TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/10/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO NT
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1124/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. NATALE GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 giugno 2018, parte ricorrente esponeva di avere presentato in data 12 febbraio 2012 domanda di disoccupazione agricola e che, con nota del 6 febbraio 2018, l' le aveva comunicato il rigetto delle istanze per CP_1 mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
2. Con successivo provvedimento del 10 aprile 2018, l' provvedeva altresì a CP_2 revocare le iscrizioni e le relative prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti
1 ispettivi, formulando contestuale richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, pari ad € 716,17, €1.870,67 € 788,64 per prestazioni già effettuate in quanto ritenute indebitamente corrisposte.
3. Quindi proponeva ricorso avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, la cancellazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, la richiesta di restituzione delle somme relativamente al rapporto dichiarato per l'anno
2011.
4. L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1 tardività, atteso che la cancellazione delle giornate lavorative è confluita negli elenchi trimestrali pubblicati in via telematica ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge n.
111/2011, dal 15 settembre 2017 al 16 ottobre 2017, sicché l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nel termine decadenziale di 120 giorni dalla pubblicazione.
*****
5. La domanda è infondata.
6. Va premesso che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 375/1993, nonché dell'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011, le risultanze degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, una volta pubblicate mediante modalità telematiche sul sito dell' , hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, con decorrenza del CP_1 termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale.
7. Nel caso di specie, gli elenchi modificati relativi agli anni di riferimento sono stati pubblicati dal 15 settembre 2017 al 16 ottobre 2017. Ne consegue che il termine per proporre ricorso scadeva, al più tardi, nel mese di febbraio 2018.
8. Il ricorso risulta depositato in data 7 giugno 2018, dunque ben oltre il termine di decadenza previsto dalla normativa vigente. Pertanto, le contestazioni mosse dalla ricorrente al provvedimento di cancellazione devono ritenersi tardive e inammissibili.
9. Discende da ciò che l' ha legittimamente proceduto al recupero delle somme già CP_1 erogate per l'anno 2011, trattandosi di erogazioni effettuate in assenza del presupposto essenziale dell'iscrizione negli elenchi anagrafici.
2 10. Si compensano le spese del giudizio attesa la particolarità della vicenda e la natura previdenziale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' : CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Accerta e dichiara la legittimità del provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative e conseguente rigetto delle domande di disoccupazione agricola;
3. Accerta la sussistenza dell'indebito in capo alla ricorrente;
4. Condanna la ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite, come sopra quantificate, qualora non abbia già provveduto;
5. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, 03/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1124/2018, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. NATALE GIUSEPPE Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 giugno 2018, parte ricorrente esponeva di avere presentato in data 12 febbraio 2012 domanda di disoccupazione agricola e che, con nota del 6 febbraio 2018, l' le aveva comunicato il rigetto delle istanze per CP_1 mancata iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
2. Con successivo provvedimento del 10 aprile 2018, l' provvedeva altresì a CP_2 revocare le iscrizioni e le relative prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti
1 ispettivi, formulando contestuale richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, pari ad € 716,17, €1.870,67 € 788,64 per prestazioni già effettuate in quanto ritenute indebitamente corrisposte.
3. Quindi proponeva ricorso avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, la cancellazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, la richiesta di restituzione delle somme relativamente al rapporto dichiarato per l'anno
2011.
4. L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1 tardività, atteso che la cancellazione delle giornate lavorative è confluita negli elenchi trimestrali pubblicati in via telematica ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge n.
111/2011, dal 15 settembre 2017 al 16 ottobre 2017, sicché l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nel termine decadenziale di 120 giorni dalla pubblicazione.
*****
5. La domanda è infondata.
6. Va premesso che, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 375/1993, nonché dell'art. 38, comma 7, della legge n. 111/2011, le risultanze degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, una volta pubblicate mediante modalità telematiche sul sito dell' , hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, con decorrenza del CP_1 termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giudiziale.
7. Nel caso di specie, gli elenchi modificati relativi agli anni di riferimento sono stati pubblicati dal 15 settembre 2017 al 16 ottobre 2017. Ne consegue che il termine per proporre ricorso scadeva, al più tardi, nel mese di febbraio 2018.
8. Il ricorso risulta depositato in data 7 giugno 2018, dunque ben oltre il termine di decadenza previsto dalla normativa vigente. Pertanto, le contestazioni mosse dalla ricorrente al provvedimento di cancellazione devono ritenersi tardive e inammissibili.
9. Discende da ciò che l' ha legittimamente proceduto al recupero delle somme già CP_1 erogate per l'anno 2011, trattandosi di erogazioni effettuate in assenza del presupposto essenziale dell'iscrizione negli elenchi anagrafici.
2 10. Si compensano le spese del giudizio attesa la particolarità della vicenda e la natura previdenziale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' : CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Accerta e dichiara la legittimità del provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative e conseguente rigetto delle domande di disoccupazione agricola;
3. Accerta la sussistenza dell'indebito in capo alla ricorrente;
4. Condanna la ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite, come sopra quantificate, qualora non abbia già provveduto;
5. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, 03/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3