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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 04/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1008 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rocco Femia, con il quale è elettivamente domiciliato in Marina di
Caulonia (RC) via Nazionale n.1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale RO
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Sofia Costanzo, con la quale è elettivamente domiciliato come in atti resistente
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Giulia De Caridi, con la quale è elettivamente domiciliata come in atti resistente
OGGETTO: differenze retributive e mansioni superiori
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/03/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha lavorato alle dipendenze della in qualità di Controparte_2
operaio idraulico forestale in virtù di contratto a tempo determinato, fino all'anno 2003, mentre, a partire dal 01/01/2004, è stato assunto con contratto tempo indeterminato;
- che svolge l'attività lavorativa presso il bacino del Comune di Caulonia-
, con gestione diretta da parte del Controparte_3 RO
, ricoprendo la qualifica di “OPQ”;
[...]
- che l'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria, statuisce che il lavoratore: “Qualora sia adibito a mansioni di qualifica superiore acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o quaranta discontinui nell'anno solare, se operaio”;
- che, inoltre, l'art. 8 del Contratto Integrativo Regionale, dopo aver dato una definizione delle varie qualifiche, ha elencato alcune attività al fine di classificare gli operai, facendo rientrare tra le mansioni di “operaio specializzato 3
OPS” coloro che facciano uso del decespugliatore, della motosega e gli addetti alle squadre antincendio, all'attività di vigilanza, guardiania e custodia;
- che il diritto del lavoratore al trattamento economico corrispondente all'attività svolta è tutelato dall'art. 2103 del Codice Civile e dall'art. 36 della
Costituzione;
- che svolgeva le mansioni appartenenti al II livello, ma, a partire dall'anno 2014, ha svolto mansioni di operaio specializzato (OPS) appartenenti alla categoria del IV livello, non in sostituzione di un altro operaio;
- che ha, pertanto, diritto al riconoscimento della qualifica di operaio specializzato dall'anno 2014, in quanto ha svolto le mansioni proprie dell'operaio specializzato per un tempo superiore a quello richiesto dalla legge e dal contratto;
- che il , quale Ente gestore RO
degli operai idraulico forestali per conto della , relativamente Controparte_2
al bacino Caulonia-Roccella-Siderno, con delibera della Deputazione
Amministrativa n° 88 del 19/09/2013, esecutiva come per legge, ha deliberato la variazione di qualifica con e l'attribuzione del superiore inquadramento contrattuale;
- che la delibera è stata trasmessa, per i provvedimenti di esclusiva competenza, alla , che non l'ha annullata entro il termine Controparte_2
previsto, con la conseguenza che la stessa è divenuta esecutiva;
- che ha acquisito sia il diritto ad accedere alla qualifica superiore che il diritto alla percezione delle differenze retributive appartenenti a tale qualifica.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive relative alle mansioni superiori svolte a decorrere dall'anno 2014, o da quella che si accerterà nel corso del giudizio, sino al mese di marzo 2018, mese e anno in cui è stato posto in pensione;
• accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica di Operaio Specializzato, 4
con riconoscimento del IV livello, a decorrere dall'anno 2014, in quanto lo stesso ha svolto le mansioni proprie dell'Operaio Specializzato e del livello di che trattasi per un tempo superiore a quello richiesto dalla legge e non in sostituzione di altro operaio;
condannare in solido la , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il RO
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre
[...]
