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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 462 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
IN PERSONA DEI MAGISTRATI dott. Monica Zema Presidente rel. dott. Nicolo' Crasci' Consigliere dott. Claudia Cottini Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 462 / 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] rappres. e dif. dall'Avv. AMATO STEFANO (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
nata ad [...] il [...]
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
nata ad [...] il [...]
pagina 1 di 16 (C.F ) Controparte_3 C.F._5
nata in [...] il [...]
tutti eredi di ed elettivamente domicil. in VIA SAN GIUSEPPE N. Persona_1
35 AUGUSTA;
rappres. e dif. dall'Avv. GALLITTO NADIA (C.F.
) C.F._6
APPELLATE
All'udienza di discussione del 10.6.2024, come sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 343/2023, depositata il 16.2.2023 e non notificata, il Tribunale di
Siracusa, in parziale accoglimento della domanda avanzata da nei confronti Persona_1
di , ha ordinato a quest'ultimo << la estirpazione, o comunque Parte_1
l'arretramento ad almeno 1,5 m. dalla linea di confine, degli alberi posti a distanza inferiore ad essa >> e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di ha ordinato a quest'ultimo << la Parte_1 Persona_1
demolizione o comunque l'arretramento ad almeno 5 m. dalla linea di confine del forno che insiste nel fondo del sig. >> nonché << la rimozione del serbatoio Persona_1
siccome realizzato in cemento amianto >>.
Con atto notificato il 29.3.2023, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza chiedendo, in riforma della stessa e previa sospensione della provvisoria esecutorietà, di:
<< a) dichiarare in riforma totale della sentenza impugnata il corretto posizionamento ai sensi dell'art. 892 c.c. comma 2 delle siepi di pini Leyland posti a confine tra la proprietà e la proprietà Pt_1 Per_1
b) condannare alla rimozione di qualunque elemento e/o opera dallo stesso Per_1
realizzata in danno della proprietà del Signor per così far cessare
[...] Parte_1
l'attività di illecito incalanamento e conseguente sversamento di acque meteoriche e pagina 2 di 16 non: attività che ha causato, ed è in grado di causare qualora si verifichino le condizioni già verificatesi, notevoli danni alla proprietà del per come Parte_1
provato in corso di giudizio.
c) condannare al ripristino del muro di confine danneggiato dalla sopra menzionata opera di cui al punto b) e dalla assenza di necessaria manutenzione di sua spettanza in quanto proprietario del fondo superiore, trattandosi di fondi a dislivello.
d) condannare alla eliminazione della messa a terra posizionata arbitrariamente nonché pericolosamente a confine e ancorata in proprietà al fine di scongiurare Parte_1
qualunque evento che possa mettere a repentaglio anche la stessa vita di parte convenuta o di chi per lui trovasi in situazione analoga per come da CTU Parte_1
accertato.
e) condannare alla rimozione di tutti gli offendicula contra legem sistemati a confine con la proprietà , nella specie filo spinato recentemente sostituito per come Pt_1
provato fotograficamente e malamente posizionato ad altezza volto per come rilevato in sede di operazioni peritali, che già ha portato al ferimento al viso dello stesso convenuto per come documentato. Parte_1
f) condannare a far cessare le immissioni moleste, nonché vietate ed illecite, immissioni di fumi moleste derivanti dalla continuata e persistente attività di combustione di rifiuti agricoli e di altra natura per come documentato ampiamente in atti di giudizio con foto, video, copie ordinanze comunali che ne imponevano il divieto, denunce alle competenti autorità, e ammessi dallo stesso attore e convenuto in riconvenzionale , per Persona_1
come provato nel corso del Giudizio, in sue raccomandate a carattere intimidatorio a spregio dei normali e pacifici rapporti tra vicini confinanti.
g) condannare alla demolizione del vano forno non assentito da concessione e/o sanatoria edilizia per come accertato dal CTU e conseguente ripristino dello stato dei luoghi a seguito ordinanza di demolizione e suo proseguo mai ottemperate.
h) condannare alla bonifica e/o eliminazione della piscina incompiuta costruita senza idoneo atto autorizzativo (necessitava di permesso di costruire e non di DIA essendo
pagina 3 di 16 superiore al 20% dell'edificio principale) per come risultante da “allegato M alla perizia” in relazione all'entità dell'opera presente in situ e descritta dimensionalmente in perizia al punto 4.1.3. opera incompiuta che si contesta in quanto risulta essere covo ideale per zanzare e animali da fognatura che invadono le proprietà vicine.
i) Disporre adeguato e rivalutato risarcimento del danno subito da per Parte_1
come risultante da documentazione probatoria in atti.
l) condannare ex art. 96 c.p.c. l'appellato per avere agito in giudizio temerariamente e con colpa grave.
3) Rigettare tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio >>.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
e si sono costituite in data Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
15.6.2023 - in proprio e nella qualità di eredi di , deceduto nel corso del Persona_1
giudizio di primo grado - e hanno chiesto il rigetto dell'appello principale nonchè proposto appello incidentale chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di:
<< - rigettare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'odierna parte appellante, infondata in diritti e improcedibile relativamente alle presunte ed inesistenti violazioni delle distanze dal confine, relativamente alla costruzione “forno”, sia per tutto quanto sopra dedotto, sia in ogni caso, per il mancato esperimento della procedura di mediazione riguardo alle stesse, come eccepito in primo grado.
- Ordinare, per quanto dedotto al punto 5), al sig. di effettuare i lavori di Parte_1
manutenzione e ripristino della faccia del muro di confine che si affaccia sulla sua proprietà, essendo dimostrato che il sig. non avrebbe potuto, né i suoi Persona_1
eredi potranno farlo, intervenire sulla porzione di muro che si affaccia sul fondo del
. Pt_1
pagina 4 di 16 - Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese del c.t.u. >>.
Sospesa la provvisoria esecuzione dell'ordine impartito a di estirpazione Parte_1
ovvero di arretramento delle piante dallo stesso poste in prossimità del confine, all'udienza di discussione del 10.6.2024, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
---------
1. MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE ed INCIDENTALE e RAGIONI DELLA
DECISIONE
1.1 ECCEZIONE DI MANCATO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI
MEDIAZIONE AVANZATA DALLE APPELLANTI IINCIDENTALI
La parte appellata, nonchè appellante incidentale, ha chiesto di rigettare la << domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'odierna parte appellante … in ogni caso, per il mancato esperimento della procedura di mediazione riguardo alle stesse, come eccepito in primo grado >>.
