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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 179 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Antonio Valori e dall'avv. Antonio Formisano e domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Valori in Roma viale Giuseppe Mazzini n. 55 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Ricci e CP_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Giuseppe Mangili n. 26 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11618/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 19/12/2023 e notificata in data 27/12/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 06/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di Parte_1 [...] presso il supermercato Gran Risparmio sito in Roma con mansioni di CP_1
1 magazziniere, cassiere e addetto al carico e scarico merci, dal 24/06/2019 al 18/05/2021, rapporto regolarizzato dal 01/10/2019, ha agito in giudizio contro
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE, che il Sig. CP_1
e la Sig.ra , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 CP_1 individuale, è intercorso senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 24.06.2019 sino al 18.05.2021, con qualifica e mansioni, per tutta la durata del rapporto di lavoro de quo, di , , Persona_1 Per_2
ADDETTO AL CARICO ED ALLO SCARICO DELLE MERCI di livello 5° del CCNL di categoria ed orario di lavoro full time, e per l'effetto - CONDANNARE la Sig.ra , in CP_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale al pagamento, per le ragioni ed i titoli di cui in premessa, in favore del delle differenze retributive per i Parte_1 titoli e le ragioni di cui in premessa, per una somma complessiva di €. 49.362,80, di cui €. 45.602,23 a titolo di ordinaria retribuzione mensile, ratei di tredicesima mensilità, ratei di quattordicesima mensilità, maggiorazione per lavoro straordinario diurno, festività, indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, indennità sostitutiva per permessi individuali retribuiti maturati e non goduti, ed € 3.760,57 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, così come risulta dall'allegato conteggio sindacale analitico, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto e parte integrante del presente ricorso, o comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 Cod. Civ., da liquidarsi, se del caso, in via equitativa;
sempre, in ogni caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti;
…”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “rigetta la CP_1 domanda e condanna al pagamento dei compensi di lite a favore di Parte_1
, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali in misura del CP_1
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) non dimostrato l'inizio del rapporto lavorativo tra le parti dal 24/06/2019; b) non dimostrato il maggior orario asseritamente osservato dal lavoratore in misura superiore alle 40 ore settimanali;
c) non dimostrate le dimissioni per giusta causa e la estinzione del rapporto in data 18/05/2021; d) non dimostrati i giorni di festività, ferie e permessi concretamente goduti dal lavoratore e quelli lavorati;
e) non dovute ulteriori somme a titolo di mensilità aggiuntive;
f) errati i conteggi prodotti dal lavoratore, in quanto effettuati considerando le somme spettanti al lordo e detraendo gli importi ricevuti al netto, ed avendo il ricorrente omesso di considerare n. 7 bonifici documentati dalla convenuta;
g) non dovuta alcuna somma a titolo di TFR, avendo documentato la convenuta di aver versato quanto dovuto.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza per aver il primo giudice ritenuto non provate le dimissioni per giusta causa in data 18/05/2021, per aver il primo giudice ritenuto errati i conteggi depositati in allegato al ricorso, per aver il primo giudice ritenuto non dimostrati i
2 giorni di festività, ferie e permessi goduti dal lavoratore, nonché per aver ritenuto provata l'assenza del lavoratore dal posto di lavoro tra novembre e dicembre 2020. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che il ricorso in appello non censura la decisione del giudice di prime cure con specifico riferimento al rigetto della domanda di accertamento della decorrenza del rapporto di lavoro tra le parti dal 24/06/2019, della domanda di corresponsione di differenze retributive in ragione dello svolgimento di lavoro straordinario, nonché a a titolo di mensilità aggiuntive, ragion per cui tali statuizioni non sono più suscettibili di essere poste in discussione nel presente giudizio: restano devolute alla cognizione del giudice di appello unicamente le questioni attinenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso, il diniego delle domande di pagamento delle indennità per festività, ferie e permessi non goduti e l'assenza del lavoratore dal posto di lavoro nel periodo novembre 2020/dicembre 2020.
