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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 151/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.151/2023
Tra
e , nella qualità di eredi della defunta Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo di Russo ed elettivamente Parte_3
domiciliata presso il suo studio sito in Bolsena (VT), via XXV Aprile n.49, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. David Ronchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno (PG), Via
Mazzini n.25, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.596/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Pt_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale, in accoglimento integrale del gravame proposto, riformare la sentenza resa dal
Tribunale Civile di Spoleto n.596/22, resa e pubblicata in data 13/9/22, per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullare la ingiunzione di pagamento prot. n.1127 del 20/1/20 e/o accertare che gli appellanti nulla devono in relazione all'ingiunzione fiscale impugnata;
In via subordinata, in riforma della sentenza di primo grado ridurre l'importo di cui all'ingiunzione di pagamento prot. n.1127 del 20/1/20 al 50% o comunque alla somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche alla luce del comportamento gravemente negligente dell'asserito creditore.
In tutti i casi con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.”.
Per (di seguito breviter V.U.S.): Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,:
Nel merito preliminarmente dichiarare l'appello proposto inammissibile ex art.342 cpc per tutti i motivi esposti;
Nel merito in subordine e comunque in ogni caso rigettare l'impugnazione avanzata da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti e confermare la sentenza del Giudice di primo grado n.596/22 pubblicata il 13/9/22 nel procedimento R.G. n.470/20 del Tribunale di
Spoleto.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio.”.
Con ordinanza in data 24/11/23 veniva accolta l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata limitatamente alla somma di euro 3.312,09. All'udienza del 25/11/23 il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 16/10/24, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli eredi di , premettevano Parte_1 Parte_3 che quest'ultima aveva proposto opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. n.639/1910 prot. n.1127 del 20/1/20 e notificata il 29/1/20 (cfr. doc. n.
1-atto di citazione in opposizione), con la quale la
V.U.S. le aveva intimato il pagamento della somma di euro 6.624,18 a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico, nella qualità di erede della defunta , la quale, a dire Persona_1
della V.U.S., era stata intestataria di un contratto di fornitura del servizio idrico erogato in Località
Coste San Paolo, n.13 – Coste di Trevi – Trevi (PG). Spiegavano gli appellanti che , Parte_3 in particolare, aveva dedotto a fondamento dell'opposizione: la nullità dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento per essere stata emessa da una società che, pur essendo totalmente partecipata da Enti locali, era ed è a tutti gli effetti un soggetto di diritto privato, non titolato all'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale, riservata alle pubbliche amministrazioni;
l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, deducendo che il soggetto gestore non aveva dimostrato, non avendo adempiuto l'onere probatorio su di esso incombente, né l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante né l'avvenuta erogazione della fornitura idrica in favore della nel periodo Per_1 oggetto delle fatture di riferimento, ossia tra il 2016 ed il 2019; l'assenza di prove circa la corrispondenza degli importi indicati nelle predette fatture ai servizi effettivamente resi;
in ogni caso, la non debenza delle somme richieste per trasferimento della proprietà dell'immobile dato che la aveva venduto l'immobile a con atto a rogito del Dott. datato 3/11/08 Per_1 Parte_4 Persona_2
(cfr. doc. n.6), sicché i consumi successivi a tale data non potevano evidentemente essere stati effettuati né dalla de cuius né tantomeno da essa che infatti aveva sempre dedotto di non Parte_3
conoscere le fatture azionate, a lei mai inviate, e di non poter nemmeno controllare il contatore non essendo mai stata proprietaria del relativo immobile;
infine, nella denegata ipotesi di dimostrazione della debenza delle somme azionate, la riduzione degli importi azionati al 50% dato che, trattandosi di un debito ereditario, avrebbe dovuto essere suddiviso ex art.752 cc al 50% con l'altra erede, sua sorella anch'essa peraltro destinataria di altra ingiunzione di pagamento Controparte_2
riguardante le medesime fatture (cfr. doc. n.12). Davano quindi atto che aveva Parte_3 concluso in I grado chiedendo, preliminarmente, sospendersi inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e autorizzarsi la chiamata in causa del terzo nonché Parte_4 chiedendo nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o annullare la ingiunzione di pagamento per cui è causa e, conseguentemente, dichiararsi che essa nulla doveva alla V.U.S. e, in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto di tale domanda, ridursi l'importo di cui alla controversa ingiunzione al 50% o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli davano poi atto che si era costituita in quella sede la la quale aveva contestato Parte_1 CP_3
in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso affermato da parte opponente sia evidenziando la possibilità, per i concessionari di pubblici servizi, di ricorrere allo strumento dell'ingiunzione fiscale sia osservando che la in realtà non aveva contestato di aver ricevuto le forniture di acqua Parte_3
per cui è causa;
gli appellanti riferivano quindi che la V.U.S. aveva concluso in I grado chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma dell'ingiunzione, nonché, nell'ipotesi di dimostrazione di successione al 50% ed accoglimento della richiesta subordinata di pagamento pro quota, la condanna della al pagamento della quota a lei spettante;
il tutto con vittoria delle Parte_3
spese di lite.
Il Tribunale di Spoleto con l'impugnata sentenza, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così statuiva: “Rigetta la domanda proposta da e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di Parte_3
pagamento ex R.D. n.639/1910 prot. n.1127 del 20/1/20;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_3 Controparte_1 che si liquidano in euro 1.615,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.”.
[...]
Orbene, con il primo motivo di appello gli censuravano la sentenza di I grado per non aver Parte_1 accolto l'eccezione di nullità formulata dalla per carenza di potere della V.U.S. ad Parte_3 emettere l'ingiunzione fiscale di cui all'art.2 di cui al R.D. n.630/1910 dato che, trattandosi di norma eccezionale, la stessa non può essere, ex art.14 delle c.d. Preleggi, analogicamente applicata a soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli specificamente individuati dalla legge, con esclusione quindi delle società, anche quelle a partecipazione pubblica, a causa della loro natura privatistica.
Con gli altri motivi gli appellanti censuravano poi la sentenza del Tribunale stante l'inversione dell'onere della prova che il Giudice di prime cure aveva operato, ritenendo erroneamente che spettasse all'opponente sia l'onere di contestare in maniera specifica gli oneri addebitati Parte_3 per i servizi sia l'onere di dimostrare l'esistenza di altri eredi, risultando al contrario onere dell'attrice in senso sostanziale, vale a dire la V.U.S., dimostrare il credito asseritamente vantato e l'eventuale quota ereditaria dell'opponente, oggi degli oltre il 50%. Più nel dettaglio, essi appellanti Parte_1
osservavano che la V.U.S. non aveva provato né la sussistenza di un valido contratto di fornitura, né la fornitura stessa dell'acqua e il suo ammontare né tantomeno il corretto funzionamento del contatore, ribadendo che l'erogazione del servizio, per quanto sopra illustrato circa le difese svolte dalla in I grado, non era rimasta affatto incontestata da parte sua innanzi al Tribunale. Parte_3
Infine, quanto alla responsabilità pro quota di quest'ultima quale erede della gli Per_1 Parte_1 aggiungevano che, in applicazione del principio dell'onere della prova, stante l'eccezione formulata dalla circa la propria responsabilità nei limiti della quota ereditaria (pari al 50%), sarebbe Parte_3 spettato alla società idrica dimostrare un'eventuale rinuncia all'eredità dell'altra coerede che avrebbe eventualmente giustificato l'accrescimento della quota in capo alla e, quindi, l'esatto Parte_3
ammontare del credito. Per tutti gli indicati motivi concludevano pertanto come sopra.
La in questa sede, dopo aver eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_3 dell'art.342 cpc, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva riconosciuto la sua legittimazione ad avvalersi della speciale procedura delineata dal R.D. n.639/1910, ribadendo che in quanto società a controllo pubblico totale ed esclusivo ed affidataria diretta del servizio idrico, essa ben poteva ricorrere all'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale.
Con riguardo agli altri motivi di gravame, la V.U.S. ha rilevato come il Tribunale di Spoleto non aveva operato alcuna inversione dell'onere probatorio, deducendo che: la fruizione non contestata per decenni del servizio da parte della non poteva permettere di dubitare circa la fornitura del Per_1
servizio idrico;
stante la mancata contestazione della pregressa fornitura del servizio, il Giudice di I grado aveva correttamente ritenuto sussistente un pregresso rapporto in capo alla dante causa dell'opponente, a prescindere dalla produzione del contratto;
la mancata produzione del contratto di fornitura non era in ogni caso ad essa addebitabile dato che, trattandosi di un documento privato, il relativo onere di conservazione gravava sull'utente; il primo Giudice aveva correttamente posto l'onere probatorio in capo alla la quale avrebbe dovuto contestare in maniera specifica Parte_3
gli oneri addebitati per il servizio né potevano rilevare in contrario le generiche contestazioni in relazione all'erogazione dello stesso, visto che, ad esempio, non era mai stato allegato neppure un anomalo consumo di acqua;
le fatture non erano state consegnate alla perché il contratto Parte_3
era intestato alla e tale era rimasto, anche dopo la vendita dell'immobile; quanto a tale Per_1
vendita, posto che né la né successivamente gli eredi avevano provveduto né a disdire il Per_1 contratto né a volturare l'utenza, la era rimasta formalmente intestataria dell'utenza della Per_1
fornitura idrica, sicché gli eredi della stessa erano tenuti a rispondere dell'obbligazione di pagamento.
Quanto, infine, alla questione degli eredi della l'odierna appellata ha evidenziato che la Per_1
non aveva dimostrato che non ci fosse stata rinuncia all'eredità da parte di Parte_3 CP_2
e che quindi le due sorelle erano coeredi al 50% – prova il cui onere cedeva a suo carico – e
[...] che pertanto doveva ritenersi obbligata al pagamento dell'intero importo portato dall'ingiunzione per cui è causa. Concludeva quindi come sopra.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo gli appellanti indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'ingiunzione di pagamento per essere stata emessa da soggetto privato e l'accoglimento dell'opposizione per non avere la assolto l'onere probatorio né in relazione al credito CP_3 asseritamente vantato e né in relazione all'eventuale quota ereditaria della oggi degli Parte_3
oltre il 50% – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni Parte_1
della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Deve poi essere preliminarmente esaminata la questione della legittimazione o meno della V.U.S. ad avvalersi della procedura delineata dal R.D. n.639/1910. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità “In tema di riscossione coattiva dei canoni idrici, il concessionario iscritto negli albi di cui all'art.53 del D.lgs. n.446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex R.D. n.639 del
1910, in via generale ai sensi dell'art.4, co.2 sexies, del D.L. n.209 del 2002 – del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal D.L. n.70 del 2011, conv. con modif. dalla L.
n.106 del 2011 – che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art.17, co.2, del D.lgs. n.46 del
1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico.” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, ord. n.7365 del 19/3/24): più in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la forma societaria privata del concessionario non costituisce ostacolo all'esercizio di tale potere, in quanto, sulla spinta del diritto comunitario, va configurandosi una nozione di pubblica amministrazione che valorizza il profilo sostanziale dell'attività svolta piuttosto che la qualifica formale del soggetto ed infatti le società private che svolgono funzioni di rilievo pubblico possono presentarsi come un'articolazione organizzativa dell'ente di riferimento, essendo il perseguimento dello scopo pubblico compatibile con il fine societario lucrativo, sicché il potere di emettere ingiunzione fiscale non è quindi prerogativa esclusiva della Pubblica Amministrazione in senso stretto, potendo essere esercitato anche dai concessionari privati autorizzati. Devesi pertanto ritenere che la – quale società a controllo pubblico totale ed esclusivo, affidataria diretta del servizio CP_3
idrico e qualificabile come società in house providing in quanto sottoposta allo stesso regime degli uffici della pubblica amministrazione controllante (22 Comuni in totale), i quali esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui loro uffici – era legittimata ad avvalersi della procedura in esame.
Venendo ora al merito, va precisato che l'amministrazione convenuta in un giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art.3 del R.D. n.639/1910, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art.2697 cc, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, mentre l'opponente deve semmai dimostrare la ricorrenza di eventuali cause modificative o estintive degli stessi dato che l'oggetto del giudizio non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante. Va detto che in ordine a tali principi – applicabili anche ai concessionari in virtù di quanto detto sopra – la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata;
si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n.9381 dell'8/4/21, la quale ha chiarito che “La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art.3 del R.D. n.639/1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art.2697 cc, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art.111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, ord. n.23346 del 26/7/22). Ne consegue che il Giudice di I grado aveva quindi operato un'inversione dell'onere della prova dato che, stanti le contestazioni della – ribadite in questa sede, come si è visto, dagli odierni appellanti – circa l'effettiva Parte_3
fornitura del servizio idrico (oltre che circa gli effettivi quantitativi di acqua erogata) dal 2016
(quando già da otto anni l'immobile corrispondente a quella fornitura era stato venduto dalla in avanti e circa la natura di debito ereditario delle somme richieste da ripartire con Per_1
ex art.752 cc, l'onere di provare sia i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata Controparte_2 dalla ia l'eventuale quota ereditaria nei limiti del 50% era stato erroneamente posto a carico CP_3
della predetta Parte_3
Ebbene, quanto alla debenza dell'importo ingiunto per cui è causa, si rileva che la non ha CP_3
dimostrato in I grado che le fosse dovuta la somma di euro 6.624,00: la stessa non ha anzitutto dimostrato il funzionamento del contatore, dovendosi puntualizzare al riguardo che in caso di contestazione, come avvenuto nel caso di specie, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore dovrà dimostrare che l'eccessività dei consumi era invece dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.23699 del 22/11/16; conforme ord.
n.512 del 9/1/25). La V.U.S., poi, non aveva dimostrato gli esatti quantitativi dell'acqua asseritamente erogata, né con riguardo al periodo dal 2008 al 2016 – relativamente al quale si può verosimilmente presumere che le relative bollette, non oggetto di alcuna ingiunzione di pagamento, erano state saldate dal nuovo proprietario che aveva acquistato l'immobile dalla nel 2008 – né con riferimento Per_1
al periodo oggetto della fatturazione in relazione al quale è pretesa la riscossione (dal 2016 al 2019): dimostrazioni che avrebbero dovuto essere fornite in modo particolarmente rigoroso proprio in questo giudizio, instaurato con un ingiunzione fiscale diretta non verso l'asserita contraente della V.U.S. (la ma verso una sua erede che non aveva mai posseduto l'immobile e con riferimento a Per_1
bollette relative ad un periodo (a partire dal 2016) in cui l'abitazione era stata venduta dall'originaria contraente già da oltre otto anni.
Né, evidentemente, può rilevare in contrario la mancata voltura dell'utenza in favore dell'acquirente dell'immobile che avrebbe potuto fondare la sussistenza dell'obbligo di pagamento in capo agli eredi della solo ove però fosse stata previamente dimostrata la sussistenza e l'entità Per_1 dell'obbligazione.
La mancanza di prova in ordine alla sussistenza ed entità del credito assorbe poi le ulteriori questioni poste da parte opponente con riferimento alla sua responsabilità, solo pro quota, in relazione agli importi ingiunti. Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma l'accoglimento dell'appello, con riforma dell'impugnata sentenza.
Infine, quanto alle spese processuali, sia quelle del primo grado di giudizio che quelle del presente grado andranno poste, in applicazione del principio della soccombenza, a carico della V.U.S.; tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa con R.G.
n.151/23, così dispone:
- Accoglie l'appello proposto da e e, per l'effetto, revoca Parte_1 Parte_2
l'ingiunzione emessa dalla ex R.D. n.639/1910 prot. n.1127 del Controparte_1
20/1/20;
- Condanna alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del Controparte_1
giudizio di I e di II grado, spese che si liquidano relativamente al giudizio di I grado in euro
118,50 per spese e in euro 2.540,00 per compenso professionale e, relativamente al II grado, in euro 382,50 per spese ed euro 2906,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP
e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13/3/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.151/2023
Tra
e , nella qualità di eredi della defunta Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardo di Russo ed elettivamente Parte_3
domiciliata presso il suo studio sito in Bolsena (VT), via XXV Aprile n.49, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. David Ronchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foligno (PG), Via
Mazzini n.25, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.596/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Pt_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
In via principale, in accoglimento integrale del gravame proposto, riformare la sentenza resa dal
Tribunale Civile di Spoleto n.596/22, resa e pubblicata in data 13/9/22, per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o annullare la ingiunzione di pagamento prot. n.1127 del 20/1/20 e/o accertare che gli appellanti nulla devono in relazione all'ingiunzione fiscale impugnata;
In via subordinata, in riforma della sentenza di primo grado ridurre l'importo di cui all'ingiunzione di pagamento prot. n.1127 del 20/1/20 al 50% o comunque alla somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, anche alla luce del comportamento gravemente negligente dell'asserito creditore.
In tutti i casi con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.”.
Per (di seguito breviter V.U.S.): Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis,:
Nel merito preliminarmente dichiarare l'appello proposto inammissibile ex art.342 cpc per tutti i motivi esposti;
Nel merito in subordine e comunque in ogni caso rigettare l'impugnazione avanzata da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti e confermare la sentenza del Giudice di primo grado n.596/22 pubblicata il 13/9/22 nel procedimento R.G. n.470/20 del Tribunale di
Spoleto.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari, oltre accessori di legge, del doppio grado di giudizio.”.
Con ordinanza in data 24/11/23 veniva accolta l'istanza di sospensiva della sentenza impugnata limitatamente alla somma di euro 3.312,09. All'udienza del 25/11/23 il Giudice istruttore assegnava alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 16/10/24, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli eredi di , premettevano Parte_1 Parte_3 che quest'ultima aveva proposto opposizione all'ingiunzione fiscale ex R.D. n.639/1910 prot. n.1127 del 20/1/20 e notificata il 29/1/20 (cfr. doc. n.
1-atto di citazione in opposizione), con la quale la
V.U.S. le aveva intimato il pagamento della somma di euro 6.624,18 a titolo di corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico, nella qualità di erede della defunta , la quale, a dire Persona_1
della V.U.S., era stata intestataria di un contratto di fornitura del servizio idrico erogato in Località
Coste San Paolo, n.13 – Coste di Trevi – Trevi (PG). Spiegavano gli appellanti che , Parte_3 in particolare, aveva dedotto a fondamento dell'opposizione: la nullità dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento per essere stata emessa da una società che, pur essendo totalmente partecipata da Enti locali, era ed è a tutti gli effetti un soggetto di diritto privato, non titolato all'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale, riservata alle pubbliche amministrazioni;
l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto, deducendo che il soggetto gestore non aveva dimostrato, non avendo adempiuto l'onere probatorio su di esso incombente, né l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante né l'avvenuta erogazione della fornitura idrica in favore della nel periodo Per_1 oggetto delle fatture di riferimento, ossia tra il 2016 ed il 2019; l'assenza di prove circa la corrispondenza degli importi indicati nelle predette fatture ai servizi effettivamente resi;
in ogni caso, la non debenza delle somme richieste per trasferimento della proprietà dell'immobile dato che la aveva venduto l'immobile a con atto a rogito del Dott. datato 3/11/08 Per_1 Parte_4 Persona_2
(cfr. doc. n.6), sicché i consumi successivi a tale data non potevano evidentemente essere stati effettuati né dalla de cuius né tantomeno da essa che infatti aveva sempre dedotto di non Parte_3
conoscere le fatture azionate, a lei mai inviate, e di non poter nemmeno controllare il contatore non essendo mai stata proprietaria del relativo immobile;
infine, nella denegata ipotesi di dimostrazione della debenza delle somme azionate, la riduzione degli importi azionati al 50% dato che, trattandosi di un debito ereditario, avrebbe dovuto essere suddiviso ex art.752 cc al 50% con l'altra erede, sua sorella anch'essa peraltro destinataria di altra ingiunzione di pagamento Controparte_2
riguardante le medesime fatture (cfr. doc. n.12). Davano quindi atto che aveva Parte_3 concluso in I grado chiedendo, preliminarmente, sospendersi inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e autorizzarsi la chiamata in causa del terzo nonché Parte_4 chiedendo nel merito, in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o annullare la ingiunzione di pagamento per cui è causa e, conseguentemente, dichiararsi che essa nulla doveva alla V.U.S. e, in via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto di tale domanda, ridursi l'importo di cui alla controversa ingiunzione al 50% o nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Gli davano poi atto che si era costituita in quella sede la la quale aveva contestato Parte_1 CP_3
in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso affermato da parte opponente sia evidenziando la possibilità, per i concessionari di pubblici servizi, di ricorrere allo strumento dell'ingiunzione fiscale sia osservando che la in realtà non aveva contestato di aver ricevuto le forniture di acqua Parte_3
per cui è causa;
gli appellanti riferivano quindi che la V.U.S. aveva concluso in I grado chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma dell'ingiunzione, nonché, nell'ipotesi di dimostrazione di successione al 50% ed accoglimento della richiesta subordinata di pagamento pro quota, la condanna della al pagamento della quota a lei spettante;
il tutto con vittoria delle Parte_3
spese di lite.
Il Tribunale di Spoleto con l'impugnata sentenza, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione respinta, così statuiva: “Rigetta la domanda proposta da e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione di Parte_3
pagamento ex R.D. n.639/1910 prot. n.1127 del 20/1/20;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_3 Controparte_1 che si liquidano in euro 1.615,00 oltre IVA se dovuta, CPA e spese generali come per legge.”.
[...]
Orbene, con il primo motivo di appello gli censuravano la sentenza di I grado per non aver Parte_1 accolto l'eccezione di nullità formulata dalla per carenza di potere della V.U.S. ad Parte_3 emettere l'ingiunzione fiscale di cui all'art.2 di cui al R.D. n.630/1910 dato che, trattandosi di norma eccezionale, la stessa non può essere, ex art.14 delle c.d. Preleggi, analogicamente applicata a soggetti diversi e ulteriori rispetto a quelli specificamente individuati dalla legge, con esclusione quindi delle società, anche quelle a partecipazione pubblica, a causa della loro natura privatistica.
Con gli altri motivi gli appellanti censuravano poi la sentenza del Tribunale stante l'inversione dell'onere della prova che il Giudice di prime cure aveva operato, ritenendo erroneamente che spettasse all'opponente sia l'onere di contestare in maniera specifica gli oneri addebitati Parte_3 per i servizi sia l'onere di dimostrare l'esistenza di altri eredi, risultando al contrario onere dell'attrice in senso sostanziale, vale a dire la V.U.S., dimostrare il credito asseritamente vantato e l'eventuale quota ereditaria dell'opponente, oggi degli oltre il 50%. Più nel dettaglio, essi appellanti Parte_1
osservavano che la V.U.S. non aveva provato né la sussistenza di un valido contratto di fornitura, né la fornitura stessa dell'acqua e il suo ammontare né tantomeno il corretto funzionamento del contatore, ribadendo che l'erogazione del servizio, per quanto sopra illustrato circa le difese svolte dalla in I grado, non era rimasta affatto incontestata da parte sua innanzi al Tribunale. Parte_3
Infine, quanto alla responsabilità pro quota di quest'ultima quale erede della gli Per_1 Parte_1 aggiungevano che, in applicazione del principio dell'onere della prova, stante l'eccezione formulata dalla circa la propria responsabilità nei limiti della quota ereditaria (pari al 50%), sarebbe Parte_3 spettato alla società idrica dimostrare un'eventuale rinuncia all'eredità dell'altra coerede che avrebbe eventualmente giustificato l'accrescimento della quota in capo alla e, quindi, l'esatto Parte_3
ammontare del credito. Per tutti gli indicati motivi concludevano pertanto come sopra.
La in questa sede, dopo aver eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_3 dell'art.342 cpc, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva riconosciuto la sua legittimazione ad avvalersi della speciale procedura delineata dal R.D. n.639/1910, ribadendo che in quanto società a controllo pubblico totale ed esclusivo ed affidataria diretta del servizio idrico, essa ben poteva ricorrere all'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale.
Con riguardo agli altri motivi di gravame, la V.U.S. ha rilevato come il Tribunale di Spoleto non aveva operato alcuna inversione dell'onere probatorio, deducendo che: la fruizione non contestata per decenni del servizio da parte della non poteva permettere di dubitare circa la fornitura del Per_1
servizio idrico;
stante la mancata contestazione della pregressa fornitura del servizio, il Giudice di I grado aveva correttamente ritenuto sussistente un pregresso rapporto in capo alla dante causa dell'opponente, a prescindere dalla produzione del contratto;
la mancata produzione del contratto di fornitura non era in ogni caso ad essa addebitabile dato che, trattandosi di un documento privato, il relativo onere di conservazione gravava sull'utente; il primo Giudice aveva correttamente posto l'onere probatorio in capo alla la quale avrebbe dovuto contestare in maniera specifica Parte_3
gli oneri addebitati per il servizio né potevano rilevare in contrario le generiche contestazioni in relazione all'erogazione dello stesso, visto che, ad esempio, non era mai stato allegato neppure un anomalo consumo di acqua;
le fatture non erano state consegnate alla perché il contratto Parte_3
era intestato alla e tale era rimasto, anche dopo la vendita dell'immobile; quanto a tale Per_1
vendita, posto che né la né successivamente gli eredi avevano provveduto né a disdire il Per_1 contratto né a volturare l'utenza, la era rimasta formalmente intestataria dell'utenza della Per_1
fornitura idrica, sicché gli eredi della stessa erano tenuti a rispondere dell'obbligazione di pagamento.
Quanto, infine, alla questione degli eredi della l'odierna appellata ha evidenziato che la Per_1
non aveva dimostrato che non ci fosse stata rinuncia all'eredità da parte di Parte_3 CP_2
e che quindi le due sorelle erano coeredi al 50% – prova il cui onere cedeva a suo carico – e
[...] che pertanto doveva ritenersi obbligata al pagamento dell'intero importo portato dall'ingiunzione per cui è causa. Concludeva quindi come sopra.
Osserva anzitutto la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo gli appellanti indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire l'accoglimento dell'eccezione di nullità dell'ingiunzione di pagamento per essere stata emessa da soggetto privato e l'accoglimento dell'opposizione per non avere la assolto l'onere probatorio né in relazione al credito CP_3 asseritamente vantato e né in relazione all'eventuale quota ereditaria della oggi degli Parte_3
oltre il 50% – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni Parte_1
della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Deve poi essere preliminarmente esaminata la questione della legittimazione o meno della V.U.S. ad avvalersi della procedura delineata dal R.D. n.639/1910. Secondo la recente giurisprudenza di legittimità “In tema di riscossione coattiva dei canoni idrici, il concessionario iscritto negli albi di cui all'art.53 del D.lgs. n.446 del 1997 è legittimato ad emettere l'ingiunzione fiscale ex R.D. n.639 del
1910, in via generale ai sensi dell'art.4, co.2 sexies, del D.L. n.209 del 2002 – del quale non è intervenuta l'abrogazione, originariamente disposta dal D.L. n.70 del 2011, conv. con modif. dalla L.
n.106 del 2011 – che espressamente contempla tale possibilità per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, nonché, specificamente per i canoni idrici, ai sensi dell'art.17, co.2, del D.lgs. n.46 del
1999, in quanto, pur rivestendo la forma di società privata, svolge funzioni di rilievo pubblico.” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, ord. n.7365 del 19/3/24): più in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che la forma societaria privata del concessionario non costituisce ostacolo all'esercizio di tale potere, in quanto, sulla spinta del diritto comunitario, va configurandosi una nozione di pubblica amministrazione che valorizza il profilo sostanziale dell'attività svolta piuttosto che la qualifica formale del soggetto ed infatti le società private che svolgono funzioni di rilievo pubblico possono presentarsi come un'articolazione organizzativa dell'ente di riferimento, essendo il perseguimento dello scopo pubblico compatibile con il fine societario lucrativo, sicché il potere di emettere ingiunzione fiscale non è quindi prerogativa esclusiva della Pubblica Amministrazione in senso stretto, potendo essere esercitato anche dai concessionari privati autorizzati. Devesi pertanto ritenere che la – quale società a controllo pubblico totale ed esclusivo, affidataria diretta del servizio CP_3
idrico e qualificabile come società in house providing in quanto sottoposta allo stesso regime degli uffici della pubblica amministrazione controllante (22 Comuni in totale), i quali esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui loro uffici – era legittimata ad avvalersi della procedura in esame.
Venendo ora al merito, va precisato che l'amministrazione convenuta in un giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art.3 del R.D. n.639/1910, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art.2697 cc, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, mentre l'opponente deve semmai dimostrare la ricorrenza di eventuali cause modificative o estintive degli stessi dato che l'oggetto del giudizio non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante. Va detto che in ordine a tali principi – applicabili anche ai concessionari in virtù di quanto detto sopra – la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata;
si veda ad esempio Cass. civ., Sez. III, ord. n.9381 dell'8/4/21, la quale ha chiarito che “La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art.3 del R.D. n.639/1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art.2697 cc, è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art.111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.” (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, ord. n.23346 del 26/7/22). Ne consegue che il Giudice di I grado aveva quindi operato un'inversione dell'onere della prova dato che, stanti le contestazioni della – ribadite in questa sede, come si è visto, dagli odierni appellanti – circa l'effettiva Parte_3
fornitura del servizio idrico (oltre che circa gli effettivi quantitativi di acqua erogata) dal 2016
(quando già da otto anni l'immobile corrispondente a quella fornitura era stato venduto dalla in avanti e circa la natura di debito ereditario delle somme richieste da ripartire con Per_1
ex art.752 cc, l'onere di provare sia i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata Controparte_2 dalla ia l'eventuale quota ereditaria nei limiti del 50% era stato erroneamente posto a carico CP_3
della predetta Parte_3
Ebbene, quanto alla debenza dell'importo ingiunto per cui è causa, si rileva che la non ha CP_3
dimostrato in I grado che le fosse dovuta la somma di euro 6.624,00: la stessa non ha anzitutto dimostrato il funzionamento del contatore, dovendosi puntualizzare al riguardo che in caso di contestazione, come avvenuto nel caso di specie, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore dovrà dimostrare che l'eccessività dei consumi era invece dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n.23699 del 22/11/16; conforme ord.
n.512 del 9/1/25). La V.U.S., poi, non aveva dimostrato gli esatti quantitativi dell'acqua asseritamente erogata, né con riguardo al periodo dal 2008 al 2016 – relativamente al quale si può verosimilmente presumere che le relative bollette, non oggetto di alcuna ingiunzione di pagamento, erano state saldate dal nuovo proprietario che aveva acquistato l'immobile dalla nel 2008 – né con riferimento Per_1
al periodo oggetto della fatturazione in relazione al quale è pretesa la riscossione (dal 2016 al 2019): dimostrazioni che avrebbero dovuto essere fornite in modo particolarmente rigoroso proprio in questo giudizio, instaurato con un ingiunzione fiscale diretta non verso l'asserita contraente della V.U.S. (la ma verso una sua erede che non aveva mai posseduto l'immobile e con riferimento a Per_1
bollette relative ad un periodo (a partire dal 2016) in cui l'abitazione era stata venduta dall'originaria contraente già da oltre otto anni.
Né, evidentemente, può rilevare in contrario la mancata voltura dell'utenza in favore dell'acquirente dell'immobile che avrebbe potuto fondare la sussistenza dell'obbligo di pagamento in capo agli eredi della solo ove però fosse stata previamente dimostrata la sussistenza e l'entità Per_1 dell'obbligazione.
La mancanza di prova in ordine alla sussistenza ed entità del credito assorbe poi le ulteriori questioni poste da parte opponente con riferimento alla sua responsabilità, solo pro quota, in relazione agli importi ingiunti. Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma l'accoglimento dell'appello, con riforma dell'impugnata sentenza.
Infine, quanto alle spese processuali, sia quelle del primo grado di giudizio che quelle del presente grado andranno poste, in applicazione del principio della soccombenza, a carico della V.U.S.; tali spese si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa con R.G.
n.151/23, così dispone:
- Accoglie l'appello proposto da e e, per l'effetto, revoca Parte_1 Parte_2
l'ingiunzione emessa dalla ex R.D. n.639/1910 prot. n.1127 del Controparte_1
20/1/20;
- Condanna alla rifusione, in favore delle controparti, delle spese del Controparte_1
giudizio di I e di II grado, spese che si liquidano relativamente al giudizio di I grado in euro
118,50 per spese e in euro 2.540,00 per compenso professionale e, relativamente al II grado, in euro 382,50 per spese ed euro 2906,00 per compenso professionale;
il tutto oltre IVA, CAP
e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 13/3/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini