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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1577 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1577 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] Parte_1
n il patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il 07/0 ) con il Parte_2 C.F._3
NI LE (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/09/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 2.08.2018, a Caltagirone (CT), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
LA PROLE.
1. il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_2
madre nella casa familiare sita in Rimini alla via Delle Officine n.2 int.1;
2. entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione del figlio garantendo allo stesso il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, un rapporto equilibrato e continuativo. Entrambi i genitori, nell'interesse del figlio, si impegnano a collaborare e a portarsi reciproco rispetto, ad evitare discussioni in presenza del bambino, a non portare discredito all'altro genitore ed a rispettare la vita privata dell'altro;
3. i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé il medesimo, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, sempre tenendo conto dell'esigenze dello stesso, nei giorni di lunedì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e il giovedì dalle ore 16.00 alla mattina secessiva allorquando avrà cura di accompagnare il bambino alla scuola materna, nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 8,30 alla domenica sera alle ore 21,00;
5. il bambino rimarrà collocato a dormire presso la madre, anche nei turni di visita del padre fino al
1.7.2025. In ogni caso, nei giorni di pernottamento con il padre presso l'abitazione familiare, la madre potrà pernottare presso l'abitazione di via delle Officine n. 2 avendo cura di dormire nella propria stanza. Dopo il 1.7.2025 il bambino potrà pernottare liberamente presso la casa paterna;
6. entrambe le parti stabiliscono che eventuali legami affettivi con terze persone non coinvolgano il minore, finchè gli stessi non assumano il carattere della stabilità (con la durata di almeno 12 mesi dalla firma dell'accordo) e che pertanto anche il pernottamento presso il padre e la madre debba avvenire senza la presenza di eventuali compagni;
7. qualora il genitore che nei giorni concordati in cui deve tenere con sé il minore abbia impedimenti o imprevisti di qualsiasi natura (lavorativi, di salute o personali), avrà comunque l'onere e la facoltà, previo interpello dell'altro genitore (che potrebbe dare la propria disponibilità a tenere il bambino in sostituzione dell'altro impedito), di provvedere ad essere coadiuvato da una baby-sitter oppure ricorrere all'ausilio dei familiari più vicini (solamente quando il diritto di visita verrà esercitato dal padre nella propria abitazione). In particolare, nel caso in cui la signora
[...] avesse necessità di allontanarsi dall'abitazione famigliare alle ore 6,30 per ragioni di Pt_1
lavoro, prima di avvalersi dell'ausilio di una babysitter, dovrà richiedere al Sig. di recarsi Pt_2
presso l'abitazione familiare per esercitare il diritto di visita al bambino fino all'accompagnamento o se del caso fino al ritorno della madre. Il Sig. avrà dunque cura di utilizzare il mazzo di Pt_2
chiavi in suo possesso solo ed esclusivamente in tali occasioni. Resta inteso che, in questi casi, il diritto di visita del padre potrà essere esercitato solamente previo consenso dello stesso;
8. le festività ed i ponti durante l'anno saranno trascorse dal figlio con i genitori seguendo il calendario ordinario di cui sopra, ad eccezione delle settimane di Natale e di quella di Capodanno, che saranno alternate tra i genitori, e la settimana di Pasqua durante la quale il figlio Per_1
trascorrerà tre giorni con un genitore e gli altri tre con l'altro genitore, avendo cura di trascorrere
Pasqua e Pasquetta con lo stesso genitore ad anni alternati;
9. la Festa della Mamma sarà trascorsa dal figlio con la madre, mentre la Festa del Papà sarà trascorsa con il padre;
10. durante l'anno il figlio potrà trascorrere 10 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, senza però che le assenze da scuola superino i 8 giorni consecutivi o non consecutivi. A tale effetto i genitori si impegnano a programmare le proprie ferie comunicandolo all'altro genitore con adeguato e congruo anticipo (almeno 20 giorni prima della partenza).
Entrambi i genitori si danno reciprocamente atto che le rispettive programmazioni delle vacanze personali e di quelle con il figlio dovranno avvenire tenendo primariamente conto dell'età dello stesso, dei suoi desideri ed esigenze. Per ciò che concerne le ferie estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 10 giorni consecutivi o non consecutivi.
11. i coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, il proprio domicilio e la propria residenza e devono altresì comunicarsi gli eventuali spostamenti fuori regione quando sono con il bambino;
12. i coniugi si impegnano reciprocamente a non frequentare eventuali nuove amicizie sentimentali in presenza del figlio almeno fino a quando il legame con il partner non sarà divenuto consolidato e stabile con la durata di almeno 12 mesi dalla firma dell'accordo;
13. quale contributo al mantenimento del figlio il padre provvederà a versare alla madre la somma anticipata mensile di euro 500,00, (cinquecento/00 euro) entro il giorno 5 di ogni mese oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, tale importo dovrà essere versato nel conto corrente della signora i cui dati verranno comunicati successivamente;
Parte_1
14. le spese straordinarie di vita del figlio saranno a carico del padre in misura del 50% e della madre in misura del 50%. Tra le spese straordinarie si ritengono comprese quelle previste e regolamentate secondo il Protocollo applicabile al distretto di cui fa parte il Tribunale di Rimini. Le spese straordinarie dovranno essere supportate da documento o elemento probatorio della spesa al fine di ottenerne il rimborso dall'altro genitore.
Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha integralmente anticipate entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Onde prevenire conflitti, i genitori dichiarano consensualmente di adottare i criteri di gestione, consenso e comunicazione previsti nel protocollo del Tribunale di Bologna, c.d. “Linee Guida” che, sottoscritte ed allegate al presente ricorso congiunto, ne costituiscono parte integrante. Si precisa tuttavia che, come richiamato al punto 7 del presente ricorso, qualora si rendesse necessario ricorrere all'ausilio di una babysitter, i relativi costi saranno ripartiti al 50% tra i genitori.
15. Il figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%, mentre l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre, che potrà richiederlo e gestirlo autonomamente. Il padre presterà il proprio consenso e consegnerà tutta la documentazione necessaria alle pratiche relative all'assegno unico;
LA CASA FAMILIARE.
16. La madre resterà nella casa familiare di comproprietà con il padre e che conseguentemente a lei sarà assegnata, completa di arredi, mobili ed accessori fino a che il figlio non sia Per_1
economicamente autosufficiente.
17. Le spese condominiali relative all'abitazione famigliare assegnata alla sig.ra ed al Parte_1
garage saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
ASPETTI PATRMONIALI TRA I CONIUGI.
18. Il signor si impegna a versare la propria quota parte (pari al 50%) di rata mensile di Pt_2
mutuo acceso sull'immobile sito in Rimini alla via Delle Officine n.2 int. 1, attualmente pari ad euro 396,86 (trecentonovantasei/86), prevedendo sin d'ora che in caso di variazione della rata (sia in aumento che in diminuzione) le parti verseranno ciascuno la quota del 50%.
19. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente.
20. Le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 51 Parte II Serie A Anno 2018 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1577 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] Parte_1
n il patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] il 07/0 ) con il Parte_2 C.F._3
NI LE (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 26/09/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 2.08.2018, a Caltagirone (CT), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
LA PROLE.
1. il figlio minorenne viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Persona_2
madre nella casa familiare sita in Rimini alla via Delle Officine n.2 int.1;
2. entrambi i genitori sono tenuti a provvedere alla cura, educazione ed istruzione del figlio garantendo allo stesso il diritto di mantenere, con entrambi i genitori, un rapporto equilibrato e continuativo. Entrambi i genitori, nell'interesse del figlio, si impegnano a collaborare e a portarsi reciproco rispetto, ad evitare discussioni in presenza del bambino, a non portare discredito all'altro genitore ed a rispettare la vita privata dell'altro;
3. i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sul figlio per le decisioni di ordinaria amministrazione, ciascuno nei periodi in cui avrà con sé il medesimo, adottando, invece, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, sempre tenendo conto dell'esigenze dello stesso, nei giorni di lunedì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e il giovedì dalle ore 16.00 alla mattina secessiva allorquando avrà cura di accompagnare il bambino alla scuola materna, nonché a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 8,30 alla domenica sera alle ore 21,00;
5. il bambino rimarrà collocato a dormire presso la madre, anche nei turni di visita del padre fino al
1.7.2025. In ogni caso, nei giorni di pernottamento con il padre presso l'abitazione familiare, la madre potrà pernottare presso l'abitazione di via delle Officine n. 2 avendo cura di dormire nella propria stanza. Dopo il 1.7.2025 il bambino potrà pernottare liberamente presso la casa paterna;
6. entrambe le parti stabiliscono che eventuali legami affettivi con terze persone non coinvolgano il minore, finchè gli stessi non assumano il carattere della stabilità (con la durata di almeno 12 mesi dalla firma dell'accordo) e che pertanto anche il pernottamento presso il padre e la madre debba avvenire senza la presenza di eventuali compagni;
7. qualora il genitore che nei giorni concordati in cui deve tenere con sé il minore abbia impedimenti o imprevisti di qualsiasi natura (lavorativi, di salute o personali), avrà comunque l'onere e la facoltà, previo interpello dell'altro genitore (che potrebbe dare la propria disponibilità a tenere il bambino in sostituzione dell'altro impedito), di provvedere ad essere coadiuvato da una baby-sitter oppure ricorrere all'ausilio dei familiari più vicini (solamente quando il diritto di visita verrà esercitato dal padre nella propria abitazione). In particolare, nel caso in cui la signora
[...] avesse necessità di allontanarsi dall'abitazione famigliare alle ore 6,30 per ragioni di Pt_1