3.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. E' infondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Tribunale ritenuto cessato il rapporto di lavoro in ragione della lettera di licenziamento del 09/03/2021, non avendo il lavoratore prodotto la comunicazione delle dimissioni per giusta causa del 18/05/2021. 4.1. Sostiene, in particolare, l'appellante che: i) unitamente al ricorso sono state depositate le dimissioni telematiche per giusta causa, rassegnate ed inviate sull'apposito modulo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità telematiche;
ii) ciò a dimostrazione del fatto che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti era intercorso sino alla data del 18/05/2021 e sino a tale data avrebbe dovuto essere esaminata la domanda di differenze retributive;
iii) il primo giudice, inoltre, non ha considerato che la lettera di licenziamento del 09/03/2021 non è stata mai consegnata al lavoratore;
iv) altro errore è stato considerare la lettera del lavoratore del 19/04/2021 per affermare che il rapporto sarebbe terminato il 05/02/2021, poiché il lavoratore con quella missiva rivendicava le differenze retributive ma di certo non affermava in alcun modo che il rapporto di lavoro era cessato il 05/02/2021. 4.2. Osserva la Corte, in primo luogo, e proprio a confutazione di quest'ultima affermazione, che con la lettera datata 19/04/2021 personalmente Parte_1 richiedeva al datore di lavoro “il pagamento di emolumenti non CP_1 corrisposti ovvero corrisposti in misura inferiore al dovuto”, tra cui anche il Trattamento di fine rapporto, affermando esplicitamente che le differenze retributive erano dovute
“in virtù del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso dal 24/06/2019 al 05/02/2021”, così inequivocabilmente individuando quale data della cessazione del rapporto il 05/02/2021. 3 4.3. D'altro canto, nella lettera di licenziamento datata 09/03/2021, la datrice di lavoro contestava all'odierno appellante “l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal 06/03/2021”: e tale circostanza risulta vieppiù confermata dalla lettura del foglio manoscritto prodotto in atti - che non è stato in alcun modo disconosciuto dal Pt_1
- nel contesto del quale l'appellante ha sviluppato i conteggi di quanto ancora a lui dovuto nei seguenti termini: “2200 LIQUIDAZIONE 350 SOLDI DI BUSTA PAGA FEBBRAIO 300 I 5 GIORNI LAVORATI A MARZO. DEVO: 151 SPESA AL NEGOZIO 200 PRESTATI DA ANDREA 500 GIA' VERSATI DI LIQUIDAZIONE RIMANENZA 2000. LICENZIAMENTO DA PARTE LORO QUANDO POSSONO HO MI METTONO IN CASSA INTEGRAZIONE”.
4.4. Il biglietto redatto personalmente dal dimostra, pertanto, che, sia nel mese Pt_1 di febbraio che nel mese di marzo, egli aveva svolto attività lavorativa soltanto per pochi giorni, tanto da aver maturato una minima retribuzione;
dimostra, inoltre, che egli era a conoscenza del fatto che sarebbe stato licenziato o comunque posto in cassa integrazione.
4.5. A tutto ciò si aggiunga che, da un lato, l'unico teste che ha riferito in merito all'epoca della cessazione del rapporto è , il quale ha dichiarato che Controparte_2 il aveva lavorato nel negozio dell'appellata “mi sembra fino a marzo 2021”; e Pt_1 che, dall'altro, è corretto ritenere che il rapporto di lavoro sia cessato in virtù della lettera di licenziamento del 09/03/2021, essendo stata tale missiva recapitata presso il domicilio dell'appellante e dovendosi ritenere perfezionata la conoscenza della stessa avendo la datrice di lavoro depositato in atti la ricevuta di accettazione, l'avviso di ricevimento e la cartolina attestante la compiuta giacenza (“Un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario” Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23589 del 28/09/2018).
4.6. In definitiva, anche qualora le dimissioni fossero state effettivamente inviate dal lavoratore - e pervenute al datore di lavoro - esse andrebbero considerate tamquam non essent, atteso che il rapporto di lavoro era già cessato per effetto dell'intervenuto licenziamento.
5. Con il terzo motivo di appello - la cui trattazione deve necessariamente essere anteposta per motivi di logica connessione tra gli argomenti - lamenta Parte_1
l'erroneità della statuizione di mancato accoglimento della domanda di pagamento delle indennità per festività, ferie e permessi non goduti, rigetta dal primo giudice “dal momento che non è stata fornita alcuna prova in ordine ai giorni di festività, ferie e
4 permessi concretamente goduti dal ricorrente, ed al numero di giorni in cui abbia invece concretamente lavorato, nulla avendo i testi potuto riferire in proposito”.
5.1. Sostiene l'appellante che le buste paga depositate in atti dimostrerebbero come l'odierna appellata, pur indicando i giorni di ferie ed i permessi, non li avrebbe mai retribuiti, non corrispondendo alle singole voci alcun importo nelle competenze erogate.
5.2. Tali argomentazioni sono del tutto destituite di fondamento.
5.3. La disamina delle buste paga consente, difatti, di evidenziare che nei mesi in cui ha fruito di giorni di ferie oltre che di permessi (cfr. ad esempio busta Parte_1 paga del mese di settembre 2020 e del mese di febbraio 2021), egli è sempre stato retribuito per l'intero, ovvero con una retribuzione parametrata a n. 26 giornate lavorative.
5.4. Dunque, in disparte la discrasia tra quanto affermato con il ricorso di primo grado (“il ricorrente non ha mai goduto di alcun giorno di ferie retribuite e non ha mai usufruito di alcuna ora di permesso individuale retribuito”) e quanto sostenuto con l'atto di appello (“la sig.ra ha collocato in ferie il sig. senza tuttavia mai CP_1 Parte_1 retribuire i medesimi giorni di ferie … ha collocato in permesso retribuito il Sig. Parte_1
senza tuttavia mai retribuire le medesime ore di permesso”), è corretta
[...]
l'affermazione del primo giudice secondo cui dalla prova testimoniale non è emerso alcun elemento tale da dimostrare il mancato godimento di ferie e permessi nella misura indicata nei conteggi;
inoltre, vi è prova documentale in ordine alla fruizione da parte del lavoratore durante il periodo di lavoro sia di giorni di ferie retribuite, sia di permessi retribuiti.
5.5. Anche il terzo motivo di appello deve ritenersi, pertanto, infondato.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, atteso che, in primo luogo, ciò che rileva nel presente giudizio è il difetto di prova circa eventuale differenze retributive dovute all'odierno appellante a titolo di lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, svolgimento di attività lavorativa in assenza di regolarizzazione, difetto di prova che resta confermato alla stregua di quanto sin qui esposto. D'altro canto, l'affermazione della natura fittizia delle buste paga, contenuta nel ricorso di primo grado, è ampiamente smentita dalle argomentazioni del gravame, che in più punti fanno riferimento al contenuto delle buste paga e lo valorizzano proprio per evidenziare asseriti errori commessi dal primo giudice nella valutazione delle prove.
6.1. In ogni caso, come correttamente affermato dal primo giudice, la datrice di lavoro ha dimostrato (doc. n. 18) di aver eseguito alcuni bonifici bancari (in data 25/11/2019 per €. 202,50 allegato al cedolino del mese di ottobre 2019, in data 05/02/2021 per €. 1.380,00, allegato al cedolino del mese di gennaio 2020, in data 11-12/6/2020 per €. 700,00, allegato al cedolino di maggio 2020, in data 10/7/2020 per €. 200,00, allegato al cedolino di giugno 2020, in data 05/01/2021 per €. 1.542,00, allegato al cedolino di dicembre 2020, in data 05/02/2021 per €. 1.380,00, allegato al cedolino di gennaio 2021, in data 05/03/2021 per €. 1.152,00, allegato al cedolino di febbraio 2021) di cui
5 effettivamente non vi è traccia nei conteggi elaborati dall'originario ricorrente, ed esattamente nella colonna “percepito”.
6.2. Quanto al TFR, nel biglietto manoscritto di cui si è già detto l'appellante attestava di suo pugno di aver già ricevuto la somma di € 500,00 a tale titolo e che residuava unicamente l'importo di € 2.000,00. A tal proposito, l'appellata ha prodotto (doc. n. 14) le ricevute di un bonifico dell'importo di € 500,00 eseguito in data 12/02/2021, nonché di un bonifico dell'importo di € 1.000,00 eseguito in data 09/03/2021 e di un bonifico dell'importo di € 1.000,00 eseguito in data 06/04/2021.
6.2. Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha affermato che: a) il datore di lavoro ha documentato di aver effettuato bonifici a favore del a titolo di TFR Pt_1 per complessivi € 2.500,00 netti;
b) null'altro è dovuto a a tale titolo, Parte_1 anche considerato che la maggior somma di € 3.760,57 richiesta in ricorso è calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
7. Il quarto motivo di impugnazione critica la gravata sentenza per aver il primo giudice, nel motivare in ordine alla individuazione del momento di cessazione del rapporto, affermato che “Il teste ha poi riferito che il ha lavorato fino CP_2 Pt_1 al 2020-2021, “mi sembra fino a marzo 2021”, ed ha altresì affermato che il suddetto si era anche assentato per circa tre settimane/un mese, tra novembre e dicembre 2020, per poi tornare ed assentarsi nuovamente, e definitivamente, dopo un paio di mesi”.
7.1. Sostiene l'appellante che le buste paga in atti non riportano alcun giorno di assenza nel periodo indicato novembre/dicembre 2020 e che quindi non risulterebbe dimostrata alcuna assenza del lavoratore tale da impedire la corresponsione delle differenze retributive richieste.
7.2. Il motivo è, a giudizio della Corte, inammissibile e infondato: da un lato, con il ricorso di primo grado, il non aveva in alcun modo lamentato di non essere Pt_1 stato retribuito nel periodo novembre-dicembre 2020, mentre, dall'altro, per i mesi in questione le buste paga in atti attestano il calcolo della retribuzione per complessivi giorni 26 mensili, con versamento di una somma netta pari ad € 1.452,00 per entrambe le mensilità.
7.3. A ciò si aggiunga che, assente in ricorso qualsivoglia contestazione in ordine alla esatta corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 2020, il giudice di prime cure ha valorizzato le dichiarazioni del teste unicamente CP_2 al fine di accertare la data di cessazione del rapporto, e non certo ad altri fini.
7.4. Si consideri, infine, che, con missiva del 29/11/2020 (doc. n. 9 allegato alla memoria di costituzione di nel giudizio di primo grado), CP_1 Parte_1 comunicava alla datrice di lavoro quanto segue: “In riferimento alla mia assenza nel mese odierno, vi comunico che a causa di gravi motivi personali, non sono potuto venire a lavoro. Comunque come da accordi presi riprenderò servizio il 30/11/2020”.
7.5. Quindi, per affermazione dello stesso appellante, vi è la prova che egli si assentò dal luogo di lavoro per tutto il mese di novembre 2020, il che smentisce tutto quanto dallo stesso sostenuto con il motivo di appello in disamina e dimostra come allo stesso
6 non spettasse, invero, alcuna retribuzione, non avendo fornito alcuna prestazione lavorativa.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite del grado che liquida in € 4.000,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
7
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 179 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. Antonio Valori e dall'avv. Antonio Formisano e domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Valori in Roma viale Giuseppe Mazzini n. 55 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Ricci e CP_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Giuseppe Mangili n. 26 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 11618/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 19/12/2023 e notificata in data 27/12/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 06/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di Parte_1 [...] presso il supermercato Gran Risparmio sito in Roma con mansioni di CP_1
1 magazziniere, cassiere e addetto al carico e scarico merci, dal 24/06/2019 al 18/05/2021, rapporto regolarizzato dal 01/10/2019, ha agito in giudizio contro
[...] rassegnando le seguenti conclusioni: “- ACCERTARE E DICHIARARE, che il Sig. CP_1
e la Sig.ra , in qualità di titolare dell'omonima impresa Parte_1 CP_1 individuale, è intercorso senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 24.06.2019 sino al 18.05.2021, con qualifica e mansioni, per tutta la durata del rapporto di lavoro de quo, di , , Persona_1 Per_2
ADDETTO AL CARICO ED ALLO SCARICO DELLE MERCI di livello 5° del CCNL di categoria ed orario di lavoro full time, e per l'effetto - CONDANNARE la Sig.ra , in CP_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale al pagamento, per le ragioni ed i titoli di cui in premessa, in favore del delle differenze retributive per i Parte_1 titoli e le ragioni di cui in premessa, per una somma complessiva di €. 49.362,80, di cui €. 45.602,23 a titolo di ordinaria retribuzione mensile, ratei di tredicesima mensilità, ratei di quattordicesima mensilità, maggiorazione per lavoro straordinario diurno, festività, indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute, indennità sostitutiva per permessi individuali retribuiti maturati e non goduti, ed € 3.760,57 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, così come risulta dall'allegato conteggio sindacale analitico, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto e parte integrante del presente ricorso, o comunque di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 Cod. Civ., da liquidarsi, se del caso, in via equitativa;
sempre, in ogni caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti;
…”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: “rigetta la CP_1 domanda e condanna al pagamento dei compensi di lite a favore di Parte_1
, che liquida in complessivi € 3.809,00, oltre spese generali in misura del CP_1
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) non dimostrato l'inizio del rapporto lavorativo tra le parti dal 24/06/2019; b) non dimostrato il maggior orario asseritamente osservato dal lavoratore in misura superiore alle 40 ore settimanali;
c) non dimostrate le dimissioni per giusta causa e la estinzione del rapporto in data 18/05/2021; d) non dimostrati i giorni di festività, ferie e permessi concretamente goduti dal lavoratore e quelli lavorati;
e) non dovute ulteriori somme a titolo di mensilità aggiuntive;
f) errati i conteggi prodotti dal lavoratore, in quanto effettuati considerando le somme spettanti al lordo e detraendo gli importi ricevuti al netto, ed avendo il ricorrente omesso di considerare n. 7 bonifici documentati dalla convenuta;
g) non dovuta alcuna somma a titolo di TFR, avendo documentato la convenuta di aver versato quanto dovuto.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando l'erroneità Parte_1 della gravata sentenza per aver il primo giudice ritenuto non provate le dimissioni per giusta causa in data 18/05/2021, per aver il primo giudice ritenuto errati i conteggi depositati in allegato al ricorso, per aver il primo giudice ritenuto non dimostrati i
2 giorni di festività, ferie e permessi goduti dal lavoratore, nonché per aver ritenuto provata l'assenza del lavoratore dal posto di lavoro tra novembre e dicembre 2020. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, osserva la Corte che il ricorso in appello non censura la decisione del giudice di prime cure con specifico riferimento al rigetto della domanda di accertamento della decorrenza del rapporto di lavoro tra le parti dal 24/06/2019, della domanda di corresponsione di differenze retributive in ragione dello svolgimento di lavoro straordinario, nonché a a titolo di mensilità aggiuntive, ragion per cui tali statuizioni non sono più suscettibili di essere poste in discussione nel presente giudizio: restano devolute alla cognizione del giudice di appello unicamente le questioni attinenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso, il diniego delle domande di pagamento delle indennità per festività, ferie e permessi non goduti e l'assenza del lavoratore dal posto di lavoro nel periodo novembre 2020/dicembre 2020.
3.1. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. E' infondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Tribunale ritenuto cessato il rapporto di lavoro in ragione della lettera di licenziamento del 09/03/2021, non avendo il lavoratore prodotto la comunicazione delle dimissioni per giusta causa del 18/05/2021. 4.1. Sostiene, in particolare, l'appellante che: i) unitamente al ricorso sono state depositate le dimissioni telematiche per giusta causa, rassegnate ed inviate sull'apposito modulo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità telematiche;
ii) ciò a dimostrazione del fatto che il rapporto di lavoro subordinato tra le parti era intercorso sino alla data del 18/05/2021 e sino a tale data avrebbe dovuto essere esaminata la domanda di differenze retributive;
iii) il primo giudice, inoltre, non ha considerato che la lettera di licenziamento del 09/03/2021 non è stata mai consegnata al lavoratore;
iv) altro errore è stato considerare la lettera del lavoratore del 19/04/2021 per affermare che il rapporto sarebbe terminato il 05/02/2021, poiché il lavoratore con quella missiva rivendicava le differenze retributive ma di certo non affermava in alcun modo che il rapporto di lavoro era cessato il 05/02/2021. 4.2. Osserva la Corte, in primo luogo, e proprio a confutazione di quest'ultima affermazione, che con la lettera datata 19/04/2021 personalmente Parte_1 richiedeva al datore di lavoro “il pagamento di emolumenti non CP_1 corrisposti ovvero corrisposti in misura inferiore al dovuto”, tra cui anche il Trattamento di fine rapporto, affermando esplicitamente che le differenze retributive erano dovute
“in virtù del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso dal 24/06/2019 al 05/02/2021”, così inequivocabilmente individuando quale data della cessazione del rapporto il 05/02/2021. 3 4.3. D'altro canto, nella lettera di licenziamento datata 09/03/2021, la datrice di lavoro contestava all'odierno appellante “l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal 06/03/2021”: e tale circostanza risulta vieppiù confermata dalla lettura del foglio manoscritto prodotto in atti - che non è stato in alcun modo disconosciuto dal Pt_1
- nel contesto del quale l'appellante ha sviluppato i conteggi di quanto ancora a lui dovuto nei seguenti termini: “2200 LIQUIDAZIONE 350 SOLDI DI BUSTA PAGA FEBBRAIO 300 I 5 GIORNI LAVORATI A MARZO. DEVO: 151 SPESA AL NEGOZIO 200 PRESTATI DA ANDREA 500 GIA' VERSATI DI LIQUIDAZIONE RIMANENZA 2000. LICENZIAMENTO DA PARTE LORO QUANDO POSSONO HO MI METTONO IN CASSA INTEGRAZIONE”.
4.4. Il biglietto redatto personalmente dal dimostra, pertanto, che, sia nel mese Pt_1 di febbraio che nel mese di marzo, egli aveva svolto attività lavorativa soltanto per pochi giorni, tanto da aver maturato una minima retribuzione;
dimostra, inoltre, che egli era a conoscenza del fatto che sarebbe stato licenziato o comunque posto in cassa integrazione.
4.5. A tutto ciò si aggiunga che, da un lato, l'unico teste che ha riferito in merito all'epoca della cessazione del rapporto è , il quale ha dichiarato che Controparte_2 il aveva lavorato nel negozio dell'appellata “mi sembra fino a marzo 2021”; e Pt_1 che, dall'altro, è corretto ritenere che il rapporto di lavoro sia cessato in virtù della lettera di licenziamento del 09/03/2021, essendo stata tale missiva recapitata presso il domicilio dell'appellante e dovendosi ritenere perfezionata la conoscenza della stessa avendo la datrice di lavoro depositato in atti la ricevuta di accettazione, l'avviso di ricevimento e la cartolina attestante la compiuta giacenza (“Un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza;
ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario” Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23589 del 28/09/2018).
4.6. In definitiva, anche qualora le dimissioni fossero state effettivamente inviate dal lavoratore - e pervenute al datore di lavoro - esse andrebbero considerate tamquam non essent, atteso che il rapporto di lavoro era già cessato per effetto dell'intervenuto licenziamento.
5. Con il terzo motivo di appello - la cui trattazione deve necessariamente essere anteposta per motivi di logica connessione tra gli argomenti - lamenta Parte_1
l'erroneità della statuizione di mancato accoglimento della domanda di pagamento delle indennità per festività, ferie e permessi non goduti, rigetta dal primo giudice “dal momento che non è stata fornita alcuna prova in ordine ai giorni di festività, ferie e
4 permessi concretamente goduti dal ricorrente, ed al numero di giorni in cui abbia invece concretamente lavorato, nulla avendo i testi potuto riferire in proposito”.
5.1. Sostiene l'appellante che le buste paga depositate in atti dimostrerebbero come l'odierna appellata, pur indicando i giorni di ferie ed i permessi, non li avrebbe mai retribuiti, non corrispondendo alle singole voci alcun importo nelle competenze erogate.
5.2. Tali argomentazioni sono del tutto destituite di fondamento.
5.3. La disamina delle buste paga consente, difatti, di evidenziare che nei mesi in cui ha fruito di giorni di ferie oltre che di permessi (cfr. ad esempio busta Parte_1 paga del mese di settembre 2020 e del mese di febbraio 2021), egli è sempre stato retribuito per l'intero, ovvero con una retribuzione parametrata a n. 26 giornate lavorative.
5.4. Dunque, in disparte la discrasia tra quanto affermato con il ricorso di primo grado (“il ricorrente non ha mai goduto di alcun giorno di ferie retribuite e non ha mai usufruito di alcuna ora di permesso individuale retribuito”) e quanto sostenuto con l'atto di appello (“la sig.ra ha collocato in ferie il sig. senza tuttavia mai CP_1 Parte_1 retribuire i medesimi giorni di ferie … ha collocato in permesso retribuito il Sig. Parte_1
senza tuttavia mai retribuire le medesime ore di permesso”), è corretta
[...]
l'affermazione del primo giudice secondo cui dalla prova testimoniale non è emerso alcun elemento tale da dimostrare il mancato godimento di ferie e permessi nella misura indicata nei conteggi;
inoltre, vi è prova documentale in ordine alla fruizione da parte del lavoratore durante il periodo di lavoro sia di giorni di ferie retribuite, sia di permessi retribuiti.
5.5. Anche il terzo motivo di appello deve ritenersi, pertanto, infondato.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, atteso che, in primo luogo, ciò che rileva nel presente giudizio è il difetto di prova circa eventuale differenze retributive dovute all'odierno appellante a titolo di lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, svolgimento di attività lavorativa in assenza di regolarizzazione, difetto di prova che resta confermato alla stregua di quanto sin qui esposto. D'altro canto, l'affermazione della natura fittizia delle buste paga, contenuta nel ricorso di primo grado, è ampiamente smentita dalle argomentazioni del gravame, che in più punti fanno riferimento al contenuto delle buste paga e lo valorizzano proprio per evidenziare asseriti errori commessi dal primo giudice nella valutazione delle prove.
6.1. In ogni caso, come correttamente affermato dal primo giudice, la datrice di lavoro ha dimostrato (doc. n. 18) di aver eseguito alcuni bonifici bancari (in data 25/11/2019 per €. 202,50 allegato al cedolino del mese di ottobre 2019, in data 05/02/2021 per €. 1.380,00, allegato al cedolino del mese di gennaio 2020, in data 11-12/6/2020 per €. 700,00, allegato al cedolino di maggio 2020, in data 10/7/2020 per €. 200,00, allegato al cedolino di giugno 2020, in data 05/01/2021 per €. 1.542,00, allegato al cedolino di dicembre 2020, in data 05/02/2021 per €. 1.380,00, allegato al cedolino di gennaio 2021, in data 05/03/2021 per €. 1.152,00, allegato al cedolino di febbraio 2021) di cui
5 effettivamente non vi è traccia nei conteggi elaborati dall'originario ricorrente, ed esattamente nella colonna “percepito”.
6.2. Quanto al TFR, nel biglietto manoscritto di cui si è già detto l'appellante attestava di suo pugno di aver già ricevuto la somma di € 500,00 a tale titolo e che residuava unicamente l'importo di € 2.000,00. A tal proposito, l'appellata ha prodotto (doc. n. 14) le ricevute di un bonifico dell'importo di € 500,00 eseguito in data 12/02/2021, nonché di un bonifico dell'importo di € 1.000,00 eseguito in data 09/03/2021 e di un bonifico dell'importo di € 1.000,00 eseguito in data 06/04/2021.
6.2. Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha affermato che: a) il datore di lavoro ha documentato di aver effettuato bonifici a favore del a titolo di TFR Pt_1 per complessivi € 2.500,00 netti;
b) null'altro è dovuto a a tale titolo, Parte_1 anche considerato che la maggior somma di € 3.760,57 richiesta in ricorso è calcolata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
7. Il quarto motivo di impugnazione critica la gravata sentenza per aver il primo giudice, nel motivare in ordine alla individuazione del momento di cessazione del rapporto, affermato che “Il teste ha poi riferito che il ha lavorato fino CP_2 Pt_1 al 2020-2021, “mi sembra fino a marzo 2021”, ed ha altresì affermato che il suddetto si era anche assentato per circa tre settimane/un mese, tra novembre e dicembre 2020, per poi tornare ed assentarsi nuovamente, e definitivamente, dopo un paio di mesi”.
7.1. Sostiene l'appellante che le buste paga in atti non riportano alcun giorno di assenza nel periodo indicato novembre/dicembre 2020 e che quindi non risulterebbe dimostrata alcuna assenza del lavoratore tale da impedire la corresponsione delle differenze retributive richieste.
7.2. Il motivo è, a giudizio della Corte, inammissibile e infondato: da un lato, con il ricorso di primo grado, il non aveva in alcun modo lamentato di non essere Pt_1 stato retribuito nel periodo novembre-dicembre 2020, mentre, dall'altro, per i mesi in questione le buste paga in atti attestano il calcolo della retribuzione per complessivi giorni 26 mensili, con versamento di una somma netta pari ad € 1.452,00 per entrambe le mensilità.
7.3. A ciò si aggiunga che, assente in ricorso qualsivoglia contestazione in ordine alla esatta corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi di novembre e dicembre 2020, il giudice di prime cure ha valorizzato le dichiarazioni del teste unicamente CP_2 al fine di accertare la data di cessazione del rapporto, e non certo ad altri fini.
7.4. Si consideri, infine, che, con missiva del 29/11/2020 (doc. n. 9 allegato alla memoria di costituzione di nel giudizio di primo grado), CP_1 Parte_1 comunicava alla datrice di lavoro quanto segue: “In riferimento alla mia assenza nel mese odierno, vi comunico che a causa di gravi motivi personali, non sono potuto venire a lavoro. Comunque come da accordi presi riprenderò servizio il 30/11/2020”.
7.5. Quindi, per affermazione dello stesso appellante, vi è la prova che egli si assentò dal luogo di lavoro per tutto il mese di novembre 2020, il che smentisce tutto quanto dallo stesso sostenuto con il motivo di appello in disamina e dimostra come allo stesso
6 non spettasse, invero, alcuna retribuzione, non avendo fornito alcuna prestazione lavorativa.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite del grado che liquida in € 4.000,00, oltre rimborso spese CP_1 forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 06/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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