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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/08/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2134/2024 di R.G., promossa da:
(C.F. in qualità di socio e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P. Iva. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Ferruzzano 58, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv.
Manlio Arnone;
Appellante contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea (TO), Via Controparte_2 P.IVA_2
Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. rappresentata CP_3
e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Ivrea n. 232/2024 pubblicata in data 04.04.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: - accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero
l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato pari ad € 540,53 relativo alla fattura e/o servizio/i di cui in premessa;
- condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria: - si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado”;
1 per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere: - In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. n.
232/2024 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 04/04/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv.
Alessandro Limatola per fattane anticipazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con sentenza n. 232/2024, pubblicata in data 24.04.2024, il Giudice di Pace di Ivrea, chiamato a pronunciarsi sulla domanda formulata da legale Parte_1
rappresentante di nei confronti di Controparte_4 [...]
in relazione al contratto di telefonia correlato all'utenza telefonica n. CP_2
3384105241, volta ad accertare l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali, sub specie di “penale/costo per presunto recesso dell'utente ovvero costi per attività di cessazione ” e la conseguente condanna al risarcimento del danno stimato in € 300,00 oltre all'accertamento negativo della debenza della somma di € 540,53 correlata alla fattura AO11893988 del 07/07/2022 intestata a ha respinto integralmente le domande condannando Controparte_1
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Giudice di prime è giunto al rigetto delle domande formulate da parte attrice, osservando tanto con riferimento alla domanda principale di risarcimento quanto a quella subordinata di accertamento negativo come l'attore non abbia allegato alcun elemento probatorio “atto a consentire alla giudicante di comprendere i tempi dell'avvenuto recesso, per accertarne la consistenza con la data di invio dell'asserita fattura di chiusura, e/o delle successive fatture”, aggiungendo come fosse risultata sprovvista di prova anche “la circostanza che il sig. abbia inoltrato “…vani ed inevasi reclami…”. Parte_1
2 quale legale rappresentante di ha impugnato la Parte_1 Controparte_1
predetta decisione, proponendo dopo una impostazione di carattere generale
(“sull'appellabilità delle sentenze del giudice di pace;
sull'interesse ad agire;
sull'interesse avverso a resistere”) i seguenti motivi di gravame:
“Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ingenerata da travisamento ovvero inversione dell'onus probandi in subiecta materia
Sulla inversione dell'onus probandi
Sulla fattispecie dedotta in primo grado
Sull'inevaso onere probatorio a carico di controparte
Sulle spese della fase stragiudiziale
Sulle difese di controparte in primo grado
Sulle contestate CGC CP_2
Sulla (indefettibile) richiesta ex art. 96 c.p.c.”
Si è costituita in giudizio contestando integralmente la Controparte_2
fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Tentata senza esito la conciliazione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza svolta in forma cartolare in data 16.07.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
* * * *
In via preliminare devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 bis c.p.c.
Invero, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è dato evincere sia le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3 Venendo al merito i motivi di gravame, esaminati congiuntamente attesa la stretta correlazione tra le questioni prospettate, non sono suscettibili di accoglimento.
Come è noto, allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. nn. 18310/07, 7809/01 e 7675/95).
A tale principio può aggiungersi che allorquando le due o più rationes decidendi siano in rapporto di pregiudizialità logica o giuridica, solo la specifica impugnazione della ratio pregiudicante contiene per implicito anche la contestazione della ratio pregiudicata, non potendo quest'ultima reggersi da sola una volta che sia stata dimostrata l'inconsistenza della prima (ad esempio, non basta impugnare la parte della sentenza sul quantum debeatur per ritenere per ciò stesso impugnata mediante le medesime argomentazioni specifiche anche la parte affermativa dell'an debeatur).
Né a perfezionare il requisito di cui all'art. 342 c.p.c. basta la radicalità della critica svolta col gravame. Quest'ultima, infatti, esime l'appellante dall'onere di controargomentare in maniera diretta e puntuale sui singoli passaggi logici della sentenza impugnata, quante volte l'appello muova da presupposti fattuali o giuridici del tutto incompatibili col quadro di riferimento considerato dal giudice di primo
4 grado. Ma non vale certo a dispensare la parte dall'onere di motivare le ragioni del dissenso sul dato iniziale e fondante della ricostruzione censurata (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Sentenza n. 4259 del 03/03/2015).
In altri termini, l'omessa impugnazione di una o di alcune rende inammissibile la censura relativa alle altre, atteso che, divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, il gravame anche accolto non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (sul punto: Cass. civ. ord. 23.07.2020 n. 15810).
Appare opportuno richiamare testualmente la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata al fine di poter applicare i suddetti principi al caso in esame.
Il Giudice di primo grado è giunto al rigetto delle domande spiegate dall'appellante sulla scorta della seguente motivazione:
“L'attore lamenta conseguenti illegittimi addebiti producendo: copia analogica della fattura n.
AO11893988 del 27/07/2022 (doc. 1 attoreo); sollecito di pagamento (doc. 2) consistente nella copia di una schermata contenente una “Comunicazione Amministrativa” con riferimenti alla detta fattura n. AO11893988, oltre ad ulteriori quattro fatture non depositate in atti [...]
Non allega tuttavia l'attore alcun elemento probatorio atto a consentire alla giudicante di comprendere i tempi dell'avvenuto recesso, per accertarne la consistenza con la data di invio dell'asserita fattura di chiusura, e/o delle successive fatture.
Anche la circostanza che il sig. abbia inoltrato “…vani ed inevasi Parte_1 reclami…” non risulta provata. Occorre rilevare che l'esame della sola fattura digitale n.
AO11893988 in atti [...] non consente di acquisire alcun elemento probatorio, anche in via presuntiva, idoneo a supportare la tesi attorea, ovvero che effettivamente, a seguito del recesso, la convenuta “addebitava penale/costo per presunto recesso dell'utente ovvero costi per attività di cessazione" (cfr. atto di citazione).
Conclusivamente, poiché chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, non avendo il sig. supportato le ragioni delle Parte_1 proprie domande con sufficienti elementi probatori, esse non possono che essere respinte”.
La suddetta ratio decidendi non è stata efficacemente contrastata nei pur articolati motivi di gravame.
5 Quanto all'azione di accertamento negativo del credito inerente alla fattura n.
AO11893988 del 27/07/2022, l'appellante, a fronte della parta motiva della sentenza impugnata, laddove il giudice di prime cure ha evidenziato come l'esame della sola fattura digitale allegata (contenente descrizioni sintetiche e sommarie degli addebiti/accrediti in essa contenuti, più precisamente: “Costi di attivazione”, “Altri importi, riaccrediti, corrispettivi”, “Ricariche”, …), non consentisse di acquisire alcun elemento probatorio a conforto della tesi attorea di addebito da parte della convenuta, a seguito del recesso, di “ penale/costo per presunto recesso dell'utente ovvero costi per attività di cessazione", non ha offerto alcuna diversa argomentazione idonea ad inficiare il percorso motivazione, il quale peraltro risulta coerente con le risultanze documentali (cfr. fattura contestata e sollecito di pagamento).
In altri termini, l'appellante si è limitato di riproporre la tesi sostenuta in primo grado, assumendo come non avesse provato che gli addebiti portati nella fattura in CP_2 atti corrispondessero nell'an e nel quantum alle condizioni contrattuali pattuite, senza confutare efficacemente le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado che si appalesano, peraltro, pienamente coerenti con il contenuto del documento fiscale de quo, dal cui tenore emerge come gli importi indicati siano correlati a costi di attivazione e servizi ordinari e non a “indebiti addebiti e costi non dovuti”.
Parimenti l'appellante non ha contestato l'ulteriore ratio decidendi che ha condotto al rigetto della domanda né ha fornito elementi concreti per poter condurre ad una diversa conclusione, ovverosia l'assenza di prova sia della data di avvenuto recesso sia dei reclami proposti.
Ciò posto, l'azione di accertamento negativo non è suscettibile di accoglimento, essendo risultata carente la prova dell'inadempimento nel periodo interessato, inadempimento che per poter giustificare l'integrale rifiuto del pagamento del canone ordinario avrebbe dovuto investire non solo una parte dei servizi offerti, peraltro nemmeno compiutamente indicato in primo grado, bensì anche un rilevante o quanto meno non modesto arco temporale.
Invero, facendo applicazione del principio di buona fede che deve sorreggere il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto, deve escludersi che il rifiuto
6 integrale di pagamento possa trovare giustificazione nella generica allegazione di dedotti e non provati inadempimenti.
Tenuto conto che il contratto al momento della proposizione della domanda giudiziale era già stato risolto all'esito dell'invio dell'email di recesso, la difesa in parte qua svolta dalla parte attrice in primo grado è sussumibile nel disposto dell'art. 1460
c.c. a tenore del quale ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Il secondo comma dell'articolo in esame, precisa, però: “Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. Tale eccezione, tuttavia, non è rimessa all'arbitrio del contraente e proprio per tale motivo viene ad essere inibita dal principio di buona fede, ove prevalente alla luce della natura concreta delle circostanze. In proposito, infatti, la Suprema Corte ha a più riprese affermato che il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata. Ne consegue che il giudice, ove sia proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (Cass. civ. Sez. III Sent., 6 luglio 2009, n. 15796).
Nel caso di specie, non vi è prova della sussistenza dell'inadempimento ed in ogni caso di un inadempimento di gravità tale da giustificare l'integrale rifiuto del pagamento.
7 Per ragioni sostanzialmente speculari non è suscettibile di accoglimento l'azione risarcitoria correlata al dedotto inadempimento contrattuale, risultando carente di prova sia il contestato inadempimento per le ragioni sopra indicate sia il danno lamentato.
Se è certamente vero che a fronte dell'allegazione dell'inadempimento grava sulla controparte l'onere di fornire la prova di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte, è altrettanto vero che l'allegazione deve essere specifica e concreta e soprattutto deve essere in grado di individuare compiutamente quali siano le obbligazioni rimaste inadempiute.
Nel caso in esame, l'odierno appellante non ha provato di aver subito danni risarcibili. Inoltre, come prontamente eccepito dalla difesa convenuta, non ha neppure dedotto in modo compiuto in cosa sarebbero consistiti i pregiudizi lamentati.
Il Giudice di primo grado, in ragione della genericità della allegazione e della impossibilità di acquisire, anche in via presuntiva, alcun elemento probatorio idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, ha quindi ritenuto doversi respingere le domande formulate dalla parte attrice per non averle questa supportate con sufficienti elementi probatori.
Ciò posto, la parte appellante con l'atto di gravame non ha censurato efficacemente la predetta motivazione, limitandosi a riproporre in astratto la problematica inerente al riparto dell'onere della prova in tema contrattuale, senza tuttavia inficiare il percorso motivazionale concreto del giudice di prime cure.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dall'appellante e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e del valore del giudizio (scaglione sino ad € 1.101,00).
8 Si dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti a carico dell'appellante di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza così provvede:
respinge l'appello proposto da (P. Iva. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Ferruzzano 58, in persona del legale rappresentante Parte_1
(C.F. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. C.F._1
232/2024 pubblicata in data 04.04.2024 e, per l'effetto, la conferma integralmente;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 250,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Alessandro Limatola;
dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti a carico della appellante di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Ivrea 2 agosto 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2134/2024 di R.G., promossa da:
(C.F. in qualità di socio e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della (P. Iva. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Ferruzzano 58, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lioia e dall'avv.
Manlio Arnone;
Appellante contro
(c.f. ), con sede legale in Ivrea (TO), Via Controparte_2 P.IVA_2
Jervis n. 13, in persona del Direttore Affari Legali dott. rappresentata CP_3
e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza Giudice di Pace di Ivrea n. 232/2024 pubblicata in data 04.04.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte appellante: “In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: - accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero
l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato pari ad € 540,53 relativo alla fattura e/o servizio/i di cui in premessa;
- condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione del provvedimento impugnato, con distrazione delle somme in favore dei procuratori antistatari. In via istruttoria: - si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co., c.p.c., ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado”;
1 per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere: - In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. n.
232/2024 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 04/04/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i giudizi da attribuirsi all'Avv.
Alessandro Limatola per fattane anticipazione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con sentenza n. 232/2024, pubblicata in data 24.04.2024, il Giudice di Pace di Ivrea, chiamato a pronunciarsi sulla domanda formulata da legale Parte_1
rappresentante di nei confronti di Controparte_4 [...]
in relazione al contratto di telefonia correlato all'utenza telefonica n. CP_2
3384105241, volta ad accertare l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento della convenuta alle obbligazioni contrattuali, sub specie di “penale/costo per presunto recesso dell'utente ovvero costi per attività di cessazione ” e la conseguente condanna al risarcimento del danno stimato in € 300,00 oltre all'accertamento negativo della debenza della somma di € 540,53 correlata alla fattura AO11893988 del 07/07/2022 intestata a ha respinto integralmente le domande condannando Controparte_1
al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Il Giudice di prime è giunto al rigetto delle domande formulate da parte attrice, osservando tanto con riferimento alla domanda principale di risarcimento quanto a quella subordinata di accertamento negativo come l'attore non abbia allegato alcun elemento probatorio “atto a consentire alla giudicante di comprendere i tempi dell'avvenuto recesso, per accertarne la consistenza con la data di invio dell'asserita fattura di chiusura, e/o delle successive fatture”, aggiungendo come fosse risultata sprovvista di prova anche “la circostanza che il sig. abbia inoltrato “…vani ed inevasi reclami…”. Parte_1
2 quale legale rappresentante di ha impugnato la Parte_1 Controparte_1
predetta decisione, proponendo dopo una impostazione di carattere generale
(“sull'appellabilità delle sentenze del giudice di pace;
sull'interesse ad agire;
sull'interesse avverso a resistere”) i seguenti motivi di gravame:
“Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ingenerata da travisamento ovvero inversione dell'onus probandi in subiecta materia
Sulla inversione dell'onus probandi
Sulla fattispecie dedotta in primo grado
Sull'inevaso onere probatorio a carico di controparte
Sulle spese della fase stragiudiziale
Sulle difese di controparte in primo grado
Sulle contestate CGC CP_2
Sulla (indefettibile) richiesta ex art. 96 c.p.c.”
Si è costituita in giudizio contestando integralmente la Controparte_2
fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
Tentata senza esito la conciliazione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza svolta in forma cartolare in data 16.07.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
* * * *
In via preliminare devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 bis c.p.c.
Invero, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è dato evincere sia le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3 Venendo al merito i motivi di gravame, esaminati congiuntamente attesa la stretta correlazione tra le questioni prospettate, non sono suscettibili di accoglimento.
Come è noto, allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione, come al giudice è consentito, qualora egli, ritenendo di poter fondare la decisione sopra una determinata ragione di merito, ritenga utile valutare anche un'altra concorrente ragione, parimenti di merito, al fine di fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, anche per l'eventualità che il giudice dell'impugnazione reputi erronea la soluzione della questione preliminarmente affrontata, la parte soccombente ha l'onere di censurare con l'atto d'appello ciascuna delle ragioni della decisione, non potendosi, in difetto, trattare successivamente della ragione non tempestivamente contestata e non potendosi, conseguentemente, più nemmeno utilmente discutere, sotto qualsiasi profilo, della stessa statuizione che nella detta ragione trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine la richiesta di integrale riforma della sentenza, poiché la non contestata autonoma ragione di decisione resta anche in tal caso idonea a sorreggere la pronunzia impugnata, non potendo il giudice d'appello estendere il suo esame a punti non compresi neppure per implicito nei termini prospettati dal gravame, senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (Cass. nn. 18310/07, 7809/01 e 7675/95).
A tale principio può aggiungersi che allorquando le due o più rationes decidendi siano in rapporto di pregiudizialità logica o giuridica, solo la specifica impugnazione della ratio pregiudicante contiene per implicito anche la contestazione della ratio pregiudicata, non potendo quest'ultima reggersi da sola una volta che sia stata dimostrata l'inconsistenza della prima (ad esempio, non basta impugnare la parte della sentenza sul quantum debeatur per ritenere per ciò stesso impugnata mediante le medesime argomentazioni specifiche anche la parte affermativa dell'an debeatur).
Né a perfezionare il requisito di cui all'art. 342 c.p.c. basta la radicalità della critica svolta col gravame. Quest'ultima, infatti, esime l'appellante dall'onere di controargomentare in maniera diretta e puntuale sui singoli passaggi logici della sentenza impugnata, quante volte l'appello muova da presupposti fattuali o giuridici del tutto incompatibili col quadro di riferimento considerato dal giudice di primo
4 grado. Ma non vale certo a dispensare la parte dall'onere di motivare le ragioni del dissenso sul dato iniziale e fondante della ricostruzione censurata (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Sentenza n. 4259 del 03/03/2015).
In altri termini, l'omessa impugnazione di una o di alcune rende inammissibile la censura relativa alle altre, atteso che, divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, il gravame anche accolto non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (sul punto: Cass. civ. ord. 23.07.2020 n. 15810).
Appare opportuno richiamare testualmente la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata al fine di poter applicare i suddetti principi al caso in esame.
Il Giudice di primo grado è giunto al rigetto delle domande spiegate dall'appellante sulla scorta della seguente motivazione:
“L'attore lamenta conseguenti illegittimi addebiti producendo: copia analogica della fattura n.
AO11893988 del 27/07/2022 (doc. 1 attoreo); sollecito di pagamento (doc. 2) consistente nella copia di una schermata contenente una “Comunicazione Amministrativa” con riferimenti alla detta fattura n. AO11893988, oltre ad ulteriori quattro fatture non depositate in atti [...]
Non allega tuttavia l'attore alcun elemento probatorio atto a consentire alla giudicante di comprendere i tempi dell'avvenuto recesso, per accertarne la consistenza con la data di invio dell'asserita fattura di chiusura, e/o delle successive fatture.
Anche la circostanza che il sig. abbia inoltrato “…vani ed inevasi Parte_1 reclami…” non risulta provata. Occorre rilevare che l'esame della sola fattura digitale n.
AO11893988 in atti [...] non consente di acquisire alcun elemento probatorio, anche in via presuntiva, idoneo a supportare la tesi attorea, ovvero che effettivamente, a seguito del recesso, la convenuta “addebitava penale/costo per presunto recesso dell'utente ovvero costi per attività di cessazione" (cfr. atto di citazione).
Conclusivamente, poiché chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, non avendo il sig. supportato le ragioni delle Parte_1 proprie domande con sufficienti elementi probatori, esse non possono che essere respinte”.
La suddetta ratio decidendi non è stata efficacemente contrastata nei pur articolati motivi di gravame.
5 Quanto all'azione di accertamento negativo del credito inerente alla fattura n.
AO11893988 del 27/07/2022, l'appellante, a fronte della parta motiva della sentenza impugnata, laddove il giudice di prime cure ha evidenziato come l'esame della sola fattura digitale allegata (contenente descrizioni sintetiche e sommarie degli addebiti/accrediti in essa contenuti, più precisamente: “Costi di attivazione”, “Altri importi, riaccrediti, corrispettivi”, “Ricariche”, …), non consentisse di acquisire alcun elemento probatorio a conforto della tesi attorea di addebito da parte della convenuta, a seguito del recesso, di “ penale/costo per presunto recesso dell'utente ovvero costi per attività di cessazione", non ha offerto alcuna diversa argomentazione idonea ad inficiare il percorso motivazione, il quale peraltro risulta coerente con le risultanze documentali (cfr. fattura contestata e sollecito di pagamento).
In altri termini, l'appellante si è limitato di riproporre la tesi sostenuta in primo grado, assumendo come non avesse provato che gli addebiti portati nella fattura in CP_2 atti corrispondessero nell'an e nel quantum alle condizioni contrattuali pattuite, senza confutare efficacemente le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado che si appalesano, peraltro, pienamente coerenti con il contenuto del documento fiscale de quo, dal cui tenore emerge come gli importi indicati siano correlati a costi di attivazione e servizi ordinari e non a “indebiti addebiti e costi non dovuti”.
