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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 502 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Edmondo Panella (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Luco dei Marsi, alla via C.F._2
Umbria 3
- OPPONENTE -
e c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Gianluca Mancini (c.f. e dall'Avv. Marco Appetiti (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avezzano, C.F._4
alla via Pio La Torre 22
- OPPOSTA-
Conclusioni: per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
9.12.2024; per l'opposta, come da conclusioni formulate nella comparsa di costituzione.
1
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 14.3.2019
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/19 del Tribunale di Avezzano, Parte_1
emesso in data 29.1.2019 e notificato in data 15.2.2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento di €
11.331,41 oltre interessi e spese del monitorio in favore della società in ragione Controparte_1
del mancato pagamento di quanto a quest'ultima dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas erogata in forza del contratto di somministrazione concluso tra le parti (segnatamente, in relazione ai consumi riportati in tre fatture del 25.9.2017, del 7.11.2017 e del 6.4.2018).
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei suoi confronti lamentando sia di non aver mai ricevuto le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo sia, soprattutto, il fatto che con tali fatture è stato richiesto il pagamento di consumi non fruiti e del tutto smisurati rispetto a quelli effettivamente erogati e già pagati.
Con riguardo a tale ultimo profilo l'opponente ha in particolare evidenziato, da un lato, l'assenza di idonea prova del fatto che il credito azionato sia concretamente riferibile a consumi effettivi e, dall'altro lato, l'incongruenza dei consistenti consumi addebitati avuto riguardo all'utilizzazione del tutto saltuaria dell'immobile oggetto della fornitura ed ai consumi degli anni precedenti (quali elementi da cui ricavare un'evidente erroneità dei conteggi ed un malfunzionamento del contatore, nonostante lo stesso fosse custodito con la dovuta diligenza).
2. Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 dell'opposto decreto ingiuntivo o comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
La società opposta ha in particolare dedotto di aver regolarmente trasmesso le fatture poi poste a base del ricorso monitorio e di aver addebitato i consumi effettivamente erogati così come rilevati dal distributore attraverso gli strumenti di misurazione presso l'utenza dell'opponente.
In particolare la società opposta ha dedotto che la fattura per € 10.615,30 deve essere ricondotta a conguagli relativi al periodo 2014/2017, per il quale erano state in precedenza emesse fatture in acconto su consumi presuntivamente stimati in assenza della comunicazione dei dati di consumo da parte del distributore, procedendosi poi correttamente al dovuto conguaglio una volta ricevuti tali dati.
2 3. Acquisiti gli atti prodotti e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa, con ordinanza del
14.2.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del 13.2.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. L'opposizione non è fondata e non può trovare quindi accoglimento per i motivi di seguito esposti.
4.1 Preliminarmente, con riguardo alla doglianza relativa al mancato ricevimento delle fatture azionate in via monitoria, deve evidenziarsi che, in disparte ogni rilievo in ordine all'effettiva idoneità di tale doglianza a giustificare la revoca del decreto opposto, la società opposta ha prodotto sia copia della diffida al pagamento delle tre suindicate fatture inviata a mezzo A/R e ricevuta in data 3.10.2018 sia, soprattutto, copia del reclamo inviato il 27.10.2017 dalla stessa opponente con riferimento alla più consistente fattura per € 10.615,30 del 25.9.2017 (fattura su cui sono a ben vedere incentrate le contestazioni svolte nel merito dall'opponente, per come si dirà).
La doglianza articolata sul punto non può dunque trovare accoglimento.
4.2 Nel merito occorre premettere che nella specie non sono contestati né l'esistenza del contratto di fornitura di gas intervenuto tra le parti e relativo all'utenza indicata nelle fatture azionate in via monitoria né la regolare esecuzione di tale contratto mediante l'erogazione di gas in favore dell'opponente, fermo quanto di seguito esposto in punto di quantificazione dei consumi effettivi ed addebitati.
4.3 Di contro è oggetto di contestazione l'esistenza del credito azionato in via monitoria sostenendo l'opponente che la società opposta avrebbe indebitamente addebitato dei consumi in relazione a dei periodi che erano stati già in precedenza oggetto di fatturazione e pagamento, senza tuttavia dimostrare l'effettiva fruizione e la corretta quantificazione anche di tali ulteriori addebiti.
4.4 Così delineato l'ambito della controversia giova premettere che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., ord. n. 17401/24), il contatore deve ritenersi accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e che la relativa rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che l'utente conserva il diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore, purché si tratti di una contestazione specifica da parte del fruitore che analiticamente deduca (ad esempio facendo riferimento al dato statistico dei consumi precedenti) l'eccessività dei consumi addebitati da ricondursi a fattori esterni al suo controllo, quali un malfunzionamento od una manomissione del contatore che non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto.
3 Giova peraltro sottolineare che, con particolare riferimento alla contestazione dell'effettività dei consumi addebitati, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come l'utente che contesti il non corretto funzionamento del contatore debba puntualmente allegare e dimostrare i consumi di energia effettuati nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo effettivamente rilevato nelle precedenti bollette (cfr., Cass., sent. n. 297/20).
4.5 Nella specie l'opponente, come detto, ha sostenuto di aver pagato il gas effettivamente erogato e già addebitato con precedenti fatture, deducendo quindi che gli ulteriori importi richiesti non sarebbero stati calcolati sulla base dei consumi effettivi ed allegando sul punto che i consumi addebitati risulterebbero in buona sostanza abnormi tenuto conto dell'utilizzazione saltuaria dell'immobile e dei consumi degli anni precedenti.
Ebbene deve in primo luogo evidenziarsi che tali contestazioni sono state svolte indifferentemente rispetto alle tre le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, pure a fronte della palese differenza di importi portati da tali fatture e, invero, della riconducibilità delle suesposte doglianze alla fattura per € 10.615,30 del 25.9.2017.
Tale fattura è infatti l'unica, per come si dirà, in relazione a cui può in astratto assumersi l'esistenza di consumi già in precedenza addebitati e pagati, oltre ad essere stata l'unica oggetto di reclamo anteriormente all'introduzione del presente giudizio.
A fronte di tale prospettazione la società opposta ha specificamente dedotto, con riferimento alla fattura sopra menzionata del 25.9.2017, di aver operato un conguaglio sulla base dei dati effettivamente registrati e rilevati, dati relativi ad un consistente periodo durante il quale le fatture erano state emesse sulla base dei consumi stimati in via presuntiva.
Tale circostanza emerge compiutamente dalla fattura in esame (prodotta dalla società opposta), dalla quale cui si ricava che la stessa è relativa al periodo ottobre 2014/giugno 2017 ed è stata calcolata sulla base della lettura effettiva dei dati del contatore rilevata al 27.6.2017.
Inoltre tale fattura reca apposito schema riepilogativo del dettaglio delle letture stimate ovvero rilevate nell'intero periodo in questione.
Peraltro è la stessa opponente, nel reclamo inviato in data 27.10.2017, a fare riferimento ad “un ricalcolo”, con ciò escludendosi ogni dubbio circa l'avvenuta effettuazione di un conguaglio relativo ai maggiori consumi rilevati rispetto ad un periodo già oggetto in precedenza di fatturazione.
4 E' del resto con riguardo ad un conguaglio (e, quindi, non anche alle ulteriori due fatture relative a periodi successivi) che può compiutamente riferirsi la contestazione svolta dall'opponente in ordine al già intervenuto pagamento di fatture precedentemente emesse per il medesimo periodo.
Tuttavia, proprio perché viene in rilievo un conguaglio, è evidente che alcun rilievo può e ascriversi alla mera circostanza che nel periodo triennale in questione fossero già state emesse e pagate delle fatture (quale circostanza che anzi è del tutto fisiologica nel caso di conguaglio).
Per quanto invece concerne la dimostrazione della riferibilità del conguaglio richiesto a consumi effettivamente fruiti deve evidenziarsi che la doglianza svolta sul punto dall'opponente risulta generica e, come tale, priva della specificità necessaria a porre in capo all'opposta l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore alla luce dei principi sopra esposti.
Non sono stati infatti puntualmente indicati - né sono stati invero documentati - gli specifici consumi storici calcolati, peraltro, su letture effettivamente rilevate, posto che eventuali letture stimate ben potrebbero del tutto fisiologicamente dare luogo a successivi conguagli.
Solo dalla analitica ricostruzione di tali consumi storici sarebbe stato infatti possibile evincere, in concreto, un'eventuale manifesta sproporzione del consumo addebitato rispetto a quello effettivamente sostenuto, quale indice presuntivo della riconducibilità dell'addebito ad un malfunzionamento ovvero ad una manomissione del contatore.
Peraltro nel caso di specie tale onere di compiuta contestazione risulta anche imposto dall'analiticità della fattura in contestazione, recante, come detto, un apposito schema riepilogativo delle letture rilevate e stimate nel triennio.
Non può dunque ritenersi sussistente una compiuta e specifica contestazione dei consumi addebitati mediante puntuale allegazione degli specifici dati da cui ricavare l'entità dei consumi che l'opponente assume effettuati nel periodo in contestazione sulla base della propria tipologia di consumo e quindi, alla luce di tutte le sopra esposte argomentazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte opponente.
Tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 502 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 69/19 del Tribunale di Controparte_1
Avezzano;
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 28.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 502 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Edmondo Panella (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Luco dei Marsi, alla via C.F._2
Umbria 3
- OPPONENTE -
e c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv.
Gianluca Mancini (c.f. e dall'Avv. Marco Appetiti (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avezzano, C.F._4
alla via Pio La Torre 22
- OPPOSTA-
Conclusioni: per l'opponente, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
9.12.2024; per l'opposta, come da conclusioni formulate nella comparsa di costituzione.
1
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 14.3.2019
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 69/19 del Tribunale di Avezzano, Parte_1
emesso in data 29.1.2019 e notificato in data 15.2.2019, con cui le è stato ingiunto il pagamento di €
11.331,41 oltre interessi e spese del monitorio in favore della società in ragione Controparte_1
del mancato pagamento di quanto a quest'ultima dovuto a titolo di corrispettivo per la fornitura di gas erogata in forza del contratto di somministrazione concluso tra le parti (segnatamente, in relazione ai consumi riportati in tre fatture del 25.9.2017, del 7.11.2017 e del 6.4.2018).
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto opposto previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria nei suoi confronti lamentando sia di non aver mai ricevuto le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo sia, soprattutto, il fatto che con tali fatture è stato richiesto il pagamento di consumi non fruiti e del tutto smisurati rispetto a quelli effettivamente erogati e già pagati.
Con riguardo a tale ultimo profilo l'opponente ha in particolare evidenziato, da un lato, l'assenza di idonea prova del fatto che il credito azionato sia concretamente riferibile a consumi effettivi e, dall'altro lato, l'incongruenza dei consistenti consumi addebitati avuto riguardo all'utilizzazione del tutto saltuaria dell'immobile oggetto della fornitura ed ai consumi degli anni precedenti (quali elementi da cui ricavare un'evidente erroneità dei conteggi ed un malfunzionamento del contatore, nonostante lo stesso fosse custodito con la dovuta diligenza).
2. Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1 dell'opposto decreto ingiuntivo o comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta.
La società opposta ha in particolare dedotto di aver regolarmente trasmesso le fatture poi poste a base del ricorso monitorio e di aver addebitato i consumi effettivamente erogati così come rilevati dal distributore attraverso gli strumenti di misurazione presso l'utenza dell'opponente.
In particolare la società opposta ha dedotto che la fattura per € 10.615,30 deve essere ricondotta a conguagli relativi al periodo 2014/2017, per il quale erano state in precedenza emesse fatture in acconto su consumi presuntivamente stimati in assenza della comunicazione dei dati di consumo da parte del distributore, procedendosi poi correttamente al dovuto conguaglio una volta ricevuti tali dati.
2 3. Acquisiti gli atti prodotti e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa, con ordinanza del
14.2.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del 13.2.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. L'opposizione non è fondata e non può trovare quindi accoglimento per i motivi di seguito esposti.
4.1 Preliminarmente, con riguardo alla doglianza relativa al mancato ricevimento delle fatture azionate in via monitoria, deve evidenziarsi che, in disparte ogni rilievo in ordine all'effettiva idoneità di tale doglianza a giustificare la revoca del decreto opposto, la società opposta ha prodotto sia copia della diffida al pagamento delle tre suindicate fatture inviata a mezzo A/R e ricevuta in data 3.10.2018 sia, soprattutto, copia del reclamo inviato il 27.10.2017 dalla stessa opponente con riferimento alla più consistente fattura per € 10.615,30 del 25.9.2017 (fattura su cui sono a ben vedere incentrate le contestazioni svolte nel merito dall'opponente, per come si dirà).
La doglianza articolata sul punto non può dunque trovare accoglimento.
4.2 Nel merito occorre premettere che nella specie non sono contestati né l'esistenza del contratto di fornitura di gas intervenuto tra le parti e relativo all'utenza indicata nelle fatture azionate in via monitoria né la regolare esecuzione di tale contratto mediante l'erogazione di gas in favore dell'opponente, fermo quanto di seguito esposto in punto di quantificazione dei consumi effettivi ed addebitati.
4.3 Di contro è oggetto di contestazione l'esistenza del credito azionato in via monitoria sostenendo l'opponente che la società opposta avrebbe indebitamente addebitato dei consumi in relazione a dei periodi che erano stati già in precedenza oggetto di fatturazione e pagamento, senza tuttavia dimostrare l'effettiva fruizione e la corretta quantificazione anche di tali ulteriori addebiti.
4.4 Così delineato l'ambito della controversia giova premettere che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., ord. n. 17401/24), il contatore deve ritenersi accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e che la relativa rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, con la conseguenza che l'utente conserva il diritto di contestazione ed il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore, purché si tratti di una contestazione specifica da parte del fruitore che analiticamente deduca (ad esempio facendo riferimento al dato statistico dei consumi precedenti) l'eccessività dei consumi addebitati da ricondursi a fattori esterni al suo controllo, quali un malfunzionamento od una manomissione del contatore che non avrebbe potuto evitare con un'idonea custodia dell'impianto.
3 Giova peraltro sottolineare che, con particolare riferimento alla contestazione dell'effettività dei consumi addebitati, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come l'utente che contesti il non corretto funzionamento del contatore debba puntualmente allegare e dimostrare i consumi di energia effettuati nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo effettivamente rilevato nelle precedenti bollette (cfr., Cass., sent. n. 297/20).
4.5 Nella specie l'opponente, come detto, ha sostenuto di aver pagato il gas effettivamente erogato e già addebitato con precedenti fatture, deducendo quindi che gli ulteriori importi richiesti non sarebbero stati calcolati sulla base dei consumi effettivi ed allegando sul punto che i consumi addebitati risulterebbero in buona sostanza abnormi tenuto conto dell'utilizzazione saltuaria dell'immobile e dei consumi degli anni precedenti.
Ebbene deve in primo luogo evidenziarsi che tali contestazioni sono state svolte indifferentemente rispetto alle tre le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, pure a fronte della palese differenza di importi portati da tali fatture e, invero, della riconducibilità delle suesposte doglianze alla fattura per € 10.615,30 del 25.9.2017.
Tale fattura è infatti l'unica, per come si dirà, in relazione a cui può in astratto assumersi l'esistenza di consumi già in precedenza addebitati e pagati, oltre ad essere stata l'unica oggetto di reclamo anteriormente all'introduzione del presente giudizio.
A fronte di tale prospettazione la società opposta ha specificamente dedotto, con riferimento alla fattura sopra menzionata del 25.9.2017, di aver operato un conguaglio sulla base dei dati effettivamente registrati e rilevati, dati relativi ad un consistente periodo durante il quale le fatture erano state emesse sulla base dei consumi stimati in via presuntiva.
Tale circostanza emerge compiutamente dalla fattura in esame (prodotta dalla società opposta), dalla quale cui si ricava che la stessa è relativa al periodo ottobre 2014/giugno 2017 ed è stata calcolata sulla base della lettura effettiva dei dati del contatore rilevata al 27.6.2017.
Inoltre tale fattura reca apposito schema riepilogativo del dettaglio delle letture stimate ovvero rilevate nell'intero periodo in questione.
Peraltro è la stessa opponente, nel reclamo inviato in data 27.10.2017, a fare riferimento ad “un ricalcolo”, con ciò escludendosi ogni dubbio circa l'avvenuta effettuazione di un conguaglio relativo ai maggiori consumi rilevati rispetto ad un periodo già oggetto in precedenza di fatturazione.
4 E' del resto con riguardo ad un conguaglio (e, quindi, non anche alle ulteriori due fatture relative a periodi successivi) che può compiutamente riferirsi la contestazione svolta dall'opponente in ordine al già intervenuto pagamento di fatture precedentemente emesse per il medesimo periodo.
Tuttavia, proprio perché viene in rilievo un conguaglio, è evidente che alcun rilievo può e ascriversi alla mera circostanza che nel periodo triennale in questione fossero già state emesse e pagate delle fatture (quale circostanza che anzi è del tutto fisiologica nel caso di conguaglio).
Per quanto invece concerne la dimostrazione della riferibilità del conguaglio richiesto a consumi effettivamente fruiti deve evidenziarsi che la doglianza svolta sul punto dall'opponente risulta generica e, come tale, priva della specificità necessaria a porre in capo all'opposta l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore alla luce dei principi sopra esposti.
Non sono stati infatti puntualmente indicati - né sono stati invero documentati - gli specifici consumi storici calcolati, peraltro, su letture effettivamente rilevate, posto che eventuali letture stimate ben potrebbero del tutto fisiologicamente dare luogo a successivi conguagli.
Solo dalla analitica ricostruzione di tali consumi storici sarebbe stato infatti possibile evincere, in concreto, un'eventuale manifesta sproporzione del consumo addebitato rispetto a quello effettivamente sostenuto, quale indice presuntivo della riconducibilità dell'addebito ad un malfunzionamento ovvero ad una manomissione del contatore.
Peraltro nel caso di specie tale onere di compiuta contestazione risulta anche imposto dall'analiticità della fattura in contestazione, recante, come detto, un apposito schema riepilogativo delle letture rilevate e stimate nel triennio.
Non può dunque ritenersi sussistente una compiuta e specifica contestazione dei consumi addebitati mediante puntuale allegazione degli specifici dati da cui ricavare l'entità dei consumi che l'opponente assume effettuati nel periodo in contestazione sulla base della propria tipologia di consumo e quindi, alla luce di tutte le sopra esposte argomentazioni, l'opposizione deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte opponente.
Tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi di cui al
D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 5.201,00/€ 26.000,00) tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 502 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 69/19 del Tribunale di Controparte_1
Avezzano;
2. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
Così deciso in data 28.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ilaria Pepe
6