Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2006, n. 1515
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Sentenza 26 gennaio 2006

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In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, non può essere provata per testi, in relazione all'oggetto del contratto e in considerazione del divieto di prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod. civ. (concernente i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento), una serie di accordi verbali, anteriori o contemporanei, che, ponendo il preliminare al centro di una serie di negozi dipendenti dalla volontà di terzi estranei, condizionano la realizzazione della funzione economico sociale del contratto. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto necessaria la prova scritta per dimostrare che con accordo collegato al contratto preliminare, era stato pattuito che sul prezzo del trasferimento immobiliare doveva essere conteggiato in detrazione il corrispettivo di un contratto di appalto stipulato tra il venditore e una società di terzi, esecutrice di impianti elettrici ed idraulici nel complesso immobiliare di cui faceva parte il bene venduto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2006, n. 1515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1515
    Data del deposito : 26 gennaio 2006

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