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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 14/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2090/2023 R.G., promossa da
, nato a [...], in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, largo delle Sirene, n. 3, presso lo studio dell'Avv.
ON CI (indirizzo pec: , che lo Email_1 rappresenta e difende per mandato in atti
ricorrente nei confronti di nata a [...], in data [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Marsala, via M. Nuccio, n. 2, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Roberta Anselmi (indirizzo pec: , che la Email_2 rappresenta e difende per mandato in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale con domanda di addebito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 15 dicembre 2023, ha premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio con in Gen.trias il 14 febbraio 2023, Controparte_1
e ha esposto che:
- dal matrimonio non sono nati figli;
1 - la causa della crisi coniugale è imputabile a che ha Controparte_1 manifestato una gelosia morbosa e ossessiva nei confronti del marito, aggredendolo anche fisicamente e minacciando sé stessa di togliersi la vita.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi «con tutte le conseguenze di legge».
Con comparsa di risposta depositata in data 5 febbraio 2024, si è costituita Controparte_1
che ha aderito alla domanda di separazione dei coniugi, tuttavia chiedendo, in via
[...] riconvenzionale, l'addebito al ricorrente e disporre, a carico di quest'ultimo, un assegno di mantenimento di € 300 mensili, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza depositata in data 17 giugno 2024, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Espletata la fase istruttoria, anche a mezzo di prove orali, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 9 aprile 2025, previa assegnazione alle parti dei termini perentori previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
Con ordinanza del 24 ottobre 2025, la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio sulle conclusioni delle parti formulate con le note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dal ricorrente in data 29 maggio 2025 e dalla resistente in data 23 giugno 2025, che di seguito sono riportate:
- conclusioni parte ricorrente: «1) voglia dichiarare la separazione dei coniugi senza addebito né mantenimento a carico del […]; 2) Rigettare in ogni caso tutte le domande ed asserzioni Pt_1 proposte da controparte in quanto le prime totalmente infondate e le seconde del tuto false. 3)
Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campobello di Mazara l'annotazione della sentenza di separazione dei coniugi. 4) Spese compensate»;
- conclusioni parte resistente: «Dichiarare la separazione personale dei coniugi, Controparte_1
e , autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto con addebito
[...] Parte_1
a , giuste le ragioni riportate nei pregressi scritti difensivi;
- Disporre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento, in favore di Parte_1 Controparte_1
(coniuge più debole economicamente) un assegno mensile pari ad €.300,00 rivalutabile
[...] secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese».
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, cui la resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il contrasto che traspare dal tenore delle allegazioni delle parti, nonché il loro dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza di prima comparizione (cfr. verbale d'udienza del 16 maggio
2024).
2 3. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito proposta dalla resistente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che - considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo - consenta di attribuire la crisi del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesista una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, potendo il coniuge, cui sia contestata la violazione dei doveri familiari, provare l'anteriorità della crisi (sul punto, da ultimo, Cass. civ., n.
20866/2021).
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto della modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
E, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide, «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., civ., n. 12130/2001.
In tal senso anche Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e
Cass. civ., n. 12383/2005).
Il coniuge che richiede l'addebito, quindi, deve provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri che derivano dal matrimonio sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 16691/2020; Cass. civ., n. 3923/2018 e
Cass. civ., n. 2059/2012).
In conclusione, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di
3 addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stato la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, non potendo pronunciarsi l'addebito se il rapporto della coppia era già compromesso anche prima della violazione.
Va precisato anche che «le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale» (Cass. civ., n.
7388/2017. Sul punto anche Cass. civ., n. 31351/2022).
Orbene, nel caso di specie, la resistente ha attribuito al ricorrente condotte violente e maltrattanti.
In particolare, la resistente ha allegato di avere subìto violenze sessuali, aggressioni fisiche e verbali da parte del marito tanto da essere stata costretta, nel mese di ottobre 2023, ad abbandonare la casa coniugale rifugiandosi presso la Fondazione Pangea in un indirizzo segreto e presentando denuncia- querela nei confronti del resistente (cfr. comparsa di risposta depositata in data 5 febbraio 2024).
