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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/12/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 369 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), residente a Quartu Parte_1 C.F._1
Sant'Elena ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
MO AN che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante
contro
(p.i. ), con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Cagliari e ivi elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Gianfranco Carboni e
MA CI che, unitamente all'avv. Andrea CO del Foro di Genova, la rappresentano e difendono per procura in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Nell'interesse di :vogliala Corte d'Appello adita, riget- Parte_1
tata ogni contraria istanza, previa rimessione in istruttoria della causa, disporre
CTU al fine di esaminare la documentazione allegata e quantificare i danni pa-
titi dallo stesso e per l'effetto a) riformare totalmente la Sentenza n. n. 660/2022 emessa dal Tribunale Or-
dinario di Cagliari – sez. civile, nel giudizio iscritto al RAC. 6045/2018, pro-
mosso dal sig. contro pub- Parte_1 Controparte_1
blicata l'11/03/2022, Repertorio 679/2022 del 15/03/2022 e dichiarare la
[...]
responsabile dei danni subiti dal sig. Controparte_2 [...]
, odierno appellante;
Parte_2
b) per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire il sig. Parte_1
per tutti i danni subiti e subendi a causa della responsabilità della stessa, danni risultanti dall'esito della CTU, o nella misura che Codesta Corte riterrà con-
grua;
c) con vittoria di spese, del primo e secondo grado di giudizio e restituzione delle spese di lite già rifuse dall'odierno attore.
Nell'interesse di Controparte_1
Piaccia all Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in preliminarità dichiarare l'appello proposto dal Sig.
[...]
inammissibile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli Parte_2
artt. 342 nn. 1 e 2 e 348 bis c.p.c.
1) respingere integralmente l'appello proposto da nei con- Parte_1
fronti dell'odierna appellata perché inammissibile e comunque infondato sia in pagina 2 di 13 fatto che in diritto, per tutte le ragioni di cui in parte narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 660/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Ca-
gliari in data 11 marzo 2022, Repertorio 679/22 del 15/03/2022;
2) in ogni caso respingere tutte le domande dell'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi espressi in tutti i precedenti atti difensivi;
3) con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, comprese eventuali oneri di CTU e CTP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Caglia- Parte_1
ri, la al fine di ottenerne la condanna al ri- Controparte_1
sarcimento dei danni derivatigli, in proprio e quale amministratore de
[...]
dalla denuncia presentata da , legale rappresentan- Parte_3 Parte_4
te della convenuta, presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di in CP_1
data 15 giugno 2013.
L'attore lamentò che il CO aveva segnalato all'autorità marittima la pre-
senza, presso il supermercato CO di Cagliari, di scatolette di tonno, prodotte sotto la ditta Su Tianu Sardu di recanti il marchio Tonnare della Sar- Pt_1
degna e aveva lamentato che tali indicazioni erano false e idonee a indurre in errore i consumatori circa l'origine del prodotto, poiché la società distributrice non aveva mai acquistato tonno rosso dalle Tonnare di . CP_1
La segnalazione –spiegò l'attore- aveva determinato l'avvio del procedi-
mento penale n. 9208/2013 nei suoi confronti per il reato di vendita di prodotti con segni mendaci ex art. 517 c.p., conclusosi con sentenza n. 22 del 10 gen-
naio 2018 del Tribunale penale, passata in giudicato con formula assolutoria pagina 3 di 13 perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale penale aveva accertato che le etichette delle scatolette riporta-
vano diciture evocative delle antiche tonnare di e SO e che il CP_1
volantino pubblicitario del distributore richiamava la tradizione locale della pe-
sca e della lavorazione, ma il tonno proveniva dal e veniva Controparte_3
lavorato nello stabilimento di Cagliari, siccome indicato nelle confezioni stes-
se.
L'attore domandò la condanna della società al risarcimento dei danni, pa-
trimoniali e non patrimoniali subiti nel periodo 2013-2018, consistenti, in par-
ticolare, nelle spese legali sostenute per la difesa, nella riduzione del fatturato della società Le Mareviglie s.r.l., nella conseguente perdita di valore della pro-
pria quota sociale e nel grave pregiudizio all'immagine derivante dall'essere stato sottoposto a procedimento penale.
La convenuta resistette, sostenendo la piena correttezza della segnalazione, i quanto fondata su circostanze veritiere e conforme agli obblighi di diligenza ed eccepì l'assenza di qualsiasi nesso causale tra la condotta del proprio rappre- sentante e i danni dedotti dall'attore.
*
Con sentenza n. 660, pubblicata l'11 marzo 2022, il Tribunale rigettò la do-
manda, ritenendo che la segnalazione non potesse qualificarsi come calunniosa,
in quanto risultasse giustificata dalle diciture riportate sulle etichette, ritenute idonee a indurre in errore i consumatori.
Premesso come la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato non dia luogo a giudicato facente stato in sede civile ai sensi degli artt. 651,
pagina 4 di 13 652 e 654 c.p.p., ma occorra valutare gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale, il primo giudice ritenne non condivisibile l'argomentazione del giudice penale per cui l'indicazione nell'etichetta Quarta
RE di Sardegna pescato nelle antiche tonnare e SO (co- CP_1
me accertato dalla stessa sentenza) oppure pescato nelle antiche tonnare – Car-
loforte's Tunny RA – SO Tunny RA (come accertato dagli ufficiali di polizia giudiziaria) fosse giustificata dall'ulteriore annotazione della zona di pesca FAO37, comprensiva della Tonnara di e come, anzi, proprio CP_1
tale ulteriore indicazione (FAO37) apparisse, al contrario, fuorviante nel senso che dall'etichetta si traeva conferma della pesca nelle antiche tonnare di Per_1
(Carloforte's Tunny RA).
[...]
Ancora, il primo giudice escluse che la circostanza che nella sentenza penale tale indicazione contenuta nelle scatolette fosse stata ritenuta imprecisa più che
ingannevole potesse condurre, in sede civile, ad affermare che la segnalazione del CO, vagliata come fondata sia dalla polizia giudiziaria che dal pubblico ministero fosse calunniosa, apparendo, anzi, palesemente conforme a quanto poi accertato dalla polizia giudiziaria.
Quanto al nesso di causalità tra i danni lamentati e la denuncia, il giudice precisò che, nel sistema processuale, la denuncia non produce effetti diretti sui danni derivanti dal procedimento penale, poiché l'instaurazione del processo dipende dall'autonoma valutazione dell'autorità giudiziaria e richiamò, infine,
il principio secondo cui la colpa del denunciante non rileva ai fini risarcitori,
stante l'esigenza di evitare che il timore di conseguenze civili ostacoli la colla-
borazione dei cittadini con la giustizia.
pagina 5 di 13 Infine, evidenziò la genericità dei danni allegati, in difetto di qualsiasi dimo-
strazione di un nesso tra la segnalazione e la riduzione del fatturato.
2. Avverso tale decisione ha proposto impugnazione il il quale affi- Pt_1
dato le proprie doglianze a tre motivi.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha censurato la ricostruzione dei fat-
ti effettuata dal primo giudice, per aver questi fondato la decisione su elementi fattuali inesatti, dal momento che aveva attribuito all'etichetta delle sue scato-
lette la dicitura pescato nelle antiche tonnare – Carloforte's Tunny RA –
SO Tunny RA, che non risultava, invece, presente.
L'etichetta indicava, invece, il luogo di produzione (Cagliari, viale Elmas) e la zona FAO 37, senza riferimenti al pescato della convenuta.
2.2 Con un secondo articolato motivo, il ha lamentato che: Pt_1
a) la sentenza aveva erroneamente ritenuto ingannevole l'etichetta, che riportava informazioni veritiere su origine, prove-
nienza e lavorazione, atteso che alcuna irrilevanza avrebbe potuto at-
tribuirsi al contenuto del volantino CO, estraneo alla sua condot-
ta;
b) la segnalazione era stata certamente dolosa, poiché, pur po-
tendo verificare la veridicità delle indicazioni (essendo esperto del settore), il CO le aveva definite false senza alcun riscontro, così
determinando l'avvio di un procedimento penale;
in ogni caso, sa-
rebbe stata ravvisabile una colpa grave per imprudenza e negligenza nell'omessa verifica di dati facilmente accertabili;
c) non era ravvisabile l'interruzione del nesso causale per effet-
pagina 6 di 13 to dell'iniziativa del pubblico ministero, riuscendo tale impostazione contrasta con il principio di equivalenza delle cause concorrenti (art. 41 c.p.), atteso che l'avvio del procedimento penale era stato conse-
guenza diretta della denuncia, sicché il nesso causale permaneva.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha evidenziato come il primo giudice non avesse tenuto conto del fatto che l'indagine penale aveva prodotto danni patrimoniali (spese legali) e non patrimoniali (danno di immagine, patimenti personali) documentati e suscettibili di quantificazione mediante c.t.u.
*
La società appellata ha resistito, eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto volto alla mera riposizione degli argomenti portati davanti al primo giudice e, nel merito, la sua infondatezza.
***
3. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità
dell'appello.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione deve ritenersi ammissibile, in quanto non risultano integrate le ipotesi di inammissi-
bilità previste dalla norma.
Pur non essendo l'atto di gravame strutturato in motivi logicamente volti a demolire specifiche parti della sentenza (caratterizzandosi esso, piuttosto, per una critica complessiva alla sentenza di primo grado) è possibile individuare al suo interno specifiche doglianze, relative alla ricostruzione dei fatti,
all'esclusione della responsabilità civile del convenuto, alla valutazione del nesso causale nonché all'omessa considerazione dell'ingiustizia e della quanti-
pagina 7 di 13 ficazione del danno, che consentono di individuare in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e di ricavare una parte volitiva e argomentativa a contrastato delle ragioni addotte dal primo giudice (Cass., 24 agosto 2025, n. 23804).
3.1 Pur ammissibile, l'appello è, però, infondato.
Nell'esaminare le censure sollevate dal occorre muovere dal princi- Pt_1
pio consolidato, ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione, per cui la de-
nuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione di querela per un reato così perseguibile) può costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denuncia-
to, solo ove contenga gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia (ord. 14 maggio 2025, n. 12875).
Consegue che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia sotto entrambi i profili, oggettivo e soggettivo.
In mancanza di una siffatta prova, la domanda risarcitoria deve essere riget-
tata.
Al di fuori di tale ipotesi, la denuncia costituisce adempimento del dovere civico di segnalare fatti illeciti, rispondente all'interesse pubblico alla repres-
sione dei reati, e l'attività del pubblico ministero, titolare dell'azione penale, si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo ogni nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato.
In applicazione di tale principio, la responsabilità dell'odierna appellata pre-
supporrebbe che, con la denuncia, il CO avesse stati esposti fatti radicalmen-
pagina 8 di 13 te falsi, idonei ad inficiare o alterare la valutazione di confondibilità rimessa al giudice penale.
Tanto non è, invece, accaduto, atteso che, nella fattispecie, il denunciante aveva solo esposto come il prodotto venduto fosse presentato al pubblico come proveniente dalle tonnare di . CP_1
I motivi d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti volti a contrare la conclusione raggiunta dal primo giudice in relazione al carattere calunnioso della denuncia, non giustificano una conclusione differen-
te da quella cui è pervenuto il Tribunale.
Dagli atti emerge che la segnalazione del CO all'Ufficio Circondariale
Marittimo di si fondasse, appunto, su elementi obiettivi: CP_1
- le etichette delle scatolette di tonno recavano diciture quali lavorato
artigianalmente secondo l'antica ricetta NA – Tonnare della
Sardegna;
- il volantino pubblicitario CO associava il prodotto alla pesca nelle
antiche tonnare di e SO. CP_1
Tali indicazioni, come accertato dagli ufficiali di polizia giudiziaria, erano certamente idonee a indurre in errore il consumatore circa il sito di pesca, tanto che, da tale segnalazione, il pubblico ministero ritenne di trarre una notizia di reato, tale da giustificare l'avvio dell'azione penale nei confronti dell'odierno appellante.
La successiva assoluzione penale (perché il fatto non sussiste) è intervenuta in ragione di una interpretazione favorevole circa la provenienza FAO 37 del pescato, non già per falsità della segnalazione, che anzi trovò riscontro negli pagina 9 di 13 accertamenti della Guardia Costiera e nella motivazione della sentenza penale n. 22/2018.
Sotto questo profilo, non rileva che l'indicazione della provenienza del pro-
dotto dalle antiche tonnare di e SO fosse contenuta nel solo CP_1
volantino che accompagnava la vendita e non nell'etichetta delle scatolette, in quanto, in questa materia, occorre tenere conto della consapevolezza del de-
nunciante in merito all'innocenza dell'accusato.
Tale consapevolezza è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denun-
ziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di di-
scernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (così, Cass.
pen., 18 febbraio-15 aprile 2020, n. 12209).
Nella fattispecie, l'accostamento dei dati ricavabili dalle indicazioni sulla confezione (lavorato artigianalmente secondo l'antica ricetta NA –
Tonnare della Sardegna) e quelle sul volantino (prodotto pescato nelle antiche
tonnare di e SO) era certamente idoneo a ingenerare confu- CP_1
sione in ordine alla provenienza del prodotto.
Il parametro di riferimento per la valutazione del rischio di confusione, in-
fatti, è individuato nel consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali so-
no adottati i segni in conflitto.
Secondo una formula consolidata, per consumatore medio deve intendersi un consumatore cui siano destinati i prodotti o i servizi di cui si tratta, che sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., Cass., 21
settembre 2004, n. 18920).
pagina 10 di 13 Di conseguenza, nella valutazione non può prescindersi anche dal livello di esperienza, di conoscenza e di attenzione che connota il consumatore di quel tipo di prodotto o servizio, nel senso che il rischio di confusione può apprez-
zarsi tendenzialmente tanto più elevato quanto maggiormente esso sia di uso o di consumo corrente, quando cioè si tratti di res tipicamente acquistata da un consumatore che non presta molta attenzione e che non ha qualificazioni parti-
colari (situazione che, ovviamente, può ricorrere in caso di acquisto di generi alimentari in un supermercato).
Né sono state allegate condotte rivelatrici di strumentalità, atteso che il Pt_5
[..
si era limitato a segnalare alla autorità marittima come il prodotto venduto non provenisse dal proprio pescato.
Quanto, poi, al profilo della prospettata colpa grave, va ribadito che, secon-
do la giurisprudenza di legittimità (Cass., 11 dicembre 2013, n. 27756), la col-
pa è irrilevante ai fini della responsabilità civile per denuncia infondata, in quanto l'ordinamento mira a non scoraggiare la collaborazione dei cittadini con l'autorità giudiziaria.
Infine, il nesso causale tra la denuncia e il danno lamentato è interrotto dall'attività del pubblico ministero, titolare dell'azione penale, che si è sovrap- posta all'iniziativa del privato, costituendo causa autonoma e necessaria dell'instaurazione del procedimento penale (Cass., ord. 7 gennaio 2022, n.
299).
Per scrupolo di motivazione, deve evidenziarsi, infine, come l'appellante si sia limitato a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, attraverso allegazioni generiche e senza fornire alcuna prova.
pagina 11 di 13 Al riguardo, giova ricordare che, per le regole di distribuzione dell'onere probatorio in tema di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato che agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno subito ha l'onere di provare tutti gli elementi del fatto illecito.
Quanto alla richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, diret-
ta alla quantificazione del danno lamentato, occorre osservare che la consulen-
za costituisce strumento di valutazione tecnica di fatti già dimostrati. Essa è fi-
nalizzata a chiarire aspetti tecnici o stimare elementi documentali già presenti in atti, come la quantificazione di un danno provato. Non può, invece, essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte onerata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda.
Anche la consulenza tecnica percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario, presuppone la precisa indivi-
duazione del danno, la cui valutazione, ma non individuazione, può essere ri-
messa all'esperto, a evitare che sia il c.t.u. a indagare su fatti non dedotti dalle parti oppure a raccogliere prove di circostanze che sarebbe stato onere delle parti dimostrare;
la c.t.u. non può essere utilizzata per sopperire alle carenze probatorie delle parti né per svolgere indagini esplorative alla ricerca di fatti non provati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi la prova degli elementi oggettivo e soggettivo della calunnia nonché ogni profilo di responsa-
bilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è, pertanto, infondata e l'appello va integralmente rigettato
pagina 12 di 13 4. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, liqui-
date in dispositivo.
Sullo scaglione di valore indeterminato basso, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro la senten- Parte_1
za n. 660/2022 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata del-
le spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 5 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 369 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), residente a Quartu Parte_1 C.F._1
Sant'Elena ed elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv.
MO AN che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante
contro
(p.i. ), con sede a Controparte_1 P.IVA_1
Cagliari e ivi elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Gianfranco Carboni e
MA CI che, unitamente all'avv. Andrea CO del Foro di Genova, la rappresentano e difendono per procura in atti,
appellata
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Nell'interesse di :vogliala Corte d'Appello adita, riget- Parte_1
tata ogni contraria istanza, previa rimessione in istruttoria della causa, disporre
CTU al fine di esaminare la documentazione allegata e quantificare i danni pa-
titi dallo stesso e per l'effetto a) riformare totalmente la Sentenza n. n. 660/2022 emessa dal Tribunale Or-
dinario di Cagliari – sez. civile, nel giudizio iscritto al RAC. 6045/2018, pro-
mosso dal sig. contro pub- Parte_1 Controparte_1
blicata l'11/03/2022, Repertorio 679/2022 del 15/03/2022 e dichiarare la
[...]
responsabile dei danni subiti dal sig. Controparte_2 [...]
, odierno appellante;
Parte_2
b) per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire il sig. Parte_1
per tutti i danni subiti e subendi a causa della responsabilità della stessa, danni risultanti dall'esito della CTU, o nella misura che Codesta Corte riterrà con-
grua;
c) con vittoria di spese, del primo e secondo grado di giudizio e restituzione delle spese di lite già rifuse dall'odierno attore.
Nell'interesse di Controparte_1
Piaccia all Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, in preliminarità dichiarare l'appello proposto dal Sig.
[...]
inammissibile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli Parte_2
artt. 342 nn. 1 e 2 e 348 bis c.p.c.
1) respingere integralmente l'appello proposto da nei con- Parte_1
fronti dell'odierna appellata perché inammissibile e comunque infondato sia in pagina 2 di 13 fatto che in diritto, per tutte le ragioni di cui in parte narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 660/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di Ca-
gliari in data 11 marzo 2022, Repertorio 679/22 del 15/03/2022;
2) in ogni caso respingere tutte le domande dell'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi espressi in tutti i precedenti atti difensivi;
3) con vittoria delle spese e dei compensi di giudizio, comprese eventuali oneri di CTU e CTP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Caglia- Parte_1
ri, la al fine di ottenerne la condanna al ri- Controparte_1
sarcimento dei danni derivatigli, in proprio e quale amministratore de
[...]
dalla denuncia presentata da , legale rappresentan- Parte_3 Parte_4
te della convenuta, presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di in CP_1
data 15 giugno 2013.
L'attore lamentò che il CO aveva segnalato all'autorità marittima la pre-
senza, presso il supermercato CO di Cagliari, di scatolette di tonno, prodotte sotto la ditta Su Tianu Sardu di recanti il marchio Tonnare della Sar- Pt_1
degna e aveva lamentato che tali indicazioni erano false e idonee a indurre in errore i consumatori circa l'origine del prodotto, poiché la società distributrice non aveva mai acquistato tonno rosso dalle Tonnare di . CP_1
La segnalazione –spiegò l'attore- aveva determinato l'avvio del procedi-
mento penale n. 9208/2013 nei suoi confronti per il reato di vendita di prodotti con segni mendaci ex art. 517 c.p., conclusosi con sentenza n. 22 del 10 gen-
naio 2018 del Tribunale penale, passata in giudicato con formula assolutoria pagina 3 di 13 perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale penale aveva accertato che le etichette delle scatolette riporta-
vano diciture evocative delle antiche tonnare di e SO e che il CP_1
volantino pubblicitario del distributore richiamava la tradizione locale della pe-
sca e della lavorazione, ma il tonno proveniva dal e veniva Controparte_3
lavorato nello stabilimento di Cagliari, siccome indicato nelle confezioni stes-
se.
L'attore domandò la condanna della società al risarcimento dei danni, pa-
trimoniali e non patrimoniali subiti nel periodo 2013-2018, consistenti, in par-
ticolare, nelle spese legali sostenute per la difesa, nella riduzione del fatturato della società Le Mareviglie s.r.l., nella conseguente perdita di valore della pro-
pria quota sociale e nel grave pregiudizio all'immagine derivante dall'essere stato sottoposto a procedimento penale.
La convenuta resistette, sostenendo la piena correttezza della segnalazione, i quanto fondata su circostanze veritiere e conforme agli obblighi di diligenza ed eccepì l'assenza di qualsiasi nesso causale tra la condotta del proprio rappre- sentante e i danni dedotti dall'attore.
*
Con sentenza n. 660, pubblicata l'11 marzo 2022, il Tribunale rigettò la do-
manda, ritenendo che la segnalazione non potesse qualificarsi come calunniosa,
in quanto risultasse giustificata dalle diciture riportate sulle etichette, ritenute idonee a indurre in errore i consumatori.
Premesso come la sentenza penale di assoluzione dell'attore dal fatto-reato non dia luogo a giudicato facente stato in sede civile ai sensi degli artt. 651,
pagina 4 di 13 652 e 654 c.p.p., ma occorra valutare gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale, il primo giudice ritenne non condivisibile l'argomentazione del giudice penale per cui l'indicazione nell'etichetta Quarta
RE di Sardegna pescato nelle antiche tonnare e SO (co- CP_1
me accertato dalla stessa sentenza) oppure pescato nelle antiche tonnare – Car-
loforte's Tunny RA – SO Tunny RA (come accertato dagli ufficiali di polizia giudiziaria) fosse giustificata dall'ulteriore annotazione della zona di pesca FAO37, comprensiva della Tonnara di e come, anzi, proprio CP_1
tale ulteriore indicazione (FAO37) apparisse, al contrario, fuorviante nel senso che dall'etichetta si traeva conferma della pesca nelle antiche tonnare di Per_1
(Carloforte's Tunny RA).
[...]
Ancora, il primo giudice escluse che la circostanza che nella sentenza penale tale indicazione contenuta nelle scatolette fosse stata ritenuta imprecisa più che
ingannevole potesse condurre, in sede civile, ad affermare che la segnalazione del CO, vagliata come fondata sia dalla polizia giudiziaria che dal pubblico ministero fosse calunniosa, apparendo, anzi, palesemente conforme a quanto poi accertato dalla polizia giudiziaria.
Quanto al nesso di causalità tra i danni lamentati e la denuncia, il giudice precisò che, nel sistema processuale, la denuncia non produce effetti diretti sui danni derivanti dal procedimento penale, poiché l'instaurazione del processo dipende dall'autonoma valutazione dell'autorità giudiziaria e richiamò, infine,
il principio secondo cui la colpa del denunciante non rileva ai fini risarcitori,
stante l'esigenza di evitare che il timore di conseguenze civili ostacoli la colla-
borazione dei cittadini con la giustizia.
pagina 5 di 13 Infine, evidenziò la genericità dei danni allegati, in difetto di qualsiasi dimo-
strazione di un nesso tra la segnalazione e la riduzione del fatturato.
2. Avverso tale decisione ha proposto impugnazione il il quale affi- Pt_1
dato le proprie doglianze a tre motivi.
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha censurato la ricostruzione dei fat-
ti effettuata dal primo giudice, per aver questi fondato la decisione su elementi fattuali inesatti, dal momento che aveva attribuito all'etichetta delle sue scato-
lette la dicitura pescato nelle antiche tonnare – Carloforte's Tunny RA –
SO Tunny RA, che non risultava, invece, presente.
L'etichetta indicava, invece, il luogo di produzione (Cagliari, viale Elmas) e la zona FAO 37, senza riferimenti al pescato della convenuta.
2.2 Con un secondo articolato motivo, il ha lamentato che: Pt_1
a) la sentenza aveva erroneamente ritenuto ingannevole l'etichetta, che riportava informazioni veritiere su origine, prove-
nienza e lavorazione, atteso che alcuna irrilevanza avrebbe potuto at-
tribuirsi al contenuto del volantino CO, estraneo alla sua condot-
ta;
b) la segnalazione era stata certamente dolosa, poiché, pur po-
tendo verificare la veridicità delle indicazioni (essendo esperto del settore), il CO le aveva definite false senza alcun riscontro, così
determinando l'avvio di un procedimento penale;
in ogni caso, sa-
rebbe stata ravvisabile una colpa grave per imprudenza e negligenza nell'omessa verifica di dati facilmente accertabili;
c) non era ravvisabile l'interruzione del nesso causale per effet-
pagina 6 di 13 to dell'iniziativa del pubblico ministero, riuscendo tale impostazione contrasta con il principio di equivalenza delle cause concorrenti (art. 41 c.p.), atteso che l'avvio del procedimento penale era stato conse-
guenza diretta della denuncia, sicché il nesso causale permaneva.
2.3 Con un terzo motivo, l'appellante ha evidenziato come il primo giudice non avesse tenuto conto del fatto che l'indagine penale aveva prodotto danni patrimoniali (spese legali) e non patrimoniali (danno di immagine, patimenti personali) documentati e suscettibili di quantificazione mediante c.t.u.
*
La società appellata ha resistito, eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto volto alla mera riposizione degli argomenti portati davanti al primo giudice e, nel merito, la sua infondatezza.
***
3. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità
dell'appello.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione deve ritenersi ammissibile, in quanto non risultano integrate le ipotesi di inammissi-
bilità previste dalla norma.
Pur non essendo l'atto di gravame strutturato in motivi logicamente volti a demolire specifiche parti della sentenza (caratterizzandosi esso, piuttosto, per una critica complessiva alla sentenza di primo grado) è possibile individuare al suo interno specifiche doglianze, relative alla ricostruzione dei fatti,
all'esclusione della responsabilità civile del convenuto, alla valutazione del nesso causale nonché all'omessa considerazione dell'ingiustizia e della quanti-
pagina 7 di 13 ficazione del danno, che consentono di individuare in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e di ricavare una parte volitiva e argomentativa a contrastato delle ragioni addotte dal primo giudice (Cass., 24 agosto 2025, n. 23804).
3.1 Pur ammissibile, l'appello è, però, infondato.
Nell'esaminare le censure sollevate dal occorre muovere dal princi- Pt_1
pio consolidato, ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione, per cui la de-
nuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione di querela per un reato così perseguibile) può costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denuncia-
to, solo ove contenga gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia (ord. 14 maggio 2025, n. 12875).
Consegue che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia sotto entrambi i profili, oggettivo e soggettivo.
In mancanza di una siffatta prova, la domanda risarcitoria deve essere riget-
tata.
Al di fuori di tale ipotesi, la denuncia costituisce adempimento del dovere civico di segnalare fatti illeciti, rispondente all'interesse pubblico alla repres-
sione dei reati, e l'attività del pubblico ministero, titolare dell'azione penale, si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo ogni nesso causale tra la denuncia e il danno eventualmente subito dal denunciato.
In applicazione di tale principio, la responsabilità dell'odierna appellata pre-
supporrebbe che, con la denuncia, il CO avesse stati esposti fatti radicalmen-
pagina 8 di 13 te falsi, idonei ad inficiare o alterare la valutazione di confondibilità rimessa al giudice penale.
Tanto non è, invece, accaduto, atteso che, nella fattispecie, il denunciante aveva solo esposto come il prodotto venduto fosse presentato al pubblico come proveniente dalle tonnare di . CP_1
I motivi d'appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti volti a contrare la conclusione raggiunta dal primo giudice in relazione al carattere calunnioso della denuncia, non giustificano una conclusione differen-
te da quella cui è pervenuto il Tribunale.
Dagli atti emerge che la segnalazione del CO all'Ufficio Circondariale
Marittimo di si fondasse, appunto, su elementi obiettivi: CP_1
- le etichette delle scatolette di tonno recavano diciture quali lavorato
artigianalmente secondo l'antica ricetta NA – Tonnare della
Sardegna;
- il volantino pubblicitario CO associava il prodotto alla pesca nelle
antiche tonnare di e SO. CP_1
Tali indicazioni, come accertato dagli ufficiali di polizia giudiziaria, erano certamente idonee a indurre in errore il consumatore circa il sito di pesca, tanto che, da tale segnalazione, il pubblico ministero ritenne di trarre una notizia di reato, tale da giustificare l'avvio dell'azione penale nei confronti dell'odierno appellante.
La successiva assoluzione penale (perché il fatto non sussiste) è intervenuta in ragione di una interpretazione favorevole circa la provenienza FAO 37 del pescato, non già per falsità della segnalazione, che anzi trovò riscontro negli pagina 9 di 13 accertamenti della Guardia Costiera e nella motivazione della sentenza penale n. 22/2018.
Sotto questo profilo, non rileva che l'indicazione della provenienza del pro-
dotto dalle antiche tonnare di e SO fosse contenuta nel solo CP_1
volantino che accompagnava la vendita e non nell'etichetta delle scatolette, in quanto, in questa materia, occorre tenere conto della consapevolezza del de-
nunciante in merito all'innocenza dell'accusato.
Tale consapevolezza è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denun-
ziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di di-
scernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (così, Cass.
pen., 18 febbraio-15 aprile 2020, n. 12209).
Nella fattispecie, l'accostamento dei dati ricavabili dalle indicazioni sulla confezione (lavorato artigianalmente secondo l'antica ricetta NA –
Tonnare della Sardegna) e quelle sul volantino (prodotto pescato nelle antiche
tonnare di e SO) era certamente idoneo a ingenerare confu- CP_1
sione in ordine alla provenienza del prodotto.
Il parametro di riferimento per la valutazione del rischio di confusione, in-
fatti, è individuato nel consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali so-
no adottati i segni in conflitto.
Secondo una formula consolidata, per consumatore medio deve intendersi un consumatore cui siano destinati i prodotti o i servizi di cui si tratta, che sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr., Cass., 21
settembre 2004, n. 18920).
pagina 10 di 13 Di conseguenza, nella valutazione non può prescindersi anche dal livello di esperienza, di conoscenza e di attenzione che connota il consumatore di quel tipo di prodotto o servizio, nel senso che il rischio di confusione può apprez-
zarsi tendenzialmente tanto più elevato quanto maggiormente esso sia di uso o di consumo corrente, quando cioè si tratti di res tipicamente acquistata da un consumatore che non presta molta attenzione e che non ha qualificazioni parti-
colari (situazione che, ovviamente, può ricorrere in caso di acquisto di generi alimentari in un supermercato).
Né sono state allegate condotte rivelatrici di strumentalità, atteso che il Pt_5
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si era limitato a segnalare alla autorità marittima come il prodotto venduto non provenisse dal proprio pescato.
Quanto, poi, al profilo della prospettata colpa grave, va ribadito che, secon-
do la giurisprudenza di legittimità (Cass., 11 dicembre 2013, n. 27756), la col-
pa è irrilevante ai fini della responsabilità civile per denuncia infondata, in quanto l'ordinamento mira a non scoraggiare la collaborazione dei cittadini con l'autorità giudiziaria.
Infine, il nesso causale tra la denuncia e il danno lamentato è interrotto dall'attività del pubblico ministero, titolare dell'azione penale, che si è sovrap- posta all'iniziativa del privato, costituendo causa autonoma e necessaria dell'instaurazione del procedimento penale (Cass., ord. 7 gennaio 2022, n.
299).
Per scrupolo di motivazione, deve evidenziarsi, infine, come l'appellante si sia limitato a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, attraverso allegazioni generiche e senza fornire alcuna prova.
pagina 11 di 13 Al riguardo, giova ricordare che, per le regole di distribuzione dell'onere probatorio in tema di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato che agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno subito ha l'onere di provare tutti gli elementi del fatto illecito.
Quanto alla richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, diret-
ta alla quantificazione del danno lamentato, occorre osservare che la consulen-
za costituisce strumento di valutazione tecnica di fatti già dimostrati. Essa è fi-
nalizzata a chiarire aspetti tecnici o stimare elementi documentali già presenti in atti, come la quantificazione di un danno provato. Non può, invece, essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte onerata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda.
Anche la consulenza tecnica percipiente, ossia disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario, presuppone la precisa indivi-
duazione del danno, la cui valutazione, ma non individuazione, può essere ri-
messa all'esperto, a evitare che sia il c.t.u. a indagare su fatti non dedotti dalle parti oppure a raccogliere prove di circostanze che sarebbe stato onere delle parti dimostrare;
la c.t.u. non può essere utilizzata per sopperire alle carenze probatorie delle parti né per svolgere indagini esplorative alla ricerca di fatti non provati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi la prova degli elementi oggettivo e soggettivo della calunnia nonché ogni profilo di responsa-
bilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è, pertanto, infondata e l'appello va integralmente rigettato
pagina 12 di 13 4. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, liqui-
date in dispositivo.
Sullo scaglione di valore indeterminato basso, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio, introduttiva e di decisione.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. rigetta l'appello proposto da contro la senten- Parte_1
za n. 660/2022 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata del-
le spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 5 dicembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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