TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/03/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11674/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11674/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, P.za G. Verga n. 16, presso lo studio dell'avv. LA ROSA
FRANCESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, C.so Sicilia n. 29, presso lo studio dell'avv. DE MEO
VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con a Catania in data 22.1.2004. Controparte_1
Dall'unione è nata la figlia in data 02.04.2002. Persona_1
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal resistente con sentenza di separazione n.
4560/2019 pronunciata da questo Tribunale in data 20.11.2019 e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Si è costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
2 Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente Persona_1
non autosufficiente, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto a Catania in data 22.1.2004, tra
Co
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 2004 al N. 23 della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania in data 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11674/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, P.za G. Verga n. 16, presso lo studio dell'avv. LA ROSA
FRANCESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, C.so Sicilia n. 29, presso lo studio dell'avv. DE MEO
VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con a Catania in data 22.1.2004. Controparte_1
Dall'unione è nata la figlia in data 02.04.2002. Persona_1
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal resistente con sentenza di separazione n.
4560/2019 pronunciata da questo Tribunale in data 20.11.2019 e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Si è costituito in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto e depositato telematicamente;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
2 Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente debba contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma economicamente Persona_1
non autosufficiente, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
Il Tribunale prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto a Catania in data 22.1.2004, tra
Co
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_1 CP_1
Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 2004 al N. 23 della Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della figlia Controparte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando, entro il Persona_1
giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di Euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania in data 18 Febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
3