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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/03/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20893/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 20893/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZAINA Parte_1 C.F._1
PIPITONE WILLIAMS
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
All'udienza del 20.3.2025, come da note conclusive depositate il 26.2.2025): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, Ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta,
- Accertato l'inadempimento del convenuto al contratto di compravendita per mancato pagamento delle rate di prezzo dovute dal febbraio 2022, dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di compravendita della nuda proprietà stipulato tra le parti in data 08 Luglio 2021 a rogito
Notaio di Torino (Rep 16130/13082) e conseguentemente retrocedere alla sig.ra Persona_1
la nuda proprietà degli immobili oggetto del contratto, con ogni conseguente Parte_1 provvedimento in ordine a trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari, il tutto con oneri e costi a carico del sig. . CP_1
- Accertare e dichiarare che tra le parti venne stipulato contratto di mutuo avente ad oggetto la somma di € 4.000,00 utilizzata dal sig. per il pagamento dell'atto notarile di trasferimento e, CP_1 accertato e dichiarato che lo stesso non ha restituito la detta somma all'attrice, condannarlo al relativo pagamento, con interessi dalla domanda al saldo.
- Accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento del sig. all'accordo edificatorio ammontano complessivamente ad € 20.000,00 e CP_1 conseguentemente condannare lo stesso al relativo pagamento
- Condannare il convenuto che dovesse opporsi alle domande formulate in giudizio dalla attrice all'integrale rifusione delle spese di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M.
13/08/2022, n. 147, oltre rimborso forfetario per spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge,
pagina 1 di 9 nonché rimborso del contributo unificato versato, esposti e successive occorrende tutte oltre che alle spese competenze e costi di mediazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 13.11.2023, ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino domandando l'accoglimento CP_1 delle conclusioni di cui in epigrafe, allegando in particolare:
§ di avere venduto al convenuto, con atto di compravendita dell'8.7.2021 a rogito Notaio Per_1 di Torino, rep. nn. 16130/13082 (doc. 2):
[...]
- la nuda proprietà del fabbricato al piano terra sito in SANA AR (Cagliari) con accesso da Via
Taranto (censito al C.F. del Comune di SANA AR al F. 11, mapale 970 – cat. C/6) e relativo terreno sedime, cortilivo e pertinenziale (censito al C.T. del Comune di SANA AR al F. 11, n.
970 area urbana;
F. 11, n. 1672 seminativo);
- la quota indivisa di ¼ di nuda proprietà del tratto di area adibito a strada di accesso del predetto fabbricato (censito al C.T. del Comune di SANA AR al F. 11, n. 1674 seminativo e agrario, confinante con le particelle nn. 556, 207, 970, 1672 e 1673 dello stesso foglio);
§ di avere concordato il prezzo di € 20.000,00, da pagare in n.40 ratei mensili consecutivi da € 500,00 ognuno, con decorrenza dal 10.8.2021
§ che il convenuto, imprenditore edile, si era contestualmente impegnato a effettuare un intervento edile sul fabbricato esistente nel termine massimo di due anni, sopraelevandolo di un piano e creando due nuove unità immobiliari, fruibili dall'attrice in virtù della riserva di usufrutto;
§ che il predetto intervento risulta incompiuto, avendo il convenuto provveduto soltanto allo sradicamento degli alberi esistenti e alla predisposizione della sagoma di insistenza delle fondamenta;
§ che nel contratto concluso tra le parti è stato previsto che il mancato pagamento, anche solo di una rata convenuta, avrebbe determinato l'immediata risoluzione del contratto, con retrocessione della nuda proprietà in capo alla venditrice, senza ulteriori pretese;
§ che il convenuto ha sospeso ogni pagamento del prezzo dopo la rata del gennaio 2022, essendosi pertanto il contratto risolto di diritto;
§ che la parte attrice, in ragione della risoluzione del contratto, ha patito un danno di € 20.000, salva diversa quantificazione, in ragione della mancata realizzazione dell'intervento edile concordato tra le parti, consistente nel: costo del progetto, nella perdita conseguente all'espianto dei quasi secolari ulivi esistenti nel terreno, nel disagio patito per l'impedimento al godimento dell'immobile;
§ di avere altresì mutuato al convenuto la somma di € 4.000,00 necessaria al pagamento degli oneri e costi dell'atto notarile, mai restituita.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, venendo per l'effetto dichiarato contumace. CP_1
Assolta con esito negativo la condizione di procedibilità della mediazione, depositate le memorie istruttorie ed escussi alcuni testi (in parte per prova delegata), all'udienza del 20.3.2025 la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e ha discusso oralmente la causa si sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò premesso, si ritiene in primo luogo fondata la domanda di risoluzione di diritto del contratto di vendita prodotto in atti.
pagina 2 di 9 Invero, con tale contratto dell'8.7.2021(doc. 2), l'attrice ha trasferito al convenuto l'intera nuda proprietà del fabbricato (identificato al C.F. al F. 11, mappale 970 - cat. C/6), sito in SANA AR
(Cagliari), Via Taranto e relativo terreno sedime, cortilivo e pertinenziale (identificato al C.T. al F. 11,
n. 970 area urbana e F. 11, n. 1672 seminativo), nonché la quota indivisa di ¼ della nuda proprietà del tratto di area adibito a strada di accesso al fabbricato (F.11, n. 1674 seminativo e agrario, confinante con i fondi censiti al CT al F. 11, nn. 556, 207, 970, 1672 e 1673), riservandosi l'usufrutto generale vitalizio.
Nel contratto è stato convenuto che, in caso di mancato pagamento anche solo di una rata delle n.40 previste, il contratto si sarebbe immediatamente risolto, con ritrasferimento della nuda proprietà in capo all'attrice (“Le parti, come sopra presente e rappresentata, convengono fin da ora che il mancato pagamento anche solo di una rata convenuta determinerà l'immediata risoluzione del presente contratto, con retrocessione della nuda proprietà”).
Ciò detto, si ritiene in primo luogo che la risoluzione di diritto domandata dall'attrice vada qualificata ai sensi dell'art. 1456 c.c., dovendosi ciò desumere dal contenuto sostanziale delle difese svolte negli atti di causa (in cui l'attrice ha, inequivocabilmente, invocato più volte la clausola risolutiva espressa) e dal contenuto della domanda di mediazione (in cui la parte attrice ha dichiarato espressamente di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto); ciò consente di superare la genericità delle conclusioni in epigrafe (laddove l'attrice chiede la “risoluzione di diritto”, senza meglio precisarla), sia la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. che l'attrice richiama nella memoria n.2
(senza poi riportarla nelle formulate conclusioni, neppure in via subordinata).
Come noto, con la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., le parti prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte (così Cass. n. 20854/2014; Cass. n. 16993/2007; Cass. n. 167/2005), venendo così garantito il rispetto dell'autonomia privata di cui la clausola risolutiva è espressione, avendo le parti già preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, attribuendo allo stesso una gravità tale da farvi conseguire il potere unilaterale di risolvere il contratto, con conseguente esclusione di ogni tipo di indagine da parte del giudice circa l'incidenza dell'inadempimento sul programma negoziale divisato dai contraenti.
In tale direzione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo stabilire se nel caso concreto sussista una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa dipende dalla interpretazione della volontà delle parti, rimessa al giudice di merito (Cass. n. 20854/2014). Nel caso di specie, sulla base dell'interpretazione letterale e della volontà delle parti, si ritiene che la clausola che subordina la risoluzione del contratto di compravendita al mancato pagamento anche di una soltanto delle rate pattuite, vada qualificata come clausola risolutiva espressa, piuttosto che come condizione risolutiva, avendo, a monte, le parti reputato rilevante l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, anche solo nella misura di una rata, ai fini dello scioglimento del contratto.
Si rileva, poi, che l'attrice ha dichiarato espressamente di volersi avvalere della clausola risolutiva pagina 3 di 9 espressa sin dalla domanda di mediazione, in cui ha riportato “il sig. non ha più versato le rate CP_1 mensili concordate dal febbraio 2022 e la sig.ra intende valersi della previsione Parte_1 contrattuale” (doc. 3), espressamente richiamata quale “previsione della risoluzione di diritto del contratto per mancato pagamento di anche solo una rata”.
In ogni caso, la dichiarazione di volersi avvalere della predetta clausola si desume dall'atto di citazione, in cui l'attrice ha espressamente e inequivocabilmente invocato più volte detta clausola in ragione del dedotto inadempimento del convenuto quanto al pagamento delle rate del prezzo.
Quanto alla prova del mancato pagamento dei ratei del prezzo dopo il gennaio 2022, come rilevato dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Sez. Unite, n. 13533/2001), una volta che il creditore abbia provato l'esistenza degli elementi costitutivi del proprio credito e abbia dedotto il mancato pagamento dello stesso, è onere del debitore provare di avere adempiuto a tale pagamento o provare l'esistenza di fatti altrimenti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso. L'art. 1218 c.c. stabilisce, infatti, una presunzione di colpa a carico del debitore che non esegue esattamente la prestazione, che può essere superata soltanto dalla prova liberatoria consistente nella dimostrazione che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha provato l'esistenza del titolo fondante il diritto di credito (il contratto di compravendita della nuda proprietà dell'8.7.2021) e ha allegato il mancato pagamento del prezzo da parte del convenuto, riportando che lo stesso avrebbe pagato solo le prime sei rate, omettendo poi qualsivoglia ulteriore pagamento.
Dal canto suo il convenuto, che ha scelto di rimanere contumace, non ha provato l'adempimento, come sarebbe stato suo onere.
Deve dunque dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra le parti, in data
8.7.2021 tra (nata a [...] il [...], C.F. ) quale Parte_1 C.F._1 venditrice e (nato a [...] l'[...], C.F. ) quale CP_1 C.F._2 acquirente, per atto Notaio di Torino, registrato in Torino il 3.8.2021 al n. 42685 Persona_1
Serie 1/T e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Torino 1 in data 3.8.2021 ai numeri
25972/19218, derivando ex lege, dalla risoluzione, la retrocessione in capo all'attrice della nuda proprietà degli immobili oggetto del contratto.
Si ritiene altresì provato che, in occasione della stipula del rogito, la parte attrice abbia mutuato al convenuto la somma di euro 4000,00, al fine di consentirgli di pagare le spese notarili (che da contratto erano da porre a carico dell'acquirente).
Il notaio rogante la compravendita, dott. ha infatti confermato il capo di prova Persona_1 attoreo sub 8 (“Vero che l'attrice, in occasione della stipula dell'atto notarile, prestava al sig. CP_1
la somma di € 4.000,00 necessaria al pagamento degli oneri e costi dell'atto notarile”), dando
[...] atto di avere appreso di tale circostanza allorché il convenuto ha conferito innanzi al notaio stesso la procura a concludere il contratto di compravendita.
Anche il teste (fratello dell'attrice) ha riferito di avere saputo dalla sorella Testimone_1 pagina 4 di 9 del prestito al Vacca di euro 4000,00 per consentirgli di pagare i costi del rogito.
La circostanza per cui l'anticipo prevedesse un obbligo di restituzione in capo al convenuto è poi ulteriormente provata in ragione della mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza di ammissione dello stesso.
Trova, infatti, applicazione la c.d. “ficta confessio” di cui all'art. 232 c.p.c., il quale dispone che “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il Giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281 bis c.p.c.), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. La Cassazione ha chiarito che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge né per vizio di motivazione (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. II, 22 luglio 2005, n. 15389 in Giust. civ. Mass. 2005, 6; Cass. civile , sez.
III, 09 ottobre 2003, n. 15055 in Giust. civ. Mass. 2003, 10; Cass. civile , sez. II, 29 aprile 1993, n.
5089 in Giust. civ. Mass. 1993, 796). In altre parole, in tema di mancata risposta all'interrogatorio formale, l'art. 232, comma 1, c.p.c. stabilisce che, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, senza che, però sia necessario che gli ulteriori elementi probatori costituiscano prova diretta poiché, in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, essendo quindi sufficiente anche il ricorso ad elementi di prova di carattere indiziario (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. II, 19 marzo 2003, n.
4019 in Giust. civ. Mass. 2003, 551). La Suprema Corte ha anche affermato che l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116
c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 07 marzo 1996, n. 1812 in Giust. civ. Mass. 1996, 307).
Nel caso di specie, i fatti capitolati da parte attrice circa il prestito di € 4000,00 al in precedenza CP_1 richiamati, devono ritenersi senz'altro ammessi, in quanto supportati dagli altri elementi probatori poc'anzi esaminati.
Accertata, quindi, l'esistenza del contratto di mutuo tra le parti per l'importo di € 4000,00, poiché il convenuto contumace non ha provato di avere restituito all'attrice la somma mutuata, lo stesso deve pagina 5 di 9 essere condannato a restituire all'attrice la somma di € 4.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
L'attrice ha poi allegato di avere stipulato verbalmente con il convenuto, parallelamente al contratto di vendita, un accordo secondo cui il imprenditore edile, si impegnava, entro il luglio 2023, a CP_1 sopraelevare di un piano il fabbricato esistente e a realizzare due nuove unità immobiliari, unità delle quali l'attrice avrebbe poi potuto godere quale usufruttuaria;
si evince, poi, dalla capitolazione delle prove orali ed anche dalla documentazione allegata che in realtà si sarebbe dovuto demolire l'edificio preesistente (demolizione attuata dal convenuto, come riconosciuto dalla stessa attrice), realizzando poi in suo luogo una nuova unità immobiliare, come riferito anche dall'arch. (che ha Persona_2 redatto il progetto e la relazione di cui al doc. c) e come si evince dall'autorizzazione rilasciata dal
Comune di SANA AR il 31.1.2022 a per la realizzazione di “un edificio Parte_1 residenziale costituito da una unità immobiliare (…)”.
A tale proposito, l'attrice ha lamentato l'omessa esecuzione dei lavori nel termine pattuito, avendo il convenuto provveduto a demolire l'immobile preesistente, a rimuovere gli alberi e a disporre la sagoma di insistenza delle fondamenta, come da fotografie in atti.
Nonostante di tale accordo non vi sia traccia nell'atto di vendita dell'8.7.2021, l'esistenza dello stesso può ritenersi provata alla luce delle testimonianze rese in giudizio e della documentazione in atti, oltre che, nuovamente, della mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, in particolare quanto ai capi 10, 11 e 12 della memoria n.2 attorea (precisamente: “10)Vero è che il prezzo di cessione era stato pattuito in ragione dell'obbligo che il convenuto si era assunto di effettuare un intervento edile sull'immobile esistente 11)Vero è che l'intervento prevedeva la sopraelevazione di un piano e la creazione di due nuove unità immobiliari 12) Vero è che l'intervento si sarebbe dovuto concludere entro due anni dalla data di stipula del contratto, ossia entro il luglio 2023”).
Il teste , fratello dell'attrice, ha confermato che il prezzo della vendita della Testimone_1 nuda proprietà era stato pattuito in ragione dell'obbligo che il convenuto si era assunto di realizzare l'intervento edilizio, ed anche l'arch. ha confermato di avere appreso sia dal Persona_2 convenuto che dall'attrice che il prezzo di cessione di cui al contratto in atti era stato pattuito in ragione dell'obbligo che il convenuto si era assunto di eseguire un intervento edile sull'immobile acquistato, che prevedeva la sopraelevazione e la creazione, però, di una sola nuova unità immobiliare, essendosi il teste occupato della progettazione fino all'ottenimento della concessione edilizia (come provato dalla perizia dello stesso arch. prodotta come doc. c). Per_2
Si ritiene provato, dunque, che le parti avessero altresì concluso, quanto meno, un contratto di appalto, senza dubbio collegato al contratto di compravendita della nuda proprietà, riflettendosi le sorti del contratto di vendita sul contratto di appalto, da intendersi pertanto anch'esso risolto a fronte della risoluzione del contratto di vendita.
A fronte di quanto riportato, la domanda di risarcimento del danno svolta dall'attrice si ritiene fondata nei termini di seguito indicati.
Quanto alle spese sostenute dalla parte attrice per la progettazione dell'immobile e l'ottenimento dei pagina 6 di 9 necessari titoli edilizi, ha riferito: Testimone_1
- di avere saputo dalla sorella che la stessa aveva provveduto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e al pagamento di circa euro 5.000,00 all'arch. per oneri di urbanizzazione;
Per_2
- di essere a conoscenza che la sorella aveva incaricato il geom. di redigere la perizia del Persona_3 terreno da allegare alla pratica edilizia;
- di avere appreso dalla sorella che la stessa aveva pagato circa € 1.000,00 al geom. Controparte_2 per la perizia idrogeologica da allegare alla pratica edilizia;
- di sapere che la sorella aveva pagato la , per il rimborso del costo Controparte_3 sostenuto per la progettazione strutturale a mezzo ingegnere abilitato, non ricordando però l'importo
(dal doc. si evince che l'attrice ha pagato alla la somma di euro Controparte_4
1603,20 nel maggio 2022);
- che il fabbricato preesistente (utilizzato dalla sorella per le vacanze estive sino al 2021 compreso) è stato demolito e che sono state rimosse le piante secolari di ulivo presenti sul terreno circostante, come da fotografie in atti;
- che nel marzo 2023 era scaduto il termine per la concessione dei lavori.
Sempre quanto ai costi sostenuti per il permesso di costruire:
§ il teste geom. ha confermato che l'attrice gli ha pagato euro 1166,16 per la perizia Controparte_2 idrogeologica, come attestato dalla distinta di bonifico del 2.4.2024 prodotta come doc. b, quale pagamento della fattura n.23/24;
§ il teste geom. ha confermato che l'attrice gli ha pagato € 352,00 per la perizia del Persona_3 terreno da allegare alla pratica edilizia (come da bonifico di cui al doc. h del febbraio 2024 in pagamento di fattura dell'8.2.2024);
§ il teste arch. ha riferito: Persona_2
- che l'attrice ha corrisposto al la somma di euro 250,00 in data Controparte_5
12.8.2021 per i diritti di segreteria SUAPE, come appreso sia dall'attrice che dal convenuto (e come confermato dal doc. e);
- che l'attrice ha corrisposto al predetto per costi di urbanizzazione e di costruzione la somma CP_5 di euro 6.506,41 il 23.2.2022 (come confermato dal doc. d);
- che l'attrice gli ha corrisposto per spese di progettazione: ad agosto 2021 circa euro 2750; a dicembre
2021 circa euro 1350,00; a luglio 2023 circa euro 150,00 (in realtà, dai bonifici prodotti in atti risultano pagati in suo favore dell'attrice: € 1352,00 in data 21.12.2021, € 2730,00 in data 26.8.2021, euro
1170,00 in data 16.6.2021, per complessivi € 5252,00).
Orbene, i predetti esborsi (di cui alle richiamate testimonianze e ai documenti prodotti in atti), sostenuti dalla parte attrice in ragione dei complessivi accordi intercorsi con il convenuto, a fronte della rilevata risoluzione rappresentano senz'altro un danno in capo alla , cui spettano in particolare: Pt_1
pagina 7 di 9 § € 250,00 per diritti di segreteria SUAPE, pagati il 12.8.2021;
§ € 150,00 per diritti di segreteria relativi ai costi di proroga del titolo SUAPE, pagati il 3.7.2023;
§ € 6.506,41 per oneri di urbanizzazione, pagati il 23.2.2022;
§ € 5.252,00 per i compensi dell'arch. (di cui: € 1352,00 pagati in data 21.12.2021, € 2730,00 Per_2 pagati in data 26.8.2021, euro 1170,00 pagati in data 16.6.2021,;
§ € 352,00 per i compensi del geom. , pagati il 9.2.2024; Per_3
§ € 1.166,16 per i compensi del geom. (doc. b), pagati il 2.4.2024; CP_2
§ € 1.603,20 per i costi di progettazione strutturale, pagati il 20.5.2022 (doc. i).
Per contro, non si ritiene risarcibile il lamentato danno non patrimoniale relativo al “disagio inutilmente patito con impedimento al godimento in questi anni” dell'immobile, considerata la genericità della domanda, sguarnita di qualsivoglia allegazione, non essendo allegato né provato se e quale uso del fabbricato l'attrice avrebbe fatto, tanto più che neppure è stato sufficientemente provato che le parti avessero stabilito un termine perentorio per il completamento del nuovo fabbricato e che il fabbricato preesistente, demolito dal convenuto, potesse essere utilizzato per fini abitativi (vista, in particolare, la fotografia allegate quale immagine 04 alla “Richiesta di parere formale” di cui al doc. c).
Nemmeno è provato il danno provocato dall'espianto e dalla mancata messa a produzione degli ulivi esistenti sul terreno, in assenza di allegazione e prova di quanti fossero gli ulivi, del fatto che gli stessi fossero stati messi, in passato, a produzione, neppure risultando allegato quali ne fossero gli eventuali utili.
Il danno patrimoniale al cui pagamento deve essere condannato il convenuto ammonta, quindi, a complessivi € 15.279,77, oltre rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti (precisamente: dal
12.8.2021 quanto ad € 250,00; dal 3.7.2023 quanto ad € 150,00; dal 23.2.2022 quanto ad € 6.506,41; dal 21.12.2021 quanto a € 1352,00; dal 26.8.2021 quanto ad € 2730,00; dal 16.6.2021 quanto ad €
1170,00; dal 9.2.2024 quanto ad € 352,00; dal 2.4.2024 quanto ad € 1.166,16; dal 20.5.2022 quanto ad € 1.603,20) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi di mora sulla somma complessivamente liquidata, dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. come da dispositivo in base ai valori medi (valore compreso tra €
5200,01 ed € 26.000,00), tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta nel corso del giudizio, oltre al compenso per la mediazione. Spettano, infine, gli esposti documentati per CU, marca da bollo, spese di notifica, mediazione.
Trascrizione della presente sentenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di compravendita stipulato in data pagina 8 di 9 8.7.2021 tra (nata a [...] il [...], C.F. ) Parte_1 C.F._1 quale venditrice e (nato a [...] l'[...], C.F. ) quale CP_1 C.F._2 acquirente, per atto Notaio di Torino, registrato in Torino il 3.8.2021 al n. 42685 Persona_1
Serie 1/T e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari, Ufficio
Provinciale-Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 3.8.2021 ai numeri 25972/19218.
2) Condanna a pagare a la somma di Euro 15.279,77 a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti (precisamente: dal
12.8.2021 quanto ad € 250,00; dal 3.7.2023 quanto ad € 150,00; dal 23.2.2022 quanto ad €
6.506,41; dal 21.12.2021 quanto ad € 1352,00; dal 26.8.2021 quanto ad € 2730,00; dal 16.6.2021 quanto ad € 1170,00; dal 9.2.2024 quanto ad € 352,00; dal 2.4.2024 quanto ad € 1.166,16; dal 20.5.2022 quanto ad € 1.603,20) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi di mora sulla somma complessivamente liquidata, dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
3) Condanna a restituire a la somma di Euro 4.000,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo.
4) Condanna a pagare a le spese di lite (comprensive della CP_1 Parte_1 mediazione) che si liquidano in Euro 5.518,00 per compensi e in Euro 342,78 per spese, oltre 15 % per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Torino, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza ha pronunciato ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 20893/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ZAINA Parte_1 C.F._1
PIPITONE WILLIAMS
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
All'udienza del 20.3.2025, come da note conclusive depositate il 26.2.2025): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, Ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta,
- Accertato l'inadempimento del convenuto al contratto di compravendita per mancato pagamento delle rate di prezzo dovute dal febbraio 2022, dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di compravendita della nuda proprietà stipulato tra le parti in data 08 Luglio 2021 a rogito
Notaio di Torino (Rep 16130/13082) e conseguentemente retrocedere alla sig.ra Persona_1
la nuda proprietà degli immobili oggetto del contratto, con ogni conseguente Parte_1 provvedimento in ordine a trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza nei registri immobiliari, il tutto con oneri e costi a carico del sig. . CP_1
- Accertare e dichiarare che tra le parti venne stipulato contratto di mutuo avente ad oggetto la somma di € 4.000,00 utilizzata dal sig. per il pagamento dell'atto notarile di trasferimento e, CP_1 accertato e dichiarato che lo stesso non ha restituito la detta somma all'attrice, condannarlo al relativo pagamento, con interessi dalla domanda al saldo.
- Accertare e dichiarare che i danni subiti dall'attrice in conseguenza dell'inadempimento del sig. all'accordo edificatorio ammontano complessivamente ad € 20.000,00 e CP_1 conseguentemente condannare lo stesso al relativo pagamento
- Condannare il convenuto che dovesse opporsi alle domande formulate in giudizio dalla attrice all'integrale rifusione delle spese di giudizio ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal D.M.
13/08/2022, n. 147, oltre rimborso forfetario per spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge,
pagina 1 di 9 nonché rimborso del contributo unificato versato, esposti e successive occorrende tutte oltre che alle spese competenze e costi di mediazione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 13.11.2023, ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino domandando l'accoglimento CP_1 delle conclusioni di cui in epigrafe, allegando in particolare:
§ di avere venduto al convenuto, con atto di compravendita dell'8.7.2021 a rogito Notaio Per_1 di Torino, rep. nn. 16130/13082 (doc. 2):
[...]
- la nuda proprietà del fabbricato al piano terra sito in SANA AR (Cagliari) con accesso da Via
Taranto (censito al C.F. del Comune di SANA AR al F. 11, mapale 970 – cat. C/6) e relativo terreno sedime, cortilivo e pertinenziale (censito al C.T. del Comune di SANA AR al F. 11, n.
970 area urbana;
F. 11, n. 1672 seminativo);
- la quota indivisa di ¼ di nuda proprietà del tratto di area adibito a strada di accesso del predetto fabbricato (censito al C.T. del Comune di SANA AR al F. 11, n. 1674 seminativo e agrario, confinante con le particelle nn. 556, 207, 970, 1672 e 1673 dello stesso foglio);
§ di avere concordato il prezzo di € 20.000,00, da pagare in n.40 ratei mensili consecutivi da € 500,00 ognuno, con decorrenza dal 10.8.2021
§ che il convenuto, imprenditore edile, si era contestualmente impegnato a effettuare un intervento edile sul fabbricato esistente nel termine massimo di due anni, sopraelevandolo di un piano e creando due nuove unità immobiliari, fruibili dall'attrice in virtù della riserva di usufrutto;
§ che il predetto intervento risulta incompiuto, avendo il convenuto provveduto soltanto allo sradicamento degli alberi esistenti e alla predisposizione della sagoma di insistenza delle fondamenta;
§ che nel contratto concluso tra le parti è stato previsto che il mancato pagamento, anche solo di una rata convenuta, avrebbe determinato l'immediata risoluzione del contratto, con retrocessione della nuda proprietà in capo alla venditrice, senza ulteriori pretese;
§ che il convenuto ha sospeso ogni pagamento del prezzo dopo la rata del gennaio 2022, essendosi pertanto il contratto risolto di diritto;
§ che la parte attrice, in ragione della risoluzione del contratto, ha patito un danno di € 20.000, salva diversa quantificazione, in ragione della mancata realizzazione dell'intervento edile concordato tra le parti, consistente nel: costo del progetto, nella perdita conseguente all'espianto dei quasi secolari ulivi esistenti nel terreno, nel disagio patito per l'impedimento al godimento dell'immobile;
§ di avere altresì mutuato al convenuto la somma di € 4.000,00 necessaria al pagamento degli oneri e costi dell'atto notarile, mai restituita.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, venendo per l'effetto dichiarato contumace. CP_1
Assolta con esito negativo la condizione di procedibilità della mediazione, depositate le memorie istruttorie ed escussi alcuni testi (in parte per prova delegata), all'udienza del 20.3.2025 la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e ha discusso oralmente la causa si sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Ciò premesso, si ritiene in primo luogo fondata la domanda di risoluzione di diritto del contratto di vendita prodotto in atti.
pagina 2 di 9 Invero, con tale contratto dell'8.7.2021(doc. 2), l'attrice ha trasferito al convenuto l'intera nuda proprietà del fabbricato (identificato al C.F. al F. 11, mappale 970 - cat. C/6), sito in SANA AR
(Cagliari), Via Taranto e relativo terreno sedime, cortilivo e pertinenziale (identificato al C.T. al F. 11,
n. 970 area urbana e F. 11, n. 1672 seminativo), nonché la quota indivisa di ¼ della nuda proprietà del tratto di area adibito a strada di accesso al fabbricato (F.11, n. 1674 seminativo e agrario, confinante con i fondi censiti al CT al F. 11, nn. 556, 207, 970, 1672 e 1673), riservandosi l'usufrutto generale vitalizio.
Nel contratto è stato convenuto che, in caso di mancato pagamento anche solo di una rata delle n.40 previste, il contratto si sarebbe immediatamente risolto, con ritrasferimento della nuda proprietà in capo all'attrice (“Le parti, come sopra presente e rappresentata, convengono fin da ora che il mancato pagamento anche solo di una rata convenuta determinerà l'immediata risoluzione del presente contratto, con retrocessione della nuda proprietà”).
Ciò detto, si ritiene in primo luogo che la risoluzione di diritto domandata dall'attrice vada qualificata ai sensi dell'art. 1456 c.c., dovendosi ciò desumere dal contenuto sostanziale delle difese svolte negli atti di causa (in cui l'attrice ha, inequivocabilmente, invocato più volte la clausola risolutiva espressa) e dal contenuto della domanda di mediazione (in cui la parte attrice ha dichiarato espressamente di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto); ciò consente di superare la genericità delle conclusioni in epigrafe (laddove l'attrice chiede la “risoluzione di diritto”, senza meglio precisarla), sia la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. che l'attrice richiama nella memoria n.2
(senza poi riportarla nelle formulate conclusioni, neppure in via subordinata).
Come noto, con la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., le parti prevedono lo scioglimento del contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o lo sia secondo modalità diverse da quelle prestabilite, sicché la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte (così Cass. n. 20854/2014; Cass. n. 16993/2007; Cass. n. 167/2005), venendo così garantito il rispetto dell'autonomia privata di cui la clausola risolutiva è espressione, avendo le parti già preventivamente valutato l'importanza di un determinato inadempimento, attribuendo allo stesso una gravità tale da farvi conseguire il potere unilaterale di risolvere il contratto, con conseguente esclusione di ogni tipo di indagine da parte del giudice circa l'incidenza dell'inadempimento sul programma negoziale divisato dai contraenti.
In tale direzione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo stabilire se nel caso concreto sussista una condizione risolutiva o una clausola risolutiva espressa dipende dalla interpretazione della volontà delle parti, rimessa al giudice di merito (Cass. n. 20854/2014). Nel caso di specie, sulla base dell'interpretazione letterale e della volontà delle parti, si ritiene che la clausola che subordina la risoluzione del contratto di compravendita al mancato pagamento anche di una soltanto delle rate pattuite, vada qualificata come clausola risolutiva espressa, piuttosto che come condizione risolutiva, avendo, a monte, le parti reputato rilevante l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, anche solo nella misura di una rata, ai fini dello scioglimento del contratto.
Si rileva, poi, che l'attrice ha dichiarato espressamente di volersi avvalere della clausola risolutiva pagina 3 di 9 espressa sin dalla domanda di mediazione, in cui ha riportato “il sig. non ha più versato le rate CP_1 mensili concordate dal febbraio 2022 e la sig.ra intende valersi della previsione Parte_1 contrattuale” (doc. 3), espressamente richiamata quale “previsione della risoluzione di diritto del contratto per mancato pagamento di anche solo una rata”.
In ogni caso, la dichiarazione di volersi avvalere della predetta clausola si desume dall'atto di citazione, in cui l'attrice ha espressamente e inequivocabilmente invocato più volte detta clausola in ragione del dedotto inadempimento del convenuto quanto al pagamento delle rate del prezzo.
Quanto alla prova del mancato pagamento dei ratei del prezzo dopo il gennaio 2022, come rilevato dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Sez. Unite, n. 13533/2001), una volta che il creditore abbia provato l'esistenza degli elementi costitutivi del proprio credito e abbia dedotto il mancato pagamento dello stesso, è onere del debitore provare di avere adempiuto a tale pagamento o provare l'esistenza di fatti altrimenti impeditivi, modificativi o estintivi dello stesso. L'art. 1218 c.c. stabilisce, infatti, una presunzione di colpa a carico del debitore che non esegue esattamente la prestazione, che può essere superata soltanto dalla prova liberatoria consistente nella dimostrazione che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nella fattispecie in esame, l'attrice ha provato l'esistenza del titolo fondante il diritto di credito (il contratto di compravendita della nuda proprietà dell'8.7.2021) e ha allegato il mancato pagamento del prezzo da parte del convenuto, riportando che lo stesso avrebbe pagato solo le prime sei rate, omettendo poi qualsivoglia ulteriore pagamento.
Dal canto suo il convenuto, che ha scelto di rimanere contumace, non ha provato l'adempimento, come sarebbe stato suo onere.
Deve dunque dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra le parti, in data
8.7.2021 tra (nata a [...] il [...], C.F. ) quale Parte_1 C.F._1 venditrice e (nato a [...] l'[...], C.F. ) quale CP_1 C.F._2 acquirente, per atto Notaio di Torino, registrato in Torino il 3.8.2021 al n. 42685 Persona_1
Serie 1/T e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di Torino 1 in data 3.8.2021 ai numeri
25972/19218, derivando ex lege, dalla risoluzione, la retrocessione in capo all'attrice della nuda proprietà degli immobili oggetto del contratto.
Si ritiene altresì provato che, in occasione della stipula del rogito, la parte attrice abbia mutuato al convenuto la somma di euro 4000,00, al fine di consentirgli di pagare le spese notarili (che da contratto erano da porre a carico dell'acquirente).
Il notaio rogante la compravendita, dott. ha infatti confermato il capo di prova Persona_1 attoreo sub 8 (“Vero che l'attrice, in occasione della stipula dell'atto notarile, prestava al sig. CP_1
la somma di € 4.000,00 necessaria al pagamento degli oneri e costi dell'atto notarile”), dando
[...] atto di avere appreso di tale circostanza allorché il convenuto ha conferito innanzi al notaio stesso la procura a concludere il contratto di compravendita.
Anche il teste (fratello dell'attrice) ha riferito di avere saputo dalla sorella Testimone_1 pagina 4 di 9 del prestito al Vacca di euro 4000,00 per consentirgli di pagare i costi del rogito.
La circostanza per cui l'anticipo prevedesse un obbligo di restituzione in capo al convenuto è poi ulteriormente provata in ragione della mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza di ammissione dello stesso.
Trova, infatti, applicazione la c.d. “ficta confessio” di cui all'art. 232 c.p.c., il quale dispone che “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio (o il Giudice monocratico, in forza del rinvio operato dall'art. 281 bis c.p.c.), valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. La Cassazione ha chiarito che la valutazione, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge né per vizio di motivazione (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. II, 22 luglio 2005, n. 15389 in Giust. civ. Mass. 2005, 6; Cass. civile , sez.
III, 09 ottobre 2003, n. 15055 in Giust. civ. Mass. 2003, 10; Cass. civile , sez. II, 29 aprile 1993, n.
5089 in Giust. civ. Mass. 1993, 796). In altre parole, in tema di mancata risposta all'interrogatorio formale, l'art. 232, comma 1, c.p.c. stabilisce che, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, senza che, però sia necessario che gli ulteriori elementi probatori costituiscano prova diretta poiché, in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio, essendo quindi sufficiente anche il ricorso ad elementi di prova di carattere indiziario (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. II, 19 marzo 2003, n.
4019 in Giust. civ. Mass. 2003, 551). La Suprema Corte ha anche affermato che l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, “valutato ogni altro elemento di prova” - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116
c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 07 marzo 1996, n. 1812 in Giust. civ. Mass. 1996, 307).
Nel caso di specie, i fatti capitolati da parte attrice circa il prestito di € 4000,00 al in precedenza CP_1 richiamati, devono ritenersi senz'altro ammessi, in quanto supportati dagli altri elementi probatori poc'anzi esaminati.
Accertata, quindi, l'esistenza del contratto di mutuo tra le parti per l'importo di € 4000,00, poiché il convenuto contumace non ha provato di avere restituito all'attrice la somma mutuata, lo stesso deve pagina 5 di 9 essere condannato a restituire all'attrice la somma di € 4.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
L'attrice ha poi allegato di avere stipulato verbalmente con il convenuto, parallelamente al contratto di vendita, un accordo secondo cui il imprenditore edile, si impegnava, entro il luglio 2023, a CP_1 sopraelevare di un piano il fabbricato esistente e a realizzare due nuove unità immobiliari, unità delle quali l'attrice avrebbe poi potuto godere quale usufruttuaria;
si evince, poi, dalla capitolazione delle prove orali ed anche dalla documentazione allegata che in realtà si sarebbe dovuto demolire l'edificio preesistente (demolizione attuata dal convenuto, come riconosciuto dalla stessa attrice), realizzando poi in suo luogo una nuova unità immobiliare, come riferito anche dall'arch. (che ha Persona_2 redatto il progetto e la relazione di cui al doc. c) e come si evince dall'autorizzazione rilasciata dal
Comune di SANA AR il 31.1.2022 a per la realizzazione di “un edificio Parte_1 residenziale costituito da una unità immobiliare (…)”.
A tale proposito, l'attrice ha lamentato l'omessa esecuzione dei lavori nel termine pattuito, avendo il convenuto provveduto a demolire l'immobile preesistente, a rimuovere gli alberi e a disporre la sagoma di insistenza delle fondamenta, come da fotografie in atti.
Nonostante di tale accordo non vi sia traccia nell'atto di vendita dell'8.7.2021, l'esistenza dello stesso può ritenersi provata alla luce delle testimonianze rese in giudizio e della documentazione in atti, oltre che, nuovamente, della mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, in particolare quanto ai capi 10, 11 e 12 della memoria n.2 attorea (precisamente: “10)Vero è che il prezzo di cessione era stato pattuito in ragione dell'obbligo che il convenuto si era assunto di effettuare un intervento edile sull'immobile esistente 11)Vero è che l'intervento prevedeva la sopraelevazione di un piano e la creazione di due nuove unità immobiliari 12) Vero è che l'intervento si sarebbe dovuto concludere entro due anni dalla data di stipula del contratto, ossia entro il luglio 2023”).
Il teste , fratello dell'attrice, ha confermato che il prezzo della vendita della Testimone_1 nuda proprietà era stato pattuito in ragione dell'obbligo che il convenuto si era assunto di realizzare l'intervento edilizio, ed anche l'arch. ha confermato di avere appreso sia dal Persona_2 convenuto che dall'attrice che il prezzo di cessione di cui al contratto in atti era stato pattuito in ragione dell'obbligo che il convenuto si era assunto di eseguire un intervento edile sull'immobile acquistato, che prevedeva la sopraelevazione e la creazione, però, di una sola nuova unità immobiliare, essendosi il teste occupato della progettazione fino all'ottenimento della concessione edilizia (come provato dalla perizia dello stesso arch. prodotta come doc. c). Per_2
Si ritiene provato, dunque, che le parti avessero altresì concluso, quanto meno, un contratto di appalto, senza dubbio collegato al contratto di compravendita della nuda proprietà, riflettendosi le sorti del contratto di vendita sul contratto di appalto, da intendersi pertanto anch'esso risolto a fronte della risoluzione del contratto di vendita.
A fronte di quanto riportato, la domanda di risarcimento del danno svolta dall'attrice si ritiene fondata nei termini di seguito indicati.
Quanto alle spese sostenute dalla parte attrice per la progettazione dell'immobile e l'ottenimento dei pagina 6 di 9 necessari titoli edilizi, ha riferito: Testimone_1
- di avere saputo dalla sorella che la stessa aveva provveduto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e al pagamento di circa euro 5.000,00 all'arch. per oneri di urbanizzazione;
Per_2
- di essere a conoscenza che la sorella aveva incaricato il geom. di redigere la perizia del Persona_3 terreno da allegare alla pratica edilizia;
- di avere appreso dalla sorella che la stessa aveva pagato circa € 1.000,00 al geom. Controparte_2 per la perizia idrogeologica da allegare alla pratica edilizia;
- di sapere che la sorella aveva pagato la , per il rimborso del costo Controparte_3 sostenuto per la progettazione strutturale a mezzo ingegnere abilitato, non ricordando però l'importo
(dal doc. si evince che l'attrice ha pagato alla la somma di euro Controparte_4
1603,20 nel maggio 2022);
- che il fabbricato preesistente (utilizzato dalla sorella per le vacanze estive sino al 2021 compreso) è stato demolito e che sono state rimosse le piante secolari di ulivo presenti sul terreno circostante, come da fotografie in atti;
- che nel marzo 2023 era scaduto il termine per la concessione dei lavori.
Sempre quanto ai costi sostenuti per il permesso di costruire:
§ il teste geom. ha confermato che l'attrice gli ha pagato euro 1166,16 per la perizia Controparte_2 idrogeologica, come attestato dalla distinta di bonifico del 2.4.2024 prodotta come doc. b, quale pagamento della fattura n.23/24;
§ il teste geom. ha confermato che l'attrice gli ha pagato € 352,00 per la perizia del Persona_3 terreno da allegare alla pratica edilizia (come da bonifico di cui al doc. h del febbraio 2024 in pagamento di fattura dell'8.2.2024);
§ il teste arch. ha riferito: Persona_2
- che l'attrice ha corrisposto al la somma di euro 250,00 in data Controparte_5
12.8.2021 per i diritti di segreteria SUAPE, come appreso sia dall'attrice che dal convenuto (e come confermato dal doc. e);
- che l'attrice ha corrisposto al predetto per costi di urbanizzazione e di costruzione la somma CP_5 di euro 6.506,41 il 23.2.2022 (come confermato dal doc. d);
- che l'attrice gli ha corrisposto per spese di progettazione: ad agosto 2021 circa euro 2750; a dicembre
2021 circa euro 1350,00; a luglio 2023 circa euro 150,00 (in realtà, dai bonifici prodotti in atti risultano pagati in suo favore dell'attrice: € 1352,00 in data 21.12.2021, € 2730,00 in data 26.8.2021, euro
1170,00 in data 16.6.2021, per complessivi € 5252,00).
Orbene, i predetti esborsi (di cui alle richiamate testimonianze e ai documenti prodotti in atti), sostenuti dalla parte attrice in ragione dei complessivi accordi intercorsi con il convenuto, a fronte della rilevata risoluzione rappresentano senz'altro un danno in capo alla , cui spettano in particolare: Pt_1
pagina 7 di 9 § € 250,00 per diritti di segreteria SUAPE, pagati il 12.8.2021;
§ € 150,00 per diritti di segreteria relativi ai costi di proroga del titolo SUAPE, pagati il 3.7.2023;
§ € 6.506,41 per oneri di urbanizzazione, pagati il 23.2.2022;
§ € 5.252,00 per i compensi dell'arch. (di cui: € 1352,00 pagati in data 21.12.2021, € 2730,00 Per_2 pagati in data 26.8.2021, euro 1170,00 pagati in data 16.6.2021,;
§ € 352,00 per i compensi del geom. , pagati il 9.2.2024; Per_3
§ € 1.166,16 per i compensi del geom. (doc. b), pagati il 2.4.2024; CP_2
§ € 1.603,20 per i costi di progettazione strutturale, pagati il 20.5.2022 (doc. i).
Per contro, non si ritiene risarcibile il lamentato danno non patrimoniale relativo al “disagio inutilmente patito con impedimento al godimento in questi anni” dell'immobile, considerata la genericità della domanda, sguarnita di qualsivoglia allegazione, non essendo allegato né provato se e quale uso del fabbricato l'attrice avrebbe fatto, tanto più che neppure è stato sufficientemente provato che le parti avessero stabilito un termine perentorio per il completamento del nuovo fabbricato e che il fabbricato preesistente, demolito dal convenuto, potesse essere utilizzato per fini abitativi (vista, in particolare, la fotografia allegate quale immagine 04 alla “Richiesta di parere formale” di cui al doc. c).
Nemmeno è provato il danno provocato dall'espianto e dalla mancata messa a produzione degli ulivi esistenti sul terreno, in assenza di allegazione e prova di quanti fossero gli ulivi, del fatto che gli stessi fossero stati messi, in passato, a produzione, neppure risultando allegato quali ne fossero gli eventuali utili.
Il danno patrimoniale al cui pagamento deve essere condannato il convenuto ammonta, quindi, a complessivi € 15.279,77, oltre rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti (precisamente: dal
12.8.2021 quanto ad € 250,00; dal 3.7.2023 quanto ad € 150,00; dal 23.2.2022 quanto ad € 6.506,41; dal 21.12.2021 quanto a € 1352,00; dal 26.8.2021 quanto ad € 2730,00; dal 16.6.2021 quanto ad €
1170,00; dal 9.2.2024 quanto ad € 352,00; dal 2.4.2024 quanto ad € 1.166,16; dal 20.5.2022 quanto ad € 1.603,20) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi di mora sulla somma complessivamente liquidata, dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014 e s.m.i. come da dispositivo in base ai valori medi (valore compreso tra €
5200,01 ed € 26.000,00), tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta nel corso del giudizio, oltre al compenso per la mediazione. Spettano, infine, gli esposti documentati per CU, marca da bollo, spese di notifica, mediazione.
Trascrizione della presente sentenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di compravendita stipulato in data pagina 8 di 9 8.7.2021 tra (nata a [...] il [...], C.F. ) Parte_1 C.F._1 quale venditrice e (nato a [...] l'[...], C.F. ) quale CP_1 C.F._2 acquirente, per atto Notaio di Torino, registrato in Torino il 3.8.2021 al n. 42685 Persona_1
Serie 1/T e trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari, Ufficio
Provinciale-Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 3.8.2021 ai numeri 25972/19218.
2) Condanna a pagare a la somma di Euro 15.279,77 a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti (precisamente: dal
12.8.2021 quanto ad € 250,00; dal 3.7.2023 quanto ad € 150,00; dal 23.2.2022 quanto ad €
6.506,41; dal 21.12.2021 quanto ad € 1352,00; dal 26.8.2021 quanto ad € 2730,00; dal 16.6.2021 quanto ad € 1170,00; dal 9.2.2024 quanto ad € 352,00; dal 2.4.2024 quanto ad € 1.166,16; dal 20.5.2022 quanto ad € 1.603,20) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi di mora sulla somma complessivamente liquidata, dalla data della presente sentenza e fino al saldo.
3) Condanna a restituire a la somma di Euro 4.000,00, oltre CP_1 Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo.
4) Condanna a pagare a le spese di lite (comprensive della CP_1 Parte_1 mediazione) che si liquidano in Euro 5.518,00 per compensi e in Euro 342,78 per spese, oltre 15 % per spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Torino, 21 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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