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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 10.04.2025 N. 12167/23 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Rizzoglio del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in via Nino Bixio n. 14
- RICORRENTE -
contro
(P.VA Controparte_1 P.VA_1
- CONVENUTA CONTUMACE - contro
P.VA ) Controparte_2 P.VA_2 con l'Avv. Tonelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Cellini n. 21
- RESISTENTE - contro
P.VA ) Controparte_3 P.VA_3 con l'Avv. Ceci del Foro di Bergamo, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n. 2 e
contro
P.VA ) Controparte_4 P.VA_4 con l'Avv. Zigni del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Melzo (MI), via Monte Rosa n. 15
- TERZE CHIAMATE -
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di : Parte_1
➢ allo svolgimento di 168 ore di lavoro mensile;
➢ alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di 13° mensilità, ROL ed ex festività tenuto conto, oltre che della retribuzione base, altresì degli scatti di anzianità maturati;
➢ alla corresponsione della 13° e 14° mensilità calcolate in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 C.C.N.L. di settore, nonché tenuto conto dell'incidenza del lavoro straordinario;
➢ alla corresponsione, nei periodi di godimento delle ferie, di una retribuzione calcolata anche in ragione dell'incidenza del lavoro notturno;
➢ al calcolo del trattamento di fine rapporto in considerazione, oltre che del minimo tabellare e degli aumenti periodici di anzianità, altresì dell'incidenza della 13° e 14° mensilità, nonché dell'indennità per lavoro notturno.
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento di quanto spettante al ricorrente in ragione del suddetto accertamento, per i consequenziali provvedimenti di condanna, anche in via solidale ex art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003, e per la decisione in ordine alle domande di manleva.
Spese al definitivo.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 10 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Rizzoglio del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in via Nino Bixio n. 14
- RICORRENTE -
contro
(P.VA Controparte_1 P.VA_1
- CONVENUTA CONTUMACE - contro
P.VA ) Controparte_2 P.VA_2 con l'Avv. Tonelli del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Cellini n. 21
- RESISTENTE - contro
P.VA ) Controparte_3 P.VA_3 con l'Avv. Ceci del Foro di Bergamo, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Bergamo, Passaggio Don Seghezzi n. 2 e
contro
P.VA ) Controparte_4 P.VA_4 con l'Avv. Zigni del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Melzo (MI), via Monte Rosa n. 15
- TERZE CHIAMATE -
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di : Parte_1
➢ allo svolgimento di 168 ore di lavoro mensile;
➢ alla corresponsione di quanto dovuto a titolo di 13° mensilità, ROL ed ex festività tenuto conto, oltre che della retribuzione base, altresì degli scatti di anzianità maturati;
➢ alla corresponsione della 13° e 14° mensilità calcolate in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 C.C.N.L. di settore, nonché tenuto conto dell'incidenza del lavoro straordinario;
➢ alla corresponsione, nei periodi di godimento delle ferie, di una retribuzione calcolata anche in ragione dell'incidenza del lavoro notturno;
➢ al calcolo del trattamento di fine rapporto in considerazione, oltre che del minimo tabellare e degli aumenti periodici di anzianità, altresì dell'incidenza della 13° e 14° mensilità, nonché dell'indennità per lavoro notturno.
Dispone la prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento di quanto spettante al ricorrente in ragione del suddetto accertamento, per i consequenziali provvedimenti di condanna, anche in via solidale ex art. 29, co. 2, D. Lgs. 276/2003, e per la decisione in ordine alle domande di manleva.
Spese al definitivo.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 10 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO