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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 66/2024, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 dell'avv. DIEGOLI GIACOMO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANDOMENICO CP_1 C.F._3
GAETANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 6-11-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, e , quest'ultimo in proprio Parte_1 Parte_2
ed anche in qualità di legale rappresentante della società chiedevano accertarsi Parte_3
e dichiararsi la responsabilità da fatto illecito extracontrattuale nei confronti di per le CP_1
espressioni diffamatorie dallo stesso utilizzate nei loro confronti così come apparse su un articolo della testata giornalistica on line in data 20.9.2021 e sulla pagina Facebook Parte_4 pagina 1 di 5 in data 19.9.21. Parte_5
In particolare, i ricorrenti sostengono di essere stati lesi nel proprio onore e decoro laddove il li CP_1
avrebbe tacciati di “parassitismo mutualistico”, definendoli “animaletti” che sarebbero incapaci di sopravvivere senza il sodalizio col Sindaco, il tutto con riferimento all'evento “Festa di fine Estate
2021”, la cui organizzazione era stata affidata dal Sindaco uscente ai ricorrenti, evento dallo stesso qualificato “marketta elettorale”. CP_1
Chiedevano la condanna del al risarcimento dei danni tutti dagli stessi patiti quantificati in € CP_1
6.000,00 per e ed in € 8.000,00 per la oltre a Pt_1 Parte_2 Parte_3
disporsi, ex art. 120 cpc, l'onere a carico del resistente di provvedere alla pubblicazione dell'emananda sentenza su alcune testate giornalistiche locali.
Si costituiva contestando quanto dedotto dai ricorrenti e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e nel merito, l'assenza di lesività/antigiuridicità della condotta attribuitagli in presenza in ogni caso della scriminante del diritto di critica ex art. 59 cp o 59 co. 4 cp, così come riconosciuto dalla Costituzione all'art. 21.
***
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
La vicenda trae origine da un articolo attribuito a e pubblicato, in data 20.9.21, su un CP_1
giornale locale on line, e, in data 19.9.21, sulla pagina Facebook , in Parte_4 Parte_5
occasione delle imminenti elezioni comunali del 04.10.2021 in cui il si era candidato a Sindaco, CP_1
per altra lista elettorale, in competizione con il Sindaco uscente.
Il perimetro della controversia deve, dunque, essere circoscritto alla contesa in essere tra i rappresentanti delle contrapposte fazioni politiche laddove il muove aspra critica nei confronti CP_1
dell'operato del Sindaco uscente cogliendo l'occasione dell'evento di una Festa di fine Estate, da quest'ultimo organizzato, con l'affidamento della realizzazione alla società – Parte_3
pagina 2 di 5 già nota per avere, nel corso di svariati anni, allestito il Carnevale di Cento.
In detto contesto, i ricorrenti ritengo di essere stati lesi nell'onore e nella reputazione a fronte delle parole espresse e divulgate a mezzo stampa dal laddove sarebbero definiti come “parassiti CP_1
mutualistici”, “animaletti” incapaci di sopravvivere se non sostenendosi a vicenda (col Sindaco
uscente) posto che, tali esternazioni, inducevano a sottendere un accordo illecito, o comunque moralmente deprecabile, tra loro e l'allora Sindaco di Cento, ancor più in considerazione dell'utilizzo del termine “marketta elettorale” per qualificare detto evento.
A ben vedere la critica in questione, con linguaggio evidentemente forte e colorito, è stata mossa dal non tanto nei confronti dei ricorrenti, coinvolti indirettamente nella vicenda unicamente quali CP_1
organizzatori dell'evento, quanto piuttosto nei confronti del Sindaco uscente che, con procedure poco specchiate, avrebbe utilizzato fondi pubblici per propria propaganda politica al fine di raccogliere voti in vista delle imminenti elezioni. Dal tenore dell'articolo, considerato nel suo complesso, i ricorrenti non appaiono soggetti coinvolti, con l'allora Sindaco di Cento, in un disegno illegale ordito a svantaggio della comunità locale, in quanto le censure mosse dal erano rivolte ad un modus CP_1
operandi del mentre nessun attacco diretto si rinveniva nei confronti dei soggetti Pt_6 Parte_3
di cui detto Sindaco pareva, piuttosto, essersi avvalso per il raggiungimento di propri scopi personali.
