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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 24/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1256/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1256 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da
nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. Maria Simona Luigia Pedde, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Sassari, in viale Umberto n. 106;
Ricorrente contro
, nato a [...] il [...], C.F. con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. MARCO BASOLU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Nuoro in Piazza Italia n. 7;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la parte ricorrente come rassegnate nelle note di trattazione scritta sostitutive
d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate il g. 25.07.2024:
«a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 di , nato a [...] il [...], ordinando l'annotazione a margine dell'atto di CP_1
matrimonio e nel registro dello Stato Civile del Comune di ZA;
b) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (Nuoro, il 01/01/2012), (Nuoro, il Per_1 Per_2
11/08/2013) e (Nuoro, il 03/07/2015), disponendo la prevalente collocazione dei minori presso Per_3
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la madre con la quale resteranno a vivere nella casa coniugale, sita in ZA, Via Pietro Meloni Satta
n.3;
c) assegnare la disponibilità ed il godimento della intera casa coniugale sita in ZA, Via Pietro
Meloni Satta n.3, unitamente alle pertinenze, agli arredi ed ai mobili ivi contenuti, alla ricorrente così come meglio precisato con provvedimento del 18.04.2024 (confermato dalla Sezione Collegiale del Tribunale di Nuoro che addì 28.10.2024 in sede ha respinto il reclamo 669 terdecies c.p.c.) a chiarimento dell'ordinanza presidenziale del 02.05.2023;
d) disporre a carico di , a far data dalla domanda (deposito del ricorso dicembre CP_1
2022), a titolo di contributo al mantenimento dei minori , e , il pagamento della Per_1 Per_2 Per_3 somma non inferiore a € 900,00 (€300,00 per ciascun figlio), importo comprensivo dell'intero assegno unico universale entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese con versamento sul c/c intestato alla ricorrente oltre aggiornamento ISTAT nonché il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del CNF “Sulla regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”;
e) confermare dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo tempi modalità indicate nel provvedimento presidenziale del 02.05.2023;
f) condannare il resistente al pagamento di spese e competenze anche in CP_1
considerazione della sua condotta processuale e della fondatezza delle domande della ricorrente».
Conclusioni per la parte resistente come rassegnate nella memoria difensiva e costitutiva depositata il g.
3.02.2023 e integrate nelle note di trattazione scritta sostitutive d'udienza ex art.
127 ter c.p.c., depositate il g. 25.07.2024:
«
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. disporre l'affidamento condiviso dei minori figli , e con Persona_4 Persona_5 Persona_6
collocazione prevalente presso la madre;
3. garantire e stabilire il diritto del padre di prendere con sè i figli, determinando, quindi, il calendario delle visite secondo l'istituto dell'alternanza ma comunque sempre nel rispetto degli impegni dei minori;
4. disponendo che nulla è dovuto, a titolo di mantenimento del coniuge , ed ogni Parte_1
genitore provvederà al mantenimento dei figli, nel periodo in cui gli stessi saranno presso di sé, ivi comprendendo non soltanto gli alimenti ed i beni di prima necessità quali scarpe ed abbigliamento, ma anche tutto quanto dovesse rendersi necessario ed utile alle esigenze ed attività scolastiche ludiche e sportive del minore;
5. i genitori provvederanno cadauno nella misura del 50 % alle spese straordinarie, di natura medica, dentistica, di viaggi e ludiche.
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6. gli stessi provvederanno di mutuo accordo e nel rispetto primario della salvaguardia delle esigenze del minore ad ogni ulteriore aspetto non espressamente ora previsto;
7. condannando la ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite
8. assegnazione della casa coniugale nella consistenza del piano primo di un immobile più grande, oltre chiaramente alle parti comuni che saranno divise in parti uguali alla NO , Parte_1 assegnando, invece, al GN , l'appartamento posto al piano terreno di un immobile CP_1
più grande oltre, chiaramente alle parti comuni di cui si provvederà a dividere in parti uguali».
Conclusioni del PM:
«Si esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso, esclusa la richiesta di dichiarazione di addebito, non essendo stata data, allo stato, piena prova degli elementi costitutivi la fattispecie».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il g. 01.12.2022, ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con in ZA il 4.09.2010; che dall'unione sono nati tre figli: , di CP_1 Per_1
anni 13; di quasi 12 anni, e , di quasi 10 anni;
che nel tempo è venuta meno la solidità Per_2 Per_3 del rapporto e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che il durante il matrimonio, ha sottoposto la ricorrente a continue vessazioni e imposizioni CP_1
tali da impedire alla moglie la frequentazione di parenti e amici;
che, dal 2021, il ha CP_1
abbandonato il tetto coniugale, dopo una discussione avvenuta per futili motivi e che, da allora, ha violato gli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli minori sia dal punto di vista economico che educativo.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al alle seguenti condizioni: «3. affidare congiuntamente, ad entrambi i genitori, i CP_1
figli minori nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] Persona_4 Persona_5
e nato a [...] il [...], disponendo la prevalente collocazione presso la Persona_6
madre con la quale resteranno a vivere presso la casa coniugale sita in ZA, Via Pietro Meloni
Satta n.3; 4. assegnare la disponibilità ed il godimento della casa coniugale sita in ZA, Via Pietro
Meloni Satta n.3, unitamente a tutti gli arredi ed i mobili ivi contenuti alla Sig.ra ; Parte_1
5. obbligare alla corresponsione, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, CP_1 dell'assegno di mantenimento per i minori , e , nella misura che lo stesso Tribunale Per_1 Per_2 Per_3
dovesse ritenere congrua e comunque non inferiore a €900,00# (€300,00# per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
6. disporre il diritto di visita compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori nonché, i fine settimana alternati con la madre dalle ore
13.30 del sabato alle ore 20.30 della domenica nel periodo da settembre a giugno e dalle 10.30 sino alle ore 22.30 nei mesi di luglio e agosto, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo
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e il giorno di Natale o di Santo Stefano. Tale alternanza rimarrà, comunque, inalterata ma, considerato che i minori trascorreranno due settimane di vacanze nel periodo Natalizio ed una settimana di vacanza nel periodo Pasquale, il padre potrà tenerle con sè, ad anni alterni con la madre, dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio, salvo che intercorrano diversi accordi tra i genitori, ovvero sempre ad anni alterni, tre giorni consecutivi durante le festività
Pasquali comprensivi del giorno della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, salvo la facoltà dei genitori di concordare diversi orari e/o giorni. Durante le vacanze estive trascorreranno con il padre tre o quattro settimane, anche consecutive, in base alle esigenze delle minori».
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il g. 3.02.2023, si è costituito in giudizio il il quale, nulla opponendo alla pronuncia della separazione, ha contestato quanto allegato da CP_1
parte ricorrente. Infatti, il resistente ha rappresentato di aver lasciato la casa coniugale nel 2021 a causa di un'accesa discussione, dopo aver subito anni di violenze, sia fisiche che verbali, anche davanti ai figli minori;
che non ha mai impedito alla frequentazioni con amici e parenti ma che Pt_1 al contrario quest'ultima è sempre stata eccessivamente gelosa verso di lui;
che i coniugi hanno iniziato un percorso terapeutico di coppia, durante il quale è stato riscontrato che la è affetta da Pt_1
sindrome bipolare e ciò ha portato la stessa ad interrompere il percorso;
che non corrisponde al vero che il non sostenga economicamente e moralmente i figli ma, al contrario, è la che CP_1 Pt_1
ostacola il rapporto del padre con figli.
3. All'udienza del g. 9.02.2023, le parti presenti personalmente sono state sentite e invitate alla conciliazione della lite.
La ha esposto di essere un'insegnante di sostegno di ruolo, con uno stipendio mensile di circa Pt_1
1.400,00 euro, di non essere intestataria di beni immobili e di vivere insieme ai figli al primo piano del fabbricato adibito a residenza familiare.
Il ha rappresentato di svolgere l'attività di autista con uno stipendio mensile di 1.500,00 euro, CP_1
precisando di pagare 500 euro mensili relativi al mutuo per l'acquisto della casa familiare che è a lui intestata in via esclusiva. Ha altresì precisato di vivere al piano terra della casa familiare.
Con ordinanza presidenziale del 2.05.2023, i figli minori e sono stati affidati ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con stabile residenza presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale, è stata disciplinata la frequentazione padre-figli ed è stato posto a carico del un CP_1
contributo al mantenimento mensile dei figli pari a 480,00 euro (€ 160,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
4. Le parti hanno, quindi, depositato le proprie memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e hanno avanzato istanze istruttorie.
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Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. la ricorrente ha chiesto il rilascio della casa coniugale da parte del affermando che l'ordinanza presidenziale le ha assegnato l'intero immobile e CP_1
che il continuo stato di conflittualità fra le parti, dovuto alla vicinanza forzata, è pregiudizievole per i figli. Il si è opposto alla domanda, contestando la sussistenza di uno stato di conflittualità CP_1
pregiudizievole per i figli e osservando che l'ordinanza presidenziale dev'essere interpretata nel senso che la casa familiare è rappresentata dal solo piano superiore dell'immobile di proprietà del CP_1
e che, in ogni caso, i due piani dell'immobile sono agevolmente divisibili così come lo sono i servizi.
La causa è stata istruita in via documentale, mediante l'audizione dei testi, ammessi con l'ordinanza del 12.1.2024, e l'ascolto della minore Inoltre, è stato richiesto al resistente, nell'interesse dei Per_1
figli minori, il deposito della documentazione economica.
Dopo aver ascoltato i testi ammessi e aver sentito la figlia minore con ordinanza del g. Per_1
18.04.2024 è stata accolta la domanda avanzata dalla di modifica dell'ordinanza presidenziale Pt_1
in ordine alla casa familiare.
Con la medesima ordinanza, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato le proprie conclusioni e sono stati assegnati i termini ex art. 190
c.p.c.: la ricorrente ha depositato la comparsa conclusionale e la comparsa conclusionale di replica mentre il resistente ha depositato la sola comparsa conclusionale.
****
6. Dev'essere accolta la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente cui il resistente ha aderito.
Dal tenore degli atti processuali delle parti, risulta evidente che la convivenza è divenuta intollerabile per i coniugi che, di fatto, non vivono più insieme dal settembre 2021. Nell'ordinanza presidenziale si dà atto, peraltro, del fallimento del tentativo di conciliazione.
Alla luce di questi elementi, dev'essere pronunciata la separazione dei coniugi.
7. Con il ricorso e la prima memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c., la ha chiesto l'addebito della Pt_1
separazione al CP_1
La domanda non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni né coltivata nelle memorie conclusionali né, a ben vedere, la ricorrente ha avanzato istanze istruttorie costituende volte a provare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda d'addebito poiché i capitoli di prova formulati riguardano fatti successivi all'interruzione della convivenza.
La domanda, tuttavia, non può ritenersi inequivocamente rinunciata poiché con la memoria conclusionale la ricorrente ha dichiarato che il contenuto del ricorso deve intendersi «integralmente ritrascritto».
I fatti indicati dalla a fondamento della richiesta di addebito della separazione sono stati allegati, Pt_1
in maniera generica a pp. 1 e 2 del ricorso.
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Il ha, comunque, contestato la veridicità di tali allegazioni. CP_1
Come si anticipava, la ricorrente non ha chiesto di provare i fatti posti a fondamento della domanda di addebito né ha prodotto documenti idonei a provarli.
In definitiva, la domanda di addebito della separazione al va rigettata. CP_1
8. Entrambi i genitori hanno chiesto l'affidamento condiviso dei figli di anni tredici, di Per_1 Per_2
quasi dodici anni, e , di quasi dieci anni. Per_3
Le parti hanno, tuttavia, prospettato fatti che richiedono un'ulteriore riflessione in ordine alla coerenza dell'affidamento condiviso con il superiore interesse dei figli minori.
Nel ricorso, sono stati allegati, in maniera non sufficientemente specifica, comportamenti autoritari e offensivi da parte del padre nei confronti la madre e comportamenti omissivi del padre verso i figli, sia sul piano economico che sul piano della frequentazione e dell'educazione dei figli.
Il resistente ha contestato tali prospettazioni, affermando che egli ha partecipato al mantenimento dei figli pagando le utenze e le imposte relative all'intera casa e occupandosi del mantenimento diretto dei figli. D'altra parte, il padre ha dedotto che la madre ha sempre ostacolato la frequentazione figli- padre. Anche i fatti a carico della madre indicati nella comparsa di costituzione e risposta dal resistente sono stati allegati in maniera generica e il non ha chiesto di essere ammesso alla CP_1
prova di tali fatti.
Nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha specificato solo alcuni comportamenti inadeguati del padre cagionati dal fatto che i coniugi, nonostante l'assegnazione alla della casa Pt_1
familiare, vivessero nella stessa casa.
Con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., la ricorrente ha altresì affermato la mancata contribuzione del alle spese straordinarie per i figli. La documentazione prodotta (cfr. anche CP_1
i documenti relativi alle spese mediche prodotti dal padre) non prova, tuttavia, che il padre abbia omesso di contribuire alle spese straordinarie ed anzi prova che i genitori hanno interloquito per l'acquisto del personal computer destinato a (doc. 7 della ricorrente). Per_1
Occorre, a questo punto, verificare la sussistenza dei fatti specificati dalla in prima memoria e Pt_1 cioè che in un'occasione il salì al piano di sopra urlando di aprire e mettendosi a litigare con CP_1
la moglie, la cognata e la suocera davanti ai figli e che, in un'altra occasione, posizionò, con il registratore attivo, un telefono cellulare vicino alla porta d'ingresso del primo piano al fine di registrare ciò che accadeva nella casa familiare.
I testi e , madre e sorella della ricorrente, hanno riferito di un episodio Tes_1 Testimone_2
in cui il salì al piano di sopra, urlando di aprire la porta e che, una volta entrato, iniziò a CP_1
litigare, davanti ai figli minori, con la moglie, la cognata e la suocera, ritenendo che le tre donne stessero parlando male di lui.
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Il fatto deve ritenersi provato poiché le due testi, nonostante alcune difformità nel racconto (sarebbe, peraltro, maggiormente inattendibile un racconto perfettamente uguale), descrivono in maniera sostanzialmente coerente l'accaduto. Le divergenze fra le testimonianze riguardano la collocazione temporale dei fatti ma non paiono idonee a revocare in dubbio il reale accadimento dei medesimi, che sono precisamente descritti dai testi. Inoltre, la teste nel dire che i fatti i sono svolti a settembre Pt_1
e non a dicembre 2022 (come indicato nel capitolo), utilizza espressioni che non sono indicative di un'assoluta certezza e ciò vale anche in ordine all'identità soggetto che ha aperto la porta dell'appartamento al Entrambi i testimoni sono precisi, infine, nel riferire che fu il a CP_1 CP_1
salire al primo piano, ad urlare che gli venisse aperta la porta e che il litigio si svolse davanti ai figli minori.
Quanto all'episodio del telefono, non si ritiene che sia provato lo specifico fatto che il avesse CP_1 posizionato il telefono vicino alla porta dell'appartamento del primo piano e che avesse avviato una registrazione sul medesimo telefono. Sul punto, infatti, la teste ha dichiarato di Testimone_2
riferire secondo quanto le avevano raccontato la sorella e i bambini e le dichiarazioni della parte non possono essere utilizzate, nell'ambito di un processo civile, come prova a carico Parte_1
del CP_1
Tuttavia, è chiaro che in relazione all'episodio del telefono vi fu un ulteriore occasione di conflitto fra i coniugi che coinvolse i bambini (cfr. testimonianza della sorella della che ha riferito anche Pt_1
quello che i bambini le dissero) e che comportò anche il coinvolgimento dei carabinieri di ZA (cfr. testimonianza del teste e del ). Testimone_2 Testimone_3
L'episodio del litigio fra il la moglie, la cognata e la suocera, avvenuto davanti ai minori, è CP_1
indicativo di una carenza della capacità riflessiva del quale componente della capacità CP_1
genitoriale.
Più in generale, ignorare che la vicinanza di vita dei coniugi sia una circostanza produttiva di continue occasioni di conflitto fra i genitori, date le caratteristiche del loro rapporto, e, quindi, di una situazione di stress e di sofferenza per i figli costituisce un elemento da cui desumere una difficoltà del padre, nel contesto della crisi familiare, a determinarsi avendo riguardo al preminente interesse dei figli.
Tuttavia, l'accertamento di cui sopra, in assenza di altri fatti da cui desumere comportamenti inadeguati nei confronti dei figli, è insufficiente a giustificare l'affidamento esclusivo dei figli alla madre.
In proposito, occorre, infatti, evidenziare che durante l'ascolto, ha dichiarato di svolgere Per_1
attività col padre, come andare in visita dai parenti e andare al mare e di voler star bene con entrambi i genitori (cfr. ascolto della minore: «Ci sono cose che mi vuoi dire? Hai dei desideri in merito alla regolazione dei rapporti fra te e i tuoi genitori? Ci sono delle cose che mi vuoi dire o va bene così come
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è attualmente? Per me è uguale basta che io stia bene con entrambi. Quindi ti va bene che stai un po' con
babbo e un po' con mamma? Sì. Annuisce»).
Inoltre, proprio l'assegnazione dell'intera casa familiare alla madre (cfr. infra), rimuovendo l'elemento della vicinanza di vita fra i due ex coniugi e, quindi, le occasioni di litigio, dovrebbe ridurre la conflittualità genitoriale e favorire un esercizio rispettoso e sereno della responsabilità genitoriale.
Ad ogni modo, la forte conflittualità genitoriale rende necessario un intervento, inizialmente separato, di supporto alla genitorialità, a cura del Consultorio familiare di Nuoro, in favore di entrambi i genitori.
Il percorso dovrà avere durata almeno quadrimestrale e avrà lo scopo di creare le condizioni per un dialogo effettivo al fine di garantire l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale. In relazione al padre, il percorso dovrà avere anche la finalità di rafforzare le capacità riflessive in ordine all'individuazione del preminente interesse dei figli.
Il Consultorio familiare, in caso di esito positivo degli incontri separati, potrà proporre anche incontri congiunti, se ritenuto opportuno.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene di accogliere le domande di affidamento condiviso avanzate da entrambi i genitori, i quali dovranno adottare sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale.
9. I figli minori dovranno essere collocati in via prevalente presso la madre, come richiesto anche dal padre. È evidente, infatti, come la vita dei figli sia organizzata, in via prevalente, intorno alla figura materna, avuto anche riguardo a quanto dichiarato da padre in ordine ai propri turni di lavoro.
10. La casa familiare, sita in ZA, alla via P. Meloni Satta n. 3, deve essere assegnata, nella sua interezza, alla madre.
Sul punto il si è difeso affermando che la casa familiare fosse costituita solo CP_1 dall'appartamento sito al primo piano e non anche dal piano terra, ove il si era trasferito CP_1 all'esito della cessazione della convivenza nel settembre 2021 e, quindi, ha chiesto che solo il primo piano fosse assegnato, quale casa familiare, alla Inoltre, il ha evidenziato come la casa Pt_1 CP_1
sia facilmente divisibile in due piani autonomi e si è reso disponibile a sostenere le spese di divisione della casa.
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Si ritiene provato che, prima della crisi familiare, la famiglia utilizzasse l'intero fabbricato come casa familiare. Ciò si desume dall'esistenza di spazi, destinati a servire l'intero immobile, posti al piano terra come il garage, il locale servizi e il ripostiglio (cfr. allegazione della ricorrente contenuta nella prima memoria e non specificamente contestata dal convenuto).
La stessa esigenza prospettata dal nell'ottica di un'assegnazione parziale della casa familiare, CP_1 di procedere alla costruzione di un muro che divida i due piani dell'immobile, di separare le utenze che servono unitariamente l'intera casa e di procedere ad un nuovo frazionamento catastale (la variazione catastale depositata dal resistente non è rilevante in quanto effettuata in corso di causa in data 3.10.2023) è indicativa del fatto che la casa familiare fosse costituita dall'intero fabbricato.
Inoltre, va evidenziato che i due piani del fabbricato non sono del tutto autonomi e separati tanto che
è possibile salire le scale interne per raggiungere il primo piano (cfr. testimonianza dei testi e Tes_1
. Pt_1
In definitiva, si deve ritenere che la casa familiare fosse costituita dall'intero fabbricato sito in ZA,
Via Pietro Meloni Satta n.3.
Ciò premesso, la casa familiare dev'essere assegnata avendo riguardo all'esclusivo interesse dei figli minori. L'art. 337 sexies c.c. prevede, infatti, che «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli» e la Suprema Corte ha chiarito il principio ispiratore dell'istituto è quello «di conservare, nell'interesse esclusivo dei figli, l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare» (cfr. Cass. civ. n. 14553 del 4 luglio 2011) e, di conseguenza: «nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che
l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore» (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 23501 del 02/08/2023).
Anche laddove sarebbe astrattamente possibile un'assegnazione parziale della casa familiare, la
Suprema Corte richiede di valutare, tenendo conto del primario interesse dei figli minori, il grado della conflittualità genitoriale, ritenendo che l'opzione dell'assegnazione parziale della casa familiare sia percorribile solo in ipotesi di lieve conflittualità genitoriale (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 8580 del 11/04/2014, massimata: «in tema di separazione personale dei coniugi, il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale,
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agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'"habitat" domestico dei figli minori» e recentemente confermata da Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 12249 del 2025).
Nel caso di specie, dev'essere disposta l'assegnazione dell'intera casa familiare alla perché è Pt_1
necessario che i figli possano vivere nella casa familiare in maniera tranquilla e serena ed è evidente che questa finalità, che costituisce la ratio dell'assegnazione della casa familiare, sarebbe radicalmente pregiudicata se i coniugi separati continuassero a vivere nella stessa casa familiare, solo parzialmente assegnata alla Pt_1
V'è prova, infatti, di un'elevata conflittualità fra i coniugi che non consente in alcun modo l'assegnazione parziale della casa familiare al coniuge collocatario.
Si richiamano, in primo luogo, i contrasti in ordine all'utilizzo dei servizi comuni e alla suddivisione delle relative spese (in ordine ai contrasti sulle spese per le utenze cfr. verbale udienza 30.3.2023, verbale udienza 11.1.2024 e verbale udienza 15.2.2023 e, in ordine ai contrasti sull'uso dell'acqua calda, cfr. verbale udienza del 19.3.2024).
Ancora, sono stati provati due episodi di forte contrasto fra i coniugi (cfr. episodio del litigio davanti alla madre e alla sorella della ed episodio del telefono), in cui si sono trovati coinvolti i figli, Pt_1
che sono accaduti proprio perché i coniugi vivevano nella stessa casa.
Da ultimo si rileva, che, durante l'ascolto, si è immediatamente accigliata (cfr. verbale di Per_1
ascolto della minore) quando le è stato chiesto di descrivere la casa dove abita, segno della tensione ingenerata, anche nella figlia, dal conflitto fra i genitori sull'assegnazione della “casa familiare”.
In definitiva, l'intera casa familiare dev'essere assegnata alla madre . Parte_1
10. In ordine alla frequentazione fra i figli e il padre, le parti hanno concluso chiedendo sostanzialmente la conferma delle condizioni previste nell'ordinanza presidenziale.
Premesso che il padre ha dichiarato di avere dei turni di lavoro (egli svolge la professione di autista dipendente dell'Arst) che non gli consentono una presenza continua nel paese di ZA, dove risiede il nucleo familiare, e che la madre svolge la professione di insegnante presso le scuole elementari di
(cfr. memoria conclusionale), si dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli due Per_7
giorni alla settimana (in mancanza di diverso accordo tra le parti il martedì e il giovedì) dalle ore
18,00 sino alle ore 21,00 e i fine settimana alternati dal sabato dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore
14,30 nel periodo extrascolastico) sino alle ore 21,00 della domenica, ad anni alterni il giorno di
Natale, il primo dell'anno e la festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori nel periodo estivo potrà trascorrere con i minori un periodo di vacanza di 15 giorni anche consecutivi.
11. Con riguardo al mantenimento dei figli minori, la ricorrente ha chiesto un aumento dell'assegno per il mantenimento ordinario dei figli mentre il resistente ha chiesto la conferma di quanto disposto con l'ordinanza presidenziale.
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L'art. 337 ter c.c., ai commi 4 e 5, prescrive: «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Occorre, dunque, procedere alla commisurazione del contributo al mantenimento ordinario dei figli da porre a carico del padre in favore della madre, genitore collocatario prevalente.
Ebbene, dall'interrogatorio libero dei genitori, dall'ascolto di e dai documenti prodotti dalle Per_1
parti (cfr. documenti prodotti dalle parti in ordine alle spese sostenute per i figli) non sono emerse esigenze dei tre figli che richiedano spese particolari. Dovranno, dunque, essere considerate le esigenze normali di spesa per dei minori dell'età di , e , tenendo conto che il nucleo Per_1 Per_2 Per_3
familiare, prima della separazione, aveva un tenore di vita medio, se paragonato al contesto socio- economico della provincia nuorese, con entrambi i genitori lavoratori con contratto a tempo indeterminato, abitazione di proprietà (il padre è proprietario esclusivo della casa familiare) e autovetture di proprietà (cfr. documentazione prodotta da entrambe le parti in ordine agli autoveicoli).
Quanto ai tempi di permanenza, è evidente che i figli passano più tempo con la madre, che ha maggiori possibilità di passare del tempo con i figli rispetto al padre.
Anche i compiti di domestici e di cura, tenuto conto dei tempi di permanenza con i genitori e della prevalente collocazione presso la madre, debbono ritenersi prevalentemente, anche se non esclusivamente, svolti da quest'ultima.
11.1. È pacifico che il padre svolga la professione di autista come dipendente dell'Arst con un'entrata mensile media, sottraendo dal reddito imponibile annuale l'imposta netta, di circa € 1900 mensili (cfr.
CU per gli anni 2021, 2020 e 2019), è altresì documentato che il padre paghi interamente la rata del mutuo relativa alla casa familiare, dove vivono i figli, pari a circa € 500,00 euro mensili (da pagarsi sino al 2034).
Il è proprietario della casa familiare e di quote di altri beni immobili (due fabbricati e un CP_1
terreno) tutti siti in ZA (cfr. visure catastali prodotte dalla e di un'auto del tipo Audi A3, Pt_1
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immatricolata nel 2022, e di tre ulteriori autoveicoli, un'automobile, un motociclo e un autocarro, tutti di risalente immatricolazione (cfr. visure PRA prodotte dalla . Pt_1
Non v'è prova, inoltre, che il sostenga spese fisse ricorrenti di rilevante ammontare diverse CP_1
dal mutuo.
11.2. La svolge la professione di insegnante presso le scuole elementari di con un Pt_1 Per_7
reddito mensile netto globale (sottraendo dal reddito imponibile annuale l'imposta netta) di circa €
1650,00 (CU 2022, 2021, 2020). La madre non ha beni immobili intestati, ha documentato di sostenere una rata di finanziamento per l'acquisto di elettrodomestici di € 66,00 (da pagarsi sino al novembre 2025).
11.3. Tenuto conto degli accertamenti che precedono, si ritiene congruo commisurare in € 480,00 mensili (€ 160,00 per ogni figlio) il contributo ordinario a carico del per il mantenimento dei CP_1
figli, tenendo anche conto del fatto che il sostiene per interno la rata del mutuo della casa CP_1
dove risiedono i figli. Tale somma dovrà essere pagata alla madre entro il cinque di ogni mese e rivalutata annualmente all'indice Istat FOI.
Occorre, inoltre, disporre che la in quanto collocataria prevalente dei figli, percepisca per intero Pt_1
l'assegno unico per i figli (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4672 del 2025 «il giudice del merito ha correttamente ritenuto che l'assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Giova al riguardo, rilevare che l'assegno in questione- che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di vita- è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione
e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità,
CP_ come si evince anche dalle informative rese in proposito dall' Ne consegue che la suddetta decisione del giudice è esente da censure in quanto risponde del tutto alle citate finalità dell'assegno unico, con la precisazione che l'attribuzione della somma al genitore collocatario avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole»).
L'allocazione dell'assegno unico per i figli in favore della madre si giustifica anche sul piano della proporzionalità economica del contributo al mantenimento dei figli, valutati i redditi da lavoro dei genitori e la titolarità di beni immobili del CP_1
Le spese straordinarie, da individuarsi in base alle Linee Guida del CNF del 2017, dovranno essere, infine, suddivise al 50% fra i genitori.
12. Occorre compensare le spese di lite fra le parti in relazione alle domande di separazione e di affidamento dei minori, rispetto alle quali le conclusioni delle parti sono sostanzialmente analoghe.
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La è risultata soccombente sulla domanda di addebito mentre il è risultato soccombente Pt_1 CP_1
sulla domanda di assegnazione della casa familiare e parzialmente soccombente sulla domanda di mantenimento. Occorre, inoltre, tener conto della soccombenza del in relazione al CP_1 procedimento ex art. 709, ult. co., c.p.c. relativo alla modifica dell'ordinanza presidenziale.
Si ritiene, dunque, di compensare le spese di lite per tre/quinti e condannare il al pagamento CP_1
dei restanti due/quinti che si liquidano come segue.
Ritenuto indeterminabile il valore della causa, ritenuto che si siano svolte tutte le fasi del giudizio, ritenuti applicabili i medi tariffari in considerazione dei criteri di cui all'art. 4 del DM 55/2014, si liquidano, al netto della compensazione, € 3.046,4, oltre 15% per spese generali e Cpa e Iva, se dovute, per onorari d'avvocato e, sempre al netto della compensazione, € 41,92 per esborsi (cfr. doc. relativi al contributo unificato, alle spese per la citazione del teste e si precisa che non sono Tes_1
state documentate le spese di notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. pronuncia la separazione dei coniugi e (matrimonio contratto Parte_1 CP_1
in ZA, in data 4.9.2010, e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di ZA: atto n. 2, P. 2, S. A, anno 2010);
2. ordina all'Ufficio dello Stato civile competente l'annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di addebito della separazione al CP_1
4. affida i figli minori, e ad entrambi i genitori i quali Persona_4 Persona_5 Persona_6
continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
stabilisce, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che i genitori esercitino la potestà separatamente;
5. colloca i figli minori in via prevalente presso la residenza civilistica della madre Parte_1
[...]
6. assegna l'intera casa familiare sita in ZA, alla via Pietro Meloni Satta n.3, alla madre
; Parte_1
7. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli – salvi diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori– due giorni alla settimana (in mancanza di accordo tra le parti il martedì e il giovedì) dalle ore 18,00 sino alle
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N. R.G. 1256/2022 ore 21,00 e i fine settimana alternati dal sabato dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 14,30 nel periodo extrascolastico) sino alle ore 21,00 della domenica, ad anni alterni il giorno di
Natale, il primo dell'anno e la festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori nel periodo estivo potrà trascorrere con i minori un periodo di vacanza di 15 giorni anche consecutivi;
8. dispone che il Consultorio familiare di Nuoro avvii un percorso di sostegno alla genitorialità nei confronti di entrambi i genitori di durata almeno quadrimestrale con le modalità e le finalità meglio indicate nella parte motiva;
9. dispone che il padre paghi alla madre entro il g. 5 di ogni mese un contributo per il mantenimento ordinario dei tre figli pari ad € 480 mensili complessivi, da aggiornarsi annualmente all'indice Istat FOI. L'assegno unico per i figli dovrà essere percepito integralmente dalla madre. Le spese straordinarie verranno suddivise al 50% fra i genitori.
10. Compensa per 3/5 le spese di lite, condanna il a pagare alla i restanti 2/5 che si CP_1 Pt_1
liquidano in € 3.046,4, oltre 15% per spese generali e Cpa e Iva, se dovute, per onorari d'avvocato ed € 41,92 per esborsi.
Così deciso nella camera di consiglio del g. 23.6.2025
Si comunichi anche al Consultorio familiare di Nuoro.
Il Giudice rel. dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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