lavoro, prima di avvalersi dell'ausilio di una babysitter, dovrà richiedere al Sig. di recarsi Pt_2
presso l'abitazione familiare per esercitare il diritto di visita al bambino fino all'accompagnamento o se del caso fino al ritorno della madre. Il Sig. avrà dunque cura di utilizzare il mazzo di Pt_2
chiavi in suo possesso solo ed esclusivamente in tali occasioni. Resta inteso che, in questi casi, il diritto di visita del padre potrà essere esercitato solamente previo consenso dello stesso;
8. le festività ed i ponti durante l'anno saranno trascorse dal figlio con i genitori seguendo il calendario ordinario di cui sopra, ad eccezione delle settimane di Natale e di quella di Capodanno, che saranno alternate tra i genitori, e la settimana di Pasqua durante la quale il figlio Per_1
trascorrerà tre giorni con un genitore e gli altri tre con l'altro genitore, avendo cura di trascorrere
Pasqua e Pasquetta con lo stesso genitore ad anni alternati;
9. la Festa della Mamma sarà trascorsa dal figlio con la madre, mentre la Festa del Papà sarà trascorsa con il padre;
10. durante l'anno il figlio potrà trascorrere 10 giorni anche non consecutivi con ciascuno dei genitori, senza però che le assenze da scuola superino i 8 giorni consecutivi o non consecutivi. A tale effetto i genitori si impegnano a programmare le proprie ferie comunicandolo all'altro genitore con adeguato e congruo anticipo (almeno 20 giorni prima della partenza).
Entrambi i genitori si danno reciprocamente atto che le rispettive programmazioni delle vacanze personali e di quelle con il figlio dovranno avvenire tenendo primariamente conto dell'età dello stesso, dei suoi desideri ed esigenze. Per ciò che concerne le ferie estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per 10 giorni consecutivi o non consecutivi.
11. i coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, il proprio domicilio e la propria residenza e devono altresì comunicarsi gli eventuali spostamenti fuori regione quando sono con il bambino;
12. i coniugi si impegnano reciprocamente a non frequentare eventuali nuove amicizie sentimentali in presenza del figlio almeno fino a quando il legame con il partner non sarà divenuto consolidato e stabile con la durata di almeno 12 mesi dalla firma dell'accordo;
13. quale contributo al mantenimento del figlio il padre provvederà a versare alla madre la somma anticipata mensile di euro 500,00, (cinquecento/00 euro) entro il giorno 5 di ogni mese oltre a rivalutazione ISTAT come per legge, tale importo dovrà essere versato nel conto corrente della signora i cui dati verranno comunicati successivamente;
Parte_1
14. le spese straordinarie di vita del figlio saranno a carico del padre in misura del 50% e della madre in misura del 50%. Tra le spese straordinarie si ritengono comprese quelle previste e regolamentate secondo il Protocollo applicabile al distretto di cui fa parte il Tribunale di Rimini. Le spese straordinarie dovranno essere supportate da documento o elemento probatorio della spesa al fine di ottenerne il rimborso dall'altro genitore.
Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha integralmente anticipate entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Onde prevenire conflitti, i genitori dichiarano consensualmente di adottare i criteri di gestione, consenso e comunicazione previsti nel protocollo del Tribunale di Bologna, c.d. “Linee Guida” che, sottoscritte ed allegate al presente ricorso congiunto, ne costituiscono parte integrante. Si precisa tuttavia che, come richiamato al punto 7 del presente ricorso, qualora si rendesse necessario ricorrere all'ausilio di una babysitter, i relativi costi saranno ripartiti al 50% tra i genitori.
15. Il figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%, mentre l'assegno unico sarà percepito al 100% dalla madre, che potrà richiederlo e gestirlo autonomamente. Il padre presterà il proprio consenso e consegnerà tutta la documentazione necessaria alle pratiche relative all'assegno unico;
LA CASA FAMILIARE.
16. La madre resterà nella casa familiare di comproprietà con il padre e che conseguentemente a lei sarà assegnata, completa di arredi, mobili ed accessori fino a che il figlio non sia Per_1
economicamente autosufficiente.
17. Le spese condominiali relative all'abitazione famigliare assegnata alla sig.ra ed al Parte_1
garage saranno ripartite al 50% tra i coniugi.
ASPETTI PATRMONIALI TRA I CONIUGI.
18. Il signor si impegna a versare la propria quota parte (pari al 50%) di rata mensile di Pt_2
mutuo acceso sull'immobile sito in Rimini alla via Delle Officine n.2 int. 1, attualmente pari ad euro 396,86 (trecentonovantasei/86), prevedendo sin d'ora che in caso di variazione della rata (sia in aumento che in diminuzione) le parti verseranno ciascuno la quota del 50%.
19. I coniugi si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per l'estero e/o di ogni altro documento ad esso equipollente.
20. Le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 51 Parte II Serie A Anno 2018 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi