Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 26/02/2025, n. 4230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4230 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04230/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05042/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5042 del 2018, proposto da
So.G.En.It S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Velluto e Guido Reggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Reggiani, in Roma, via delle Quatto Fontane, 20;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato, in Roma, via Panama, 68;
per l'annullamento
del provvedimento GSE/P20180004158 del 24.01.2018, ricevuto in data 30 gennaio 2018, con cui è stata rigettata la Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0381694024517R436 presentata da So.g.en.it; di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o consequenziale, ivi inclusi, ove occorrer possa, il provvedimento di richiesta di integrazione GSE/P20170069761 del 20.09.2017, e il preavviso di rigetto GSE/P20170092386 del 27.11.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28.03.2018 e pervenuto in Segreteria in data 26.04.2018, la società So.G.En.It S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto di essere una società di servizi energetici (c.d. Energy Service Company o “ESCo”, come definita dall’art. 2 del D.Lgs. n. 115/2008), che forniva alle imprese supporto tecnico-economico e consulenza per la realizzazione di interventi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica.
In data 1 agosto 2017, la ricorrente presentava una richiesta di verifica e certificazione relativa ad un progetto di efficientamento energetico ai sensi - per quanto qui rileva - della scheda tecnica 29b di cui all’Allegato “C” alla deliberazione 5 maggio 2011, EEN 4/11.
In particolare, coerentemente con la scheda tecnica di riferimento, l’intervento eseguito era consistito nell’installazione di corpi illuminanti ad alta efficienza in sistemi di illuminazione esistenti per strade destinato al traffico motorizzato, nel territorio del Comune di Ceresole d’Alba.
Successivamente all’avvio dell’istruttoria, in data 20 settembre 2017, il GSE richiedeva alla Società interessata una serie di integrazioni documentali.
In particolare, fra i vari documenti oggetto di integrazione, l’Amministrazione chiedeva di “fornire per gli interventi rendicontati mediante la scheda tecnica 29Tb lo stato di avanzamento dei lavori che consenta di verificare la data di fine lavori per singolo tratto stradale rendicontato”.
A seguito di tale richiesta, la So.G.En.It S.r.l. presentava una relazione sullo stato finale del progetto a cura del progettista e del Direttore lavori, da cui emergeva, per ciascun tratto stradale rendicontato, la data di conclusione dei lavori.
In data 27 novembre 2017, il GSE adottava il preavviso di rigetto indicato in epigrafe, sostenendo che non fosse stato fornito “lo stato di avanzamento dei lavori che consenta di verificare la data di fine lavori per singolo tratto stradale rendicontato”.
Malgrado le controdeduzioni espressamente fornite sul punto, con provvedimento conclusivo del 24 gennaio 2018, il GSE rigettava l’istanza.
Insorgeva la ricorrente avverso detti esiti provvedimentali, articolando avverso i medesimi i seguenti motivi di doglianza:
I. Violazione della scheda 29b di cui all’allegato “c” alla deliberazione AEEG 5 maggio 2011 een4/11 – violazione dell’art. 6 d.m. 28.12.2012 e 16 del d.m. 11.01.2017 – violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 – eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria;
II. Violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà.
In data 6.06.2018 si costituiva in giudizio il Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., instando per la reiezione del gravame.
Previo deposito di memorie, anche in replica, e di documenti, all’udienza straordinaria del 14.02.2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
La controversia trae origine dalla richiesta di verifica e certificazione (RVC) presentata dalla So.G.En.It S.r.l. al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. in data 1 agosto 2017, avente ad oggetto interventi di efficientamento energetico relativi all’installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW e alla sostituzione di corpi illuminanti ad alta efficienza in sistemi di illuminazione pubblica per strade destinate al traffico motorizzato nei Comuni di Ceresole d’Alba e Montenzemolo.
Il GSE, con nota del 20 settembre 2017, ha evidenziato l’incompletezza della documentazione fornita, sottolineando la necessità di acquisire lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) per accertare la data di avvio del progetto, conformemente all’art. 13.1 dell’Allegato A alla Deliberazione EEN 9/11.
In risposta, il 23 ottobre 2017, la ricorrente ha trasmesso una serie di documenti senza però fornire il SAL richiesto, il che ha portato il GSE ad emettere un preavviso di rigetto in data 27 novembre 2017, reiterando la richiesta di documentazione integrativa.
