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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/10/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 290/2023
PROMOSSA DA
( ) e Parte_1 C.F._1
( ), entrambi rappresentati e difesi giusta procura Parte_2 C.F._2 in atti dagli avv.ti Fabio Borrometi e Antonio Giannone, elettivamente domiciliati in Catania, in
Catania, Corso Italia n. 59/D, presso lo studio dell'avv. Ivana Di Marco
APPELLANTI
CONTRO
(già (codice fiscale ), nella qualità di mandataria di CP_1 CP_2 P.IVA_1
(codice fiscale ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2
NI IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Ragusa, via Ing.
Migliorisi, 16/B, giusta procura alle liti in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.7.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 60 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1022/2022, pubblicata in data 18.7.2022, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
avverso il precetto loro notificato, quali fideiussori di da
[...] Parte_3 Controparte_4
Per quanto ancora rilevante alla luce dell'appello spiegato dagli opponenti avverso la detta sentenza, il primo giudice rigettava l'eccezione di carenza di “legittimazione formale e sostanziale” sollevata dai predetti nei confronti di attraverso la quale era intervenuta nel processo la cessionaria CP_2 del credito e rigettava il motivo di opposizione con cui gli opponenti Controparte_3 avevano sostenuto che il mutuo fondiario concesso al debitore principale non Parte_3 presentasse i caratteri del titolo esecutivo richiesti dall'art. 474 c.p.c., trattandosi a loro avviso di mutuo condizionato.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
Si costituiva in giudizio soltanto quale mandataria di CP_1 Controparte_3 mentre restava contumace. Controparte_4
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2024 e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 24.11.2024 (anche ai fini di prevenire ulteriore contenzioso in merito alla sentenza che questa Corte era chiamata ad emettere ed anche di favorire una soluzione concordata della vicenda per cui è causa), atteso che risultava essere stato effettuato rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis, c.p.c. sulla questione pagina 2 di 11 della validità, come titolo esecutivo, di un mutuo fondiario che presentava le esatte caratteristiche di quello per cui è causa.
Intervenuta la attesa sentenza delle sezioni unite (Cass., sez. un. 6 marzo 2025, n. 5968) all'udienza del
9.7.2025 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va chiarito che, trattandosi di causa avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, la stessa non soggiace alla sospensione feriale dei termini (giusta il disposto dell'art. 3, L. 742/1969 e 92
Ord. Giud.), di talché i termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'udienza del 9.7.2025 sono scaduti il
30.9.2025, con la conseguenza che gli scritti conclusivi depositati da entrambe le parti solo successivamente, sono tardivi e di essi non verrà tenuto conto.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti si sono doluti del rigetto della loro eccezione di sopravvenuta carenza di “legittimazione formale e sostanziale” dell'appellata.
La delibazione del motivo di appello in questione impone di dare atto di quanto segue.
Come detto l'opposizione per cui è causa è stata proposta dagli appellanti avverso precetto loro notificato da la quale si costituiva nel giudizio di primo grado. Controparte_4
Con comparsa depositata il 15.4.2019 si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_2
quale mandataria di cessionaria del credito di cui era
[...] Controparte_3 originariamente titolare (ricompreso nella cessione di crediti “in blocco”, stipulata in Controparte_4 data 14 novembre 2018 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge
130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385).
Alla successiva udienza celebrata in data 16.4.2019 in cui compariva il procuratore della società intervenuta in giudizio e non più gli opponenti, senza minimamente mettere in Controparte_4 discussione la legittimazione della società intervenuta, contestavano la produzione documentale di controparte, rinunciavano alla richiesta di CTU e chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.5.2022 gli opponenti formalizzavano l'eccezione che di seguito, per esteso, si riporta:
pagina 3 di 11 “In ogni caso non può non rilevarsi l'intervenuta carenza di legittimazione formale e sostanziale in capo all'opposta, per quanto dappresso precisato.
– mandante – concludeva con un contratto di cessione di Controparte_3 Controparte_4 rapporti giuridici in blocco. La mandante conferiva inoltre a l'incarico di “soggetto CP_2 incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” (servicer).
Chiarito quanto sopra, corre l'obbligo di esaminare la normativa relativa alla cartolarizzazione dei crediti e la riscossione degli stessi.
L'art. 2 della L. n. 130/1999 (c.d. Legge sulla Cartolarizzazione) prevede al sesto comma “I servizi indicati nel comma 3, lettera c) [n.d.r.: RISCOSSIONE DEI CREDITI CEDUTI E SERVIZI DI
CASSA E PAGAMENTO], possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”.
Nel caso di specie, dalla consultazione dell'AL di cui all'art. 106 T.U.B., è emerso che CP_2
è stata cancellata da detto AL in data 21.06.2019 (all. 1: Dettaglio Intermediario
[...] CP_2
, ragion per cui L'OPPOSTA HA PERSO LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA
[...]
SOSTANZIALE E PROCESSUALE TANTO IN RIFERIMENTO AL PRESENTE GIUDIZIO,
QUANTO, ed a maggior ragione, ALL'AZIONE SOTTESA ALL'ATTO DI PRECETTO
OPPOSTO.
In altri termini, stante la evidente e documentata insussistenza dei REQUISITI SOGGETTIVI prescritti dalle norme del TUB, aventi carattere inderogabile, ne conseguono le sopravvenute invalidità e/o nullità e/o illegittimità e/o in ogni caso inefficacia dell'atto di precetto opposto”.
Con riferimento alla eccezione in questione il primo giudice statuiva come segue:
“La prima doglianza è infondata, in quanto:
- a seguito di modifica di denominazione sociale, la è divenuta CP_2 CP_1
- da ciò deriva la legittimazione sostanziale e processuale della già CP_1 CP_2 quale mandataria della . Controparte_3
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno sostenuto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'attività di recupero di crediti cartolarizzati già oggetto di cessione in blocco possa essere affidata soltanto a soggetto iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, tra i quali pacificamente non è
pagina 4 di 11 annoverata anche nella sua nuova denominazione del tutto irrilevante CP_2 CP_1 ai fini del vaglio dell'eccezione a suo tempo formulata.
Ritiene la Corte che, effettivamente, la motivazione con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di
“carenza di legittimazione formale e sostanziale” (in quanto non iscritta nell'albo tenuto ex art. 106
TUB) di sia inconferente, atteso che costituisce la nuova denominazione CP_2 CP_1 di e che nemmeno sotto la detta nuova denominazione la mandataria, odierna appellata, CP_2 risulta iscritta nell'albo degli intermediari finanziari istituito ai sensi dell'art. 106 TUB.
Piuttosto deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, dalla lamentata mancata iscrizione di nell'albo più volte menzionato non discende Controparte_5
l'eccepito difetto di “legittimazione formale e sostanziale” della predetta atteso che: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (così Cass., sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243).
Il motivo di appello si appalesa, quindi, per l'anzidetta ragione infondato mentre, avuto riguardo alle doglianze esposte alle pp. 8 e 9 della citazione in appello volte a contestare la titolarità attiva, quale cessionaria del credito originariamente spettante ad di va Controparte_4 Controparte_3 osservato come trattasi di motivo inammissibile atteso che, rispetto al profilo in questione (mai rilevato in primo grado ove gli appellanti si sono sempre e soltanto occupati della “legittimazione formale e sostanziale” della mandataria della cessionaria, ossia di per profili soggettivi CP_2 esclusivamente ad essa afferenti), gli appellanti – proprio occupandosi soltanto della legittimazione di ed ammettendo che la stessa fosse stata incaricata dalla cessionaria del credito CP_2 [...]
–, hanno implicitamente riconosciuto la sussistenza della titolarità del credito in Controparte_3 capo alla cessionaria (sulla valenza da attribuire al riconoscimento implicito della titolarità attiva della posizione creditoria in caso di cessione in blocco di credito bancari v., tra le molte, Cass., sez. VI – I,
28 giugno 2022, n. 20739; Cass., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857 e Cass., sez. I, 6 settembre 2021, n.
24047).
pagina 5 di 11 Anche il secondo motivo di gravame si appalesa infondato.
Con esso gli appellanti si sono doluti della pretesa erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto che il mutuo fondiario del 28.8.2007 possedesse i requisiti previsti dall'art. 474
c.p.c. per potere essere considerato titolo esecutivo su cui fondare l'esecuzione a cui essi appellanti si erano opposti, trattandosi, a loro avviso, di un mutuo condizionato.
Segnatamente, secondo e : Parte_1 Parte_2
“affinché il contratto di mutuo possa avere valenza di titolo esecutivo, in ordine all'obbligazione restitutoria della somma di denaro mutuata, deve necessariamente indicare gli elementi essenziali dell'obbligazione medesima e quindi l'avvenuto ed effettivo trasferimento della somma predetta. Nella diversa ipotesi in cui non è ravvisabile l'effettiva dazione del denaro, il mutuo, in quanto privo del suo elemento essenziale (effettiva consegna) non è idoneo ad assumere la funzione di titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente”.
La circostanza, quindi, che la somma oggetto di mutuo era stata erogata, in favore degli odierni esponenti, solo virtualmente, emergeva proprio dall'art. 1 bis (Deposito cauzionale) del contratto in parola, ove si legge “La PARTE FINANZIATA RICONSEGNA ALLA PARTE MUTUANTE
L'INTERA SOMMA MUTUATA perché venga COSTITUITA IN DEPOSITO CAUZIONALE
INFRUTTIFERO presso il Banco A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI
OBBLIGHI POSTI A CARICO DELLA MEDESIMA PARTE FINANZIATA DAL PRESENTE
CONTRATTO E RELATIVI ALLEGATI. La somma depositata sarà resa disponibile in favore della parte finanziata sotto le condizioni e con le modalità previste all'art. 4 del capitolato allegato”.
A sua volta, l'art. 4 del CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AI MUTUI
FONDIARI CONCESSI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, rubricato Adempimenti post contrattuali, stabilisce “La parte finanziata ha l'obbligo di fornire al
Banco, con documentazione ritenuta idonea dal Banco stesso, la dimostrazione:
1. che siano state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali;
2. che sia stata accertata, secondo le modalità previste dal Banco la situazione di proprietà, libertà e disponibilità relativa ai beni oggetto della garanzia, nonché l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di finanziamento;
3. che siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi previsti al successivo art. 8; 4. che la parte finanziata, il terzo datore di ipoteca e i danti causa entro il biennio siano nel pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quelle di pubblicazione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a;
5. che pagina 6 di 11 siano state prestate, secondo le modalità richieste dal Banco, tutte le garanzie ed avverate tutte le condizioni a suo tempo indicate dal Banco nella lettera di comunicazione di concedibilità del finanziamento o anche con lettere successive;
6. che siano state adempiute tutte le condizioni e gli obblighi assunti con il contratto di finanziamento e con il presente capitolato. La parte finanziata si obbliga altresì a fornire al Banco:
7. copia esecutiva e due copie autentiche del contratto di finanziamento;
8. nota di iscrizione di ipoteca in triplice copia. Il mancato adempimento anche di una soltanto delle condizioni di cui alle superiori lettere, nonché di quelle eventualmente indicate nel contratto di finanziamento entro due mesi dalla data di stipulazione, faculterà il Banco a considerare risolto di diritto il contratto di finanziamento ed a richiedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'immediata restituzione delle somme erogate coi relativi interessi, accessori e diritti maturati.
Si tratta di un motivo di gravame del tutto infondato alla luce di quanto chiarito da Cass., sez. un. 6 marzo 2025, n. 5968 che si è pronunciata su una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella per cui
è causa.
L'autorevolezza della pronuncia, pienamente condivisa dal collegio, rende sufficiente riportarne alcuni stralci al fine di dare atto del perché il meccanismo previsto dalla clausola 1 bis e dal rinvio all'art. 4 del capitolato contenuti nel mutuo ipotecario per cui è causa non consentano in alcun modo di qualificare come “condizionato” il contratto, e del perché l'obbligo di restituzione della somma mutuata (della cui percezione la mutuataria ha prestato quietanza) sia pienamente attuale in forza del solo contratto di mutuo, senza che sia necessario ricorrere ad ulteriori atti con le caratteristiche stabilite dall'art. 474 c.p.c. che diano atto del verificarsi della pretesa condizione.
Si legge infatti nella parte motiva della sentenza delle sezioni unite:
11. La pronuncia che l'ordinanza di rinvio pregiudiziale e lo stesso decreto di ammissibilità della
Prima Presidente è indicata come all'origine del contrasto, cioè Cass. 03/05/2024, n. 12007, così si esprime sul punto: "nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione pagina 7 di 11 della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge - per volontà delle parti stesse -solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa,
l'obbligazione di restituzione di quella somma".
12. La fattispecie concreta era stata, in definitiva, ricostruita come esclusione, in conseguenza dello specifico e concreto assetto complessivo dell'autoregolamentazione degli interessi liberamente voluto dalle parti, di un'obbligazione immediata ed incondizionata di restituzione della somma già oggetto del mutuo, ma concretamente subito vincolata, con differimento dell'effettiva piena disponibilità della stessa ad un evento futuro ed incerto, resa oggetto di un'obbligazione dello stesso mutuante, assunta con un collegato e contestuale rapporto di deposito irregolare (che, come il pegno irregolare o altri equipollenti negozi, implicano il trasferimento della proprietà delle somme che ne sono oggetto, con un'evidente funzione cauzionale).
13. In questo senso, già poteva dirsi che la pronuncia in esame non si poneva in contrasto con gli approdi già raggiunti in materia di mutuo, poiché, premesso con chiarezza che nella fattispecie si ravvisava appunto un simile contratto, si era limitata ad escludere il titolo esecutivo per avere reputato concretamente carente un'obbligazione restitutoria, ipotizzandone l'inesistenza dell'oggetto in ragione dell'immediato e pressoché contestuale ritrasferimento della somma mutuata al mutuante e sia pure con l'obbligo di questi di ritrasferirla su certi presupposti. omissis
15. Deve, in primo luogo, escludersi che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato.
16. Quest'ultimo, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord.
06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015,
n. 17194; ma si veda pure la requisitoria del Pubblico Ministero, diffusa sul punto) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo pagina 8 di 11 rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
17. Nella fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale. Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario).
18. Quel che occorre stabilire è se, in forza del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti (e, verosimilmente, indotto dal mutuante, per l'evidente incremento delle sue garanzie), possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile.
19. È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione
(se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.
20. I patti accessori appena visti (e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione pagina 9 di 11 dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
21. Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.
22. Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme.
23. In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
Nel caso a mani dall'esame del contratto di mutuo emerge che il mutuatario ha senz'altro assunto l'obbligazione, univoca ed espressa, di restituire la somma di denaro mutuata dalla banca della cui pagina 10 di 11 percezione ha anche rilasciato quietanza all'art. 1 del contratto, mentre non risulta in alcun modo nemmeno allegato l'eventuale mancato inadempimento del mutuante di svincolare la somma mutuata in favore del mutuata, sembrando inoltre appena il caso di evidenziare che, con la costituzione nel giudizio di primo grado, aveva prodotto sub doc. 3 il documento di erogazione del Controparte_4 mutuo in data 13.9.2007, in relazione al quale nessuna osservazione veniva presentata dagli allora opponenti.
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 293/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Ragusa, n. 1022/2022, pubblicata in data 18.7.2022: dichiara la contumacia di e rigetta l'appello; Controparte_6 condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di quale mandataria di CP_1 [...]
Controparte_3
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 20 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 290/2023
PROMOSSA DA
( ) e Parte_1 C.F._1
( ), entrambi rappresentati e difesi giusta procura Parte_2 C.F._2 in atti dagli avv.ti Fabio Borrometi e Antonio Giannone, elettivamente domiciliati in Catania, in
Catania, Corso Italia n. 59/D, presso lo studio dell'avv. Ivana Di Marco
APPELLANTI
CONTRO
(già (codice fiscale ), nella qualità di mandataria di CP_1 CP_2 P.IVA_1
(codice fiscale ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2
NI IN ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Ragusa, via Ing.
Migliorisi, 16/B, giusta procura alle liti in atti pagina 1 di 11 APPELLATA
C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.7.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 60 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1022/2022, pubblicata in data 18.7.2022, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
avverso il precetto loro notificato, quali fideiussori di da
[...] Parte_3 Controparte_4
Per quanto ancora rilevante alla luce dell'appello spiegato dagli opponenti avverso la detta sentenza, il primo giudice rigettava l'eccezione di carenza di “legittimazione formale e sostanziale” sollevata dai predetti nei confronti di attraverso la quale era intervenuta nel processo la cessionaria CP_2 del credito e rigettava il motivo di opposizione con cui gli opponenti Controparte_3 avevano sostenuto che il mutuo fondiario concesso al debitore principale non Parte_3 presentasse i caratteri del titolo esecutivo richiesti dall'art. 474 c.p.c., trattandosi a loro avviso di mutuo condizionato.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
Si costituiva in giudizio soltanto quale mandataria di CP_1 Controparte_3 mentre restava contumace. Controparte_4
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.9.2024 e poi rimessa sul ruolo con ordinanza del 24.11.2024 (anche ai fini di prevenire ulteriore contenzioso in merito alla sentenza che questa Corte era chiamata ad emettere ed anche di favorire una soluzione concordata della vicenda per cui è causa), atteso che risultava essere stato effettuato rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis, c.p.c. sulla questione pagina 2 di 11 della validità, come titolo esecutivo, di un mutuo fondiario che presentava le esatte caratteristiche di quello per cui è causa.
Intervenuta la attesa sentenza delle sezioni unite (Cass., sez. un. 6 marzo 2025, n. 5968) all'udienza del
9.7.2025 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va chiarito che, trattandosi di causa avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, la stessa non soggiace alla sospensione feriale dei termini (giusta il disposto dell'art. 3, L. 742/1969 e 92
Ord. Giud.), di talché i termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'udienza del 9.7.2025 sono scaduti il
30.9.2025, con la conseguenza che gli scritti conclusivi depositati da entrambe le parti solo successivamente, sono tardivi e di essi non verrà tenuto conto.
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti si sono doluti del rigetto della loro eccezione di sopravvenuta carenza di “legittimazione formale e sostanziale” dell'appellata.
La delibazione del motivo di appello in questione impone di dare atto di quanto segue.
Come detto l'opposizione per cui è causa è stata proposta dagli appellanti avverso precetto loro notificato da la quale si costituiva nel giudizio di primo grado. Controparte_4
Con comparsa depositata il 15.4.2019 si costituiva in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., CP_2
quale mandataria di cessionaria del credito di cui era
[...] Controparte_3 originariamente titolare (ricompreso nella cessione di crediti “in blocco”, stipulata in Controparte_4 data 14 novembre 2018 ai sensi e per l'effetto di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge
130 e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385).
Alla successiva udienza celebrata in data 16.4.2019 in cui compariva il procuratore della società intervenuta in giudizio e non più gli opponenti, senza minimamente mettere in Controparte_4 discussione la legittimazione della società intervenuta, contestavano la produzione documentale di controparte, rinunciavano alla richiesta di CTU e chiedevano che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con le note di trattazione ex art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.5.2022 gli opponenti formalizzavano l'eccezione che di seguito, per esteso, si riporta:
pagina 3 di 11 “In ogni caso non può non rilevarsi l'intervenuta carenza di legittimazione formale e sostanziale in capo all'opposta, per quanto dappresso precisato.
– mandante – concludeva con un contratto di cessione di Controparte_3 Controparte_4 rapporti giuridici in blocco. La mandante conferiva inoltre a l'incarico di “soggetto CP_2 incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” (servicer).
Chiarito quanto sopra, corre l'obbligo di esaminare la normativa relativa alla cartolarizzazione dei crediti e la riscossione degli stessi.
L'art. 2 della L. n. 130/1999 (c.d. Legge sulla Cartolarizzazione) prevede al sesto comma “I servizi indicati nel comma 3, lettera c) [n.d.r.: RISCOSSIONE DEI CREDITI CEDUTI E SERVIZI DI
CASSA E PAGAMENTO], possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”.
Nel caso di specie, dalla consultazione dell'AL di cui all'art. 106 T.U.B., è emerso che CP_2
è stata cancellata da detto AL in data 21.06.2019 (all. 1: Dettaglio Intermediario
[...] CP_2
, ragion per cui L'OPPOSTA HA PERSO LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA
[...]
SOSTANZIALE E PROCESSUALE TANTO IN RIFERIMENTO AL PRESENTE GIUDIZIO,
QUANTO, ed a maggior ragione, ALL'AZIONE SOTTESA ALL'ATTO DI PRECETTO
OPPOSTO.
In altri termini, stante la evidente e documentata insussistenza dei REQUISITI SOGGETTIVI prescritti dalle norme del TUB, aventi carattere inderogabile, ne conseguono le sopravvenute invalidità e/o nullità e/o illegittimità e/o in ogni caso inefficacia dell'atto di precetto opposto”.
Con riferimento alla eccezione in questione il primo giudice statuiva come segue:
“La prima doglianza è infondata, in quanto:
- a seguito di modifica di denominazione sociale, la è divenuta CP_2 CP_1
- da ciò deriva la legittimazione sostanziale e processuale della già CP_1 CP_2 quale mandataria della . Controparte_3
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno sostenuto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'attività di recupero di crediti cartolarizzati già oggetto di cessione in blocco possa essere affidata soltanto a soggetto iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, tra i quali pacificamente non è
pagina 4 di 11 annoverata anche nella sua nuova denominazione del tutto irrilevante CP_2 CP_1 ai fini del vaglio dell'eccezione a suo tempo formulata.
Ritiene la Corte che, effettivamente, la motivazione con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di
“carenza di legittimazione formale e sostanziale” (in quanto non iscritta nell'albo tenuto ex art. 106
TUB) di sia inconferente, atteso che costituisce la nuova denominazione CP_2 CP_1 di e che nemmeno sotto la detta nuova denominazione la mandataria, odierna appellata, CP_2 risulta iscritta nell'albo degli intermediari finanziari istituito ai sensi dell'art. 106 TUB.
Piuttosto deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, dalla lamentata mancata iscrizione di nell'albo più volte menzionato non discende Controparte_5
l'eccepito difetto di “legittimazione formale e sostanziale” della predetta atteso che: “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (così Cass., sez. III, 18 marzo 2024, n. 7243).
Il motivo di appello si appalesa, quindi, per l'anzidetta ragione infondato mentre, avuto riguardo alle doglianze esposte alle pp. 8 e 9 della citazione in appello volte a contestare la titolarità attiva, quale cessionaria del credito originariamente spettante ad di va Controparte_4 Controparte_3 osservato come trattasi di motivo inammissibile atteso che, rispetto al profilo in questione (mai rilevato in primo grado ove gli appellanti si sono sempre e soltanto occupati della “legittimazione formale e sostanziale” della mandataria della cessionaria, ossia di per profili soggettivi CP_2 esclusivamente ad essa afferenti), gli appellanti – proprio occupandosi soltanto della legittimazione di ed ammettendo che la stessa fosse stata incaricata dalla cessionaria del credito CP_2 [...]
–, hanno implicitamente riconosciuto la sussistenza della titolarità del credito in Controparte_3 capo alla cessionaria (sulla valenza da attribuire al riconoscimento implicito della titolarità attiva della posizione creditoria in caso di cessione in blocco di credito bancari v., tra le molte, Cass., sez. VI – I,
28 giugno 2022, n. 20739; Cass., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857 e Cass., sez. I, 6 settembre 2021, n.
24047).
pagina 5 di 11 Anche il secondo motivo di gravame si appalesa infondato.
Con esso gli appellanti si sono doluti della pretesa erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto che il mutuo fondiario del 28.8.2007 possedesse i requisiti previsti dall'art. 474
c.p.c. per potere essere considerato titolo esecutivo su cui fondare l'esecuzione a cui essi appellanti si erano opposti, trattandosi, a loro avviso, di un mutuo condizionato.
Segnatamente, secondo e : Parte_1 Parte_2
“affinché il contratto di mutuo possa avere valenza di titolo esecutivo, in ordine all'obbligazione restitutoria della somma di denaro mutuata, deve necessariamente indicare gli elementi essenziali dell'obbligazione medesima e quindi l'avvenuto ed effettivo trasferimento della somma predetta. Nella diversa ipotesi in cui non è ravvisabile l'effettiva dazione del denaro, il mutuo, in quanto privo del suo elemento essenziale (effettiva consegna) non è idoneo ad assumere la funzione di titolo esecutivo autonomo ed autosufficiente”.
La circostanza, quindi, che la somma oggetto di mutuo era stata erogata, in favore degli odierni esponenti, solo virtualmente, emergeva proprio dall'art. 1 bis (Deposito cauzionale) del contratto in parola, ove si legge “La PARTE FINANZIATA RICONSEGNA ALLA PARTE MUTUANTE
L'INTERA SOMMA MUTUATA perché venga COSTITUITA IN DEPOSITO CAUZIONALE
INFRUTTIFERO presso il Banco A GARANZIA DELL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI
OBBLIGHI POSTI A CARICO DELLA MEDESIMA PARTE FINANZIATA DAL PRESENTE
CONTRATTO E RELATIVI ALLEGATI. La somma depositata sarà resa disponibile in favore della parte finanziata sotto le condizioni e con le modalità previste all'art. 4 del capitolato allegato”.
A sua volta, l'art. 4 del CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AI MUTUI
FONDIARI CONCESSI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385, rubricato Adempimenti post contrattuali, stabilisce “La parte finanziata ha l'obbligo di fornire al
Banco, con documentazione ritenuta idonea dal Banco stesso, la dimostrazione:
1. che siano state eseguite le formalità di pubblicazione delle garanzie reali;
2. che sia stata accertata, secondo le modalità previste dal Banco la situazione di proprietà, libertà e disponibilità relativa ai beni oggetto della garanzia, nonché l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca iscritta in dipendenza del contratto di finanziamento;
3. che siano stati adempiuti gli obblighi assicurativi previsti al successivo art. 8; 4. che la parte finanziata, il terzo datore di ipoteca e i danti causa entro il biennio siano nel pieno e libero godimento dei propri diritti sino a data successiva di dieci giorni a quelle di pubblicazione delle formalità ipotecarie di cui alla precedente lettera a;
5. che pagina 6 di 11 siano state prestate, secondo le modalità richieste dal Banco, tutte le garanzie ed avverate tutte le condizioni a suo tempo indicate dal Banco nella lettera di comunicazione di concedibilità del finanziamento o anche con lettere successive;
6. che siano state adempiute tutte le condizioni e gli obblighi assunti con il contratto di finanziamento e con il presente capitolato. La parte finanziata si obbliga altresì a fornire al Banco:
7. copia esecutiva e due copie autentiche del contratto di finanziamento;
8. nota di iscrizione di ipoteca in triplice copia. Il mancato adempimento anche di una soltanto delle condizioni di cui alle superiori lettere, nonché di quelle eventualmente indicate nel contratto di finanziamento entro due mesi dalla data di stipulazione, faculterà il Banco a considerare risolto di diritto il contratto di finanziamento ed a richiedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'immediata restituzione delle somme erogate coi relativi interessi, accessori e diritti maturati.
Si tratta di un motivo di gravame del tutto infondato alla luce di quanto chiarito da Cass., sez. un. 6 marzo 2025, n. 5968 che si è pronunciata su una fattispecie esattamente sovrapponibile a quella per cui
è causa.
L'autorevolezza della pronuncia, pienamente condivisa dal collegio, rende sufficiente riportarne alcuni stralci al fine di dare atto del perché il meccanismo previsto dalla clausola 1 bis e dal rinvio all'art. 4 del capitolato contenuti nel mutuo ipotecario per cui è causa non consentano in alcun modo di qualificare come “condizionato” il contratto, e del perché l'obbligo di restituzione della somma mutuata (della cui percezione la mutuataria ha prestato quietanza) sia pienamente attuale in forza del solo contratto di mutuo, senza che sia necessario ricorrere ad ulteriori atti con le caratteristiche stabilite dall'art. 474 c.p.c. che diano atto del verificarsi della pretesa condizione.
Si legge infatti nella parte motiva della sentenza delle sezioni unite:
11. La pronuncia che l'ordinanza di rinvio pregiudiziale e lo stesso decreto di ammissibilità della
Prima Presidente è indicata come all'origine del contrasto, cioè Cass. 03/05/2024, n. 12007, così si esprime sul punto: "nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione pagina 7 di 11 della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge - per volontà delle parti stesse -solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa,
l'obbligazione di restituzione di quella somma".
12. La fattispecie concreta era stata, in definitiva, ricostruita come esclusione, in conseguenza dello specifico e concreto assetto complessivo dell'autoregolamentazione degli interessi liberamente voluto dalle parti, di un'obbligazione immediata ed incondizionata di restituzione della somma già oggetto del mutuo, ma concretamente subito vincolata, con differimento dell'effettiva piena disponibilità della stessa ad un evento futuro ed incerto, resa oggetto di un'obbligazione dello stesso mutuante, assunta con un collegato e contestuale rapporto di deposito irregolare (che, come il pegno irregolare o altri equipollenti negozi, implicano il trasferimento della proprietà delle somme che ne sono oggetto, con un'evidente funzione cauzionale).
13. In questo senso, già poteva dirsi che la pronuncia in esame non si poneva in contrasto con gli approdi già raggiunti in materia di mutuo, poiché, premesso con chiarezza che nella fattispecie si ravvisava appunto un simile contratto, si era limitata ad escludere il titolo esecutivo per avere reputato concretamente carente un'obbligazione restitutoria, ipotizzandone l'inesistenza dell'oggetto in ragione dell'immediato e pressoché contestuale ritrasferimento della somma mutuata al mutuante e sia pure con l'obbligo di questi di ritrasferirla su certi presupposti. omissis
15. Deve, in primo luogo, escludersi che una fattispecie come quella in esame possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato.
16. Quest'ultimo, pienamente legittimo per giurisprudenza consolidata (tra le ultime: Cass., ord.
06/12/2023, n. 34116; Cass., ord. 28/12/2021, n. 41791; Cass. 05/03/2020, n. 6174; Cass. 27/08/2015,
n. 17194; ma si veda pure la requisitoria del Pubblico Ministero, diffusa sul punto) si ha quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo quale normale sviluppo del relativo pagina 8 di 11 rapporto;
sicché, soltanto quando quell'erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo - complesso - integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.
17. Nella fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma: così insorgendo la tipica obbligazione di restituzione in capo al mutuatario, che caratterizza quel peculiare contratto reale unilaterale. Ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l'adempimento di una distinta - sebbene indissolubilmente collegata - obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto (nella prassi corrente, in genere al momento del consolidamento della garanzia ipotecaria, possibile soltanto dopo la stipula di un atto che abbia ad oggetto il credito restitutorio dell'ipotecario).
18. Quel che occorre stabilire è se, in forza del contemporaneo assetto di interessi liberamente disegnato dalle parti (e, verosimilmente, indotto dal mutuante, per l'evidente incremento delle sue garanzie), possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido e soprattutto esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile.
19. È ferma opinione del Collegio che, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si sia perfezionato il mutuo, ma, ove - come nella specie - non risulti di per se solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimanga anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione
(se del caso, alla scadenza) della somma mutuata.
20. I patti accessori appena visti (e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione pagina 9 di 11 dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede.
21. Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario.
22. Ove, invece (e come accade nella specie), il mutuatario abbia, con il richiamato negozio, assunto tale espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria, nonostante la concreta disponibilità sia posticipata ad un momento successivo con la restituzione del tantundem della somma costituita in deposito irregolare o altro equipollente negozio di funzione cautelare, le vicende relative all'imperfetto od eventualmente mancato adempimento dell'obbligazione del mutuante di svincolare la somma mutuata a favore del mutuatario costituiranno, ove ne ricorresse ogni altro presupposto, fatti impeditivi dell'obbligazione restitutoria, da fare valere dal mutuatario contestando il diritto di procedere ad esecuzione forzata, una volta minacciatagliene o intrapresane ai suoi danni l'esecuzione, con le opportune opposizioni e nelle relative forme.
23. In altri termini, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile;
pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata.
Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
Nel caso a mani dall'esame del contratto di mutuo emerge che il mutuatario ha senz'altro assunto l'obbligazione, univoca ed espressa, di restituire la somma di denaro mutuata dalla banca della cui pagina 10 di 11 percezione ha anche rilasciato quietanza all'art. 1 del contratto, mentre non risulta in alcun modo nemmeno allegato l'eventuale mancato inadempimento del mutuante di svincolare la somma mutuata in favore del mutuata, sembrando inoltre appena il caso di evidenziare che, con la costituzione nel giudizio di primo grado, aveva prodotto sub doc. 3 il documento di erogazione del Controparte_4 mutuo in data 13.9.2007, in relazione al quale nessuna osservazione veniva presentata dagli allora opponenti.
In definitiva, quindi, sotto ogni profilo l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 293/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Ragusa, n. 1022/2022, pubblicata in data 18.7.2022: dichiara la contumacia di e rigetta l'appello; Controparte_6 condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in €
10.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore di quale mandataria di CP_1 [...]
Controparte_3
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 20 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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