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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Nicoletta Aloj, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11985/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Andrea De Pasquale
ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_3 CP_3
(C.F. )
[...] CodiceFiscale_4
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
“Voglia l'ILL.MO TRIBUNALE, reietta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
NEL MERITO
- dato atto ed accertato l'infruttuoso decorso del termine per la liquidazione delle attività ereditarie e per la formazione dello stato di graduazione
1 dell'eredità, fissato dall'Ill.mo Giudice Dott. Marco F. G. BATTIGLIA in data
28.9.2023 (R.G. n. 9148/2023);
- dichiarare le parti resistenti decaduti dal beneficio di inventario, con ogni consequenziale pronuncia di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
(omissis)
LE SPESE
Con vittoria di esposti, diritti ed onorari di causa e di mediazione, rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA e successive occorrende, come per legge.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. depositato il 3.07.2024 l'attrice esponeva, in sintesi:
- di essere creditrice nei confronti dei convenuti, eredi di _1
, deceduto ab intestato in Torino in data 26.11.2019, della
[...] somma di € 85.000,00, oltre interessi e spese della procedura così come liquidate in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n.
5652/2021, notificato ai convenuti e non opposto;
- che con atto a rogito Notaio in data 15.02.2020 Persona_2
e accettavano con beneficio di Controparte_1 Controparte_3 inventario l'eredità, e che con atto a rogito Notaio in Persona_2
data 16.04.2020 accettava con beneficio di inventario anche CP_2
allora minorenne;
[...]
- che le operazioni di inventario iniziavano in data 18.02.2020 e terminavano in data 8.05.2020;
- che parte attrice invitava e diffidava, tramite il suo difensore, i convenuti a rendere il conto relativo all'amministrazione dell'eredità beneficiata senza ricevere alcun riscontro;
- che l'attrice depositava presso il Tribunale di Torino ricorso per la fissazione del termine all'erede per la liquidazione delle attività ereditarie
2 ex artt. 500 c.c. e 749 c.p.c. in data 4.04.2023, a seguito del quale veniva fissata udienza per la comparizione delle parti in data 28.09.2023;
- che il Giudice delegato fissava al giorno 5.03.2024 il termine affinché i convenuti procedessero con la liquidazione delle attività ereditarie e la formazione dello stato di graduazione dell'eredità;
- che ella notificava ai convenuti il verbale di udienza in data 30.09.2023;
- che a seguito di verifiche effettuate presso lo studio del Notaio e la Per_2
Cancelleria delle Successioni si riscontrava che nessuna ulteriore attività era stata posta in essere dai convenuti;
e chiedeva dichiararsi i convenuti decaduti dal beneficio di inventario a norma dell'art. 505 c.c.
I convenuti restavano contumaci e, trattandosi di causa documentale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione mediante note scritte con scadenza al 28.04.2025 con le quali parte attrice precisava le conclusioni come in epigrafe.
2. Sussiste l'interesse ad agire dell'attrice, che è creditrice dei convenuti in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Torino del
20.7.2021 n. 7895 per la somma di € 85000 oltre interessi e spese per un debito del loro dante causa . Persona_1
3. La domanda è procedibile, essendo stato svolto il tentativo di mediazione.
4. Nel merito, la domanda è infondata.
A mente dell'art. 495, comma 1, c.c., “Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi
i loro diritti di poziorità”.
Si tratta della liquidazione semplice, nella quale l'erede paga i creditori via via che questi lo richiedono e fino all'esaurimento dell'attivo ereditario.
3 La procedura di liquidazione semplice non può essere iniziata prima di un mese dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione o dall'annotazione della data dell'inventario successivamente redatto.
Non è noto con riferimento al caso di specie quando siano avvenute la trascrizione delle accettazioni e l'annotazione della data dell'inventario, non essendo stata prodotta la relativa documentazione, e tuttavia risulta dai documenti prodotti che le accettazioni vennero poste in essere nelle date
15.02.2020 e 16.04.2020 e le operazioni di inventario si conclusero in data
8.05.2020.
Nel citato termine di un mese può essere presentata l'opposizione alla liquidazione semplice da parte dei creditori o dai legatari, e in tale ipotesi l'erede deve procedere alla liquidazione concorsuale dell'eredità. In particolare, secondo l'art. 498, comma 1, c.c. “Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari”.
I successivi commi dell'art. 498 c.c. e l'art. 499 c.c. disciplinano la procedura di liquidazione concorsuale, e il successivo art. 500 c.c. stabilisce che “L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione”.
Si tratta, come si evince dalla collocazione sistematica oltre che dalla lettera della norma, di termine funzionale all'espletamento della liquidazione concorsuale.
Infine, l'art. 505, comma 1, c.c., prevede che “L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario” (sottolineatura aggiunta). Come si evince dall'inciso
“in caso di opposizione”, la decadenza dal beneficio presuppone, nell'ipotesi che qui interessa, oltre al mancato rispetto del termine di cui all'art. 500 c.c., che sia
4 stata proposta opposizione da parte dei creditori (o dei legatari) alla liquidazione semplice.
Nel caso di specie non risulta essere stata proposta opposizione alla liquidazione semplice, per cui l'ipotesi di decadenza dal beneficio sopra menzionata non può ritenersi verificata.
Invero, non può ritenersi costituire un'opposizione ex art. 498 c.c. la comunicazione di cui al doc. 5 allegato al ricorso, considerato che con essa non si formulava opposizione alla liquidazione semplice, ma, constatato che non si era provveduto alla liquidazione delle attività ereditarie e alla formazione dello stato di graduazione, si invitavano gli eredi a trasmettere il rendimento del conto dell'amministrazione dell'eredità beneficiata. Non risulta però che la liquidazione concorsuale fosse stata precedentemente richiesta dalla creditrice
(né da altri creditori o legatari).
Peraltro, la comunicazione in questione è stata redatta in data 15.12.2022, dunque oltre due anni dopo l'accettazione con beneficio di inventario e la conclusione delle operazioni di inventario, presumibilmente ben oltre il termine di un mese dalla trascrizione della dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c. o dall'annotazione del compimento dell'inventario nel registro delle successioni.
Come si è detto, la data di tale trascrizione ed annotazione non risulta dagli atti del giudizio, tuttavia può presumersi che esse siano state operate poco dopo la redazione degli atti da trascrivere o annotare, trattandosi di atti dovuti da parte del notaio rogante.
Neppure è stato dedotto, né risulta dalla documentazione depositata, che gli eredi intendessero avvalersi di propria iniziativa della procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità, come pure è consentito a mente degli artt. 503 e 504
c.c., ciò che avrebbe consentito alla creditrice di invocare la decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine ex art. 505, comma 2, c.c.
In conclusione, non risulta provato che nella specie si dovesse dare luogo alla liquidazione concorsuale dell'eredità, con conseguente inapplicabilità dell'ipotesi
5 di decadenza dal beneficio di inventario per mancato rispetto del termine di cui all'art. 500 c.c. per procedere alla liquidazione delle attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.
La circostanza che il Tribunale, in un procedimento di volontaria giurisdizione, abbia concesso il citato termine non modifica le conclusioni sopra esposte circa il fatto che la liquidazione concorsuale dell'eredità non era nella specie stata richiesta dai creditori (o legatari) mediante opposizione ex art. 498 c.c., né era stata spontaneamente intrapresa dagli eredi ex artt. 503-504 c.c., non risultando dal provvedimento citato che tali circostanze fossero state accertate (doc. 8), non risultando le stesse neppure allegate con il ricorso introduttivo di quel procedimento (doc. 7), trattandosi in ogni caso di provvedimento per sua natura non idoneo al giudicato.
Mancando l'allegazione e la prova di un fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia del fatto che si vertesse in una delle ipotesi di liquidazione concorsuale dell'eredità a seguito di opposizione ex art. 498 c.c. o per volontà degli eredi, non può che pervenirsi al rigetto della domanda.
5. Quanto alle circostanze allegate dalla parte attrice con la memoria non autorizzata del 13.12.2024, da ritenersi inammissibile unitamente al documento con essa prodotto, e ribadite con le note scritte depositate il 28.04.2024, trattasi di circostanze nuove che introducono nel giudizio una diversa causa petendi a fondamento della domanda di accertamento della decadenza dal beneficio di inventario, data dall'avere gli eredi disposto di un bene ereditario in assenza di autorizzazione. Le citate allegazioni sono dunque inammissibili siccome tardivamente dedotte quando le preclusioni assertive erano ormai ampiamente maturate, e non possono essere oggetto di esame nel merito.
6. Vista la soccombenza dell'attrice e la contumacia dei convenuti, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e
6 deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Torino il 28.05.2025
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Il Giudice
Dott.ssa Nicoletta Aloj