La ricorrente non ha fornito alcuna prova nel presente giudizio civile in ordine all'addebito della separazione per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, la teste sorella della resistente, ha riferito Testimone_1 circostanze acquisite de relato, avendo espressamente dichiarato di non avere assistito agli episodi di violenza di cui alle lettere da e) a h) dell'ordinanza del 17 giugno 2024, e di averli appresi dalla resistente («Non ero presente, me l'ha raccontato mia sorella al telefono» cfr. verbale d'udienza del
9 aprile 2025) confermando di non avere mai assistito ad alcuno episodio di violenza di nei Pt_1 confronti della sorella («No, mai, perché io abito negli Stati Uniti e sento mia Controparte_1 sorella a telefono», cfr. verbale d'udienza del 9 aprile 2025). Ciò comporta che la rilevanza delle dichiarazioni della teste è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa.
Va evidenziato, inoltre, che la denuncia-querela del 30 ottobre 2023, prodotta in giudizio dalla resistente (v. allegato n. 3, alla comparsa di risposta), da sola non è sufficiente a provare i fatti in essa indicati, trattandosi soltanto di condizione di procedibilità e, nella sostanza, di una dichiarazione di parte contenente dichiarazioni su fatti di reato la cui fondatezza dovrà essere provata nel giudizio penale.
4 Quanto agli atti relativi al procedimento penale (n. 3527/2023 R.G.N.R.) a carico di , Parte_1 essi assumono valore indiziario nel presente giudizio civile, autonomo rispetto a quello penale, dovendo in questa sede verificare gli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita (Cass. civ., n. 18725/2023).
Dall'attività istruttoria vi è prova che sia stato ad aver subìto atti di violenza da parte Parte_1 della moglie.
E infatti, i testino di parte ricorrente ( e ) hanno tutti Tes_2 Testimone_3 Tes_4 confermato di avere assistito personalmente a specifici episodi di violenza fisica da parte della moglie ai danni del marito come, ad esempio, quello riferito dal teste che, durante una Testimone_3 videochiamata con , ha dichiarato di avere assistito ad una «colluttazione» tra Parte_1 quest'ultimo e la moglie in occasione della quale «è stato anche ferito alla gola dalla moglie Pt_1 con il coltello» (cfr. verbale d'udienza del 2 ottobre 2024).
I testimoni, sulla cui attendibilità non sono sorti dubbi, hanno reso dichiarazioni coerenti internamente ed esternamente, evidenziando condotte violente della moglie ai danni del marito.
In conclusione, la domanda di addebito della resistente va rigettata.
Va precisato che, sebbene abbia allegato fatti di violenza a suo carico, il ricorrente non ha avanzato espressamente domanda di addebito nei confronti della moglie né tale domanda può essere in alcun modo ricavata dalla generica espressione «con tutte le conseguenze di legge» contenuta nelle conclusioni del ricorso e della comparsa conclusionale.
5. A questo punto, deve essere esaminata la domanda di contenuto economico formulata dalla resistente, avente ad oggetto la condanna del ricorrente al versamento di un assegno mensile per il proprio mantenimento.
A tal riguardo, va osservato che «la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non e stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art.708
c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento
e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno» (Cass. civ., sezioni unite, n. 32914/2022).
In relazione al dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, si tiene conto di una pluralità di parametri, ex art. 156 c.c., tra i quali rileva anche la durata del matrimonio.
5 Tale ultimo parametro, inizialmente, è stato preso in considerazione esclusivamente ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, in quanto il diritto al godimento dello stesso non poteva esser subordinato alla convivenza matrimoniale, che restava esclusa dal parametro normativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che si condivide «nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come “affectio coniugalis”, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento. Infatti, se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione» (Cass. civ., n. 20507/2024).
Tale ultima pronuncia rafforza il principio secondo cui la breve durata del matrimonio non preclude automaticamente il diritto all'assegno di mantenimento ribadendo, tuttavia, che in casi di matrimoni estremamente brevi, dove la durata non ha permesso la formazione di una reale comunione di vita,
l'assegno può essere escluso, e valorizza, al contempo, l'importanza di una valutazione concreta e personalizzata di ogni caso, tenendo conto di tutti i parametri previsti dall'art. 156 c.c.
Nel caso di specie, ha dichiarato «[…] Sono scappata via da mio Controparte_1 marito dopo che lui mi ha aggredito […]. Ricordo che era ottobre 2023 […]» (cfr. verbale udienza del 16 maggio 2024).
Dagli atti è emerso che il matrimonio è stato celebrato in data 14 febbraio 2023 in Gen.trias e che, soltanto nel mese di aprile 2023 quando la resistente si è trasferita nell'abitazione del ricorrente sita in Campobello di Mazara, i coniugi hanno iniziato a vivere insieme, (cfr. comparsa di risposta depositata in data 5 febbraio 2024). Circostanza quest'ultima non contestata dal ricorrente.
La convivenza si è così protratta fino al mese di ottobre 2023, come dichiarato dalla resistente (cfr. verbale di udienza del 16 maggio 2024) e non specificamente contestato dal ricorrente (art. 115 c.p.c.).
A ciò si aggiunge che, come provato dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, il breve periodo di convivenza tra i coniugi è stato caratterizzato da frequenti episodi di violenza fisica, di aggressioni verbali, di insulti e di atti di autolesionismo da parte della moglie ai danni del marito.
Ciò posto, tenuto conto della brevissima durata del matrimonio e del rapporto fra le parti, può senz'altro escludersi la costituzione di una vera e propria affectio coniugalis, sufficiente a negare l'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente nei confronti del ricorrente.
6. Infine, non occorre pronunciarsi sui provvedimenti nell'interesse della prole, in assenza di figli nati durante il matrimonio.
7. Le spese processuali vanno poste interamente a carico della resistente stante la sua soccombenza
6 e vanno liquidate nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi con riferimento a tutte le fasi del giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
La resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'ER stante l'ammissione provvisoria di al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 133 Parte_1
d.P.R. n. 115 del 2002.
Deve precisarsi che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme
Cass civ., n. 11590/2019).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi [nata a [...] Controparte_1
(Filippine), in data 20 settembre 1987] e (nato a Castelvetrano, in [...] 08 aprile Parte_1
1971), i quali hanno contratto matrimonio in Gen.trias, il 14 febbraio 2023, trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Campobello di Mazara, al n. 21, parte II, serie C, dell'anno 2023.
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente.
3) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente.
4) Condanna alla rifusione in favore in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 3.809 oltre ad una somma per rimborso delle spese Parte_1 forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
5) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
7 Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
11 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2090/2023 R.G., promossa da
, nato a [...], in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, largo delle Sirene, n. 3, presso lo studio dell'Avv.
ON CI (indirizzo pec: , che lo Email_1 rappresenta e difende per mandato in atti
ricorrente nei confronti di nata a [...], in data [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Marsala, via M. Nuccio, n. 2, presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Roberta Anselmi (indirizzo pec: , che la Email_2 rappresenta e difende per mandato in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale con domanda di addebito.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 15 dicembre 2023, ha premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio con in Gen.trias il 14 febbraio 2023, Controparte_1
e ha esposto che:
- dal matrimonio non sono nati figli;
1 - la causa della crisi coniugale è imputabile a che ha Controparte_1 manifestato una gelosia morbosa e ossessiva nei confronti del marito, aggredendolo anche fisicamente e minacciando sé stessa di togliersi la vita.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi «con tutte le conseguenze di legge».
Con comparsa di risposta depositata in data 5 febbraio 2024, si è costituita Controparte_1
che ha aderito alla domanda di separazione dei coniugi, tuttavia chiedendo, in via
[...] riconvenzionale, l'addebito al ricorrente e disporre, a carico di quest'ultimo, un assegno di mantenimento di € 300 mensili, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza depositata in data 17 giugno 2024, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
Espletata la fase istruttoria, anche a mezzo di prove orali, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 9 aprile 2025, previa assegnazione alle parti dei termini perentori previsti dall'art. 473-bis.28 c.p.c.
Con ordinanza del 24 ottobre 2025, la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio sulle conclusioni delle parti formulate con le note scritte di precisazione delle conclusioni depositate dal ricorrente in data 29 maggio 2025 e dalla resistente in data 23 giugno 2025, che di seguito sono riportate:
- conclusioni parte ricorrente: «1) voglia dichiarare la separazione dei coniugi senza addebito né mantenimento a carico del […]; 2) Rigettare in ogni caso tutte le domande ed asserzioni Pt_1 proposte da controparte in quanto le prime totalmente infondate e le seconde del tuto false. 3)
Ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Campobello di Mazara l'annotazione della sentenza di separazione dei coniugi. 4) Spese compensate»;
- conclusioni parte resistente: «Dichiarare la separazione personale dei coniugi, Controparte_1
e , autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto con addebito
[...] Parte_1
a , giuste le ragioni riportate nei pregressi scritti difensivi;
- Disporre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento, in favore di Parte_1 Controparte_1
(coniuge più debole economicamente) un assegno mensile pari ad €.300,00 rivalutabile
[...] secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese».
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, cui la resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il contrasto che traspare dal tenore delle allegazioni delle parti, nonché il loro dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza di prima comparizione (cfr. verbale d'udienza del 16 maggio
2024).
2 3. In ordine alla fondatezza della domanda di addebito proposta dalla resistente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che - considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo - consenta di attribuire la crisi del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesista una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, potendo il coniuge, cui sia contestata la violazione dei doveri familiari, provare l'anteriorità della crisi (sul punto, da ultimo, Cass. civ., n.
20866/2021).
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto della modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
E, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide, «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., civ., n. 12130/2001.
In tal senso anche Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e
Cass. civ., n. 12383/2005).
Il coniuge che richiede l'addebito, quindi, deve provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri che derivano dal matrimonio sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 16691/2020; Cass. civ., n. 3923/2018 e
Cass. civ., n. 2059/2012).
In conclusione, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di
3 addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stato la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, non potendo pronunciarsi l'addebito se il rapporto della coppia era già compromesso anche prima della violazione.
Va precisato anche che «le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale» (Cass. civ., n.
7388/2017. Sul punto anche Cass. civ., n. 31351/2022).
Orbene, nel caso di specie, la resistente ha attribuito al ricorrente condotte violente e maltrattanti.
In particolare, la resistente ha allegato di avere subìto violenze sessuali, aggressioni fisiche e verbali da parte del marito tanto da essere stata costretta, nel mese di ottobre 2023, ad abbandonare la casa coniugale rifugiandosi presso la Fondazione Pangea in un indirizzo segreto e presentando denuncia- querela nei confronti del resistente (cfr. comparsa di risposta depositata in data 5 febbraio 2024).
La ricorrente non ha fornito alcuna prova nel presente giudizio civile in ordine all'addebito della separazione per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, la teste sorella della resistente, ha riferito Testimone_1 circostanze acquisite de relato, avendo espressamente dichiarato di non avere assistito agli episodi di violenza di cui alle lettere da e) a h) dell'ordinanza del 17 giugno 2024, e di averli appresi dalla resistente («Non ero presente, me l'ha raccontato mia sorella al telefono» cfr. verbale d'udienza del
9 aprile 2025) confermando di non avere mai assistito ad alcuno episodio di violenza di nei Pt_1 confronti della sorella («No, mai, perché io abito negli Stati Uniti e sento mia Controparte_1 sorella a telefono», cfr. verbale d'udienza del 9 aprile 2025). Ciò comporta che la rilevanza delle dichiarazioni della teste è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa.
Va evidenziato, inoltre, che la denuncia-querela del 30 ottobre 2023, prodotta in giudizio dalla resistente (v. allegato n. 3, alla comparsa di risposta), da sola non è sufficiente a provare i fatti in essa indicati, trattandosi soltanto di condizione di procedibilità e, nella sostanza, di una dichiarazione di parte contenente dichiarazioni su fatti di reato la cui fondatezza dovrà essere provata nel giudizio penale.
4 Quanto agli atti relativi al procedimento penale (n. 3527/2023 R.G.N.R.) a carico di , Parte_1 essi assumono valore indiziario nel presente giudizio civile, autonomo rispetto a quello penale, dovendo in questa sede verificare gli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita (Cass. civ., n. 18725/2023).
Dall'attività istruttoria vi è prova che sia stato ad aver subìto atti di violenza da parte Parte_1 della moglie.
E infatti, i testino di parte ricorrente ( e ) hanno tutti Tes_2 Testimone_3 Tes_4 confermato di avere assistito personalmente a specifici episodi di violenza fisica da parte della moglie ai danni del marito come, ad esempio, quello riferito dal teste che, durante una Testimone_3 videochiamata con , ha dichiarato di avere assistito ad una «colluttazione» tra Parte_1 quest'ultimo e la moglie in occasione della quale «è stato anche ferito alla gola dalla moglie Pt_1 con il coltello» (cfr. verbale d'udienza del 2 ottobre 2024).
I testimoni, sulla cui attendibilità non sono sorti dubbi, hanno reso dichiarazioni coerenti internamente ed esternamente, evidenziando condotte violente della moglie ai danni del marito.
In conclusione, la domanda di addebito della resistente va rigettata.
Va precisato che, sebbene abbia allegato fatti di violenza a suo carico, il ricorrente non ha avanzato espressamente domanda di addebito nei confronti della moglie né tale domanda può essere in alcun modo ricavata dalla generica espressione «con tutte le conseguenze di legge» contenuta nelle conclusioni del ricorso e della comparsa conclusionale.
5. A questo punto, deve essere esaminata la domanda di contenuto economico formulata dalla resistente, avente ad oggetto la condanna del ricorrente al versamento di un assegno mensile per il proprio mantenimento.
A tal riguardo, va osservato che «la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale, ma il venir meno della convivenza comporta significati mutamenti: a) il coniuge cui non e stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva e la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato, che può essere liquidato in via provvisoria nel corso del giudizio, ai sensi dell'art.708
c.p.c.; b) il coniuge separato cui è addebitata la separazione perde, invece, il diritto al mantenimento
e può pretendere solo la corresponsione di un assegno alimentare se versa in stato di bisogno» (Cass. civ., sezioni unite, n. 32914/2022).
In relazione al dovere reciproco di assistenza materiale, dopo la separazione, si tiene conto di una pluralità di parametri, ex art. 156 c.c., tra i quali rileva anche la durata del matrimonio.
5 Tale ultimo parametro, inizialmente, è stato preso in considerazione esclusivamente ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, in quanto il diritto al godimento dello stesso non poteva esser subordinato alla convivenza matrimoniale, che restava esclusa dal parametro normativo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che si condivide «nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come “affectio coniugalis”, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento. Infatti, se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione» (Cass. civ., n. 20507/2024).
Tale ultima pronuncia rafforza il principio secondo cui la breve durata del matrimonio non preclude automaticamente il diritto all'assegno di mantenimento ribadendo, tuttavia, che in casi di matrimoni estremamente brevi, dove la durata non ha permesso la formazione di una reale comunione di vita,
l'assegno può essere escluso, e valorizza, al contempo, l'importanza di una valutazione concreta e personalizzata di ogni caso, tenendo conto di tutti i parametri previsti dall'art. 156 c.c.
Nel caso di specie, ha dichiarato «[…] Sono scappata via da mio Controparte_1 marito dopo che lui mi ha aggredito […]. Ricordo che era ottobre 2023 […]» (cfr. verbale udienza del 16 maggio 2024).
Dagli atti è emerso che il matrimonio è stato celebrato in data 14 febbraio 2023 in Gen.trias e che, soltanto nel mese di aprile 2023 quando la resistente si è trasferita nell'abitazione del ricorrente sita in Campobello di Mazara, i coniugi hanno iniziato a vivere insieme, (cfr. comparsa di risposta depositata in data 5 febbraio 2024). Circostanza quest'ultima non contestata dal ricorrente.
La convivenza si è così protratta fino al mese di ottobre 2023, come dichiarato dalla resistente (cfr. verbale di udienza del 16 maggio 2024) e non specificamente contestato dal ricorrente (art. 115 c.p.c.).
A ciò si aggiunge che, come provato dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente, il breve periodo di convivenza tra i coniugi è stato caratterizzato da frequenti episodi di violenza fisica, di aggressioni verbali, di insulti e di atti di autolesionismo da parte della moglie ai danni del marito.
Ciò posto, tenuto conto della brevissima durata del matrimonio e del rapporto fra le parti, può senz'altro escludersi la costituzione di una vera e propria affectio coniugalis, sufficiente a negare l'assegno di mantenimento richiesto dalla resistente nei confronti del ricorrente.
6. Infine, non occorre pronunciarsi sui provvedimenti nell'interesse della prole, in assenza di figli nati durante il matrimonio.
7. Le spese processuali vanno poste interamente a carico della resistente stante la sua soccombenza
6 e vanno liquidate nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi con riferimento a tutte le fasi del giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
La resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'ER stante l'ammissione provvisoria di al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 133 Parte_1
d.P.R. n. 115 del 2002.
Deve precisarsi che non si procede all'applicazione della riduzione della metà del compenso, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo prevista una corrispondenza tra quanto liquidato con decreto in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e quanto disposto in pagamento a favore dello Stato con sentenza (Cass. civ., n. 22017/2018. Conforme
Cass civ., n. 11590/2019).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi [nata a [...] Controparte_1
(Filippine), in data 20 settembre 1987] e (nato a Castelvetrano, in [...] 08 aprile Parte_1
1971), i quali hanno contratto matrimonio in Gen.trias, il 14 febbraio 2023, trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Campobello di Mazara, al n. 21, parte II, serie C, dell'anno 2023.
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente.
3) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente.
4) Condanna alla rifusione in favore in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in € 3.809 oltre ad una somma per rimborso delle spese Parte_1 forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
5) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
7 Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
11 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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