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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 23 ottobre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2931/24 RG. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. D. G. Morese)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle rispettive domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, avanti al Pt_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l ai sensi dell'art. CP_1
445 bis comma 6 c.p.c. per sentir accertare il proprio diritto all'assegno ordinario di cui all'art. 1 L. 222\84.
La ricorrente, premesso di aver adito il
Tribunale ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per sentir accertare il proprio diritto all'assegno ordinario di cui all'art. 1 L.
222\84, contestava la c.t.u. con cui erano stati ritenuti insussistenti i requisiti sanitari per conseguire la prestazione richiesta.
In proposito la evidenziava di essere Pt_1
affetta da patologie tali da giustificare una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. L , costituitosi regolarmente, ribadiva CP_1
la correttezza delle conclusioni rese dal c.t.u. nella prima fase.
Espletata CTU, la causa viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Il CTU, passando in rassegna le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha ritenuto che queste determinino, “con particolare riferimento al quadro clinico afferente alla sindrome fibromialgica condizionante un dolore cronico necessitante di terapia farmacologica importante, dalla quale il soggetto trae solo parziale beneficio”, una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini (v. relazione CTU).
Il CTU ha individuato come epoca di decorrenza di tale condizione quella del
9.11.2023, ovvero dalla data della visita medica quindi in epoca di poco successiva alla richiesta di aggravamento del 18.9.2023
(v. relazione CTU). I consulenti di parte hanno aderito alle conclusioni del c.t.u. in tutti i suoi aspetti (v. relazione CTU).
I risultati peritali, raggiunti previo scrupoloso esame del caso ed appropriata discussione, possono essere senza dubbio accolti alla base dell'odierna decisione.
Il ricorso può pertanto essere accolto, sussistendo il diritto della ricorrente all'assegno di cui alla l. 222/84 a decorrere dall'1.12.2023, con gli interessi legali sui singoli ratei dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2931/24 R.G.:
1. dichiara il diritto di Parte_1
all'assegno di cui alla l. 222/84 a decorrere dall'1.12.2023 e per l'effetto condanna l alla relativa erogazione, CP_1
con gli interessi legali sui singoli ratei dal dovuto al saldo;
2. condanna l alla refusione delle CP_1
spese di lite, liquidate in complessivi €
1.200,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ed oltre alle spese di CTU liquidate separatamente;
Bergamo, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 23 ottobre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 2931/24 RG. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. D. G. Morese)
CONTRO
CP_1
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno delle rispettive domande, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, avanti al Pt_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, l ai sensi dell'art. CP_1
445 bis comma 6 c.p.c. per sentir accertare il proprio diritto all'assegno ordinario di cui all'art. 1 L. 222\84.
La ricorrente, premesso di aver adito il
Tribunale ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per sentir accertare il proprio diritto all'assegno ordinario di cui all'art. 1 L.
222\84, contestava la c.t.u. con cui erano stati ritenuti insussistenti i requisiti sanitari per conseguire la prestazione richiesta.
In proposito la evidenziava di essere Pt_1
affetta da patologie tali da giustificare una riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Rassegnava le sopra precisate conclusioni. L , costituitosi regolarmente, ribadiva CP_1
la correttezza delle conclusioni rese dal c.t.u. nella prima fase.
Espletata CTU, la causa viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può essere accolto.
Il CTU, passando in rassegna le patologie da cui è affetta la ricorrente, ha ritenuto che queste determinino, “con particolare riferimento al quadro clinico afferente alla sindrome fibromialgica condizionante un dolore cronico necessitante di terapia farmacologica importante, dalla quale il soggetto trae solo parziale beneficio”, una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini (v. relazione CTU).
Il CTU ha individuato come epoca di decorrenza di tale condizione quella del
9.11.2023, ovvero dalla data della visita medica quindi in epoca di poco successiva alla richiesta di aggravamento del 18.9.2023
(v. relazione CTU). I consulenti di parte hanno aderito alle conclusioni del c.t.u. in tutti i suoi aspetti (v. relazione CTU).
I risultati peritali, raggiunti previo scrupoloso esame del caso ed appropriata discussione, possono essere senza dubbio accolti alla base dell'odierna decisione.
Il ricorso può pertanto essere accolto, sussistendo il diritto della ricorrente all'assegno di cui alla l. 222/84 a decorrere dall'1.12.2023, con gli interessi legali sui singoli ratei dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e quelle di c.t.u., liquidate come da separato provvedimento, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 2931/24 R.G.:
1. dichiara il diritto di Parte_1
all'assegno di cui alla l. 222/84 a decorrere dall'1.12.2023 e per l'effetto condanna l alla relativa erogazione, CP_1
con gli interessi legali sui singoli ratei dal dovuto al saldo;
2. condanna l alla refusione delle CP_1
spese di lite, liquidate in complessivi €
1.200,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ed oltre alle spese di CTU liquidate separatamente;
Bergamo, 23 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini