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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/03/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1961/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Ivana Taschin, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Asolo (TV), viale Tiziano 45/a/2, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1 C.F._2
Laura Fontana, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Belluno, via
1 Cavour n. 65, in forza di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 23 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In via principale e nel merito, contrariis riectis, accogliere per i motivi tutti dedotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza collegiale n. 1807/2024, emessa dal Tribunale di Treviso in data 15.10.2024 e pubblicata in data 23.10.2024, pronunciata nel giudizio di separazione giudiziale tra coniugi n. 2724/2024, dichiararsi la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di cui alla causa di separazione sopra indicata con conseguente rimessione della causa avanti il giudice di primo grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria, si producono i seguenti documenti con numerazione sequenziale, rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo e nella memoria seguente”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, nel merito, rigettare il gravame proposto dalla sig.ra Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto essendo rituale e valida la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado eseguita dall'appellato e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Treviso. Condannare
l'appellante al pagamento delle spese legali sostenute dall'appellato, maggiorate del rimborso a forfait, CPA ed IVA come per legge, con riconoscimento dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
2 37/2018 e integrato dal D.M. Giustizia n. 147/2022 per consultazione o fruizione facilitata dell'atto tramite collegamenti ipertestuali”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, adiva il Tribunale di Treviso CP_1
per ottenere la separazione personale dalla moglie con la quale Parte_1
contraeva matrimonio civile nel comune di Nanesti in Romania, debitamente trascritto in Italia.
Il ricorrente allegava che dall'unione matrimoniale erano nate a Oderzo (TV) due figlie, in data 11 settembre 2006, e in data 20 aprile 2012. In PE Per_2 particolare, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, CP_1
l'affidamento esclusivo in suo favore delle figlie, il loro collocamento prevalente presso la sua residenza, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale e la previsione di un obbligo in capo alla moglie di corrispondergli un assegno a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie pari a euro 300,00.= mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno della domanda di separazione, parte ricorrente allegava che, in data 29 gennaio 2022, si era imbarcata su un Parte_1
volo per Bucarest non facendo più rientro con le figlie in Italia, dopo che gli aveva falsamente riferito che si sarebbe recata ad Auronzo di Cadore per trascorrere un fine settimana sulla neve. Parte ricorrente affermava di aver presentato querela in data 26 maggio 2023 nei confronti della moglie per il reato di cui all'art. 574 bis cp e che nell'estate del 2023, quando si è recato in Romania, non aveva potuto tenere con sé le figlie, potendole solo vedere attraverso i cancelli chiusi della casa della nonna materna.
Dichiarata la contumacia di ed esperita la fase istruttoria, con Parte_1
sentenza n. 1807/2024 pubblicata in data 23 ottobre 2024 il Tribunale di Treviso addebitava la separazione alla moglie, in considerazione del suo abbandono
3 immotivato il tetto coniugale e della sottrazione delle figlie al padre;
affidava la figlia minore in via esclusiva al padre, con sua collocazione prevalente presso quest'ultimo; assegnava la casa familiare all'odierno appellato;
poneva a carico di l'obbligo di corrispondere al marito un assegno mensile pari a euro Parte_1
150,00.=, a titolo di contributo al mantenimento della figlia con decorrenza Per_2
dal momento del suo rientro nel territorio italiano, con la contestuale previsione di un aumento dell'assegno ad euro 300,00.= mensili, ove anche l'altra figlia PE
divenuta maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente, avesse fatto rientro in Italia.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello con preliminare Parte_1 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel dettaglio, l'appellante ha chiesto la dichiarazione della nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguente rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 cpc.
Con il primo ed unico motivo di impugnazione parte appellante ha eccepito che detta notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, perfezionatasi per compiuta giacenza nel mese di giugno 2024, era stata eseguita presso la casa coniugale sita in Portobuffolè (TV), via Provinciale n. 15, nella quale ella aveva vissuto col marito fino alla fine del mese di gennaio 2022, avendo di converso la stessa lasciato il territorio italiano per trasferirsi assieme alle figlie in
Romania fin dal 29 gennaio 2022. Parte appellante ha precisato che controparte, al momento dell'effettuazione e del perfezionamento della notificazione, era ben a conoscenza della sua residenza effettiva, come da lui sostenuto nel ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni dallo stesso fornite in data 13 agosto 2023 ai militari del Comando Stazione Carabinieri di Fontanelle, con la conseguente la nullità della notificazione in quanto non eseguita presso la residenza effettiva del tutto prevalente sulla residenza anagrafica, avente soltanto un valore presuntivo superabile mediante prova contraria. L'impugnante ha precisato che la sua residenza effettiva dell'appellante risultava altresì dagli atti del PM relativi al procedimento
4 penale istauratosi a seguito della querela proposta dal marito per sottrazione di minori all'estero (decreto di irreperibilità e raccomandata notificata ex art. 169 cpp).
A seguito dell'udienza tenutasi in data 27 gennaio 2025, con ordinanza del 28 gennaio 2025, l'intestata Corte ha accolto l'istanza ex art. 351 cpc formulata dall'appellante, sospendendo per l'effetto l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
oltre a difendersi nel procedimento di inibitoria, si è costituito CP_1
anche nel giudizio di merito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 febbraio 2025, chiedendo il rigetto dell'appello perché del tutto infondato e la conferma della sentenza impugnata.
A seguito del deposito di ulteriori memorie ex art. 473 bis n. 32 cpc, in data 17 marzo 2025 si è tenuta l'udienza di discussione orale, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1 – L'appello è fondato e va accolto, dovendosi dichiarare nulla la sentenza impugnata, con rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 cpc. Per costante giurisprudenza la notificazione deve essere eseguita nel luogo di effettiva residenza del notificato, non rilevando, ai fini della validità, quella risultante dai registri anagrafici. La notificazione effettuata nell'indirizzo anagrafico è nulla, quando il notificante conosceva o avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza la residenza, il domicilio o la dimora effettiva del destinatario. In particolare, secondo la Suprema Corte “la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 cpc, nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 cpc” (Cass. n. 30952/2017). Inoltre, si è precisato che “la notificazione
5 eseguita, ai sensi dell'art. 140 cpc, è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l''ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata” (Cass. n. 4274/2019).
2 – Nel caso di specie, l'odierno appellato era al corrente dell'avvenuto trasferimento di in Romania, a Focsani, nel distretto di Vrancea. Pertanto, la Parte_1 notificazione effettuata presso l'ex casa coniugale sita in Portobuffolè (TV), via
Provinciale n. 15, indirizzo risultante dai registri anagrafici, deve ritenersi nulla. È lo stesso notificante ad allegare nel ricorso in primo grado che in data 29 gennaio 2022 la moglie si era imbarcata in un volo diretto in Romania con le due figlie e PE
(all'epoca aventi rispettivamente 15 e 9 anni), dopo che gli era stato Per_2
falsamente riferito che sarebbe andata con le bambine ad Auronzo di Cadore (BL) a trascorrere un fine settimana sulla neve (pag. 2 ricorso introduttivo in primo grado).
Parte appellata non ha assolto l'onere di ordinaria diligenza posto a suo carico, in quanto conosceva la città ed il distretto in cui la moglie si era recata a vivere con le figlie. Ciò risulta dal verbale di vane ricerche del 13 agosto 2019, nel quale risulta che ha dichiarato che dalla data del 29 gennaio 2019 la moglie non CP_1
aveva più fatto rientro in Italia e che la stessa si trovava in Romania nella città di
Focsani, distretto di Vrancea (doc. 5 parte appellante). Il notificante era ben a conoscenza che la notificazione effettuata presso l'ex casa coniugale, perfezionatasi per compiuta giacenza, non avrebbe mai reso edotta la moglie della pendenza del giudizio di separazione e non le avrebbe permesso di esercitare il proprio diritto di difesa. Egli, infatti, era a conoscenza della nuova residenza effettiva della moglie, non coincidente con quella anagrafica, e anche della decisione della moglie di trattenersi in Romania con le figlie e di non fare più rientro in Italia.
6 3 – Al fine della validità della notificazione, l'odierno appellato avrebbe assolto l'onere di ordinaria diligenza se avesse notificato il ricorso introduttivo in Romania, essendo a conoscenza della città e del distretto in cui ora si trova la moglie con le figlie. Il fatto di non conoscere l'indirizzo preciso in cui dimorava la moglie non costituisce motivo per ritenere valida la notificazione effettuata presso la casa coniugale in Portobuffolè (TV). L'odierno appellato avrebbe dovuto attivarsi concretamente per ricercare l'effettivo domicilio della moglie, posta la sua comprovata conoscenza della città e del distretto.
4 – L'appello va, dunque, accolto e va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cpc. Le spese del presente grado di giudizio seguono la totale soccombenza di parte appellata. Si fa applicazione delle Tabelle del 2022, considerando le cause di valore indeterminabile, complessità bassa. Si fa applicazione dei valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e con applicazione dei valori minimi per la fase decisionale, essendo stata la causa direttamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione. Stante la nullità della sentenza, è altresì travolta la statuizione relativa alla condanna ala rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in totale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 23 ottobre 2024;
2. rimette, per l'effetto, la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 cpc;
3. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
del presente grado di giudizio di appello che si liquidano in euro 245,00.= per spese ed in euro 4.211,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;
7 4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 17 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1961/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Ivana Taschin, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Asolo (TV), viale Tiziano 45/a/2, in forza di procura alle liti unita all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to CP_1 C.F._2
Laura Fontana, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Belluno, via
1 Cavour n. 65, in forza di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 23 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In via principale e nel merito, contrariis riectis, accogliere per i motivi tutti dedotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza collegiale n. 1807/2024, emessa dal Tribunale di Treviso in data 15.10.2024 e pubblicata in data 23.10.2024, pronunciata nel giudizio di separazione giudiziale tra coniugi n. 2724/2024, dichiararsi la nullità della notificazione del ricorso introduttivo di cui alla causa di separazione sopra indicata con conseguente rimessione della causa avanti il giudice di primo grado. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria, si producono i seguenti documenti con numerazione sequenziale, rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo e nella memoria seguente”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa, nel merito, rigettare il gravame proposto dalla sig.ra Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto essendo rituale e valida la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado eseguita dall'appellato e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Treviso. Condannare
l'appellante al pagamento delle spese legali sostenute dall'appellato, maggiorate del rimborso a forfait, CPA ed IVA come per legge, con riconoscimento dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
2 37/2018 e integrato dal D.M. Giustizia n. 147/2022 per consultazione o fruizione facilitata dell'atto tramite collegamenti ipertestuali”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, adiva il Tribunale di Treviso CP_1
per ottenere la separazione personale dalla moglie con la quale Parte_1
contraeva matrimonio civile nel comune di Nanesti in Romania, debitamente trascritto in Italia.
Il ricorrente allegava che dall'unione matrimoniale erano nate a Oderzo (TV) due figlie, in data 11 settembre 2006, e in data 20 aprile 2012. In PE Per_2 particolare, chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, CP_1
l'affidamento esclusivo in suo favore delle figlie, il loro collocamento prevalente presso la sua residenza, l'assegnazione in suo favore della casa coniugale e la previsione di un obbligo in capo alla moglie di corrispondergli un assegno a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie pari a euro 300,00.= mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno della domanda di separazione, parte ricorrente allegava che, in data 29 gennaio 2022, si era imbarcata su un Parte_1
volo per Bucarest non facendo più rientro con le figlie in Italia, dopo che gli aveva falsamente riferito che si sarebbe recata ad Auronzo di Cadore per trascorrere un fine settimana sulla neve. Parte ricorrente affermava di aver presentato querela in data 26 maggio 2023 nei confronti della moglie per il reato di cui all'art. 574 bis cp e che nell'estate del 2023, quando si è recato in Romania, non aveva potuto tenere con sé le figlie, potendole solo vedere attraverso i cancelli chiusi della casa della nonna materna.
Dichiarata la contumacia di ed esperita la fase istruttoria, con Parte_1
sentenza n. 1807/2024 pubblicata in data 23 ottobre 2024 il Tribunale di Treviso addebitava la separazione alla moglie, in considerazione del suo abbandono
3 immotivato il tetto coniugale e della sottrazione delle figlie al padre;
affidava la figlia minore in via esclusiva al padre, con sua collocazione prevalente presso quest'ultimo; assegnava la casa familiare all'odierno appellato;
poneva a carico di l'obbligo di corrispondere al marito un assegno mensile pari a euro Parte_1
150,00.=, a titolo di contributo al mantenimento della figlia con decorrenza Per_2
dal momento del suo rientro nel territorio italiano, con la contestuale previsione di un aumento dell'assegno ad euro 300,00.= mensili, ove anche l'altra figlia PE
divenuta maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente, avesse fatto rientro in Italia.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello con preliminare Parte_1 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Nel dettaglio, l'appellante ha chiesto la dichiarazione della nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguente rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 cpc.
Con il primo ed unico motivo di impugnazione parte appellante ha eccepito che detta notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, perfezionatasi per compiuta giacenza nel mese di giugno 2024, era stata eseguita presso la casa coniugale sita in Portobuffolè (TV), via Provinciale n. 15, nella quale ella aveva vissuto col marito fino alla fine del mese di gennaio 2022, avendo di converso la stessa lasciato il territorio italiano per trasferirsi assieme alle figlie in
Romania fin dal 29 gennaio 2022. Parte appellante ha precisato che controparte, al momento dell'effettuazione e del perfezionamento della notificazione, era ben a conoscenza della sua residenza effettiva, come da lui sostenuto nel ricorso introduttivo e dalle dichiarazioni dallo stesso fornite in data 13 agosto 2023 ai militari del Comando Stazione Carabinieri di Fontanelle, con la conseguente la nullità della notificazione in quanto non eseguita presso la residenza effettiva del tutto prevalente sulla residenza anagrafica, avente soltanto un valore presuntivo superabile mediante prova contraria. L'impugnante ha precisato che la sua residenza effettiva dell'appellante risultava altresì dagli atti del PM relativi al procedimento
4 penale istauratosi a seguito della querela proposta dal marito per sottrazione di minori all'estero (decreto di irreperibilità e raccomandata notificata ex art. 169 cpp).
A seguito dell'udienza tenutasi in data 27 gennaio 2025, con ordinanza del 28 gennaio 2025, l'intestata Corte ha accolto l'istanza ex art. 351 cpc formulata dall'appellante, sospendendo per l'effetto l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
oltre a difendersi nel procedimento di inibitoria, si è costituito CP_1
anche nel giudizio di merito con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 febbraio 2025, chiedendo il rigetto dell'appello perché del tutto infondato e la conferma della sentenza impugnata.
A seguito del deposito di ulteriori memorie ex art. 473 bis n. 32 cpc, in data 17 marzo 2025 si è tenuta l'udienza di discussione orale, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1 – L'appello è fondato e va accolto, dovendosi dichiarare nulla la sentenza impugnata, con rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 cpc. Per costante giurisprudenza la notificazione deve essere eseguita nel luogo di effettiva residenza del notificato, non rilevando, ai fini della validità, quella risultante dai registri anagrafici. La notificazione effettuata nell'indirizzo anagrafico è nulla, quando il notificante conosceva o avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza la residenza, il domicilio o la dimora effettiva del destinatario. In particolare, secondo la Suprema Corte “la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 cpc, nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 cpc” (Cass. n. 30952/2017). Inoltre, si è precisato che “la notificazione
5 eseguita, ai sensi dell'art. 140 cpc, è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l''ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata” (Cass. n. 4274/2019).
2 – Nel caso di specie, l'odierno appellato era al corrente dell'avvenuto trasferimento di in Romania, a Focsani, nel distretto di Vrancea. Pertanto, la Parte_1 notificazione effettuata presso l'ex casa coniugale sita in Portobuffolè (TV), via
Provinciale n. 15, indirizzo risultante dai registri anagrafici, deve ritenersi nulla. È lo stesso notificante ad allegare nel ricorso in primo grado che in data 29 gennaio 2022 la moglie si era imbarcata in un volo diretto in Romania con le due figlie e PE
(all'epoca aventi rispettivamente 15 e 9 anni), dopo che gli era stato Per_2
falsamente riferito che sarebbe andata con le bambine ad Auronzo di Cadore (BL) a trascorrere un fine settimana sulla neve (pag. 2 ricorso introduttivo in primo grado).
Parte appellata non ha assolto l'onere di ordinaria diligenza posto a suo carico, in quanto conosceva la città ed il distretto in cui la moglie si era recata a vivere con le figlie. Ciò risulta dal verbale di vane ricerche del 13 agosto 2019, nel quale risulta che ha dichiarato che dalla data del 29 gennaio 2019 la moglie non CP_1
aveva più fatto rientro in Italia e che la stessa si trovava in Romania nella città di
Focsani, distretto di Vrancea (doc. 5 parte appellante). Il notificante era ben a conoscenza che la notificazione effettuata presso l'ex casa coniugale, perfezionatasi per compiuta giacenza, non avrebbe mai reso edotta la moglie della pendenza del giudizio di separazione e non le avrebbe permesso di esercitare il proprio diritto di difesa. Egli, infatti, era a conoscenza della nuova residenza effettiva della moglie, non coincidente con quella anagrafica, e anche della decisione della moglie di trattenersi in Romania con le figlie e di non fare più rientro in Italia.
6 3 – Al fine della validità della notificazione, l'odierno appellato avrebbe assolto l'onere di ordinaria diligenza se avesse notificato il ricorso introduttivo in Romania, essendo a conoscenza della città e del distretto in cui ora si trova la moglie con le figlie. Il fatto di non conoscere l'indirizzo preciso in cui dimorava la moglie non costituisce motivo per ritenere valida la notificazione effettuata presso la casa coniugale in Portobuffolè (TV). L'odierno appellato avrebbe dovuto attivarsi concretamente per ricercare l'effettivo domicilio della moglie, posta la sua comprovata conoscenza della città e del distretto.
4 – L'appello va, dunque, accolto e va dichiarata la nullità della sentenza impugnata, con rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cpc. Le spese del presente grado di giudizio seguono la totale soccombenza di parte appellata. Si fa applicazione delle Tabelle del 2022, considerando le cause di valore indeterminabile, complessità bassa. Si fa applicazione dei valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e con applicazione dei valori minimi per la fase decisionale, essendo stata la causa direttamente trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione. Stante la nullità della sentenza, è altresì travolta la statuizione relativa alla condanna ala rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in totale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza n. 1807/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 23 ottobre 2024;
2. rimette, per l'effetto, la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 354 cpc;
3. condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1
del presente grado di giudizio di appello che si liquidano in euro 245,00.= per spese ed in euro 4.211,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge;
7 4. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 17 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
8