IVA e CPA e rimborso spese come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che ne fa espressa richiesta”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo: RO
- che, dal momento dell'assunzione e fino alla conversione del rapporto temporaneo di lavoro in contratto a tempo indeterminato, il ricorrente ha svolto mansioni compatibili con il proprio contratto di assunzione;
- che la variazione del profilo professionale menzionata dal sig. è Pt_1
stata regolarmente trasmessa alla affinché quest'ultima Controparte_2
adottasse i successivi provvedimenti di competenza propria ed esclusiva;
- che l'art. 2095 del Codice Civile stabilisce che le categorie dei prestatori di lavoro subordinato sono regolate dalle leggi speciali e dalle norme corporative, e che, inoltre, ai sensi dell'art. 2103, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte;
- che, eccezionalmente, il dipendente può essere chiamato a ricoprire, in via temporanea o per esigenze strettamente legate al servizio lavorativo, mansioni superiori;
- che, tuttavia, l'assegnazione ad un livello superiore non spetta all'ente gestore del rapporto subordinato e il passaggio di livello, ordinato dal gestore della prestazione lavorativa per ragioni organiche e di complementarità 5
lavorativa, non comporta l'automatico inquadramento dell'operaio ad un livello professionale superiore;
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall' art.14 del C.I.R., con delibera della Deputazione Amministrativa n. 88/13, ha riconosciuto il relativo livello di inquadramento al ricorrente che, per improcrastinabili necessità organizzative, aveva svolto mansioni superiori;
- che, nello specifico, l'art.14 del C.I.R., così recita: “Nel caso in cui ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica, il Soggetto gestore ha l'obbligo procedere senza preventiva comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla
Forestazione, riconoscendo al lavoratore che ha svolto mansioni superiori, per improcrastinabili necessità organizzative, il relativo livello di inquadramento”;
- che la non ha provveduto all'annullamento della Controparte_2
delibera nel termine di venti giorni dalla ricezione, per cui la stessa è divenuta esecutiva;
- che la sebbene sollecitata, non ha provveduto P_
all'aggiornamento dei profili contrattuali dei lavoratori, per il tramite del C.E.D.;
- che l'unico Organo cui imputare eventuali ritardi o omissioni nel pagamento delle spettanze conseguenti al riconoscimento di profili contrattuali superiori è la quale Ente preposto all'elaborazione, al Controparte_2
pagamento degli emolumenti retributivi e alla preventiva variazione dei profili contrattuali;
- che il non è qualificabile come soggetto contrattuale, non CP_1
avendo preso parte ad alcuna fase negoziale, ma è un organo meramente esecutore delle direttive proveniente dall'Ente regionale;
- che la spesa del personale grava sui capitoli di bilancio regionale relativi agli interventi regionali di forestazione;
- che, pertanto, la scheda contabile del singolo dipendente risulta già predisposta nell'assetto informatico facente capo alla giacché P_ 6
l'elaborazione dei cedolini paga degli operai forestali, ai sensi dell'art.2 sesto comma della Legge n.16/93, viene effettuata esclusivamente dal C.E.D. della
; Controparte_2
- che la avrebbe dovuto autorizzare l'inserimento nel C.E.D. P_
della voce di spesa debitamente quantificata, a titolo di arretrati per il riconoscimento di qualifica superiore, nell'elaborazione dei dati relativi alle retribuzioni degli operai;
- che la ha inibito all ed ai Controparte_2 CP_4 CP_1 CP_1
l'accesso al C.E.D, precludendo loro ogni possibilità di apportare in via autonoma modifiche allo status economico e giuridico degli operai idraulico forestali in assenza di preventiva autorizzazione dell'Assessorato;
- che, con la riforma regionale n. 11/2023, è stato istituito il “Consorzio unico di bonifica della ”, ed è stato stabilito che “i bilanci devono essere P_
redatti secondo il regolamento di contabilità che sarà approvato dalla Giunta regionale”;
- che, pertanto, la è da ritenersi unica responsabile delle Controparte_2
inadempienze economiche nei confronti del ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso chiedendo l'estromissione dal presente giudizio, nonché, aderendo alla domanda proposta dal sig. Pt_1
l'accoglimento delle richieste formulate da parte ricorrente.
Con memoria del 27/09/2023, si è costituita la Controparte_2
eccependo:
-che la pretesa azionata dal ricorrente, con riferimento al periodo che precede i cinque anni dalla notificazione del ricorso, è da ritenersi prescritta, per mancanza di idonei atti interruttivi;
- che l'amministrazione regionale è priva di legittimazione passiva;
- che, nonostante il ricorrente asserisca di aver sottoscritto il rapporto di lavoro con la , non risulta che lo stesso abbia partecipato ad Controparte_2 7
alcun concorso presso la né che abbia sottoscritto alcun Controparte_2
contratto con l'Amministrazione Regionale;
- che il ricorrente è dipendente del RO
, ente pubblico economico a struttura associativa, retto dal principio
[...]
dell'autogoverno e dotato di personalità giuridica pubblica;
- che la domanda proposta è da ritenersi generica;
- che, ai sensi dell'art. 21 dello statuto del Consorzio, risiede nella competenza della deputazione amministrativa: “Provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, previa relazione del Direttore” del medesimo; CP_1
- che non potrebbe riconoscere i presunti diritti vantati dal ricorrente, in quanto lo stesso lavora alle dipendenze di un altro Ente;
- che il sig. ha fondato le proprie pretese sulla delibera di Pt_1
deputazione amministrativa n. 88 del 19/09/2013, non precisando quali sarebbero le competenze regionali correlate alla trasmissione della delibera;
- che tale provvedimento collegiale è stato preventivamente sottoposto ad autorizzazione da parte del Direttore unico, per cui non è soggetto al controllo di cui all'art. 38 della L.R. n. 11/2003;
- che, pertanto, non doveva essere rilasciata alcuna autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale con riferimento al caso di specie;
- che, non risultando la violazione da parte dell'Amministrazione regionale di alcun obbligo, nessuna pretesa può essere rivolta alla stessa dal ricorrente;
- che la domanda proposta è da ritenersi infondata sotto ogni profilo.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura. 8
***
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di titolarità passiva, sollevata dalla nella memoria di costituzione. Controparte_2
In particolare, la eccepisce l'insistenza di un rapporto di Controparte_2
lavoro tra il ricorrente e la regione, evidenziando come, contrariamente a quanto dedotto (ma non allegato) nel ricorso introduttivo, lo stesso non ha partecipato ad alcun concorso pubblico, né ha mai sottoscritto alcun contratto di lavoro con la P_
Invece parte ricorrente, premettendo di essere dipendente della P_
agisce nei confronti di quest'ultima, al fine di ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e il pagamento delle corrispondenti differenze retributive.
Orbene, non risulta sufficientemente allegata la circostanza, dedotta nel ricorso, secondo cui la sarebbe il datore di lavoro. P_
Infatti, i Consorzi, per espresso dettato normativo, pur agendo quali enti strumentali della nella realizzazione di opere di pubblica utilità, sono a P_
tutti gli effetti enti autonomi, dotati di propria personalità giuridica, centri di imputazione di rapporti soggettivi.
In particolare, l'art. 15 della L. n. 11/2003, Controparte_2
impropriamente richiamata dal per invocare la responsabilità della CP_1
nel formale riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori P_
da parte del ricorrente, stabilisce che: “I sono persone CP_1 CP_1
giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità”.
Nondimeno, l'art. 11 della medesima legge stabilisce che: “
1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n.
20/1992, la con delibera della Giunta regionale che ne fissa le P_ 9
modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per
l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorpati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio
Ambientale" dei e possono essere impiegati anche per le RO
finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12 … 4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata”.
Da un esame del dettato normativo, emerge il ruolo di mero finanziamento e controllo svolto dalla sull'operato dei Consorzi i quali P_
dispongono delle prestazioni dei lavoratori, a fronte dell'impegno della P_
di mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie a retribuire i lavoratori dell'ente, che mantiene una contabilità separata.
Nella specie, appare incontestato che il ricorrente lavori alle dipendenze del e che lo stesso sia stato adibito RO
allo svolgimento di mansioni superiori dal , con un atto deliberativo, CP_1
allegato in atti, il cui contenuto non è stato negato ma, al contrario, è stato confermato dal stesso, che, nel costituirsi in giudizio, ha rivendicato CP_1
la paternità dell'atto deliberativo, lamentandone la mancata esecuzione per una condotta imputabile alla P_
Pertanto, l'insistenza di un rapporto di lavoro tra il ricorrente e la non risulta smentita ma, al contrario, appare confermata dalla scarna P_
documentazione allegata sia dal ricorrente che dal RO
(essenzialmente l'atto deliberativo del che riconosce le mansioni CP_1
superiori).
Inoltre, né la parte ricorrente né il hanno prodotto idonea CP_1
documentazione (come ad esempio un contratto di lavoro) volta a provare la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra il ricorrente e la e a P_ 10
confutare l'inequivoco contenuto della documentazione versata in atti (come la delibera del con la quale il ricorrente è stato adibito allo svolgimento CP_1
di mansioni superiori).
A fronte della natura giuridica dei Consorzi, legislativamente disciplinata e alla luce delle allegazioni in atti, ritiene il giudicante che il datore di lavoro non possa che individuarsi nel soggetto che si avvantaggia della prestazione dei dipendenti dietro il pagamento di una retribuzione, provvedendo all'organizzazione del lavoro degli stessi.
Pertanto, le domande proposte nei confronti della sono Controparte_2
infondate e vanno rigettate, in quanto non è stato allegato e non è emerso dagli atti che la sia il datore di lavoro. P_
Invece, le medesime domande, nella parte in cui sono rivolte nei confronti del , sono fondate e vanno accolte. RO
Invero il non solo non ha contestato lo svolgimento RO
di mansioni superiori per il periodo oggetto di giudizio ma, di contro, ha aderito alla domanda proposta dal ricorrente, concludendo per il riconoscimento delle mansioni superiori attribuite al lavoratore con delibera n. 88/2013 (emessa dallo stesso ), limitandosi a chiedere l'accertamento del proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva nei confronti della (che non avrebbe Controparte_2
provveduto nel CED - Centro Elaborazione Dati - ad aggiornare la situazione contrattuale del lavoratore con l'inserimento della voce di spesa debitamente quantificata, a titolo di arretrati relativi al riconoscimento di qualifica superiore),
o, in subordine, in caso di accertamento della responsabilità del , a CP_1
chiedere di essere “manlevato” dalla P_
Pertanto, essendo incontestato lo svolgimento delle mansioni superiori
(con conseguente diritto del ricorrente non solo al riconoscimento della qualifica, ma anche al conseguimento della corrispondente retribuzione), riconosciute con la delibera del e premessa l'estraneità della CP_1 P_
quale ente non datore di lavoro, ciò che rileva, nella specie, è la responsabilità 11
del datore di lavoro (derivante dall'inadempimento di obblighi contrattuali sullo stesso incombenti) che, alla luce di quanto argomentato, è il
[...]
. Controparte_5
Orbene, in applicazione dei principi generali in materia dell'onere della prova, il creditore, una volta provata la fonte del diritto azionato, può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, la quale dovrà fornire la prova dell'esatto adempimento.
In particolare, in tema di contenzioso sulla retribuzione del dipendente, una volta che il lavoratore abbia fornito la prova dei fatti e dei titoli costitutivi delle pretese retributive (e, dunque, la sussistenza del rapporto di lavoro, con l'allegazione dell'inadempimento, entrambi incontestati nella specie), in relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto, incombe sulla parte datoriale l'onere di fornire la prova liberatoria circa l'eventuale pagamento delle somme spettanti al lavoratore medesimo, che può, ai sensi dell'art. 1218 c.c., andare esente da responsabilità soltanto provando l'impossibilità (assoluta) della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nella specie, il , che non ha contestato il titolo e CP_1
l'inadempimento, non ha provato l'impossibilità assoluta di adempiere per cause allo stesso non imputabili.
Ed invero, alle medesime conclusioni si perviene anche volendo aderire ad una teoria soggettiva nell'inadempimento delle obbligazioni, valorizzando il concetto di diligenza di cui all'art. 1176 c.c., da valutarsi anche alla luce dei principi di buona fede e correttezza, che impongono alle parti di attivarsi per tutelare la controparte, entro i limiti dell'eccessiva onerosità.
Infatti, il ha genericamente dedotto, senza peraltro offrire CP_1
alcuna allegazione in tal senso, di aver sollecitato la al fine di ottenere P_
l'aggiornamento del CED: tuttavia, il non ha allegato di essersi CP_1
attivato, in maniera efficace (non essendo, a tal fine, sufficiente la semplice 12
trasmissione della delibera alla come allegata in atti) al fine di P_
rimuovere i presunti ostacoli all'adempimento.
Non risulta, ad esempio, che il abbia intrapreso, nel corso degli CP_1
anni, azioni nei confronti della al fine di ottenere Controparte_2
l'aggiornamento del CED.
Di contro il , secondo quanto dallo stesso ammesso, ha adibito il CP_1
ricorrente, a partire dal 2014 e per tutta la durata del rapporto di lavoro, a mansioni superiori senza corrispondere la retribuzione spettante per lo svolgimento delle stesse, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 8 del CCNL applicabile rubricato “mansioni e cambiamenti di qualifica”, che prevede che il lavoratore adibito a mansioni di qualifica superiore acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge la mansione, al trattamento previsto per la qualifica superiore e, nel contempo, matura il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo le mansioni proprie di tale qualifica, per un periodo di quaranta giorni discontinui nell'anno solare.
Nondimeno, l'art. 14 CIR ratione temporis applicabile stabilisce che: “Nel caso in cui ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica, il Soggetto gestore ha l'obbligo di procedere senza preventiva comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato
Regionale alla Forestazione, riconoscendo al lavoratore che ha svolto mansioni superiori, per improcrastinabili necessità organizzative, il relativo livello di inquadramento. L'utilizzo di lavoratori nello svolgimento di mansioni che implicano l'assegnazione del livello superiore, deve essere concordato con le
OO.SS. stipulanti il presente Contratto, all'inizio dell'anno e comunque prima dell'avvio dei lavori relativi all'attuazione dei progetti per i quali si rende necessario impiegare tale forza lavoro”.
Pertanto, l'inadempimento del datore di lavoro, derivante dalla violazione di previsioni legislative e contrattualistiche, non può trovare giustificazione nel mancato aggiornamento del CED da parte della che non esime il P_ 13
, quale unico responsabile in quanto datore di lavoro, dalle CP_1
responsabilità derivanti dal mancato riconoscimento del superiore inquadramento giuridico ed economico.
Pertanto, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nella qualifica superiore, avendo egli svolto le mansioni corrispondenti alla qualifica rivendicata, sulla base di un atto deliberativo del datore di lavoro, unico responsabile del mancato adempimento.
Per le medesime ragioni, appare fondata, nei confronti del , la CP_1
domanda volta alla liquidazione delle differenze retributive derivanti dall'incontestato svolgimento di fatto, ai sensi dell'art. 2013 c.c. di mansioni superiori.
In merito, appare inconferente il richiamo, contenuto nella memoria di
Costituzione del , al mancato espletamento del controllo, da parte CP_1
della dell'operato del e, di conseguenza, alla mancata P_ CP_1
approvazione dei provvedimenti del stesso. CP_1
Infatti, premessa la piena autonomia organizzativa, gestionale, contabile del , ente dotato di una propria personalità giuridica, non può CP_1
assumere rilievo dirimente il mancato controllo amministrativo, da parte della una volta che il datore di lavoro, che ha esercitato sul lavoratore il P_
proprio potere di organizzazione e controllo, abbia attestato l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate.
Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione, formulata dalla P_
nella memoria di costituzione.
[...]
Infatti, i consorzi di bonifica sono enti pubblici economici, operanti in regime di diritto privato, con la conseguenza che rapporti di lavoro dagli stessi instaurati sono rapporti lavorativi di carattere privatistico ( cfr. Cass. Sez. L - ,
Ordinanza n. 29061 del 05/12/2017; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 6086 del
04/03/2021). 14
Infatti, l'art. 15 della legge 23 luglio 2003, n. 11, Controparte_2
dispone che: “I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità”.
La Corte di Cassazione ha costantemente sostenuto che i consorzi di bonifica sono “enti pubblici economici”, in quanto, pur avendo natura pubblicistica quanto a costituzione e ad organizzazione, gli stessi operano con caratteri di economicità ed imprenditorialità (Cass. SS. UU. n. 191/1997; Cass.
SS. UU. n. 3036/1996; Cass. n. 9300/2000).
In particolare, la Cassazione ha più volte ribadito che: “i consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A. destinatarie della disciplina per
l'impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la propria attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della regione” (Cass. n. 20332/2016).
La stessa giurisprudenza di legittimità ha espressamente riconosciuto che
“i rapporti di lavoro intercorrenti fra i consorzi di bonifica ed i rispettivi dipendenti hanno natura privata” (Cass. n. 11907/1992; Cass., n. 6313/2001;
Cass. n. 3465/2020), con la conseguenza che, trattandosi di rapporti di natura privatistica, non possono presentare il carattere della stabilità (Cfr. Cass.
Sentenza n. 26246/2022).
In merito, con un recente e condivisibile arresto, la Corte di Cassazione
(Sez. L. - Sentenza n. 2392/2023) ha ribadito che: “
8.5. Anche il terzo motivo del ricorso principale non può essere accolto atteso che nessun rilievo può essere attribuito alla natura pubblica del ed alla esistenza di un ruolo CP_1
organico del personale dipendente, poiché trattandosi pacificamente di ente 15
pubblico economico, deve riconoscersi la natura assolutamente paritetica dei relativi rapporti di lavoro, assoggettati - alla stessa stregua di ogni altro rapporto di lavoro - alla contrattazione collettiva, e comunque ad un regime privatistico al quale è estraneo il concetto di appartenenza ad un ruolo organico nel significato che tale concetto assume nell'ambito del pubblico impiego. Non è concepibile, in via di principio, una equazione tra stabilità del rapporto privato di ruolo - da intendersi piuttosto nel senso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato - e stabilità reale (cfr Cass. ult. cit. ed anche Cass. 10/10/2016 n.
20332 e più recentemente Cass.04/03/2021 n. 6086 ed anche Cass. 15/10/2019
n. 26038).
Pertanto, la distinzione tra rapporto di lavoro di natura pubblicistica e rapporto di lavoro privatistico e la qualificazione del rapporto di lavoro alle dipendenze del come rapporto di natura privatistica, assume rilievo CP_1
dirimente ai fini del regime della prescrizione applicabile e, in particolare, ai fini dell'individuazione della decorrenza della prescrizione.
Nella specie, dal momento che oggetto del presente giudizio sono crediti retributivi, trova applicazione il termine prescrizionale quinquennale, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
Richiamando il principio contenuto nell'art. 2935 c.c., a norma del quale,
"la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” osserva il giudicante che il predetto termine, nell'ambito del pubblico impiego, decorre anche in costanza del rapporto di lavoro, sull'assunto che non è sostenibile, per la natura del rapporto, che il dipendente pubblico possa essere esposto a ritorsioni e rappresaglie, quando egli tuteli in via giudiziale i propri diritti ed interessi.
Ai fini della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, dunque, è necessario che lo stesso presenti connotazioni di stabilità che soltanto la natura pubblicistica del rapporto stesso è idonea a garantire (Cassazione civile, sez. lav., 12/12/2017, n. 29774; Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2012, 16
n. 7640) e che, secondo la ricostruzione della giurisprudenza, si configura per i rapporti di lavoro di pubblico impiego contrattualizzato e non per i rapporti di lavoro di diritto privato.
Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un.,
28.12.2023, n. 36197), ha rimarcato che la stabilità deve ritenersi connaturata al pubblico impiego, in ragione della “inconfigurabilità di una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema”.
Pertanto, solo il pubblico dipendente gode di una stabilità sufficiente ad escludere il c.d. “metus”, ossia la particolare condizione di soggezione del lavoratore potenzialmente in grado di farlo desistere dall'esercizio del proprio diritto per timore di un licenziamento ritorsivo.
In particolare, la Corte di Cassazione ha specificato che “le modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 all'art. 18 non si applicano ai rapporti di pubblico impiego privatizzato, sicché la tutela del dipendente pubblico, in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della richiamata legge n. 92, resta quella prevista dall'art. 18 legge cit. nel testo antecedente la riforma;
rilevano a tal fine il rinvio ad un intervento normativo successivo ad opera dell'art. 1, ottavo comma legge n. 92/2012, l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001, neppure richiamate al sesto comma dell'art. 18 nuova formulazione, la natura fissa e non mobile del rinvio di cui all'art. 51, secondo comma d.lgs. cit., incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato” (Cass. n. 11868/2016; Cass. n. 23424/2017) e che “una eventuale modulazione delle tutele nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato richiede da parte del legislatore una ponderazione di interessi diversa da quella compiuta per l'impiego privato;
poiché, come avvertito dalla
Corte Costituzionale, mentre in quest'ultimo il potere di licenziamento del 17
datore di lavoro è limitato allo scopo di tutelare il dipendente, nel settore pubblico il potere di risolvere il rapporto di lavoro, è circondato da garanzie e limiti che sono posti non solo e non tanto nell'interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi (Corte Cost. 24.10.2008 n. 351). Viene, cioè, in rilievo non l'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione, bensì l'art. 97 della Carta fondamentale, che impone di assicurare il buon andamento e la imparzialità della amministrazione pubblica” (cfr. Cass. n. 11868/2016).
Invero, la Corte di Cassazione, in ragione delle rilevanti modifiche normative che hanno profondamente inciso sulla disciplina del lavoro privato, ne ha sostenuto il carattere di intrinseca instabilità, con conseguente riflesso in tema di decorrenza del termine di prescrizione specificando che: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012
e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cass. n. 26246/2022).
Pertanto, nell'ambito di un rapporto privatistico, quale è il rapporto di lavoro alle dipendenze del , alla luce RO
di quanto argomentato, va disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dalla
P_
Infatti, è vero che la lettera di messa in mora e recante la data del
1/06/2018, allegata al ricorso, non può considerarsi validamente interruttiva della prescrizione, in quanto è indirizzata alla sola e non è sorretta, tra P_
l'altro, dalla prova dell'effettiva ricezione (in quanto non è presente in atti alcuna ricevuta attestante la consegna della missiva). 18
Tuttavia, il ricorrente ha allegato di aver lavorato fino al 2018, anno in cui
è stato collocato in quiescenza, con la conseguenza che la prescrizione inizia a decorrere dal 2018 per cui né alla data di iscrizione a ruolo del presente giudizio né alla data della dedotta notifica del ricorso introduttivo (solo invocata dalla poteva dirsi maturata. P_
Ne discende l'integrale accoglimento della domanda nei confronti del
, con l'accertamento del diritto del RO
ricorrente a percepire le differenze retributive relative alle mansioni superiori di operaio specializzato, inquadrabile nel IV livello del CCNL di differimento, svolte a decorrere dall'anno 2014 al mese di marzo 2018.
Invece, la domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_1
- e peraltro impropriamente invocata dal momento che, nella specie, P_
non sussiste alcun rapporto di garanzia - va dichiarata inammissibile, atteso che anche in caso di domanda riconvenzionale cosiddetta “trasversale” deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 418 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e il CP_1
e vanno, dunque, poste a carico del
[...] RO
, applicando i minimi tariffari tenendo conto della natura delle questioni
[...]
trattate e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
Invece, le spese di lite restano integralmente compensate tra il ricorrente e la considerata la natura delle parti e dei diritti oggetto di Controparte_2
giudizio e tenuto conto dell'obiettiva difficoltà di individuare immediatamente il datore di lavoro e tra il e la tenuto conto della RO P_
pronuncia solo in rito relativa alla domanda riconvenzionale trasversale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 1008/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 19
- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente al superiore inquadramento preteso a decorrere dal 2014 al mese di marzo 2018 e a percepire le differenze retributive relative alle mansioni superiori di operaio specializzato, inquadrabile nel IV livello del CCNL di differimento, svolte dal 2014 al mese di marzo 2018;
- Rigetta ogni altra domanda proposta;
- Dichiara inammissibile la domanda di manleva avanzata dal
[...]
, in persona del legale rappresentante pro RO
tempore, nei confronti della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- Condanna il alla refusione RO
delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 3689,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Compensa le spese di lite tra il ricorrente e la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
- Compensa le spese di lite tra il RO
, in persona del legale rappresentante pro tempore e la
[...] P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Locri, 04/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci