Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. 681/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 681/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Walter Miceli, dall'avv. Fabio Ganci, dall'avv. Nicola
Zampieri, dall'avv. Giovanni Rinaldi, elettivamente domiciliata in Biella, via G. De
Marchi n. 4/A presso lo studio di quest'ultimo;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Pt_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa Concetta
Parafioriti, dirigente dell'Ufficio Legale dell' e dalla Dott.ssa Parte_2 Per_1
funzionaria dello stesso , domiciliati presso l'Ufficio Scolastico
[...] CP_1
Provinciale di Torino, v. Coazze, 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego - retribuzione
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 la sig.ra Parte_1
ha esposto di avere sottoscritto un contratto di lavoro con il
[...] CP_1
convenuto con durata dall'1.9.2024 al 31.8.2025 e di non avere ricevuto, alla data di proposizione del ricorso, alcun pagamento né cedolino paga, chiedendo al Tribunale di
1
Si è ritualmente costituito in giudizio il convenuto, dando atto dell'avvenuto CP_1
pagamento delle retribuzioni maturate da settembre 2024 a marzo 2025 e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza la difesa della ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, aderendo alla richiesta di pronuncia della cessazione della materia del contendere, ma chiedendo la condanna del al pagamento delle spese di lite. CP_1
*
Il pagamento delle retribuzioni spettanti, oggetto di ricorso, determina la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto, essendo pacifico CP_1
che il pagamento delle retribuzioni è avvenuto successivamente alla notificazione del ricorso e non potendosi giustificare un ritardo di oltre sei mesi nel pagamento delle retribuzioni sulla base di mere difficoltà organizzative interne all'amministrazione datrice di lavoro.
Le spese sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria, tenuto conto del numero e della non particolare complessità delle questioni affrontate, nonché del comportamento processuale della parte resistente, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna il a rimborsare alla sig.ra Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in € 2.109,00 per onorari, oltre euro 118,50 per rimborso del contributo unificato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Rinaldi, antistatario.
Torino, 16/04/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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