1
riguarda il danno da assistenza futura, poiché lo stesso è stato accertato e riconosciuto, nella sentenza parziale.
La seconda parte della causa aveva lo scopo esclusivamente di quantificare in base ad una serie di parametri la somma relativa alla assistenza futura. Danno già accertato.
La circostanza che sia stato compensato con le prestazioni previdenziali già percepite, è del tutto irrilevante.
Dunque, le spese legali avrebbero dovuto essere liquidate e poste a carico dei convenuti nella loro interezza.
Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto in ogni caso utilizzare il criterio della soccombenza virtuale”.
Il motivo è infondato considerato che il profilo fatto valere dall'appellante (la sussistenza del danno futuro) è stato ritenuto infondato in questa sede.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1129/2020, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna dott. quale erede di Ing. al Controparte_1 Persona_1
pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di dott. CP_2
e , già
[...] Controparte_6 [...]
e le liquida, per ciascuna parte Controparte_3
appellata, in complessivi euro 6.000,00 per compenso (di cui euro 2.500,00 per fase studio, euro 2.000,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 22 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1129/2020 promossa da:
DOTT. quale erede di ING. (C.F. Controparte_1 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. SORANA ALESSANDRO e dell'avv. C.F._1
PENTERICCI FRANCESCA ) VIALE DELLA VITTORIA N. 99 60035 C.F._2
JESI; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. SORANA
ALESSANDRO
APPELLANTE/I contro
pagina 1 di 16 DOTT. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRRO GEMMA e dell'avv. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in VIA ORAZIO FLACCO N. 41 61121 PESAROpresso il difensore avv. PIRRO GEMMA
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3
dell'avv. ARIETA GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE
DELLA VITTORIA 5 00195 ROMApresso il difensore avv. ARIETA GIOVANNI
APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza parziale n. 1750/2017 del 9 novembre 2017 e la sentenza definitiva n. 915/2020 del 20 luglio 2020, rese dal Tribunale di Ancona in materia di responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, , quale erede di : Controparte_1 Persona_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
In via istruttoria
Per i motivi indicati in narrativa si chiede ammettere consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare:
1) La necessità assistenziale dell'ing. , in termini di necessità di assistenza Persona_1
in giorni e ore settimanali, atteso che nessun medico lo ha visitato dopo il 2015 e che la prognosi assistenziale è valutata senza visita o colloqui con il così come già CP_1
richiesto motivo di impugnazione – 2) Errata determinazione della necessità assistenziale;
pagina 2 di 16 2) Disporre consulenza tecnica sulla aspettativa di vita dell'Ing. atteso che il CP_1
giudice di primo grado pur prendendo a base della decisione della perizia della Dott.ssa in merito all'aspettativa di vita, ne ha completamente travisato il significato, Per_2
così come indicato nel punto di impugnazione – 3) Errata determinazione dell'aspettativa di vita attribuibile all'Ing. CP_1
Nel merito
Accogliere l'appello proposto e per l'effetto condannare gli appellati al pagamento della somma di € 1.341.820,08 di cui € 289.418,76 a titolo di danno da lucro cessante per invalidità lavorativa specifica, € 325.034,90 a titolo di danno futuro per assistenza dal maggio 2018 al 31/12/2039 o per la somma minore o maggiore ritenuta di giustizia.
In ogni caso rigettare la richiesta di restituzione della somma di € 260.000,00 avanzata dalla con qualsiasi statuizione. Controparte_3
Con vittoria di spese, competenze e onorari di primo e secondo grado”.
PER L'APPELLATO, DOTT. LETTERIO MORABITO:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, respingere
l'appello avversario proposto dal Sig. con ogni consequenziale statuizione, per CP_1
essere infondato in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese funzioni ed onorari di causa”
PER L'APPELLATA, : Controparte_4
“Voglia la Corte di Appello di Ancona adìta, contrariis reiectis, rigettare l'appello perché infondato;
in accoglimento della proposta domanda di restituzione, condannare
l'appellante a restituire la somma corrisposta di €. 260.000 con gli interessi ex comma quarto dell'art. 1284 c.c. o, in subordine, legali.
pagina 3 di 16 Con vittoria di spese”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 30 dicembre 2015 Ing. Per_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona dott. ed
[...] Controparte_2
per sentirli condannare in solido al Controparte_3
pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di euro
876.573,21 o altro di giustizia.
A tal fine il ricorrente Ing. allegava che nel mese di settembre 2008 – a Persona_1
seguito di una crisi epilettica – gli era stato diagnosticato un meningioma della regione temporale mediale destra delle dimensioni di circa 4 cm.; che il 18 novembre 2008 si era sottoposto ad intervento microchirugico di asportazione del meningioma presso l'Istituto Neurologico C. Besta di Milano ed all'esito non presentava alcun deficit neurologico;
che il 19 gennaio 2011 – a seguito di una risonanza magnetica – veniva riscontrata la presenza di una piccola recidiva del meningioma già operato (di ca. 1 cm.), complicata dalla posizione del nodulo rispetto ai vasi circostanti;
che aveva interpellato vari specialisti e tutti avevano escluso la sicurezza di un nuovo intervento in relazione alla posizione del nodulo, ad eccezione del dott. – primario di CP_2
neurochirurgia presso il presidio ospedaliero San Salvatore di che indicava CP_4
l'intervento chirurgico come soluzione ottimale, assicurando l'indubbia efficacia clinica;
che, nonostante gli opposti pareri, aveva deciso di sottoporsi all'intervento chirurgico da parte del dott. che veniva eseguito il 15 marzo 2011, ma già durante CP_2
l'intervento comparivano complicanze e già nei primi giorni dopo l'intervento le prime lesioni a livello cerebrale, nonostante dal verbale dell'intervento non risultessero descritte complicazioni nella condotta operatoria;
che a seguito del deterioramento pagina 4 di 16 delle proprie condizioni fisiche aveva chiesto il riconoscimento dell'invalidità civile che veniva riconosciuta nella seduta del 24 maggio 2011, con inabilità lavorativa totale e permanente ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
che aveva proposto ricorso per ATP ed il CTU designato aveva evidenziato l'inadeguatezza della condotta del dott. ; valutando un danno biologico del 45% ed una CP_2
riduzione di due terzi della capacità lavorativa specifica, oltre all'abolizione totale della capacità di praticare sport e necessità di assistenza continua per le attività quotidiane.
Si costituiva il dott. avversando le opposte pretese. Controparte_2
Si costituiva che concludeva per il Controparte_3
rigetto della domanda.
Trasformato il rito, con la sentenza parziale n. 1750/2017 del 9 novembre 2017 il
Tribunale di Ancona condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 334.070,00 oltre accessori, e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di risarcimento delle spese di assistenza, ritenendo necessario considerare, rispetto al danno futuro per spese assistenziali, sia l'aspettativa di vita, sia la compensazione con le somme percepite dall'ente previdenziale a titolo di assegno di accompagnamento, nonché
l'attualizzazione dell'eventuale eccesso delle prime rispetto alle seconde.
All'esito dell'ulteriore istruttoria, consistita nell'espletamento di una CTU, con sentenza definitiva n. 915/2020 del 20 luglio 2020 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda dell'attore con riferimento al danno futuro da assistenza personale.
Ing. impugnava entrambe le predette sentenze innanzi alla Corte di Persona_1
Appello per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituivano dott. CP_2
e .
[...] Controparte_3
pagina 5 di 16 Con ordinanza del 4 dicembre 2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo, per il sopravvenuto decesso dell'Ing. poi riassunto ritualmente dall'erede Persona_1
Controparte_1
All'udienza del 7 maggio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) Le sentenze impugnate.
Con la sentenza parziale n. 1750/2017 del 9 novembre 2017, il Tribunale ha in sintesi ritenuto che:
• sussisteva la responsabilità dei convenuti sia per la scelta dell'approccio terapeutico rispetto alla patologia del paziente sia all'efficienza causale rispetto alle lesioni patite, sia per la non corretta acquisizione di un consenso informato;
• potevano immediatamente liquidarsi i danni relativi alla lesione dell'integrità psico-fisica ed all'inadempimento dell'obbligo di adeguata informazione, mentre nulla poteva riconoscersi a titolo di danno da lucro cessante non essendo state allegate neppure le dichiarazioni dei redditi percipiti prima e dopo l'intervento;
• le spese di assistenza necessitavano di ulteriore istruttoria.
Con la sentenza definitiva n. 915/2020 del 20 luglio 2020, il Tribunale ha poi ritenuto che:
• il aveva chiesto il risarcimento di un danno futuro e di contro non aveva CP_1
dimostrato che medio tempore, quel pregiudizio che, in sede di ricorso, depositato nel 2015, era stato qualificato come danno futuro, negli anni successivi si fosse effettivamente concretizzato;
pagina 6 di 16 • se, infatti, egli avesse sostenuto spese specifiche per l'assistenza, e dunque esborsi ulteriori e successivi rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, sarebbero stati fatti sopravvenuti, e dunque non soggetti ai termini di preclusione, che quindi ben avrebbe potuto allegare e provare;
ciò non era avvenuto, per cui si doveva concludere, in base all'art. 2697 c.c., che l'attore, ad oggi, non avesse ancora speso nulla per l'assistenza personale;
• doveva poi essere esclusa la possibilità di risarcire il danno per assistenza futura anche nel periodo 2011-2019, poiché, altrimenti si sarebbe violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), visto che il danneggiato aveva chiesto il risarcimento per un danno fondato sull'allegazione di fatti futuri, e si sarebbe invece risarcito un danno passato;
si sarebbe violato gli artt. 1223 e 2697 c.c., poiché l'attore non aveva dimostrato che, nel periodo
2011-2019, egli aveva sostenuto esborsi per l'assistenza personale, per cui si sarebbe risarcita una perdita economica che non vi era stata, o comunque non era stata dimostrata;
• pertanto, non era possibile considerare nel risarcimento del danno gli importi per l'assistenza dal 2011 al 2019, ma solo dalla pubblicazione della sentenza in poi, avendo come riferimento temporale finale l'aspettativa di vita dell'attore, da stimarsi in via equitativa, e fissato in 16 anni dalla data della comparsa del meningioma (2008), e dunque al 2024;
• il costo di collaboratori domestici per l'assistenza quotidiana era stato quantificato in euro 73.480,10 per il periodo dal 2020 al 2024, da cui dovevano scomputarsi gli importi percepiti dall' sin dal 2011 pari ad euro 45.454,18 CP_5
fino al 2018 e quelli che avrebbe continuato a percepire fino al 2024 (base pagina 7 di 16 mensile euro 516,35), sicchè sarebbe stato compensato l'intero credito risarcitorio.
I motivi di appello
- 1) Errato rigetto della richiesta di danno patrimoniale per lucro cessante (reddito da lavoro)
L'appellante impugna la sentenza parziale n. 1570/2017 nella parte in cui ha rigettato la domanda di danno patrimoniale da lucro cessante, ritenendolo non provato per la mancata allegazione dei redditi percepiti prima e dopo l'intervento e sostenendo l'inapplicabilità del criterio del triplo della pensione sociale perché l'attore svolgeva regolare attività lavorativa.
Ritiene l'appellante – richiamando giurisprudenza – che in realtà il criterio del triplo della pensione sociale possa essere applicato anche in difetto di una prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima;
sostiene, poi, che la prova del reddito può darsi anche in via presuntiva.
Il motivo è manifestamente infondato.
La percezione di un reddito, e la sua relativa diminuzione (se sussistente) dopo il sinistro, sono, nel caso di specie, fatti da provarsi nelle forme ordinarie secondo il consueto riparto del relativo onere.
Essendo pacifico che l'appellante svolgeva l'attività professionale di ingegnere, percependo il relativo reddito, non vi è spazio per presunzioni atteso che il criterio presuntivo è riservato – come sempre – ai casi in cui da un fatto noto (ad es. la capacità di reddito compromessa) deve risarlirsi ad uno ignoto (cioè all'ammontare del reddito compromesso) e ciò accade solo nei casi in cui non si disponga di un reddito effettivo,
pagina 8 di 16 ma risulti compromessa la capacità di procurarselo, come accade ad es. nel caso dei danneggiati non percettori di un reddito al momento del sinistro (disoccupati, casalinghe, giovani ecc.).
- 2) Errata determinazione della necessità assistenziale.
Con riferimento, invece, alla sentenza definitiva, lamenta l'appellante che erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto inammissibile la domanda di quantificazione del risarcimento del danno futuro assistenziale sul presupposto che sarebbe stata modificata la domanda in corso di causa in violazione delle preclusioni di legge.
“Il giudice infatti sostiene che, a fronte di una richiesta effettuata in sede di ricorso introduttivo di € 308.300,00 calcolata sulla base di una esigenza assistenziale di 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, la domanda sarebbe stata successivamente aumentata adeguandola ad una necessità assistenziale di 16 ore giornaliere per sette giorni settimanali.
Il giudice colloca temporalmente questa diversa domanda al 4/3/2019 in occasione del deposito di una memoria successiva al deposito della CTU del Dott. . Per_3
Deduce a supporto di tale tesi, in primo luogo, che “a) La prima cosa che va rilevata è che la domanda era già stata integrata in sede di prima precisazione delle conclusioni di parte ricorrente in data 12/6/2017 e poi argomentata in sede di prima comparsa conclusionale depositata il 1/9/2017, cioè circa due anni prima di quanto rilevato da giudice e, anche, in data anteriore alla emissione della sentenza parziale n. 1750 del
09/11/2017”.
Il motivo è infondato nei termini che seguono.
pagina 9 di 16 In diritto, deve preliminarmente precisarsi, accogliendo le osservazioni dell'appellante sul punto, che, precisare le conclusioni recependo gli esiti dell'istruttoria svolta (ad es. adeguandole alle conclusioni rassegnate dal CTU), non vuol dire modificare la domanda nel senso inteso dall'art. 183 c.p.c., sicchè non è questione di rispetto delle preclusioni processuali, come ritenuto dal primo giudice che ha valutato come inammissibili le modifiche apportate dalla parte alle proprie conclusioni in base all'istruttoria svolta.
Il principio è stato efficacemente esplicitato, da ultimo, da Cass. n. 13622 del 16 maggio
2024 che ha chiarito che in questi casi non si tratta di modifica della domanda attraverso l'introduzione di fatti allegati dalla parte, ma di mera invocazione delle risultanze dell'istruzione probatoria a sostegno dello stesso diritto risarcitorio fatto valere, i cui termini temporali e di luogo sono rimasti immutati, nel senso che il diritto è sempre quello basato sulla verificazione di un sinistro occorso fra gli stessi soggetti nelle stesse condizioni di tempo e di luogo.
Quindi, ha chiarito la Suprema Corte, “rivendicare il diritto sulla base della dinamica accertata dal CTU non implica per tale ragione una modifica della domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l'invocazione del principio di acquisizione processuale, naturalmente se tale invocazione sia fatta per giustificare il petitum, il bene della vita richiesto e non si risolva nell'avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso, dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti. La mera invocazione di modalità del sinistro temporalmente e localmente rimasto lo stesso e coinvolgente gli stessi soggetti implica una modificazione legittima della domanda.
Quanto osservato non è contraddetto dalla giurisprudenza che si è occupata della modifica della domanda in appello, atteso che essa riguarda la modifica dei fatti
pagina 10 di 16 costitutivi del sinistro sulla base di allegazioni della parte e non in forza di deduzioni emergenti dall'istruzione e che debbano considerarsi secondo il principio di acquisizione”.
Tuttavia, il motivo di appello è infondato perché è infondata la pretesa che la parte intende far valere sulla scorta di risultanze istruttorie assolutamente equivoche e, obiettivamente, sfornite di qualsiasi fondamento fattuale.
Infatti, la questione si è posta – innanzi al primo giudice – con la memoria che l'attore/odierno appellante ha depositato il 4 marzo 2019, cioè dopo il deposito della relazione del CTU designato in quella sede dott. rispetto alla quale ha Per_3
formulato varie osservazioni critiche, tra cui anche quelle riferite alla quantificazione delle proprie necessità assistenziali future.
In merito alle stesse, infatti, l'attore/odierno appellante ebbe a sostenere che “sul punto il CTU [n.d.r. dott. ha precisato che “l'elaborazione che segue Per_3
riguarderà il periodo compreso tra dicembre 2017 e novembre 2025 (n. 96 mesi), e riguarderà un fabbisogno assistenziale di 8 ore giornaliere per 365 giorni all'anno” (pag.
14 CTU).
Non si comprende in base a quali dati lo stesso abbia stabilito che il bisogno assistenziale giornaliero dell'Ing. debba essere quantificato in sole 8 ore. CP_1
Nel silenzio dell'ausiliario medico del CTU sul punto, il Dott. poteva riferirsi a Per_3
quanto osservato dall'ausiliario medico del CTP, Dott.ssa la quale quantificava Per_2
nell'intero orario diurno il bisogno assistenziale dell'Ing. quindi almeno 16 ore CP_1
(pag. III Elaborato medico Dott.ssa . Per_2
Lo stesso CTU, nella cronistoria dei fatti (pag. 4 CTU), rileva che “La Commissione
Medica per l'accertamento della condizione di invalidità civile presso l'Asur Marche ZT5 pagina 11 di 16 di Jesi, il 24/5/2011, riconosceva il invalido civile con inabilità civile totale e CP_1
permanente, con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Ora, la dott.ssa alle cui conclusioni fa riferimento la parte – è l'ausiliario della Per_2
stessa parte attrice ed ha valutato – invero senza neppure quantificarlo – un bisogno assistenziale “per tutte le ore diurne, con competenze per il momento non infermieristiche” ed ha aggiunto che in un futuro – pure indeterminato – avrebbe avuto necessità di assistenza notturna anche infermieristica (circostanza rimasta sfornita di prova).
E' quindi la parte – e non il CTU – ad aver poi trasformato la generica valutazione del proprio consulente in un bisogno assistenziale di 16 ore giornaliere per 7 giorni a settimana, così modificando la sua stessa originaria quantificazione del medesimo bisogno di 8 ore giornaliere su 5 giorni a settimana.
E' irrilevante, infine, la tesi secondo cui i CTU non avrebbero indagato il bisogno assistenziale dell'appellante trattandosi di circostanze che rientrano nell'onere probatorio della parte, soprattutto considerando che il giudizio è stato introdotto molti anni dopo l'insorgenza delle patologie inabilitanti, sicchè sarebbe stato agevole dimostrare almeno gli oneri già sostenuti per le necessità assistenziali quotidiane.
Ciò conduce all'infondatezza e non all'inammissibilità della pretesa.
- 3) Errata determinazione della aspettativa di vita attribuibile all'Ing. CP_1
Il motivo deve intendersi rinunziato alla luce del sopravvenuto decesso della parte (lo stesso erede/appellante ne sostiene la sopravvenuta irrilevanza), mentre sono infondati, per i motivi già esposti e quelli che seguiranno a breve, tutti i residui calcoli prospettati nella comparsa conclusionale. pagina 12 di 16 - 4) Errata applicazione della “compensatio lucri cum damno”.
L'appellante impugna la sentenza definitiva n. 915/2020 nella parte in cui viene portato in compensazione l'importo dovuto per il danno futuro con l'indennità di accompagnamento riconosciuto dall' CP_5
Deduce l'appellante che “il giudice calcola infatti l'ammontare del danno futuro complessivo in € 73.480,10 calcolandolo dal 1/8/2020 (data di pubblicazione della sentenza definitiva) al 31/12/2024 (data della morte dell'Ing. così come stabilita CP_1
dal giudice).
Non si entra qui nel merito della correttezza di tali dati (che si sono già contestati), ma solo sulla natura fallace dell'iter logico.
Il giudice ha poi quantificato l'importo percepito dall'Ing. a titolo di indennità di CP_1
accompagnamento per l'arco temporale intercorrente tra il dal 2011 al novembre 2018
(data della perizia del Dott. , che ammonta ad € 45.454,18. Per_3
Successivamente procede con la quantificazione dell'assegno di accompagno dal dicembre 2018 alla data della morte, fissata per sentenza, nel dicembre 2024 che ammonta ad € 37.693,55.
Quindi effettua un semplice calcolo: (45.454, 18 + 37.693,55) – 73.480,10 = -9.667,63.
Pertanto nulla è dovuto per il danno futuro e non è chiaro, non essendo specificato, se il danneggiato debba addirittura corrispondere tale importo negativo al danneggiante.
Tale paradosso è diretta conseguenza dell'iter il-logico seguito dal giudice”.
Il motivo è manifestamente infondato.
In realtà, è decisivo sul punto osservare che – come già detto innanzi – sul presunto danno futuro connesso alle necessità assistenziali si registra la totale assenza di un pagina 13 di 16 fondamento probatorio – ancorchè presuntivo -, nonostante l'appellante abbia introdotto il giudizio vari anni dopo l'insorgenza del danno lamentato, senza dunque documentare alcuna spesa sostenuta per il titolo fatto valere in giudizio.
Peraltro, tenuto conto dell'indennità già corrisposta dall' fino al 2018 e di quella CP_5
che avrebbe continuato a corrispondere fino alla morte dell'appellante (indubbiamente da compensare con l'analogo periodo di riferimento del danno eventualmente liquidato in sede civile, se non altro per il diritto di regresso riconosciuto all'istituto previdenziale), l'onere della parte si concentrava sulla prova di aver sostenuto spese superiori all'indennizzo stesso, da cui si sarebbe potuto ragionevolmente presumere che analogo onere economico il danneggiato avrebbe sostenuto in futuro, nelle more del processo e in relazione alla residua aspettativa di vita.
Quindi, una liquidazione presuntiva di un danno futuro - in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti relative all'onerosità del bisogno connesso al danno lamentato – non è ammissibile (vds. Cass. n. 16844 del 13 giugno 2023 secondo cui il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un pagina 14 di 16 coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie).
- 5) Errata individuazione del termine da cui far decorrere il danno futuro
Il motivo è assorbito.
-6) Errata liquidazione delle spese legali di giudizio
Lamenta l'appellante che – diversamente da quanto ritenuto sul punto dal primo giudice – “in realtà non è affatto vero che il sia soccombente per quanto CP_1
riguarda il danno da assistenza futura, poiché lo stesso è stato accertato e riconosciuto, nella sentenza parziale.
La seconda parte della causa aveva lo scopo esclusivamente di quantificare in base ad una serie di parametri la somma relativa alla assistenza futura. Danno già accertato.
La circostanza che sia stato compensato con le prestazioni previdenziali già percepite, è del tutto irrilevante.
Dunque, le spese legali avrebbero dovuto essere liquidate e poste a carico dei convenuti nella loro interezza.
Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto in ogni caso utilizzare il criterio della soccombenza virtuale”.
Il motivo è infondato considerato che il profilo fatto valere dall'appellante (la sussistenza del danno futuro) è stato ritenuto infondato in questa sede.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1129/2020, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna dott. quale erede di Ing. al Controparte_1 Persona_1
pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di dott. CP_2
e , già
[...] Controparte_6 [...]
e le liquida, per ciascuna parte Controparte_3
appellata, in complessivi euro 6.000,00 per compenso (di cui euro 2.500,00 per fase studio, euro 2.000,00 per fase introduttiva ed il resto per fase decisionale), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 22 ottobre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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