Per stabilire qual è il confine tra diritto di critica e diritto all'onore/reputazione, entrambi tutelati costituzionalmente, la giurisprudenza di legittimità si sofferma sulla veridicità del fatto e della condotta fatta oggetto della critica diffamatoria e ribadisce il principio di diritto secondo cui la critica deve essere valutata in relazione ai contesti nella quale viene espressa, assumendo particolare valore,
ai fini dell'applicabilità della scriminante dell'esercizio di un diritto, la differente responsabilità e funzione del soggetto a cui la critica è rivolta (Cass. 18056/23). La nozione di critica, intesa come libera espressione della propria opinione, oltre a poter comprendere rilievi problematici, può
estendersi alla disputa e alla contrapposizione, oltre che alla disapprovazione e al biasimo, anche con toni aspri e taglienti. L'unico limite alla manifestazione del pensiero, è rappresentato dalla tutela dei pagina 3 di 5 diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 della Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tal caso, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Cass. N. 37397/2016).
Corollario di tali pronunciamenti si rinviene nel riconoscere che la critica, oltre a presupporre un fatto che costituisca lo spunto del discorso critico, sia inevitabilmente valutativa, non potendo pretendersi che sia obiettiva e neppure, in linea astratta, vera o falsa.
Gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza delle espressioni utilizzate dovendosi considerare superati tali limiti solo ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato trasmodando in questo caso, la valutazione, in un attacco personale non funzionale all'esercizio degli interessi che si vogliono tutelare.
Il giudizio valutativo è diverso dal fatto e, a differenza di questo, non può essere sindacato in termini di veridicità (Cass. 14402/2024).
Nel caso in esame, oltre a non avere rilevanza intrinsecamente offensiva, le affermazioni del CP_1
sono comunque giustificate in quanto espressione del legittimo diritto di critica che spetta a ciascun cittadino dissenziente ed, ancor più pregnantemente, in ambito di contesa politica.
Qualora, dunque, si volesse ritenere che le propalazioni esplicitate dal nell'articolo comparso CP_1
sulla testata giornalistica locale on line e sulla pagina Facebook fossero rivolte nei Parte_5
confronti dei ricorrenti, circostanza che appare, oltre a non ledere il loro onore e la loro immagine,
dovrebbero intendersi quale espressione del diritto di critica stante l'interesse generale dell'argomento trattato (mancanza di trasparenza nelle modalità di assegnazione ed erogazione dei fondi pubblici da parte del per organizzare eventi); la sussistenza del fatto storico (evento “Festa di CP_2
fine Estate”); la continenza espressiva valutata in relazione al complessivo contesto dialettico politico
(campagna elettorale per le elezioni comunali).
pagina 4 di 5 Vieppiù che l'intervento del sul modus operandi del Sindaco uscente, è apparso per un CP_1
brevissimo lasso di tempo sulla cronaca locale e sulla pagina Facebook di , riconducibile Parte_5
alla lista elettorale del stesso, e non risulta aver creato effettive ripercussioni o conseguenze nei CP_1
confronti dei ricorrenti né in termini mediatici né in termini economici, tanto che l'evento di cui trattava la nota critica si è tenuto regolarmente con l'organizzazione della così come Parte_3
gli eventi Carnevaleschi successivi all'anno 2021.
Né i ricorrenti sono riusciti a provare, come da loro onere, tutti gli elementi dell'illecito aquiliano che inducano a ritenere sussistente il diritto al risarcimento del danno c.d. conseguenza ex art. 1223 c.c..
Alla luce di quanto sopra, la domanda non può trovare accoglimento.
La particolarità della materia trattata, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, la disponibilità manifestata da parte ricorrente a definire il giudizio accogliendo la proposta conciliativa del giudice, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge la domande di parte attrice;
2. spese di lite compensate.
Ferrara, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 66/2024, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 dell'avv. DIEGOLI GIACOMO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANDOMENICO CP_1 C.F._3
GAETANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 6-11-2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, e , quest'ultimo in proprio Parte_1 Parte_2
ed anche in qualità di legale rappresentante della società chiedevano accertarsi Parte_3
e dichiararsi la responsabilità da fatto illecito extracontrattuale nei confronti di per le CP_1
espressioni diffamatorie dallo stesso utilizzate nei loro confronti così come apparse su un articolo della testata giornalistica on line in data 20.9.2021 e sulla pagina Facebook Parte_4 pagina 1 di 5 in data 19.9.21. Parte_5
In particolare, i ricorrenti sostengono di essere stati lesi nel proprio onore e decoro laddove il li CP_1
avrebbe tacciati di “parassitismo mutualistico”, definendoli “animaletti” che sarebbero incapaci di sopravvivere senza il sodalizio col Sindaco, il tutto con riferimento all'evento “Festa di fine Estate
2021”, la cui organizzazione era stata affidata dal Sindaco uscente ai ricorrenti, evento dallo stesso qualificato “marketta elettorale”. CP_1
Chiedevano la condanna del al risarcimento dei danni tutti dagli stessi patiti quantificati in € CP_1
6.000,00 per e ed in € 8.000,00 per la oltre a Pt_1 Parte_2 Parte_3
disporsi, ex art. 120 cpc, l'onere a carico del resistente di provvedere alla pubblicazione dell'emananda sentenza su alcune testate giornalistiche locali.
Si costituiva contestando quanto dedotto dai ricorrenti e chiedendo il rigetto della CP_1
domanda eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e nel merito, l'assenza di lesività/antigiuridicità della condotta attribuitagli in presenza in ogni caso della scriminante del diritto di critica ex art. 59 cp o 59 co. 4 cp, così come riconosciuto dalla Costituzione all'art. 21.
***
La domanda non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
La vicenda trae origine da un articolo attribuito a e pubblicato, in data 20.9.21, su un CP_1
giornale locale on line, e, in data 19.9.21, sulla pagina Facebook , in Parte_4 Parte_5
occasione delle imminenti elezioni comunali del 04.10.2021 in cui il si era candidato a Sindaco, CP_1
per altra lista elettorale, in competizione con il Sindaco uscente.
Il perimetro della controversia deve, dunque, essere circoscritto alla contesa in essere tra i rappresentanti delle contrapposte fazioni politiche laddove il muove aspra critica nei confronti CP_1
dell'operato del Sindaco uscente cogliendo l'occasione dell'evento di una Festa di fine Estate, da quest'ultimo organizzato, con l'affidamento della realizzazione alla società – Parte_3
pagina 2 di 5 già nota per avere, nel corso di svariati anni, allestito il Carnevale di Cento.
In detto contesto, i ricorrenti ritengo di essere stati lesi nell'onore e nella reputazione a fronte delle parole espresse e divulgate a mezzo stampa dal laddove sarebbero definiti come “parassiti CP_1
mutualistici”, “animaletti” incapaci di sopravvivere se non sostenendosi a vicenda (col Sindaco
uscente) posto che, tali esternazioni, inducevano a sottendere un accordo illecito, o comunque moralmente deprecabile, tra loro e l'allora Sindaco di Cento, ancor più in considerazione dell'utilizzo del termine “marketta elettorale” per qualificare detto evento.
A ben vedere la critica in questione, con linguaggio evidentemente forte e colorito, è stata mossa dal non tanto nei confronti dei ricorrenti, coinvolti indirettamente nella vicenda unicamente quali CP_1
organizzatori dell'evento, quanto piuttosto nei confronti del Sindaco uscente che, con procedure poco specchiate, avrebbe utilizzato fondi pubblici per propria propaganda politica al fine di raccogliere voti in vista delle imminenti elezioni. Dal tenore dell'articolo, considerato nel suo complesso, i ricorrenti non appaiono soggetti coinvolti, con l'allora Sindaco di Cento, in un disegno illegale ordito a svantaggio della comunità locale, in quanto le censure mosse dal erano rivolte ad un modus CP_1
operandi del mentre nessun attacco diretto si rinveniva nei confronti dei soggetti Pt_6 Parte_3
di cui detto Sindaco pareva, piuttosto, essersi avvalso per il raggiungimento di propri scopi personali.
Per stabilire qual è il confine tra diritto di critica e diritto all'onore/reputazione, entrambi tutelati costituzionalmente, la giurisprudenza di legittimità si sofferma sulla veridicità del fatto e della condotta fatta oggetto della critica diffamatoria e ribadisce il principio di diritto secondo cui la critica deve essere valutata in relazione ai contesti nella quale viene espressa, assumendo particolare valore,
ai fini dell'applicabilità della scriminante dell'esercizio di un diritto, la differente responsabilità e funzione del soggetto a cui la critica è rivolta (Cass. 18056/23). La nozione di critica, intesa come libera espressione della propria opinione, oltre a poter comprendere rilievi problematici, può
estendersi alla disputa e alla contrapposizione, oltre che alla disapprovazione e al biasimo, anche con toni aspri e taglienti. L'unico limite alla manifestazione del pensiero, è rappresentato dalla tutela dei pagina 3 di 5 diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 della Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tal caso, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che l'offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico (Cass. N. 37397/2016).
Corollario di tali pronunciamenti si rinviene nel riconoscere che la critica, oltre a presupporre un fatto che costituisca lo spunto del discorso critico, sia inevitabilmente valutativa, non potendo pretendersi che sia obiettiva e neppure, in linea astratta, vera o falsa.
Gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza delle espressioni utilizzate dovendosi considerare superati tali limiti solo ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato trasmodando in questo caso, la valutazione, in un attacco personale non funzionale all'esercizio degli interessi che si vogliono tutelare.
Il giudizio valutativo è diverso dal fatto e, a differenza di questo, non può essere sindacato in termini di veridicità (Cass. 14402/2024).
Nel caso in esame, oltre a non avere rilevanza intrinsecamente offensiva, le affermazioni del CP_1
sono comunque giustificate in quanto espressione del legittimo diritto di critica che spetta a ciascun cittadino dissenziente ed, ancor più pregnantemente, in ambito di contesa politica.
Qualora, dunque, si volesse ritenere che le propalazioni esplicitate dal nell'articolo comparso CP_1
sulla testata giornalistica locale on line e sulla pagina Facebook fossero rivolte nei Parte_5
confronti dei ricorrenti, circostanza che appare, oltre a non ledere il loro onore e la loro immagine,
dovrebbero intendersi quale espressione del diritto di critica stante l'interesse generale dell'argomento trattato (mancanza di trasparenza nelle modalità di assegnazione ed erogazione dei fondi pubblici da parte del per organizzare eventi); la sussistenza del fatto storico (evento “Festa di CP_2
fine Estate”); la continenza espressiva valutata in relazione al complessivo contesto dialettico politico
(campagna elettorale per le elezioni comunali).
pagina 4 di 5 Vieppiù che l'intervento del sul modus operandi del Sindaco uscente, è apparso per un CP_1
brevissimo lasso di tempo sulla cronaca locale e sulla pagina Facebook di , riconducibile Parte_5
alla lista elettorale del stesso, e non risulta aver creato effettive ripercussioni o conseguenze nei CP_1
confronti dei ricorrenti né in termini mediatici né in termini economici, tanto che l'evento di cui trattava la nota critica si è tenuto regolarmente con l'organizzazione della così come Parte_3
gli eventi Carnevaleschi successivi all'anno 2021.
Né i ricorrenti sono riusciti a provare, come da loro onere, tutti gli elementi dell'illecito aquiliano che inducano a ritenere sussistente il diritto al risarcimento del danno c.d. conseguenza ex art. 1223 c.c..
Alla luce di quanto sopra, la domanda non può trovare accoglimento.
La particolarità della materia trattata, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, la disponibilità manifestata da parte ricorrente a definire il giudizio accogliendo la proposta conciliativa del giudice, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. respinge la domande di parte attrice;
2. spese di lite compensate.
Ferrara, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
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