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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4806 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. DIBITONTO MARCO;
Parte_1
e
, con l'assistenza Controparte_1
e difesa della dott.ssa ex art. 417 bis cpc;
Controparte_1
all'udienza del 15.12.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2025 – premesso di Parte_1 essere docente per le scuole pubbliche, prestando servizio alle dipendenze del in forza di contratti a termine di durata Controparte_2 variabile per supplenze o di incarichi temporanei, anche a seguito dell'applicazione dell'art. 231-bis del d.l. n. 34/2020 – ha esposto di avere percepito, nel corso dei summenzionati rapporti, il solo trattamento economico corrispondente a quello iniziale, previsto per il personale docente di ruolo, e non la Retribuzione Professionale Docenti (d'ora in poi, RPD), pur essendo quest'ultima emolumento fisso e continuativo del trattamento accessorio della retribuzione del personale docente, riconosciuto agli insegnanti di ruolo o a quelli assunti a tempo determinato per supplenze su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino a termine delle attività didattiche ed ammontante – secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 83 del CCNL Scuola del 29.11.2007 e 38 del CCNL Scuola del 19.4.2018 – a partire dall'1.1.2006 ad euro 164,00 mensili e, a partire dall'1.3.2018, ad euro 174,50 mensili.
Tanto premesso la ricorrente ha adito il Tribunale di Bari, in funzione di
Giudice del lavoro, per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della RPD maturata in relazione ai servizi prestati
1 nell'anno scolastico 2019/2020, da includersi anche nella base di calcolo utile ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, al pagamento delle competenze retributive maturate e non percepite in virtù di quanto specificato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si è costituito il convenuto invocando il rigetto della domanda CP_2 sul presupposto che l'emolumento non spetti ai docenti che svolgano incarichi brevi e saltuari.
Ha rimarcato, sul punto, il convenuto che i soggetti coinvolti CP_2 in supplenze brevi e saltuarie non partecipano a tutte le attività scolastiche di preparazione e programmazione dell'anno scolastico e, in genere, a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa, sussistendo pertanto delle ragioni obiettive, giustificative della disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo.
In via subordinata, parte convenuta ha contestato i conteggi effettuati dagli istanti, dai quali debbono essere detratti i giorni di assenza dal servizio, per cui il compenso accessorio avrebbe dovuto essere commisurato in base alle effettive ore di insegnamento svolte.
----------
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez. Un., 8.5.2014, n. 9936).
-----------
Occorre, innanzitutto, muovere dal disposto dell'art. 7 del C.C.N.L.
15.3.2001, il quale per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
2 corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del C.C.N.L. 24.7.2003, art. 83 del C.C.N.L. 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (tra le tante, Cass. civ., Sez. lav., 19/7/2017, n. 17773).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
3 Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(DE Cerro NS, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
-----------
Nel caso di specie, dunque, essendo documentato (ed altresì pacifico) lo svolgimento di supplenze brevi, deve sottolinearsi come l'odierna istante, assunta per ragioni sostitutive, abbia reso una prestazione equivalente a quella dei lavoratori sostituiti.
In particolare, né la varietà di istituti e di cattedre, né la mancata partecipazione alle attività di preparazione e programmazione dell'anno
4 scolastico, possono assumere alcuna portata dirimente ai fini della decisione.
Come già osservato da questo Tribunale (sent. n. 2557/2021), a prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate, deve ribadirsi che l'art. 7 del C.C.N.L. 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta a escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare adesione.
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del C.C.N.L.
15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_2 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
Per quel che poi concerne la quantificazione del dovuto, parte ricorrente ha fatto riferimento alla previsione di cui all'art. 25 C.C.N.I. precedentemente menzionato e, quindi, ha tenuto conto:
- sia delle supplenze inferiori al mese, computando esclusivamente i giorni di effettivo servizio;
- sia delle prestazioni eseguite per 18 ore settimanali.
Può quindi osservarsi che la difesa della parte attrice ha tenuto in adeguata considerazione l'operatività della disposizione contenuta
5 nell'art. 526, comma 2, D. Lgs. 297/1994 (“Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d' insegnamento inferiore all' orario obbligatorio di servizio previsto dall' art. 491, il trattamento economico
è dovuto in proporzione. Parimenti è dovuta in proporzione l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni”).
Documentata attraverso la produzione dei cedolini-paga la mancata erogazione dell'emolumento in esame in favore della parte ricorrente per i periodi in esame, occorre affermare la fondatezza delle domande avanzate.
Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per i periodi dedotti nel ricorso dal 1.03.2020 al 10.06.2020, della complessiva somma di euro 374,31.
Va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per le supplenze espletate in esame per i periodi dedotti nel ricorso per n. complessive 18 ore settimanali, il tutto per complessivi n. 68/69 giorni di servizio, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
----------
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come da dispositivo in misura pari ai minimi attesa la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
nei confronti del con
[...] Controparte_3 ricorso depositato il 12/04/2025, così provvede:
- accoglie la domanda, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per i periodi dedotti nel ricorso dal 1.03.2020 al 10.06.2020 per n. complessive 18 ore settimanali, il tutto per complessivi n. 68/69 giorni di servizio, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti e, per l'effetto, condanna il al pagamento, a titolo di CP_1
6 Retribuzione Professionale Docenti, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 374,31, oltre accessori di legge e di tariffa;
- condanna il convenuto al pagamento, in distrazione, delle spese CP_2 processuali che liquida in euro 258,00, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre.
Bari, il 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro
Tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. DIBITONTO MARCO;
Parte_1
e
, con l'assistenza Controparte_1
e difesa della dott.ssa ex art. 417 bis cpc;
Controparte_1
all'udienza del 15.12.2025, al termine della discussione, ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2025 – premesso di Parte_1 essere docente per le scuole pubbliche, prestando servizio alle dipendenze del in forza di contratti a termine di durata Controparte_2 variabile per supplenze o di incarichi temporanei, anche a seguito dell'applicazione dell'art. 231-bis del d.l. n. 34/2020 – ha esposto di avere percepito, nel corso dei summenzionati rapporti, il solo trattamento economico corrispondente a quello iniziale, previsto per il personale docente di ruolo, e non la Retribuzione Professionale Docenti (d'ora in poi, RPD), pur essendo quest'ultima emolumento fisso e continuativo del trattamento accessorio della retribuzione del personale docente, riconosciuto agli insegnanti di ruolo o a quelli assunti a tempo determinato per supplenze su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino a termine delle attività didattiche ed ammontante – secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 83 del CCNL Scuola del 29.11.2007 e 38 del CCNL Scuola del 19.4.2018 – a partire dall'1.1.2006 ad euro 164,00 mensili e, a partire dall'1.3.2018, ad euro 174,50 mensili.
Tanto premesso la ricorrente ha adito il Tribunale di Bari, in funzione di
Giudice del lavoro, per sentire dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della RPD maturata in relazione ai servizi prestati
1 nell'anno scolastico 2019/2020, da includersi anche nella base di calcolo utile ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto e, per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro Controparte_2 pro tempore, al pagamento delle competenze retributive maturate e non percepite in virtù di quanto specificato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
il tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Si è costituito il convenuto invocando il rigetto della domanda CP_2 sul presupposto che l'emolumento non spetti ai docenti che svolgano incarichi brevi e saltuari.
Ha rimarcato, sul punto, il convenuto che i soggetti coinvolti CP_2 in supplenze brevi e saltuarie non partecipano a tutte le attività scolastiche di preparazione e programmazione dell'anno scolastico e, in genere, a tutte le attività finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa, sussistendo pertanto delle ragioni obiettive, giustificative della disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo.
In via subordinata, parte convenuta ha contestato i conteggi effettuati dagli istanti, dai quali debbono essere detratti i giorni di assenza dal servizio, per cui il compenso accessorio avrebbe dovuto essere commisurato in base alle effettive ore di insegnamento svolte.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonea a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez. Un., 8.5.2014, n. 9936).
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Occorre, innanzitutto, muovere dal disposto dell'art. 7 del C.C.N.L.
15.3.2001, il quale per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è
2 corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto
(art. 81 del C.C.N.L. 24.7.2003, art. 83 del C.C.N.L. 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (tra le tante, Cass. civ., Sez. lav., 19/7/2017, n. 17773).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
In proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
3 Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05,
DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”
(DE Cerro NS, cit., punto 42);
c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468).
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Nel caso di specie, dunque, essendo documentato (ed altresì pacifico) lo svolgimento di supplenze brevi, deve sottolinearsi come l'odierna istante, assunta per ragioni sostitutive, abbia reso una prestazione equivalente a quella dei lavoratori sostituiti.
In particolare, né la varietà di istituti e di cattedre, né la mancata partecipazione alle attività di preparazione e programmazione dell'anno
4 scolastico, possono assumere alcuna portata dirimente ai fini della decisione.
Come già osservato da questo Tribunale (sent. n. 2557/2021), a prescindere dalla considerazione che si tratta di affermazioni generalizzate e indimostrate, deve ribadirsi che l'art. 7 del C.C.N.L. 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe, quindi, una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta a escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare adesione.
Si deve, pertanto, ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del C.C.N.L.
15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_2 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
Per quel che poi concerne la quantificazione del dovuto, parte ricorrente ha fatto riferimento alla previsione di cui all'art. 25 C.C.N.I. precedentemente menzionato e, quindi, ha tenuto conto:
- sia delle supplenze inferiori al mese, computando esclusivamente i giorni di effettivo servizio;
- sia delle prestazioni eseguite per 18 ore settimanali.
Può quindi osservarsi che la difesa della parte attrice ha tenuto in adeguata considerazione l'operatività della disposizione contenuta
5 nell'art. 526, comma 2, D. Lgs. 297/1994 (“Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d' insegnamento inferiore all' orario obbligatorio di servizio previsto dall' art. 491, il trattamento economico
è dovuto in proporzione. Parimenti è dovuta in proporzione l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni”).
Documentata attraverso la produzione dei cedolini-paga la mancata erogazione dell'emolumento in esame in favore della parte ricorrente per i periodi in esame, occorre affermare la fondatezza delle domande avanzate.
Deve essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per i periodi dedotti nel ricorso dal 1.03.2020 al 10.06.2020, della complessiva somma di euro 374,31.
Va condannata l'amministrazione scolastica resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti nell'importo spettante in ragione delle tabelle allegate alla contrattazione collettiva per le supplenze espletate in esame per i periodi dedotti nel ricorso per n. complessive 18 ore settimanali, il tutto per complessivi n. 68/69 giorni di servizio, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione del diritto al soddisfo.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come da dispositivo in misura pari ai minimi attesa la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da Parte_1
nei confronti del con
[...] Controparte_3 ricorso depositato il 12/04/2025, così provvede:
- accoglie la domanda, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti per cui è causa per i periodi dedotti nel ricorso dal 1.03.2020 al 10.06.2020 per n. complessive 18 ore settimanali, il tutto per complessivi n. 68/69 giorni di servizio, esclusi i periodi di sospensione del rapporto lavorativo non retribuiti e, per l'effetto, condanna il al pagamento, a titolo di CP_1
6 Retribuzione Professionale Docenti, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 374,31, oltre accessori di legge e di tariffa;
- condanna il convenuto al pagamento, in distrazione, delle spese CP_2 processuali che liquida in euro 258,00, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale, da distrarre.
Bari, il 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luigia Lambriola
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