Parimenti l'appellante non ha contestato l'ulteriore ratio decidendi che ha condotto al rigetto della domanda né ha fornito elementi concreti per poter condurre ad una diversa conclusione, ovverosia l'assenza di prova sia della data di avvenuto recesso sia dei reclami proposti.
Ciò posto, l'azione di accertamento negativo non è suscettibile di accoglimento, essendo risultata carente la prova dell'inadempimento nel periodo interessato, inadempimento che per poter giustificare l'integrale rifiuto del pagamento del canone ordinario avrebbe dovuto investire non solo una parte dei servizi offerti, peraltro nemmeno compiutamente indicato in primo grado, bensì anche un rilevante o quanto meno non modesto arco temporale.
Invero, facendo applicazione del principio di buona fede che deve sorreggere il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto, deve escludersi che il rifiuto
6 integrale di pagamento possa trovare giustificazione nella generica allegazione di dedotti e non provati inadempimenti.
Tenuto conto che il contratto al momento della proposizione della domanda giudiziale era già stato risolto all'esito dell'invio dell'email di recesso, la difesa in parte qua svolta dalla parte attrice in primo grado è sussumibile nel disposto dell'art. 1460
c.c. a tenore del quale ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Il secondo comma dell'articolo in esame, precisa, però: “Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. Tale eccezione, tuttavia, non è rimessa all'arbitrio del contraente e proprio per tale motivo viene ad essere inibita dal principio di buona fede, ove prevalente alla luce della natura concreta delle circostanze. In proposito, infatti, la Suprema Corte ha a più riprese affermato che il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata. Ne consegue che il giudice, ove sia proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (Cass. civ. Sez. III Sent., 6 luglio 2009, n. 15796).
Nel caso di specie, non vi è prova della sussistenza dell'inadempimento ed in ogni caso di un inadempimento di gravità tale da giustificare l'integrale rifiuto del pagamento.
7 Per ragioni sostanzialmente speculari non è suscettibile di accoglimento l'azione risarcitoria correlata al dedotto inadempimento contrattuale, risultando carente di prova sia il contestato inadempimento per le ragioni sopra indicate sia il danno lamentato.
Se è certamente vero che a fronte dell'allegazione dell'inadempimento grava sulla controparte l'onere di fornire la prova di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte, è altrettanto vero che l'allegazione deve essere specifica e concreta e soprattutto deve essere in grado di individuare compiutamente quali siano le obbligazioni rimaste inadempiute.
Nel caso in esame, l'odierno appellante non ha provato di aver subito danni risarcibili. Inoltre, come prontamente eccepito dalla difesa convenuta, non ha neppure dedotto in modo compiuto in cosa sarebbero consistiti i pregiudizi lamentati.
Il Giudice di primo grado, in ragione della genericità della allegazione e della impossibilità di acquisire, anche in via presuntiva, alcun elemento probatorio idoneo a supportare la richiesta risarcitoria, ha quindi ritenuto doversi respingere le domande formulate dalla parte attrice per non averle questa supportate con sufficienti elementi probatori.
Ciò posto, la parte appellante con l'atto di gravame non ha censurato efficacemente la predetta motivazione, limitandosi a riproporre in astratto la problematica inerente al riparto dell'onere della prova in tema contrattuale, senza tuttavia inficiare il percorso motivazionale concreto del giudice di prime cure.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dall'appellante e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e del valore del giudizio (scaglione sino ad € 1.101,00).
8 Si dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti a carico dell'appellante di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza così provvede:
respinge l'appello proposto da (P. Iva. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, via Ferruzzano 58, in persona del legale rappresentante Parte_1
(C.F. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ivrea n. C.F._1
232/2024 pubblicata in data 04.04.2024 e, per l'effetto, la conferma integralmente;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 250,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario avv. Alessandro Limatola;
dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti a carico della appellante di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Ivrea 2 agosto 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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