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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/08/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 4347/2023 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
con sede in Battipaglia (SA) alla via Serroni Alto 41/V (C.F. e Parte_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. geom. P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per decreto
[...] ingiuntivo opposto, dall'avv. Adriano Santoro (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Rosa Iemma, 2
Appellante
CONTRO
con sede in Giffoni Valle Piana (Sa) alla via F. Controparte_1
Baracca 15 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. sig. P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato in calce Controparte_2 alla comparsa, dall'avv. Stefano Colucci, con studio in Sirignano (AV) alla Via Raffaele Acierno n.11 ed elettivamente domiciliata telematicamente alla PEC:
Email_1
Appellata
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo Giudice
SVOLGIMENTO
La nell'ambito di un programma costruttivo di Controparte_1 lottizzazione, realizzava un fabbricato su più livelli in località AR del Comune R.G. N. 4347/2023
di Giffoni Valle Piana. Della menzionata costruzione un appartamento, con pertinente garage, veniva assegnato al socio sig. . Con ricorso Parte_3 per decreto ingiuntivo la SE.T.E. p.s.c.a.r.l. chiedeva il pagamento dei lavori di completamento impianti eseguiti nell'abitazione del Sig. su incarico Pt_3 della come descritti nella fattura n. 40/16 del Controparte_1
08.03.2016, per l'importo forfetario di € 3.016,00. Tra i lavori eseguiti figuravano: ampliamento dell'impianto di riscaldamento con l'aggiunta di nuovi termosifoni nella zona notte “lato sottotetto”; realizzazione di un nuovo bagno sempre nella zona notte “lato sottotetto”; sostituzione di termosifoni, valvole e detentori già installati con altri di nuovo modello;
collegamento del lavello e del piano cottura;
montaggio del box doccia. La cooperativa eccepiva la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la operava in forza di un subappalto Parte_1 con la e di non aver commissionato i lavori, come si Controparte_3 evinceva dall'atto di assegnazione della proprietà al sig. del 08.09.2015, Pt_3 in cui erano stati elencati i lavori da eseguirsi ancora a carico della cooperativa e precisamente:“...messa in funzione impianto ascensore;
posa in opera di scala per accesso al piano sottotetto;
posa in opera di motore per elettrificazione cancello accesso cortile comune;
completamento impianto citofonico” A supporto della propria posizione, l'opposta chiedeva a) di provare per testi le circostanze tutte dedotte nella propria comparsa di costituzione e risposta, b) che venisse disposta una CTU tecnica al fine di procedere alla valutazione economica dei lavori realizzati da essa dettagliati nella fattura versata in atti, Pt_1 all'interno della unità immobiliare assegnata dalla Controparte_1
al signor . Il Giudice di Pace di Eboli, con sentenza
[...] Parte_3
n. 962/22 accoglieva la proposta opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo N. R.G. 414/17, condannando la parte appellante al pagamento anche delle competenze di causa e della CTU espletata.
Il Giudice di Pace di Eboli riteneva che non potesse aver commissionato i lavori la per le seguenti ragioni: “1) nella planimetria allegata e riferita CP_1 all'atto di assegnazione del 08.09.21 nel locale sottotetto non è previsto alcun bagno e non può prevedersi alcun impianto di riscaldamento, trattandosi di ambienti non abitabili;
2) non è ipotizzabile - visti i diversi permessi cui il costruttore ha dovuto accedere - che il medesimo abbia scientemente commesso un abuso prevedendo un bagno e il riscaldamento in ambiti non abitabili. Fino a prova contraria”. Aggiungeva inoltre che: la fattura, avendo ad oggetto l'ampliamento dell'impianto di riscaldamento, con l'aggiunta di nuovi termosifoni nel lato sottotetto, lasciava intendere, in assenza di progetto dell'impianto che documenti il contrario, che detto impianto era previsto e realizzato solo nell'appartamento, ma che, volendo rendere fruibile anche la zona sottotetto, si era provveduto a riscaldarla;
salvo prova contraria identico discorso R.G. N. 4347/2023
andava fatto per la realizzazione del secondo bagno, assente nel progetto e non prevedibile in un locale non abitabile;
anche la sostituzione di termosifoni e strutture già precedentemente installati era stata certamente commissionata dal proprietario che, verosimilmente, non gradiva quelli predisposti;
lo stesso vale per il box doccia.
Successivamente, con atto di citazione in appello alla Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 962/22, la citava in giudizio la Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Salerno per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
1. “riformare integralmente la sentenza n. 962/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Eboli il 19.11.2022 e pubblicata il 30.11.2022 nel giudizio distinto a R.G. N. 371/18, respingendo l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 414/17 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli, originariamente proposta, con conseguente conferma dello stesso, ovvero, in subordine condannare la controparte al pagamento della somma così come determinata dal CTU;
2. condannare la controparte alla rifusione delle competenze e spese di ctu e di lite, di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.07.2023 la Controparte_1
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello in quanto
[...] inammissibile ed infondato in tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna di parte appellante alla refusione delle competenze anche del secondo grado di giudizio, con annessa condanna agli interessi dal momento della richiesta di rimborso fino al soddisfo.
Il presente procedimento è giunto alla fase conclusiva senza che alcun elemento nuovo sia emerso nelle more e non abbisognando di attività istruttoria. Con provvedimento del 21.03.2025 il Giudice ha assegnato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni dettagliate di seguito.
In primis l'appellante chiede la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione sul presupposto che il Giudice di Pace di Eboli ha inizialmente affermato che le risultanze istruttorie supportano la domanda della
[...]
e che il decreto ingiuntivo è fondato, salvo poi successivamente Parte_1 accogliere le domande della . Esaminato quanto dedotto il Controparte_1 giudice di seconda istanza rileva che non è sufficiente, perché la motivazione di una sentenza sia definita “contraddittoria”, che un'espressione contenuta in questa R.G. N. 4347/2023
sia in contrasto con un'altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato. Dalla lettura della sentenza del Giudice di Pace di Eboli è agevole accertare che si versa in un'ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del giudice;
pertanto, l'eccezione di contraddittorietà della motivazione va respinta (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015).
Col secondo motivo di appello la denuncia l'errata valutazione Parte_1 delle prove ed emergenze istruttorie da parte del giudice di prime cure. Dalle prove sarebbe infatti risultato, ad avviso dell'appellante, quanto segue: la
[...] ha inizialmente operato in forza di un subappalto con la Parte_1 [...]
ma successivamente, la ha proseguito Controparte_3 CP_1 direttamente il rapporto con la commissionando e pagando i Parte_1 lavori;
che i lavori sono stati seguiti dal geom. , rappresentante CP_4 della , che impartiva ordini e indicazioni, sempre presente sul CP_1 cantiere fino alla loro ultimazione nell'appartamento del sig. che il Pt_3
CTU ha confermato l'esecuzione e il valore economico dei lavori dettagliati nella fattura n. 40/16. Nonostante tali risultanze, il giudice di prime cure avrebbe escluso la responsabilità della . CP_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
La produce la fattura n. 73/15 emessa il giorno 11.08.15, con Parte_1 iva al 4% (fuori dal regime Reverse Change), come richiesto dal presidente della Cooperativa a dimostrazione che i rapporti a quella data intercorrevano tra la e la Questa fattura, tuttavia, segna anche Controparte_1 Parte_1 il perimetro delle pretese della società appellante: la fattura, che risulta pagata dalla è stata emessa a saldo per i “lavori di rifiniture finali, collaudo e CP_1 certificazioni inerenti agli impianti idraulici, gas e metano, eseguiti presso la vs cooperativa sita in Giffoni Vallepiana alla loc. AR”. Essa, rappresenta perciò, verosimilmente e fino a prova contraria, la fine dei lavori realizzati dalla
[...] per la . La CTU richiesta dall'appellante Parte_1 Controparte_5
e le testimonianze raccolte nel corso del giudizio non sono decisive ai fini della risoluzione della controversia. Esse confermano soltanto che i lavori sono stati effettivamente fatti, ma non sciolgono il dubbio su chi li abbia commissionati. La Consulenza, infatti, ha confermato che i lavori nel fabbricato in loc. AR sono finiti nel maggio 2015 (il 12/05/2015 è stata presentata la Comunicazione di Ultimazione dei lavori alle competenti autorità del Comune Controparte_6 ed il 13/05/2015 richiesto certificato di agibilità) e che il periodo di esecuzione R.G. N. 4347/2023
dei lavori oggetto del contenzioso (di cui alla fattura n. 40 del 08.03.2016) va dal 13/07/2015 al 17/09/2015, risultando coerente con le date di acquisto dei materiali. A fronte di tutto quanto esposto la società emette Parte_1 fattura in ritardo e senza riuscire a supportare le sue domande. Si rimarca che l'ultimo intervento della nell'appartamento del socio della Parte_1
Cooperativa è avvenuto il 17.09.2015, non solo oltre la data di ultimazione dei lavori, ma addirittura oltre la data di assegnazione al sig. Pt_3 dell'appartamento. Secondo un principio cardine del nostro ordinamento onus probandi incumbit ei qui dicit, vale a dire che la società appellante avrebbe dovuto provare il fondamento della sua pretesa e, pertanto, convincere il giudice della verità delle sue allegazioni.
Va pienamente condiviso il ragionamento logico e coerente del giudice di prime cure che ha escluso la legittimazione passiva della e Controparte_5 accolto l'opposizione.
La società appellante non riesce, con le prove prodotte, a superare la presunzione di legittimità che assiste la decisione del giudice di prime cure.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Viste le difficoltà prospettate dal caso in esame, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Compensa le spese di giudizio.
Salerno 13 ago. 25 Il Giudice dott. Daniela Oliva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile – Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 4347/2023 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
con sede in Battipaglia (SA) alla via Serroni Alto 41/V (C.F. e Parte_1
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. geom. P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per decreto
[...] ingiuntivo opposto, dall'avv. Adriano Santoro (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Rosa Iemma, 2
Appellante
CONTRO
con sede in Giffoni Valle Piana (Sa) alla via F. Controparte_1
Baracca 15 (P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t. sig. P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato in calce Controparte_2 alla comparsa, dall'avv. Stefano Colucci, con studio in Sirignano (AV) alla Via Raffaele Acierno n.11 ed elettivamente domiciliata telematicamente alla PEC:
Email_1
Appellata
Conclusioni: come da note di udienza e provvedimento di questo Giudice
SVOLGIMENTO
La nell'ambito di un programma costruttivo di Controparte_1 lottizzazione, realizzava un fabbricato su più livelli in località AR del Comune R.G. N. 4347/2023
di Giffoni Valle Piana. Della menzionata costruzione un appartamento, con pertinente garage, veniva assegnato al socio sig. . Con ricorso Parte_3 per decreto ingiuntivo la SE.T.E. p.s.c.a.r.l. chiedeva il pagamento dei lavori di completamento impianti eseguiti nell'abitazione del Sig. su incarico Pt_3 della come descritti nella fattura n. 40/16 del Controparte_1
08.03.2016, per l'importo forfetario di € 3.016,00. Tra i lavori eseguiti figuravano: ampliamento dell'impianto di riscaldamento con l'aggiunta di nuovi termosifoni nella zona notte “lato sottotetto”; realizzazione di un nuovo bagno sempre nella zona notte “lato sottotetto”; sostituzione di termosifoni, valvole e detentori già installati con altri di nuovo modello;
collegamento del lavello e del piano cottura;
montaggio del box doccia. La cooperativa eccepiva la carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la operava in forza di un subappalto Parte_1 con la e di non aver commissionato i lavori, come si Controparte_3 evinceva dall'atto di assegnazione della proprietà al sig. del 08.09.2015, Pt_3 in cui erano stati elencati i lavori da eseguirsi ancora a carico della cooperativa e precisamente:“...messa in funzione impianto ascensore;
posa in opera di scala per accesso al piano sottotetto;
posa in opera di motore per elettrificazione cancello accesso cortile comune;
completamento impianto citofonico” A supporto della propria posizione, l'opposta chiedeva a) di provare per testi le circostanze tutte dedotte nella propria comparsa di costituzione e risposta, b) che venisse disposta una CTU tecnica al fine di procedere alla valutazione economica dei lavori realizzati da essa dettagliati nella fattura versata in atti, Pt_1 all'interno della unità immobiliare assegnata dalla Controparte_1
al signor . Il Giudice di Pace di Eboli, con sentenza
[...] Parte_3
n. 962/22 accoglieva la proposta opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo N. R.G. 414/17, condannando la parte appellante al pagamento anche delle competenze di causa e della CTU espletata.
Il Giudice di Pace di Eboli riteneva che non potesse aver commissionato i lavori la per le seguenti ragioni: “1) nella planimetria allegata e riferita CP_1 all'atto di assegnazione del 08.09.21 nel locale sottotetto non è previsto alcun bagno e non può prevedersi alcun impianto di riscaldamento, trattandosi di ambienti non abitabili;
2) non è ipotizzabile - visti i diversi permessi cui il costruttore ha dovuto accedere - che il medesimo abbia scientemente commesso un abuso prevedendo un bagno e il riscaldamento in ambiti non abitabili. Fino a prova contraria”. Aggiungeva inoltre che: la fattura, avendo ad oggetto l'ampliamento dell'impianto di riscaldamento, con l'aggiunta di nuovi termosifoni nel lato sottotetto, lasciava intendere, in assenza di progetto dell'impianto che documenti il contrario, che detto impianto era previsto e realizzato solo nell'appartamento, ma che, volendo rendere fruibile anche la zona sottotetto, si era provveduto a riscaldarla;
salvo prova contraria identico discorso R.G. N. 4347/2023
andava fatto per la realizzazione del secondo bagno, assente nel progetto e non prevedibile in un locale non abitabile;
anche la sostituzione di termosifoni e strutture già precedentemente installati era stata certamente commissionata dal proprietario che, verosimilmente, non gradiva quelli predisposti;
lo stesso vale per il box doccia.
Successivamente, con atto di citazione in appello alla Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 962/22, la citava in giudizio la Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Salerno per sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
1. “riformare integralmente la sentenza n. 962/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Eboli il 19.11.2022 e pubblicata il 30.11.2022 nel giudizio distinto a R.G. N. 371/18, respingendo l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 414/17 emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli, originariamente proposta, con conseguente conferma dello stesso, ovvero, in subordine condannare la controparte al pagamento della somma così come determinata dal CTU;
2. condannare la controparte alla rifusione delle competenze e spese di ctu e di lite, di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.07.2023 la Controparte_1
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello in quanto
[...] inammissibile ed infondato in tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna di parte appellante alla refusione delle competenze anche del secondo grado di giudizio, con annessa condanna agli interessi dal momento della richiesta di rimborso fino al soddisfo.
Il presente procedimento è giunto alla fase conclusiva senza che alcun elemento nuovo sia emerso nelle more e non abbisognando di attività istruttoria. Con provvedimento del 21.03.2025 il Giudice ha assegnato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni dettagliate di seguito.
In primis l'appellante chiede la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione sul presupposto che il Giudice di Pace di Eboli ha inizialmente affermato che le risultanze istruttorie supportano la domanda della
[...]
e che il decreto ingiuntivo è fondato, salvo poi successivamente Parte_1 accogliere le domande della . Esaminato quanto dedotto il Controparte_1 giudice di seconda istanza rileva che non è sufficiente, perché la motivazione di una sentenza sia definita “contraddittoria”, che un'espressione contenuta in questa R.G. N. 4347/2023
sia in contrasto con un'altra, essendo indispensabile, altresì, che si sia in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato. Dalla lettura della sentenza del Giudice di Pace di Eboli è agevole accertare che si versa in un'ipotesi di errore materiale nella redazione della sentenza stessa e che, dunque, non sussistono incertezze su quella che è stata la volontà del giudice;
pertanto, l'eccezione di contraddittorietà della motivazione va respinta (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 06/04/2006 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010; conforme Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3270 del 18/02/2015).
Col secondo motivo di appello la denuncia l'errata valutazione Parte_1 delle prove ed emergenze istruttorie da parte del giudice di prime cure. Dalle prove sarebbe infatti risultato, ad avviso dell'appellante, quanto segue: la
[...] ha inizialmente operato in forza di un subappalto con la Parte_1 [...]
ma successivamente, la ha proseguito Controparte_3 CP_1 direttamente il rapporto con la commissionando e pagando i Parte_1 lavori;
che i lavori sono stati seguiti dal geom. , rappresentante CP_4 della , che impartiva ordini e indicazioni, sempre presente sul CP_1 cantiere fino alla loro ultimazione nell'appartamento del sig. che il Pt_3
CTU ha confermato l'esecuzione e il valore economico dei lavori dettagliati nella fattura n. 40/16. Nonostante tali risultanze, il giudice di prime cure avrebbe escluso la responsabilità della . CP_1
Anche il secondo motivo di appello è infondato e va rigettato.
La produce la fattura n. 73/15 emessa il giorno 11.08.15, con Parte_1 iva al 4% (fuori dal regime Reverse Change), come richiesto dal presidente della Cooperativa a dimostrazione che i rapporti a quella data intercorrevano tra la e la Questa fattura, tuttavia, segna anche Controparte_1 Parte_1 il perimetro delle pretese della società appellante: la fattura, che risulta pagata dalla è stata emessa a saldo per i “lavori di rifiniture finali, collaudo e CP_1 certificazioni inerenti agli impianti idraulici, gas e metano, eseguiti presso la vs cooperativa sita in Giffoni Vallepiana alla loc. AR”. Essa, rappresenta perciò, verosimilmente e fino a prova contraria, la fine dei lavori realizzati dalla
[...] per la . La CTU richiesta dall'appellante Parte_1 Controparte_5
e le testimonianze raccolte nel corso del giudizio non sono decisive ai fini della risoluzione della controversia. Esse confermano soltanto che i lavori sono stati effettivamente fatti, ma non sciolgono il dubbio su chi li abbia commissionati. La Consulenza, infatti, ha confermato che i lavori nel fabbricato in loc. AR sono finiti nel maggio 2015 (il 12/05/2015 è stata presentata la Comunicazione di Ultimazione dei lavori alle competenti autorità del Comune Controparte_6 ed il 13/05/2015 richiesto certificato di agibilità) e che il periodo di esecuzione R.G. N. 4347/2023
dei lavori oggetto del contenzioso (di cui alla fattura n. 40 del 08.03.2016) va dal 13/07/2015 al 17/09/2015, risultando coerente con le date di acquisto dei materiali. A fronte di tutto quanto esposto la società emette Parte_1 fattura in ritardo e senza riuscire a supportare le sue domande. Si rimarca che l'ultimo intervento della nell'appartamento del socio della Parte_1
Cooperativa è avvenuto il 17.09.2015, non solo oltre la data di ultimazione dei lavori, ma addirittura oltre la data di assegnazione al sig. Pt_3 dell'appartamento. Secondo un principio cardine del nostro ordinamento onus probandi incumbit ei qui dicit, vale a dire che la società appellante avrebbe dovuto provare il fondamento della sua pretesa e, pertanto, convincere il giudice della verità delle sue allegazioni.
Va pienamente condiviso il ragionamento logico e coerente del giudice di prime cure che ha escluso la legittimazione passiva della e Controparte_5 accolto l'opposizione.
La società appellante non riesce, con le prove prodotte, a superare la presunzione di legittimità che assiste la decisione del giudice di prime cure.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Viste le difficoltà prospettate dal caso in esame, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Daniela Oliva, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Compensa le spese di giudizio.
Salerno 13 ago. 25 Il Giudice dott. Daniela Oliva