Il motivo di appello incidentale è infondato.
Invero, in primo grado, - come già ritenuto dal Tribunale nel corso del Parte_2
giudizio - ha sollevato l'eccezione in esame tardivamente e, precisamente, solo con la prima memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n.1, cpc, e, ciò, in violazione del principio secondo cui, in tema di mediazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del
2010, ex art. 5, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
1.2 OGGETTO DELL'APPELLO INCIDENTALE
Preliminarmente, va chiarito che, con il proposto appello incidentale, Controparte_1
e hanno chiesto il rigetto della domanda Controparte_2 Controparte_3
riconvenzionale avanzata in primo grado dal - e parzialmente accolta dal Pt_1
pagina 5 di 16 Tribunale - impugnando la statuizione di condanna ad arretrare il forno esistente nella loro proprietà (domanda riconvenzionale di cui, invece, il chiede, con l'appello Pt_1
principale, l'integrale accoglimento).
Nessuna modifica della statuizione relativa alla rimozione del serbatoio in cemento amianto realizzato da è stata invece chiesta dalle appellanti incidentali. Parte_2
Né queste ultime hanno chiesto la modifica della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dal loro dante causa, , di condannare il Parte_2
ad arretrare il forno da quest'ultimo realizzato nella sua proprietà. Pt_1
Le appellanti incidentali si limitano a ribadire, nella parte motiva della loro comparsa di costituzione, che, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza deve essere riformata con rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal . Pt_1
Più in particolare, si osserva che le appellate sostengono che il forno del si trova a Pt_1
distanza illegale dal confine ma che in alcuna parte della loro comparsa chiedono sul punto la modifica della sentenza con l'accoglimento della domanda di arretramento.
Peraltro, neppure contestano le argomentazioni poste dal Tribunale a base del rigetto della domanda in esame, contenute a pag. 3 della sentenza impugnata (dal rigo decimo al rigo quindicesimo compreso, laddove si legge;
<< Per quanto riguarda la costruzione in muratura adiacente al primo box in legno ove è collocato un forno a legna in muratura, con una canna fumaria la cui bocca è rivolta verso il fabbricato principale del convenuto, vi è una regolare richiesta di autorizzazione in sanatoria.
In merito alla distanza dal confine non vi sono particolari prescrizioni eccezion fatta per la distanza minima di 10 m della canna fumaria rispetto alle superfici vetrate dei locali abitati, distanza comunque rispettata >>).
Con la conseguenza che, anche a volere ritenere che sul punto le – Pt_2 CP_3
abbiano formulato un motivo di appello incidentale, lo stesso sarebbe comunque inammissibile per mancanza di specificità ex art. 342 cpc.
pagina 6 di 16
1.3 RICHIESTA MEZZI ISTRUTTORI
Va, altresì, premesso che nell'atto di impugnazione ha chiesto << Parte_1
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado … e tuttavia reiterate in sede di precisazione delle conclusioni >>.
L'istanza non può, però, essere esaminata sia perché generica, non essendo indicate specificamente le prove a cui l'appellante si riferisce, sia perché non risulta che la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori sia stata riproposta dal in sede di Pt_1
precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.9.2022.
Invero, è noto che la parte che si sia vista rigettare o non accogliere dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (v. tra le tante Cass., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741).
Nel caso in esame, all'udienza del 5.9.2022, in cui il giudice di primo grado ha posto la causa in decisione concedendo alle parti trenta giorni per le comparse conclusionale e
10 giorni per le repliche, il difensore di - che all'udienza precedente si era Parte_1
opposto << alla richiesta di richiamo del CTU che aveva depositato già la relazione definitiva >> e aveva chiesto che la causa venisse << posta a sentenza con il solo termine per le repliche>> - ha così precisato: << si riporta al conclusum delle memorie autorizzate di repliche e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insiste nella concessione del solo termine per le repliche essendo il deposito delle conclusionali attività già esaurita >>.
Nelle (ultime) memorie autorizzate di replica del 13.6.2022 - depositate prima dell'udienza del 5.9.2022 - a cui la difesa del ha fatto evidentemente riferimento, Pt_1
la stessa, ritenuta << esaurita l'ampia attività probatoria >> e ritenuto il giudizio << nella fase decisoria >>, non ha insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori, dai quali l'odierno appellante è, pertanto, decaduto.
pagina 7 di 16 Per completezza, si osserva che non ha insistito nell'ammissione della Parte_1
prova per testi neanche nelle comparse conclusionali e di replica.
Alla luce di quanto sopra, le richieste istruttorie avanzate in questo grado di appello dall'appellante principale vanno dichiarate inammissibili.
Ciò premesso, i motivi dell'appello principale e quelli dell'appello incidentale vanno trattati congiuntamente laddove aventi il medesimo oggetto.
A) ORDINE DI ESTIRPAZIONE O ARRETRAMENTO PIANTE DEL FAZIO
Il primo motivo di appello principale - con cui ha chiesto l'annullamento Parte_1
della condanna alla linea di confine, degli alberi posti a distanza inferiore ad essa >> - è fondato e va accolto.
Invero, come ritenuto dal ctu nominato in primo grado e come si evince dalle fotografie allegate alla relazione tecnica di quest'ultimo, le piante poste all'interno della proprietà del , lungo il confine con la proprietà della controparte, sono siepi del tipo cipresso Pt_1
Leyland dell'altezza di circa 2, 10 metri, i cui tronchi distano dalla linea di confine da un minimo di 1,10 m, ad un massimo di 1,80 m.
Le stesse, in quanto non robinie, vanno fatte rientrare, come ritenuto dall'appellante, nella previsione dell'art. 892, secondo comma, prima parte, cc, secondo cui <La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo …>>.
Invero, le piante de quibus non sono alberi di alto fusto (che ai sensi del n. 1 del citato articolo sono << quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli MI, i OP, i NI e simili >>) ma alberi di non alto fusto (come affermato dal ctu) coltivati, però, a siepe.
Infatti, le piante in esame, come si evince dalle foto in atti (v. foto n. 18 -21 scattate dal ctu), soddisfano l'esigenza di separare i confini tra le parti e rispettano la distanza di un metro dal confine imposta dal secondo comma dell'art. 892 cc, secondo le indicazioni del terzo comma del citato articolo.
pagina 8 di 16 La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene, infatti, che gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepi, come si desume dall'art. 892, secondo comma, cod. civ., pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma - come i cipressi - ancorché non recisi periodicamente vicino al ceppo, costituendo questa semplicemente una modalità per far crescere la pianta in larghezza, e pertanto se il giudice del merito accerta che con la collocazione di essi si è realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine (v. Cass., 1999/1412)
Alla luce di quanto sopra ritenuto, avendo accertato che le piante de quibus costituiscono e svolgono la funzione di siepe (come emerge dalle foto in atti), la sentenza appellata va annullata nella parte in cui dispone l'arretramento o l'estirpazione delle stesse in quanto la base esterna del tronco delle medesime dista dal confine più del metro richiesto dalla citata normativa codicistica.
B) ARRETRAMENTO DEL LOCALE FORNO DEI CORALLO
E' fondato anche il secondo motivo di appello con cui chiede la Parte_1
demolizione del vano forno sito nella proprietà a distanza illegale dal Controparte_4
confine e, ciò, in riforma della statuizione del giudice di prime cure che si è limitato a disporre l'arretramento ad almeno 5 m. dalla linea di confine del solo forno sito nel fondo della originaria parte attrice.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello incidentale con cui le CP_4
chiedono, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare sul punto la domanda
[...]
riconvenzionale proposta dal e, quindi, di annullare l'ordine di demolizione e/o Pt_1
arretramento del forno in esame.
Invero, l'appellante principale ha correttamente dedotto << che il CTU ha accertato che non trattasi di un semplice forno, ma di un locale forno, quindi una costruzione abusiva posta a distanza illegale dal confine. Peraltro il CTU precisa che detto forno è stato inglobato all'interno di una struttura in muratura che è divenuta nel corso degli anni un vero e proprio locale chiuso ben delimitato da pareti di cui alcune direttamente aperte
pagina 9 di 16 verso l'esterno senza serramento e altre, invece, finestrate ed a copertura del forno ivi insistente >> (v., a conferma, pag. 6 dell'integrazione depositata dal ctu in primo grado in data 21.6.2019).
Né ha depositato entro il consolidarsi delle preclusioni istruttorie Parte_2
documentazione da cui evincere quanto dallo stesso sostenuto e, cioè, che il suddetto locale era preesistente all'entrata del piano regolatore generale del Comune di Augusta
e, quindi, non soggetto alle distanze legali da quest'ultimo previste, ma solo a quelle previste dal codice civile.
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, cpc, il ha Pt_2
prodotto un progetto per la concessione in sanatoria del proprio immobile depositato in data 30.9.1980 presso il Comune di Augusta in cui non si fa cenno alcuno al locale de quo, come peraltro accertato dal ctu (v. punto 2.2.7 della relazione integrativa).
Per completezza, si osserva, altresì, che gli atti di notorietà o le autocertificazione prodotte dal (a prescindere dal loro contenuto) non hanno alcun valore Pt_2
probatorio nel presente giudizio civile in quanto o di provenienza unilaterale ovvero espressione di dichiarazioni di terzi soggetti non sentiti come testi.
Alla luce di quanto sopra, il primo giudice, come dedotto dal , ha errato a ordinare Pt_1
l'arretramento fino a 5 metri dal confine del solo forno: l'ordine va, infatti, esteso a tutto il locale in cui si trova il suddetto forno.
C) Pt_3
L'appellante principale lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla richiesta di eliminare le maleodoranti immissioni nella sua proprietà, conseguenti al ristagno di acque nella piscina realizzata dalla controparte senza i necessari permessi.
Deduce che il Tribunale si è limitato a dichiarare che il manufatto rispetta le distanze legali dal confine.
Premesso che la regolarità amministrativa ed urbanistica, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplica i suoi effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici - amministrativi, penali e/o fiscali - e non ha alcuna incidenza nei rapporti fra privati,
pagina 10 di 16 lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalla norme regolamentari di esse integratrici (Cass., 2006/12966) - violazione nel caso di specie assente (come accertato dal primo giudice e non oggetto di gravame) -, si osserva che nessuna prova ha fornito il in ordine alle lamentate immissioni asseritamente provenienti dalla Pt_1
piscina della controparte, rinvenuta dal ctu << vuota, pulita e coperta tramite telone in plastica >> (v. pag. 20 della relazione principale).
D) CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE e MURO DI CONFINE
lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di Parte_1
eliminazione dei tubi di scarico delle acque piovane installati dal nel muro di Pt_2
confine ed indirizzati verso la sua proprietà, tubi che alterano il naturale deflusso delle acque meteoriche.
Lamenta, altresì, l'omessa pronuncia sulla domanda di riparazione del muro stesso.
Il motivo di appello è fondato.
Pacifico che il fondo sovrasta il fondo e che in virtù dell'art. 887 cc << se Pt_2 Pt_1
di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo >>, si osserva che il ctu ha accertato il pessimo stato di conservazione del muro di contenimento che separa le proprietà delle parti in causa, muro che parte dal piano di calpestio del fondo ed Pt_1
arriva all'altezza del piano di calpestio del suolo del fondo . Il ctu ha Controparte_4
accertato, altresì, il crollo di gran parte dello stesso (v. pag. 15 della ctu principale).
Le appellate sono, quindi, tenute, ai sensi del citato articolo, alla ricostruzione e manutenzione del detto muro a proprie spese. Irrilevante, stante il disposto dell'art. 843 cc, appare la circostanza dedotta dalle stesse secondo cui non possono provvedere alla manutenzione ordinaria ovvero straordinaria del muro in quanto ciò richiederebbe l'accesso nel fondo del . Pt_1
pagina 11 di 16 Né hanno fornito prova alcuna secondo cui il pessimo stato di conservazione del fondo è imputabile ad opere effettuate dal . Pt_1
Diversamente, il ctu, a pag.7 della sua relazione integrativa, ha ritenuto che il crollo del muro sia da ricondursi alla tecnica costruttiva dello stesso, approssimativa fin dall'origine (tecnica posta in essere, come appare pacifico, dai danti causa delle appellanti incidentali;
v. sul punto quanto affermato da in primo grado Parte_2
nelle osservazioni alla ctu principale laddove il suo ctp, Ing. , al punto Persona_2
4.2, afferma acquistato prima del 1974 nelle condizioni in cui oggi si trova, ciò con il suddetto muro già realizzato >>, che quanto affermato nel presente grado di giudizio dalle Parte_2 [...]
in comparsa di costituzione laddove si legge che non ha costruito il CP_3 Persona_1
muro de quo << per aver ricevuto il terreno in eredità dai genitori e da questi ultimi acquistato prima del 1974 nelle medesime condizioni in cui si trova oggi >>.
Le appellate vanno, inoltre, condannate a rimuovere i tubi inseriti all'interno del muro di confine che incanalano le acque meteoriche verso la proprietà del , così alterando il Pt_1
deflusso naturale delle stesse.
E) Parte_4
lamenta il rigetto della domanda di eliminazione del filo spinato posto sul
[...]
muro di confine sostenendo che lo stesso ha un'eccessiva attitudine a ledere in quanto posto ad altezza uomo, come accertato dal ctu.
Il motivo di appello è infondato.
Invero, l'affermazione del ctu secondo cui il filo spinato si trova ad altezza uomo è riferita al fondo e non a quello del . Pt_2 Pt_1
Rispetto a quest'ultimo e tenuto conto che, come affermato dal ctu al punto 4.2. della sua relazione tecnica (secondo cui << Il muro di confine tra le proprietà alto circa 65 cm, è realizzato in pietrame a secco su cui è stata effettuata una colatura di malta di cemento>> e che << Al di sopra dello stesso è presente una rete metallica, alta circa
1,20 m, sostenuta da paletti di ferro infissi nel sottostante muro >>), si osserva che il filo pagina 12 di 16 spinato de quo è posto ad una quota superiore a 1.85 mt ed è, pertanto, è privo di
<eccessiva attitudine a ledere >> tenuto conto dell'altezza media delle persone che in
Italia è notoriamente al di sotto di 1,80 mt.
F) Parte_5
lamenta l'omessa statuizione da parte del Tribunale << in ordine ai vari
[...]
collegamenti elettrici posti a confine tra le due proprietà >>.
Evidenzia che, secondo il CTU, l'impianto elettrico dei – non è a Pt_2 CP_3
norma ed è ancorato alla proprietà , con rischio per l'incolumità delle persone. Pt_1
Chiede di condannare le appellate arbitrariamente nonché pericolosamente a confine e ancorata in proprietà Pt_1
.
[...]
Il motivo va accolto per quanto di ragione.
Invero, non ha lamentato in primo grado la violazione delle distanze legali Parte_1
(infatti, non verificata in sede di ctu) ma esclusivamente la non conformità dell'impianto elettrico realizzato dal all'interno della sua proprietà. Pt_2
Pertanto, non può disporsi l'arretramento dei fili elettrici ai sensi dell'art. 890 cc;
va, però, disposta la rimozione dal muro di confine dell'ancoraggio del palo elettrico non a norma, descritto dal ctu al punto 6 e 7.7 della relazione tecnica principale.
G) RISARCIMENTO DANNI
nel conclusum dell'atto di appello ha chiesto il risarcimento dei danni Parte_1
subiti, lamentando l'omessa statuizione sul punto da parte del Tribunale.
La doglianza è infondata.
Invero, i danni lamentati sono genericamente indicati e, in ogni caso, non provati. Il
ha genericamente dedotto di aver fornito prove dei danni subiti, senza però Pt_1
indicarle in modo specifico. Va, inoltre, richiamato quanto ritenuto nel superiore paragrafo 1.3.
pagina 13 di 16 2. SPESE PROCESSUALI e LITE TEMERARIA
Le spese sia di primo che secondo grado seguono la soccombenza delle appellate – appellanti incidentali.
Ed invero, si osserva che sussiste il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e, ciò, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale
(Cass., 2008/15483).
Con riguardo alla quantificazione dei compensi di avvocato, si rileva che i parametri introdotti dall'ultimo d.m. trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass.,
13/07/2021, n.19989; 10/12/2018, n. 31884).
Le spese processuali in favore di vanno liquidate come in dispositivo, ex Parte_1
D.M. n. 147 del 2022, sulla base allo scaglione di valore indeterminato di complessità media in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase istruttoria.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio,
pagina 14 di 16 essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n.
30219/2023).
Stante l'espletamento della sola trattazione nel presente grado di appello, per la fase istruttoria i compensi vanno liquidati nei minimi.
Non sussistono gli estremi per l'accoglimento della domanda di condanna avanzata da ai sensi dell'art. 96, comma primo, cpc. Parte_1
Invero, a prescindere dalla sussistenza o meno di un'ipotesi di responsabilità aggravata, si osserva che manca l'allegazione e la prova dei danni effettivamente subiti in conseguenza della asserita condotta illecita posta in essere dalla controparte.
Va evidenziato, infine, che, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando
l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte delle appellanti incidentali, di un ulteriore CP_5 CP_3
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
• rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
; Controparte_3
• accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 343/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa:
- rigetta la domanda avanzata da con ricorso ex art. 702 bis depositato il Persona_1
18.3.2023 e tesa ad ottenere l'eliminazione delle piante poste da in Parte_1
pagina 15 di 16 prossimità del confine;
- condanna e ad arretrare ad Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
almeno 5 mt dalla linea di confine con la proprietà di il c.d. locale forno Parte_1
meglio descritto dal ctu nella relazione tecnica datata 15.9.2017, al punto 4.1.2;
- condanna e a ricostruire e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
manutenere il muro di confine indicato al punto 4.2 della relazione tecnica d'ufficio del
15.9.2017;
- condanna e a eliminare i tubi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
realizzati all'interno del suddetto muro di confine che convogliano le acque verso la proprietà di , meglio descritti nelle relazioni tecniche d'ufficio in atti;
Parte_1
- condanna e alla rimozione Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dell'ancoraggio del palo, descritto dal ctu al punto 6 e 7.7 della relazione tecnica principale, dal muro di confine;
- condanna e a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in Parte_1
€ 10.860,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, e, per il secondo grado, in € 10.313,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa;
- rigetta la domanda avanzata da ai sensi dell'art. 96, comma 1°, cpc;
Parte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico delle appellanti incidentali, della somma di cui all'art. 13, Controparte_6
comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso il 28/03/2025
LA PRESIDENTE REL.
dott. Monica Zema
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
IN PERSONA DEI MAGISTRATI dott. Monica Zema Presidente rel. dott. Nicolo' Crasci' Consigliere dott. Claudia Cottini Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 462 / 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] rappres. e dif. dall'Avv. AMATO STEFANO (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
nata ad [...] il [...]
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4
nata ad [...] il [...]
pagina 1 di 16 (C.F ) Controparte_3 C.F._5
nata in [...] il [...]
tutti eredi di ed elettivamente domicil. in VIA SAN GIUSEPPE N. Persona_1
35 AUGUSTA;
rappres. e dif. dall'Avv. GALLITTO NADIA (C.F.
) C.F._6
APPELLATE
All'udienza di discussione del 10.6.2024, come sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 343/2023, depositata il 16.2.2023 e non notificata, il Tribunale di
Siracusa, in parziale accoglimento della domanda avanzata da nei confronti Persona_1
di , ha ordinato a quest'ultimo << la estirpazione, o comunque Parte_1
l'arretramento ad almeno 1,5 m. dalla linea di confine, degli alberi posti a distanza inferiore ad essa >> e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti di ha ordinato a quest'ultimo << la Parte_1 Persona_1
demolizione o comunque l'arretramento ad almeno 5 m. dalla linea di confine del forno che insiste nel fondo del sig. >> nonché << la rimozione del serbatoio Persona_1
siccome realizzato in cemento amianto >>.
Con atto notificato il 29.3.2023, ha proposto appello avverso la suddetta Parte_1
sentenza chiedendo, in riforma della stessa e previa sospensione della provvisoria esecutorietà, di:
<< a) dichiarare in riforma totale della sentenza impugnata il corretto posizionamento ai sensi dell'art. 892 c.c. comma 2 delle siepi di pini Leyland posti a confine tra la proprietà e la proprietà Pt_1 Per_1
b) condannare alla rimozione di qualunque elemento e/o opera dallo stesso Per_1
realizzata in danno della proprietà del Signor per così far cessare
[...] Parte_1
l'attività di illecito incalanamento e conseguente sversamento di acque meteoriche e pagina 2 di 16 non: attività che ha causato, ed è in grado di causare qualora si verifichino le condizioni già verificatesi, notevoli danni alla proprietà del per come Parte_1
provato in corso di giudizio.
c) condannare al ripristino del muro di confine danneggiato dalla sopra menzionata opera di cui al punto b) e dalla assenza di necessaria manutenzione di sua spettanza in quanto proprietario del fondo superiore, trattandosi di fondi a dislivello.
d) condannare alla eliminazione della messa a terra posizionata arbitrariamente nonché pericolosamente a confine e ancorata in proprietà al fine di scongiurare Parte_1
qualunque evento che possa mettere a repentaglio anche la stessa vita di parte convenuta o di chi per lui trovasi in situazione analoga per come da CTU Parte_1
accertato.
e) condannare alla rimozione di tutti gli offendicula contra legem sistemati a confine con la proprietà , nella specie filo spinato recentemente sostituito per come Pt_1
provato fotograficamente e malamente posizionato ad altezza volto per come rilevato in sede di operazioni peritali, che già ha portato al ferimento al viso dello stesso convenuto per come documentato. Parte_1
f) condannare a far cessare le immissioni moleste, nonché vietate ed illecite, immissioni di fumi moleste derivanti dalla continuata e persistente attività di combustione di rifiuti agricoli e di altra natura per come documentato ampiamente in atti di giudizio con foto, video, copie ordinanze comunali che ne imponevano il divieto, denunce alle competenti autorità, e ammessi dallo stesso attore e convenuto in riconvenzionale , per Persona_1
come provato nel corso del Giudizio, in sue raccomandate a carattere intimidatorio a spregio dei normali e pacifici rapporti tra vicini confinanti.
g) condannare alla demolizione del vano forno non assentito da concessione e/o sanatoria edilizia per come accertato dal CTU e conseguente ripristino dello stato dei luoghi a seguito ordinanza di demolizione e suo proseguo mai ottemperate.
h) condannare alla bonifica e/o eliminazione della piscina incompiuta costruita senza idoneo atto autorizzativo (necessitava di permesso di costruire e non di DIA essendo
pagina 3 di 16 superiore al 20% dell'edificio principale) per come risultante da “allegato M alla perizia” in relazione all'entità dell'opera presente in situ e descritta dimensionalmente in perizia al punto 4.1.3. opera incompiuta che si contesta in quanto risulta essere covo ideale per zanzare e animali da fognatura che invadono le proprietà vicine.
i) Disporre adeguato e rivalutato risarcimento del danno subito da per Parte_1
come risultante da documentazione probatoria in atti.
l) condannare ex art. 96 c.p.c. l'appellato per avere agito in giudizio temerariamente e con colpa grave.
3) Rigettare tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio >>.
In via istruttoria, l'appellante ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
e si sono costituite in data Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
15.6.2023 - in proprio e nella qualità di eredi di , deceduto nel corso del Persona_1
giudizio di primo grado - e hanno chiesto il rigetto dell'appello principale nonchè proposto appello incidentale chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, di:
<< - rigettare la domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'odierna parte appellante, infondata in diritti e improcedibile relativamente alle presunte ed inesistenti violazioni delle distanze dal confine, relativamente alla costruzione “forno”, sia per tutto quanto sopra dedotto, sia in ogni caso, per il mancato esperimento della procedura di mediazione riguardo alle stesse, come eccepito in primo grado.
- Ordinare, per quanto dedotto al punto 5), al sig. di effettuare i lavori di Parte_1
manutenzione e ripristino della faccia del muro di confine che si affaccia sulla sua proprietà, essendo dimostrato che il sig. non avrebbe potuto, né i suoi Persona_1
eredi potranno farlo, intervenire sulla porzione di muro che si affaccia sul fondo del
. Pt_1
pagina 4 di 16 - Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese del c.t.u. >>.
Sospesa la provvisoria esecuzione dell'ordine impartito a di estirpazione Parte_1
ovvero di arretramento delle piante dallo stesso poste in prossimità del confine, all'udienza di discussione del 10.6.2024, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa è stata posta in decisione previa concessione del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
---------
1. MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE ed INCIDENTALE e RAGIONI DELLA
DECISIONE
1.1 ECCEZIONE DI MANCATO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI
MEDIAZIONE AVANZATA DALLE APPELLANTI IINCIDENTALI
La parte appellata, nonchè appellante incidentale, ha chiesto di rigettare la << domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'odierna parte appellante … in ogni caso, per il mancato esperimento della procedura di mediazione riguardo alle stesse, come eccepito in primo grado >>.
Il motivo di appello incidentale è infondato.
Invero, in primo grado, - come già ritenuto dal Tribunale nel corso del Parte_2
giudizio - ha sollevato l'eccezione in esame tardivamente e, precisamente, solo con la prima memoria di cui all'art. 183, comma sesto, n.1, cpc, e, ciò, in violazione del principio secondo cui, in tema di mediazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del
2010, ex art. 5, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
1.2 OGGETTO DELL'APPELLO INCIDENTALE
Preliminarmente, va chiarito che, con il proposto appello incidentale, Controparte_1
e hanno chiesto il rigetto della domanda Controparte_2 Controparte_3
riconvenzionale avanzata in primo grado dal - e parzialmente accolta dal Pt_1
pagina 5 di 16 Tribunale - impugnando la statuizione di condanna ad arretrare il forno esistente nella loro proprietà (domanda riconvenzionale di cui, invece, il chiede, con l'appello Pt_1
principale, l'integrale accoglimento).
Nessuna modifica della statuizione relativa alla rimozione del serbatoio in cemento amianto realizzato da è stata invece chiesta dalle appellanti incidentali. Parte_2
Né queste ultime hanno chiesto la modifica della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dal loro dante causa, , di condannare il Parte_2
ad arretrare il forno da quest'ultimo realizzato nella sua proprietà. Pt_1
Le appellanti incidentali si limitano a ribadire, nella parte motiva della loro comparsa di costituzione, che, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza deve essere riformata con rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal . Pt_1
Più in particolare, si osserva che le appellate sostengono che il forno del si trova a Pt_1
distanza illegale dal confine ma che in alcuna parte della loro comparsa chiedono sul punto la modifica della sentenza con l'accoglimento della domanda di arretramento.
Peraltro, neppure contestano le argomentazioni poste dal Tribunale a base del rigetto della domanda in esame, contenute a pag. 3 della sentenza impugnata (dal rigo decimo al rigo quindicesimo compreso, laddove si legge;
<< Per quanto riguarda la costruzione in muratura adiacente al primo box in legno ove è collocato un forno a legna in muratura, con una canna fumaria la cui bocca è rivolta verso il fabbricato principale del convenuto, vi è una regolare richiesta di autorizzazione in sanatoria.
In merito alla distanza dal confine non vi sono particolari prescrizioni eccezion fatta per la distanza minima di 10 m della canna fumaria rispetto alle superfici vetrate dei locali abitati, distanza comunque rispettata >>).
Con la conseguenza che, anche a volere ritenere che sul punto le – Pt_2 CP_3
abbiano formulato un motivo di appello incidentale, lo stesso sarebbe comunque inammissibile per mancanza di specificità ex art. 342 cpc.
pagina 6 di 16
1.3 RICHIESTA MEZZI ISTRUTTORI
Va, altresì, premesso che nell'atto di impugnazione ha chiesto << Parte_1
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado … e tuttavia reiterate in sede di precisazione delle conclusioni >>.
L'istanza non può, però, essere esaminata sia perché generica, non essendo indicate specificamente le prove a cui l'appellante si riferisce, sia perché non risulta che la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori sia stata riproposta dal in sede di Pt_1
precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.9.2022.
Invero, è noto che la parte che si sia vista rigettare o non accogliere dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione (v. tra le tante Cass., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5741).
Nel caso in esame, all'udienza del 5.9.2022, in cui il giudice di primo grado ha posto la causa in decisione concedendo alle parti trenta giorni per le comparse conclusionale e
10 giorni per le repliche, il difensore di - che all'udienza precedente si era Parte_1
opposto << alla richiesta di richiamo del CTU che aveva depositato già la relazione definitiva >> e aveva chiesto che la causa venisse << posta a sentenza con il solo termine per le repliche>> - ha così precisato: << si riporta al conclusum delle memorie autorizzate di repliche e contesta quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed insiste nella concessione del solo termine per le repliche essendo il deposito delle conclusionali attività già esaurita >>.
Nelle (ultime) memorie autorizzate di replica del 13.6.2022 - depositate prima dell'udienza del 5.9.2022 - a cui la difesa del ha fatto evidentemente riferimento, Pt_1
la stessa, ritenuta << esaurita l'ampia attività probatoria >> e ritenuto il giudizio << nella fase decisoria >>, non ha insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori, dai quali l'odierno appellante è, pertanto, decaduto.
pagina 7 di 16 Per completezza, si osserva che non ha insistito nell'ammissione della Parte_1
prova per testi neanche nelle comparse conclusionali e di replica.
Alla luce di quanto sopra, le richieste istruttorie avanzate in questo grado di appello dall'appellante principale vanno dichiarate inammissibili.
Ciò premesso, i motivi dell'appello principale e quelli dell'appello incidentale vanno trattati congiuntamente laddove aventi il medesimo oggetto.
A) ORDINE DI ESTIRPAZIONE O ARRETRAMENTO PIANTE DEL FAZIO
Il primo motivo di appello principale - con cui ha chiesto l'annullamento Parte_1
della condanna alla linea di confine, degli alberi posti a distanza inferiore ad essa >> - è fondato e va accolto.
Invero, come ritenuto dal ctu nominato in primo grado e come si evince dalle fotografie allegate alla relazione tecnica di quest'ultimo, le piante poste all'interno della proprietà del , lungo il confine con la proprietà della controparte, sono siepi del tipo cipresso Pt_1
Leyland dell'altezza di circa 2, 10 metri, i cui tronchi distano dalla linea di confine da un minimo di 1,10 m, ad un massimo di 1,80 m.
Le stesse, in quanto non robinie, vanno fatte rientrare, come ritenuto dall'appellante, nella previsione dell'art. 892, secondo comma, prima parte, cc, secondo cui <La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo …>>.
Invero, le piante de quibus non sono alberi di alto fusto (che ai sensi del n. 1 del citato articolo sono << quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli MI, i OP, i NI e simili >>) ma alberi di non alto fusto (come affermato dal ctu) coltivati, però, a siepe.
Infatti, le piante in esame, come si evince dalle foto in atti (v. foto n. 18 -21 scattate dal ctu), soddisfano l'esigenza di separare i confini tra le parti e rispettano la distanza di un metro dal confine imposta dal secondo comma dell'art. 892 cc, secondo le indicazioni del terzo comma del citato articolo.
pagina 8 di 16 La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene, infatti, che gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepi, come si desume dall'art. 892, secondo comma, cod. civ., pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma - come i cipressi - ancorché non recisi periodicamente vicino al ceppo, costituendo questa semplicemente una modalità per far crescere la pianta in larghezza, e pertanto se il giudice del merito accerta che con la collocazione di essi si è realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine (v. Cass., 1999/1412)
Alla luce di quanto sopra ritenuto, avendo accertato che le piante de quibus costituiscono e svolgono la funzione di siepe (come emerge dalle foto in atti), la sentenza appellata va annullata nella parte in cui dispone l'arretramento o l'estirpazione delle stesse in quanto la base esterna del tronco delle medesime dista dal confine più del metro richiesto dalla citata normativa codicistica.
B) ARRETRAMENTO DEL LOCALE FORNO DEI CORALLO
E' fondato anche il secondo motivo di appello con cui chiede la Parte_1
demolizione del vano forno sito nella proprietà a distanza illegale dal Controparte_4
confine e, ciò, in riforma della statuizione del giudice di prime cure che si è limitato a disporre l'arretramento ad almeno 5 m. dalla linea di confine del solo forno sito nel fondo della originaria parte attrice.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello incidentale con cui le CP_4
chiedono, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare sul punto la domanda
[...]
riconvenzionale proposta dal e, quindi, di annullare l'ordine di demolizione e/o Pt_1
arretramento del forno in esame.
Invero, l'appellante principale ha correttamente dedotto << che il CTU ha accertato che non trattasi di un semplice forno, ma di un locale forno, quindi una costruzione abusiva posta a distanza illegale dal confine. Peraltro il CTU precisa che detto forno è stato inglobato all'interno di una struttura in muratura che è divenuta nel corso degli anni un vero e proprio locale chiuso ben delimitato da pareti di cui alcune direttamente aperte
pagina 9 di 16 verso l'esterno senza serramento e altre, invece, finestrate ed a copertura del forno ivi insistente >> (v., a conferma, pag. 6 dell'integrazione depositata dal ctu in primo grado in data 21.6.2019).
Né ha depositato entro il consolidarsi delle preclusioni istruttorie Parte_2
documentazione da cui evincere quanto dallo stesso sostenuto e, cioè, che il suddetto locale era preesistente all'entrata del piano regolatore generale del Comune di Augusta
e, quindi, non soggetto alle distanze legali da quest'ultimo previste, ma solo a quelle previste dal codice civile.
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 2, cpc, il ha Pt_2
prodotto un progetto per la concessione in sanatoria del proprio immobile depositato in data 30.9.1980 presso il Comune di Augusta in cui non si fa cenno alcuno al locale de quo, come peraltro accertato dal ctu (v. punto 2.2.7 della relazione integrativa).
Per completezza, si osserva, altresì, che gli atti di notorietà o le autocertificazione prodotte dal (a prescindere dal loro contenuto) non hanno alcun valore Pt_2
probatorio nel presente giudizio civile in quanto o di provenienza unilaterale ovvero espressione di dichiarazioni di terzi soggetti non sentiti come testi.
Alla luce di quanto sopra, il primo giudice, come dedotto dal , ha errato a ordinare Pt_1
l'arretramento fino a 5 metri dal confine del solo forno: l'ordine va, infatti, esteso a tutto il locale in cui si trova il suddetto forno.
C) Pt_3
L'appellante principale lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado sulla richiesta di eliminare le maleodoranti immissioni nella sua proprietà, conseguenti al ristagno di acque nella piscina realizzata dalla controparte senza i necessari permessi.
Deduce che il Tribunale si è limitato a dichiarare che il manufatto rispetta le distanze legali dal confine.
Premesso che la regolarità amministrativa ed urbanistica, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplica i suoi effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici - amministrativi, penali e/o fiscali - e non ha alcuna incidenza nei rapporti fra privati,
pagina 10 di 16 lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal codice civile e dalla norme regolamentari di esse integratrici (Cass., 2006/12966) - violazione nel caso di specie assente (come accertato dal primo giudice e non oggetto di gravame) -, si osserva che nessuna prova ha fornito il in ordine alle lamentate immissioni asseritamente provenienti dalla Pt_1
piscina della controparte, rinvenuta dal ctu << vuota, pulita e coperta tramite telone in plastica >> (v. pag. 20 della relazione principale).
D) CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE e MURO DI CONFINE
lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di Parte_1
eliminazione dei tubi di scarico delle acque piovane installati dal nel muro di Pt_2
confine ed indirizzati verso la sua proprietà, tubi che alterano il naturale deflusso delle acque meteoriche.
Lamenta, altresì, l'omessa pronuncia sulla domanda di riparazione del muro stesso.
Il motivo di appello è fondato.
Pacifico che il fondo sovrasta il fondo e che in virtù dell'art. 887 cc << se Pt_2 Pt_1
di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo >>, si osserva che il ctu ha accertato il pessimo stato di conservazione del muro di contenimento che separa le proprietà delle parti in causa, muro che parte dal piano di calpestio del fondo ed Pt_1
arriva all'altezza del piano di calpestio del suolo del fondo . Il ctu ha Controparte_4
accertato, altresì, il crollo di gran parte dello stesso (v. pag. 15 della ctu principale).
Le appellate sono, quindi, tenute, ai sensi del citato articolo, alla ricostruzione e manutenzione del detto muro a proprie spese. Irrilevante, stante il disposto dell'art. 843 cc, appare la circostanza dedotta dalle stesse secondo cui non possono provvedere alla manutenzione ordinaria ovvero straordinaria del muro in quanto ciò richiederebbe l'accesso nel fondo del . Pt_1
pagina 11 di 16 Né hanno fornito prova alcuna secondo cui il pessimo stato di conservazione del fondo è imputabile ad opere effettuate dal . Pt_1
Diversamente, il ctu, a pag.7 della sua relazione integrativa, ha ritenuto che il crollo del muro sia da ricondursi alla tecnica costruttiva dello stesso, approssimativa fin dall'origine (tecnica posta in essere, come appare pacifico, dai danti causa delle appellanti incidentali;
v. sul punto quanto affermato da in primo grado Parte_2
nelle osservazioni alla ctu principale laddove il suo ctp, Ing. , al punto Persona_2
4.2, afferma acquistato prima del 1974 nelle condizioni in cui oggi si trova, ciò con il suddetto muro già realizzato >>, che quanto affermato nel presente grado di giudizio dalle Parte_2 [...]
in comparsa di costituzione laddove si legge che non ha costruito il CP_3 Persona_1
muro de quo << per aver ricevuto il terreno in eredità dai genitori e da questi ultimi acquistato prima del 1974 nelle medesime condizioni in cui si trova oggi >>.
Le appellate vanno, inoltre, condannate a rimuovere i tubi inseriti all'interno del muro di confine che incanalano le acque meteoriche verso la proprietà del , così alterando il Pt_1
deflusso naturale delle stesse.
E) Parte_4
lamenta il rigetto della domanda di eliminazione del filo spinato posto sul
[...]
muro di confine sostenendo che lo stesso ha un'eccessiva attitudine a ledere in quanto posto ad altezza uomo, come accertato dal ctu.
Il motivo di appello è infondato.
Invero, l'affermazione del ctu secondo cui il filo spinato si trova ad altezza uomo è riferita al fondo e non a quello del . Pt_2 Pt_1
Rispetto a quest'ultimo e tenuto conto che, come affermato dal ctu al punto 4.2. della sua relazione tecnica (secondo cui << Il muro di confine tra le proprietà alto circa 65 cm, è realizzato in pietrame a secco su cui è stata effettuata una colatura di malta di cemento>> e che << Al di sopra dello stesso è presente una rete metallica, alta circa
1,20 m, sostenuta da paletti di ferro infissi nel sottostante muro >>), si osserva che il filo pagina 12 di 16 spinato de quo è posto ad una quota superiore a 1.85 mt ed è, pertanto, è privo di
<eccessiva attitudine a ledere >> tenuto conto dell'altezza media delle persone che in
Italia è notoriamente al di sotto di 1,80 mt.
F) Parte_5
lamenta l'omessa statuizione da parte del Tribunale << in ordine ai vari
[...]
collegamenti elettrici posti a confine tra le due proprietà >>.
Evidenzia che, secondo il CTU, l'impianto elettrico dei – non è a Pt_2 CP_3
norma ed è ancorato alla proprietà , con rischio per l'incolumità delle persone. Pt_1
Chiede di condannare le appellate arbitrariamente nonché pericolosamente a confine e ancorata in proprietà Pt_1
.
[...]
Il motivo va accolto per quanto di ragione.
Invero, non ha lamentato in primo grado la violazione delle distanze legali Parte_1
(infatti, non verificata in sede di ctu) ma esclusivamente la non conformità dell'impianto elettrico realizzato dal all'interno della sua proprietà. Pt_2
Pertanto, non può disporsi l'arretramento dei fili elettrici ai sensi dell'art. 890 cc;
va, però, disposta la rimozione dal muro di confine dell'ancoraggio del palo elettrico non a norma, descritto dal ctu al punto 6 e 7.7 della relazione tecnica principale.
G) RISARCIMENTO DANNI
nel conclusum dell'atto di appello ha chiesto il risarcimento dei danni Parte_1
subiti, lamentando l'omessa statuizione sul punto da parte del Tribunale.
La doglianza è infondata.
Invero, i danni lamentati sono genericamente indicati e, in ogni caso, non provati. Il
ha genericamente dedotto di aver fornito prove dei danni subiti, senza però Pt_1
indicarle in modo specifico. Va, inoltre, richiamato quanto ritenuto nel superiore paragrafo 1.3.
pagina 13 di 16 2. SPESE PROCESSUALI e LITE TEMERARIA
Le spese sia di primo che secondo grado seguono la soccombenza delle appellate – appellanti incidentali.
Ed invero, si osserva che sussiste il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte, come nel caso di specie, della sentenza impugnata, e, ciò, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale
(Cass., 2008/15483).
Con riguardo alla quantificazione dei compensi di avvocato, si rileva che i parametri introdotti dall'ultimo d.m. trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass.,
13/07/2021, n.19989; 10/12/2018, n. 31884).
Le spese processuali in favore di vanno liquidate come in dispositivo, ex Parte_1
D.M. n. 147 del 2022, sulla base allo scaglione di valore indeterminato di complessità media in relazione alle fasi espletate in esse compresa - tra le altre - la fase istruttoria.
Invero, il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c) e s.m.i., con detta voce ricomprende anche la fase di trattazione, con la conseguenza che il relativo compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento nel corso del grado del singolo giudizio di merito di attività a contenuto istruttorio,
pagina 14 di 16 essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n.
30219/2023).
Stante l'espletamento della sola trattazione nel presente grado di appello, per la fase istruttoria i compensi vanno liquidati nei minimi.
Non sussistono gli estremi per l'accoglimento della domanda di condanna avanzata da ai sensi dell'art. 96, comma primo, cpc. Parte_1
Invero, a prescindere dalla sussistenza o meno di un'ipotesi di responsabilità aggravata, si osserva che manca l'allegazione e la prova dei danni effettivamente subiti in conseguenza della asserita condotta illecita posta in essere dalla controparte.
Va evidenziato, infine, che, trattandosi di procedimento iniziato in questo grado di appello successivamente al 30.1.2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui << Quando
l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso >>), per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte delle appellanti incidentali, di un ulteriore CP_5 CP_3
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
• rigetta l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_2
; Controparte_3
• accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza n. 343/2023 emessa dal Tribunale di Siracusa:
- rigetta la domanda avanzata da con ricorso ex art. 702 bis depositato il Persona_1
18.3.2023 e tesa ad ottenere l'eliminazione delle piante poste da in Parte_1
pagina 15 di 16 prossimità del confine;
- condanna e ad arretrare ad Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
almeno 5 mt dalla linea di confine con la proprietà di il c.d. locale forno Parte_1
meglio descritto dal ctu nella relazione tecnica datata 15.9.2017, al punto 4.1.2;
- condanna e a ricostruire e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
manutenere il muro di confine indicato al punto 4.2 della relazione tecnica d'ufficio del
15.9.2017;
- condanna e a eliminare i tubi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
realizzati all'interno del suddetto muro di confine che convogliano le acque verso la proprietà di , meglio descritti nelle relazioni tecniche d'ufficio in atti;
Parte_1
- condanna e alla rimozione Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dell'ancoraggio del palo, descritto dal ctu al punto 6 e 7.7 della relazione tecnica principale, dal muro di confine;
- condanna e a rimborsare a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in Parte_1
€ 10.860,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, e, per il secondo grado, in € 10.313,00 per compensi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, oltre a spese generali, iva e cpa;
- rigetta la domanda avanzata da ai sensi dell'art. 96, comma 1°, cpc;
Parte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento a carico delle appellanti incidentali, della somma di cui all'art. 13, Controparte_6
comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso il 28/03/2025
LA PRESIDENTE REL.
dott. Monica Zema
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