Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1474/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1474/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
23/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
l'ultimo dei quali è scaduto il 19/12/2024,
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via C. D'Ambrosio n. Parte_1 C.F._1
6 in San Severo, presso lo studio dell'Avv. Maghernino Antonio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te CP_1 P.IVA_1
dom.ta in Foggia, alla via A. Gramsci n. 73/a, presso lo studio dell'Avv. Lucianetti Valentina, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- APPELLATA
NONCHE'
(c.f.: ) E Controparte_2 P.IVA_2 [...]
c.f.: ; CP_3 P.IVA_3
- APPELLATI CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 116/2020 emessa il 25/07/2020 e depositata il
6/08/2020 dal Giudice di Pace di San Severo;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23/09/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 24/02/2021, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 116/2020 emessa il 25/07/2020 e depositata il 6/08/2020 dal Giudice di
Pace di San Severo, che ha rigettato la domanda da lui proposta per ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dalla sua autovettura Mercedes ML tg. DD135Z a seguito del sinistro verificatosi il 28/06/2017 alle ore 16:00 circa in agro di San Severo, allorquando il trattore Scania tg. BK630LD, asseritamente di proprietà della e assicurato con Controparte_3
la a causa di una errata manovra di retromarcia, Controparte_4
avrebbe investivo l'autovettura dell'attore provocandone l'uscita di strada.
L'appellante ha insistito nell'accoglimento della domanda, proponendo due motivi di appello, l'uno consistente nello “Omesso esame e/o errata e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: esposizione dei fatti e degli elementi di diritto;
valutazione della prova testimoniale. Violazione e falsa applicazione di norma di legge: art. 164 n. 4 c.p.c.; art. 116 c.p.c., art. 111 Cost.” e l'altro consistente nello “Omesso esame e/o errata, contraddittoria e omessa motivazione circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: valutazione della prima ctu;
rinnovazione senza motivazione della prima ctu, mancata rinnovazione della seconda ctu, valutazione della seconda ctu;
superamento dei limiti del potere di indagine del ctu. Violazione di norme di legge: art. 196 c.p.c.; art. 62 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31/05/2021, la già CP_1
costituitasi nel giudizio di primo grado quale procuratore e rappresentante in giudizio, ai sensi dell'art. 77 c.p.c., della ha chiesto di domandare Controparte_4 inammissibile, improcedibile o di rigettare l'appello, con vittoria di spese di lite.
Nella contumacia delle altre parti appellate, all'udienza del 23/09/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello è tempestivo, essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c.
L'appello è altresì ammissibile e procedibile, ai sensi degli artt. 342, 348 e
348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle citate norme.
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3. Nel merito, l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato, per i motivi che seguono, con integrale conferma della sentenza impugnata.
3.1. Quanto all'eccezione di violazione del principio di litisconsorzio necessario, soccorre il principio della ragione più liquida. Essendo l'appello chiaramente infondato, non si pone una questione di integrità del contraddittorio. D'altronde, l'eventuale litisconsorte pretermesso non avrebbe comunque ragione di dolersi della mancata instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, trattandosi di sentenza di rigetto (v. Cass. n. 15009/2016, n.
2723/2010 e n. 2461/2009; v. altresì Corte Appello Torino n. 451/2019 e Tribunale Bari n.
2294/2012).
3.2. I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Il giudice di prime cure ha adeguatamente motivato la propria decisione di rinnovare la c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro e delle responsabilità dei conducenti, facendo corretta applicazione dell'art. 196 c.p.c.
A ben vedere, infatti, con ordinanza depositata 15/09/2019, il Giudice di Pace ha disposto la rinnovazione della c.t.u. con un nuovo consulente (ing. “… Per_1
considerando che il c.t.u. ing. non ha fornito alcun chiarimento tecnico sulle Per_2
osservazioni del c.t.p., considerando che allo stato non è possibile giungere ad una decisione sulla compatibilità dei danni fortemente contestata dalla convenuta”.
Come più volte è stato affermato dalla Suprema Corte, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o del tutto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. In particolare, è discrezionale la scelta se rinnovare o meno una c.t.u. a fronte di contestazioni che non siano relative alla regolarità del procedimento ma al merito delle conclusioni tratte dal consulente. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici;
peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (v. Cass. n. 18430/2024, n. 3262/2021 e n.
2103/2019).
Nella sentenza impugnata, d'altronde, il Giudice di Pace ha ulteriormente chiarito le motivazioni che hanno giustificato la rinnovazione della c.t.u. con un nuovo ausiliario, consistenti in ciò che il primo consulente effettuava un giudizio di compatibilità dei danni
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esclusivamente sulla base di una valutazione di corrispondenza delle quote altimetriche “… dando per scontato tutti gli altri elementi che la controparte, fin dall'inizio, contestava, quali
i punti d'urto, i danni alla portiera destra della che non considerava l'inferiore Pt_2
ubicazione delle abrasioni, incisioni e introflessioni ictu oculi evidenti anche a quota inferiore a 70 cm e poste al di sotto della modanatura paracolpi, che non trovano alcun
“puntone” elemento di contrasto al profilo posteriore sinistro dell'autocarro che le abbia potute generare;
le osservazioni effettuate rimanevano inevase da parte del c.t.u. che riferiva genericamente sulle stesse, senza riferimenti tecnici, tale mancanza portava alla rinnovazione della c.t.u. con altro tecnico”.
Proprio sulla base di quanto puntualmente evidenziato in sentenza, si comprende il motivo per cui il giudice di prime cure ha inteso porre alla base della decisione la seconda c.t.u., a firma dell'ing. che a differenza della prima c.t.u. è fondata su una Per_1
valutazione complessiva e organica di tutti gli elementi istruttori a disposizione e su analisi maggiormente approfondite delle caratteristiche dei luoghi e dei mezzi coinvolti.
In primo luogo, il c.t.u. ing. ha evidenziato come dagli atti giudiziali e Per_1
stragiudiziali non fosse possibile in alcun modo individuare la sede del sinistro stradale per l'estrema genericità delle allegazioni attoree, prive di riferimenti utili per la corretta e non dubbia ubicazione geografica del campo dell'incidente. Unicamente in sede di sopralluogo è stato indicato dalla parte attrice l'incrocio che avrebbe rappresentato la sede dell'incidente e sono state specificate solo nell'occasione le direttrici di avanzamento dei veicoli, nulla potendosi evincere all'interno della documentazione versata in atti.
A seguito di accurata ricostruzione dell'impatto, basata sulle caratteristiche tecniche dei veicoli, l'ing. afferma che “… è possibile individuare l'insorgenza di una ampia Per_1
area di contatto resa tecnicamente plausibile tra la struttura metallica orizzontale della staffa paraincastro dello ed il soprastante gruppo ottico posteriore a ridosso del pannello CP_5
esterno della portiera anteriore destra della vettura antagonista, con CP_6
possibili punti di contatto disposti su quote ricomprese tra la zona di modanatura decorativa della vettura e il soprastante varco finestrino, non riscontrando – tuttavia – alcun possibile contatto tra la struttura rigida del pianale di carico soprastante (…) e la zona superiore della portiera e tettuccio abitacolo, contatto reso tecnicamente possibile solo ed esclusivamente in concomitanza di una severa protrusione invasiva all'interno della cellula
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abitativa dell'autovettura, ma con una profondità di penetrazione nettamente eccedente quella di “introflessione” apprezzabile in foto per la incidentata”. CP_6
Il c.t.u. ing. ha poi rimarcato come la zona posteriore indicata quale sede Per_1
della collisione sulla non presentasse tracce di dissesto o, in generale, di CP_6
collisione né colorizzazione tipicizzante.
Parimenti, a parere del c.t.u. ing. resta di impossibile valutazione l'origine Per_1 tecnica delle due marcate “tracce di incisione” evincibili nei fotogrammi presenti in atti ed effigianti la zona superiore della portiera destra e soprastante cornice tettuccio della CP_6 nonché la guida discendente del cristallo prossima al montante centrale dell'abitacolo,
[...] palesemente originate dall'applicazione di un'unica struttura rigida premente, disposta in obliquo a sovrapporre unicamente tale ridotta sezione compresa tra i suddetti punti di dissesto, senza interferenza alcuna sulla portiera posteriore destra della vettura (il cui cristallo è risultato intonso e normalmente in sede), e parimenti senza alcuna applicazione diretta di sollecitazione o compressione sulla porzione inferiore della portiera, a ridosso del varco inferiore finestrino, ove è ben visibile la corretta linearità della struttura portiera e della pannellatura del rivestimento interno, componente rigida che – oggettivamente – non si intravede in nessuno dei principali particolari costruttivi che caratterizzano la regione posteriore della motrice R 164 – 580 asseritamente coinvolta nel lamentato incidente CP_7
stradale.
Ulteriori incertezze sono emerse allorquando l'ing. ha cercato di indagare Per_1 sulla riferita fuoriuscita di strada insorta a conclusione dell'incidente per la , CP_6 indicata in citazione ma non chiarita in alcun modo dall'attore, nel corso Parte_1 dell'illustrazione degli eventi da lui operata in sede di sopralluogo, non rinvenendosi peraltro traccia alcuna di tale evento nei rilievi fotografici che ritraggono l'autovettura danneggiata versati in atti.
L'Ing. conclude quindi per l'impossibilità di fornire alcuna adeguata e Per_1 motivata risposta al quesito sulla compatibilità dei danni lamentati dall'attore e la dinamica dell'incidente, se non limitatamente alla possibilità teorica dell'insorgere di un impatto diretto e protrusivo tra le strutture rigide posteriori della motrice e la portiera anteriore destra CP_5
della ma solo in ragione della parziale coincidenza in quote dal suolo delle Pt_2 contrapposte superfici esposte all'urto e coniugabilità dei loro profili con l'impronta di danno accertabile per la sola portiera dell'autovettura, non trovando invece lineare ed obiettiva
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giustificazione tecnica l'origine delle due marcate tracce di incisione evincibili lungo il profilo cornice tettuccio e guida discendente del cristallo portiera destra della vettura, dacché palesemente originate dall'applicazione di un'unica struttura rigida premente disposta in obliquo non oggettivabile nella sua natura tra le componenti della regione posteriore della motrice . Circostanze tutte non diversamente indagabili dal c.t.u. in ragione della CP_5 esegua documentazione versata in atti e che hanno indotto l'ausiliario ad un giudizio di
“insuperabile perplessità” nella corretta comprensione dell'effettivo svolgimento del sinistro.
A fronte di evidenti e plurimi dati obiettivi, di tipo tecnico-scientifico, che escludono la verosimiglianza del sinistro e l'attendibilità dei fatti come prospettati dall'attore, risulta del tutto condivisibile la sentenza impugnata nella pare in cui non riconosce rilevanza probatoria alla testimonianza di . Testimone_1
Le incongruenze emerse con riferimento ai danni riportati dai veicoli, alla situazione dei luoghi e alla dinamica del sinistro imponevano, infatti, di non attribuire rilievo alle dichiarazioni testimoniali dell'unico teste escusso, da ritenere conseguentemente inattendibile.
L'accertamento tecnico-scientifico della verosimiglianza del sinistro stradale ha, infatti, priorità logica e rappresenta un passaggio motivazione necessariamente antecedente rispetto alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
Sul punto, va rimarcato peraltro come, qualora si pretenda di provare un determinato fatto mediante l'escussione di un solo testimone, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali deve andare soggetta ad un rigoroso scrutinio, volto a saggiare la compatibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali con le altre risultanze processuali, soprattutto in un caso, come quello di specie, in cui si discute di un sinistro stradale a seguito del quale non sono intervenute le forze dell'ordine o altre pubbliche autorità e in cui non sono stati prodotti rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza dell'incidente.
Al riguardo, la presenza stessa del testimone sul luogo teatro dell'asserito sinistro non
è stata indicata nel modulo CAI firmato da entrambi i conducenti dei veicoli, prodotto in giudizio dall'attore a sostegno della domanda, nella sezione relativa alla presenza di testimoni.
Ciò è ancor più anomalo se si pensa che il testimone ha dichiarato che all'epoca dell'incidente già conosceva l'attore (dal quale fu contattato successivamente per rendere testimonianza) e che scese dal suo veicolo insieme alla moglie (che non è stata indicata come
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testimone) per vedere se ci fossero feriti, avvicinandosi tanto al luogo del sinistro da sentire il conducente del camion che si scusava per l'accaduto.
4. La sentenza di primo grado impugnata va, dunque, confermata, con integrale rigetto dell'appello.
5. Venendo alle spese di lite del presente grado di giudizio - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria - vista la soccombenza dell'appellante vanno poste a suo carico, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., ed andranno pagate in favore dell'appellata CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) condanna al pagamento in favore della delle spese di Parte_1 CP_1
lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.397,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso spese generali (15% sul compenso);
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Foggia, il 15/01/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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