La So.G.En.It ha presentato osservazioni il 14 dicembre 2017, ancora prive del documento specifico richiesto, determinando il GSE ad adottare il provvedimento di rigetto in data 24 gennaio 2018.
Il nucleo della contestazione sollevata dalla ricorrente riguarda l’assunto secondo cui la documentazione fornita, inclusiva della relazione sullo stato finale del progetto, dei rapportini di lavoro e della determinazione di approvazione del Comune di Ceresole d’Alba, sarebbe stata sufficiente a dimostrare la data di fine lavori.
Tuttavia, la normativa vigente, in particolare per come contenuta nelle Linee Guida per la valutazione dei progetti di efficienza energetica, richiede espressamente la certificazione dello stato di avanzamento lavori, elemento imprescindibile per determinare la data di avvio del progetto.
In tal senso, deve rimarcarsi la necessità di una documentazione che consenta di individuare con ragionevole certezza la tempistica della realizzazione dell’intervento, non potendosi che ritenere inadeguata la sola relazione finale e i rapportini di lavoro privi di una certificazione SAL specifica, che di per sé vale non solo come mera constatazione di un fatto costruttivo/realizzativo, ma anche, e soprattutto, come assunzione di responsabilità su quanto costruito/realizzato.
La ricorrente ha sostenuto che il GSE, nella sua attività istruttoria, avrebbe dovuto accettare la documentazione prodotta come equipollente al SAL, richiamandosi precedenti giurisprudenziali in materia di efficientamento energetico nella pubblica illuminazione, secondo cui la data di prima attivazione dell’intervento potrebbe coincidere con la data di ultimazione lavori.
Tuttavia, l’argomentazione non risulta pertinente al caso in esame, in quanto la normativa applicabile non si limita a richiedere l’individuazione della data di fine lavori, bensì impone la produzione di uno specifico documento che certifichi l’avanzamento dei lavori per ciascun tratto stradale, in conformità alle schede tecniche e alle Linee Guida vigenti.
Inoltre, la giurisprudenza citata dalla ricorrente si riferisce a casi in cui le prove documentali erano fondate su elementi differenti rispetto alla presente controversia, nella quale la documentazione fornita non è stata ritenuta sufficiente dal GSE in conformità ai parametri normativi di riferimento.
A supporto della legittimità del provvedimento adottato dal GSE, si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il principio di proporzionalità nell’attività amministrativa impone che la richiesta di documentazione supplementare sia conforme alle finalità dell’istruttoria e che l’Amministrazione possa legittimamente respingere un’istanza qualora la documentazione presentata non rispetti i requisiti normativi (Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2023, n. 6173).
Inoltre, in proposito il Consiglio di Stato ha precisato che il principio di affidamento del privato non può essere invocato per sanare carenze documentali che costituiscono elementi essenziali della valutazione amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2022, n. 7894).
La ricorrente ha altresì lamentato una violazione degli artt. 3 e 10-bis della Legge n. 241/1990, sostenendo che il GSE non avrebbe chiarito le ragioni per cui la documentazione prodotta fosse stata ritenuta insufficiente.
Tuttavia, tale doglianza non è fondata, poiché il preavviso di rigetto ha chiaramente indicato la necessità del SAL per verificare la data di avvio del progetto e il provvedimento di rigetto ha ribadito tale elemento come motivo determinante del diniego. In conformità all’art. 21-octies della L. n. 241/1990 e alla giurisprudenza amministrativa, il mancato rispetto delle norme procedimentali non determina l’annullamento del provvedimento amministrativo, laddove risulti evidente che il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso.
In conclusione, il rigetto della RVC da parte del GSE si fonda su un chiaro difetto documentale in capo alla ricorrente, la quale non ha prodotto il SAL richiesto, elemento indispensabile per accertare l’avvio del progetto.
Le argomentazioni della ricorrente si basano su una lettura non conforme della normativa applicabile e su una indebita equiparazione della documentazione fornita a quella richiesta, senza che vi sia un effettivo riscontro normativo o giurisprudenziale che avvalori tale equipollenza.
Ne consegue che il ricorso della So.G.En.It S.r.l. appare infondato e il provvedimento di rigetto adottato dal GSE risulta pienamente legittimo.
Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Quinta Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna So.G.En.It S.r.l. al pagamento delle spese di lite nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., che liquida in € 3.000,00 (euro tremila,00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO