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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6706/2022 R.G.
Tribunale di OR NZ
Prima Sezione civile
ORDINANZA RELATIVA ALL'UDIENZA CARTOLARE
DEL 08.04.2024
Il giudice monocratico della prima sezione civile del Tribunale di OR NZ dott.ssa
Marianna Lopiano,
-dato atto che l'unica parte costituita ha ritualmente depositato nel termine all'uopo assegnato, con decreto del 17.11.2023 comunicato in pari data, note scritte insistendo nelle proprie richieste;
-dato atto in particolare che: gli Avvocati Caiazzo Gabriella e Paolo Adriano per parte ricorrente Parte_1 chiedono l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso ed in particolare: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito: - letto il presente ricorso e ritenuta la propria competenza, previ gli incombenti di rito di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c.; - respinta ogni contraria eccezione e deduzione;
- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto; - dichiarare che il sig. c.f. Controparte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
NZ, Via Vittorio Emanuele II n. 10, è erede puro e semplice ex art. 476 c.c. della sig.ra c.f. nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._2
deceduta in Roma in data 23/08/2011; - ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di trascrivere, in favore del suddetto sig. Controparte_1
l'emananda ordinanza di declaratoria di accettazione ereditaria ex art. 476 c.c. sulla quota di 1/1
(già facente capo alla sig.ra della seguente unità immobiliare “facente parte Persona_1
del fabbricato sito OR NZ (NA) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10 (erroneamente riportato in catasto come Corso Vittorio Emanuele III n. 40) e precisamente: - appartamento posto al secondo piano, distinto con il numero interno due, composto da tre vani, oltre accessori;
confinante con: via Vittorio Emanuele II, via Pace, via Carlo III, salvo se altri” riportato nel catasto fabbricati del comune di OR NZ (NA) al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita Euro 125,50; - con il favore delle spese e delle competenze di lite”; letti gli atti e le richieste della ricorrente;
ha pronunciato la seguente
1 ORDINANZA nella causa iscritta al n.6706/2022 del Ruolo Generali Affari Contenziosi-Sommari dell'anno
2022 avente ad oggetto: ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di accertamento della qualità di erede e vertente
TRA
(C.F.: – P.IVA: ), già iscritta Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo , iscritto all'albo dei Gruppi Parte_1
Bancari ed aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, con sede legale in Venezia
Mestre, alla Via Terraglio n. 63 e sede operativa in Mondovì, alla Via Vecchia di Cuneo n. 136,
Loc. Pogliola, REA CCIAA Venezia, n. 247118, in persona della procuratrice speciale dott.ssa
(C.F.: ), tale in virtù di atto di conferimento dei poteri Parte_2 CodiceFiscale_3
di rappresentanza autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 03.11.2021
(Repertorio n.43441; Raccolta n.16302, per notar di Mestre), elettivamente Persona_2
domiciliata, in OR NZ (Na), al Corso Vitt. Emanuele III, n. 365 presso lo studio dell'avv. Gabriella Caiazzo (C.F.: ), che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_4
procura a margine del ricorso ex art.702 bis c.p.c. (per le comunicazioni: fax n. 0174- 567677; indirizzo di p.e.c. : Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ) nato a [...], il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_5
e residente in [...]
Resistente Contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 28.12.2022, ritualmente notificato in data
28.02.2023 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 30.01.2023, Parte_1 evocava in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il resistente come in Controparte_1 epigrafe generalizzato, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito - letto il presente ricorso e ritenuta la propria competenza, previ gli incombenti di rito di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c.; - respinta ogni contraria eccezione e deduzione;
- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: - dichiarare che il sig. c.f. Controparte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
NZ, Via Vittorio Emanuele II n. 10, è erede puro e semplice ex art. 476 c.c. della sig.ra
, c.f. nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._2
deceduta in Roma in data 23/08/2011; - ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
2 competente per territorio di trascrivere, in favore del suddetto sig. Controparte_1
l'emananda ordinanza di declaratoria di accettazione ereditaria ex art. 476 c.c. sulla quota di
1/1 (già facente capo alla sig.ra ) della seguente unità immobiliare “facente Persona_1
parte del fabbricato sito OR NZ (Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10 (erroneamente riportato in catasto come Corso Vittorio Emanuele III n. 40) e precisamente: appartamento posto al secondo piano, distinto con il numero interno due, composto da tre vani, oltre accessori;
confinante con: via Vittorio Emanuele II, via Pace, via Carlo III, salvo se altri”. Riportato nel catasto fabbricati del comune di OR NZ (Na) al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita Euro 125,50; - con il favore delle spese e delle competenze di lite”.
A sostegno della domanda il ricorrente premetteva:
- Che in data 26.09.2006 General Electric Capital Bank S.A. – Succursale italiana stipulava con la sig.ra madre del resistente (nata a [...], il [...]) un Persona_1
contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio di NA (Repertorio n. 1776 Persona_3
– Raccolta n. 1181, registrato all'Agenzia delle Entrate di NA 3 il 26.09.2006, al n. 8260 serie
1T e munito di formula esecutiva ex artt. 474 n. 3 e 475 cod. proc. civ. in data 09.10.2006). A garanzia del suddetto mutuo, in data 27.09.2006, veniva iscritta ipoteca convenzionale di primo grado sino alla concorrenza di € 200.000,00, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
NA 2 (ai nn. 70079 Reg. gen. - 26481 Reg. part.) sulla piena proprietà del compendio immobiliare appartenente alla sig.ra facente parte del fabbricato sito OR NZ Per_1
(Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10 - erroneamente riportato in catasto come Corso Vittorio
Emanuele III n. 40 - e precisamente: appartamento posto al secondo piano, distinto con il numero interno due, composto da tre vani, oltre accessori riportato nel Catasto Fabbricati del citato
Comune al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita €
125,50;
- Che in virtù di atto di cessione d'azienda del 20.09.2009 a rogito del Notaio di Per_4
Milano (Rep. 91.521 - Raccolta n. 16715 del 30.09.2009) alla società General Electric Capital
Bank S.A. subentrava la e che, la denominazione sociale di Controparte_3 CP_3
variava poi in e, da ultimo, che in data 15.05.2018 con atto a
[...] Controparte_2
rogito del Notaio di Milano (Rep. n.80681 – Racc. n.15422) la Persona_5 CP_2
i fondeva mediante incorporazione in come da documentazione versata
[...] Parte_1
in atti;
- Che, in data 23.08.2011 decedeva ad intestato in Roma la sig.ra mutuataria Persona_1
e datrice di ipoteca, residente in [...]
3 e che, in ragione di ciò, si apriva la successione ex lege a favore dell'unico chiamato all'eredità, il figlio odierno resistente;
Controparte_1
- Che, nelle more, la esponente maturava un credito per le rate del contratto di mutuo non Pt_1
pagate per il complessivo importo di euro 6.815,05, comprensivi di interessi di mora al
02.09.2020, e che, al fine di tutelare il proprio credito ricorreva, ai sensi dell'art. 481 c.c., con actio interrogatoria, nei confronti dell'unico chiamato all'eredità per la Controparte_1 fissazione di un termine ad accettare l'eredità della defunta madre (N. 1422/2021 R.G.V.G.), termine entro il quale il sig. non rilasciava dichiarazione alcuna, sicché, sussistendone CP_1
i presupposti di legge, veniva dichiarata l'apertura dell'eredità giacente della defunta
[...]
e nominato curatore dell'eredità l'avv. Maria Cava con studio in Castellammare di Per_1
Stabia (Na), Via Raiola n. 19;
- Che con relazione del 12.04.2022, versata in atti, il curatore dell'eredità giacente segnalava al
Giudice che durante le operazioni di inventario del giorno 01.04.2022, il sig. Controparte_1 in qualità di figlio della de cuius, dichiarava di accettare l'eredità della defunta madre e che, in ragione di ciò, l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di OR NZ depositava una comunicazione di mancato prosieguo delle operazioni di inventario per intervenuta accettazione;
che all'esito delle indagini anagrafiche effettuate era emerso che il sig. possedeva da CP_1 sempre l'immobile intestato alla de cuius integrando tale circostanza di fatto la volontà di accettare tacitamente l'eredità della defunta madre e, poste tali premesse, chiedeva al Giudice di dichiarare la chiusura dell'eredità giacente;
- Che all'udienza di comparizione delle parti del 10.06.2022 il confermava di abitare CP_1
l'immobile della defunta madre pur non avendo accettato espressamente l'eredità né compiuto l'inventario e di avere altresì pagato le utenze del cespite ed alcune rate del mutuo, sì che il
Giudice, con provvedimento del 12.06.2022, ritenendo integrata l'ipotesi di acquisto dell'eredità ex lege ex art. 485 c.c. in capo all'unico figlio della de cuius, dichiarava pertanto chiusa la procedura di eredità giacente.
Instauratosi il contraddittorio, parte resistente non si costituiva e il giudice, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 10 marzo 2025, si riservava la decisione.
2. - In limine litis, va dichiarata la contumacia del resistente non costituito in Controparte_1
giudizio benchè raggiunto dalla rituale e tempestiva notifica del ricorso e del decreto in data
30.1.2023 di fissazione dell'udienza del 24.4.2023, notifica eseguita a mezzo posta con spedizione del plico in data 14.2.2023, deposito presso l'ufficio e invio CAD in data 17.2.2023, perfezionamento della notifica per mancato ritiro nel termine di dieci giorni dalla spedizione della
Part in data 28.2.2023.
4 3.- Sempre in via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione attiva dell'istituto bancario ricorrente in qualità di creditore della defunta ad azionare il giudizio de quo, Persona_1
avendo lo stesso allegato e documentato la suddetta qualità in forza dei titoli richiamati nel ricorso e versati in atti, così come sussiste la legittimazione passiva del resistente risultando allegata e documentata in capo a la qualità di unico figlio ed unico chiamato all'eredità Controparte_1 della madre (v. documentazione relativa all'eredità giacente di Persona_1 Persona_1 aperta in seguito all'esito negativo dell'actio interrogatoria dalla ricorrente esperita nei
[...]
confronti del predetto . CP_1
4.- Nel merito la domanda è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Al riguardo si osserva che in base al disposto dell'art.485 c.c., rubricato “Chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni”, il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo, è nel possesso dei beni ereditari è onerato di compiere l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità giacché trascorso inutilmente tale termine, senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Non è controverso, dunque, che sussistono ipotesi, come quella in esame, in cui l'acquisto dell'eredità avviene ex lege e talvolta anche contro la volontà del chiamato.
DE resto, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, sebbene l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporti automaticamente accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, in conformità al citato disposto dell'art.485 c.c., il chiamato all'eredità quando, a qualsiasi titolo, è nel possesso di beni ereditari ha l'onere di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità giacché decorso inutilmente tale termine senza che lo stesso sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15690).
Tali essendo i principi regolatori della materia cui questo giudice intende dare continuità, è agevole osservare come, nel caso che ne occupa è configurabile un'ipotesi di acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c. in capo al resistente Controparte_1
Dalle complessive risultanze di causa è emerso, invero, che risultava, e risulta Controparte_1
ancora oggi (v. certificato di residenza in data 12.12.2022), a seguito del decesso della madre avvenuto in Roma in data 23/08/2011, nel possesso pieno ed esclusivo Persona_1 dell'unità immobiliare sita in OR NZ (Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10, caduta in successione, avendo ivi stabilmente la propria residenza sin da epoca precedente il decesso della madre come provato per tabulas (oltre che dal menzionato certificato di residenza) dalla relazione del curatore dell'eredità giacente in data 12.04.2022 redatta nel citato procedimento
5 R.G. 1422/2021 [“….in data 01.04.2022, durante le operazioni di inventario alla presenza del
Cancelliere nominato, il sig. nato a [...] il [...], chiamato Controparte_1 all'eredità della de cuiis – quale figlio, ha dichiarato che “attualmente abita Persona_1 nell'immobile pignorato”. Sempre in sede di inventario il dichiarava di accettare CP_1
l'eredità della defunta madre. A questo punto, come da verbale già in atti, il Cancelliere prendeva atto delle dichiarazioni rese e chiudeva le operazioni di inventario rimettendo il procedimento all'attenzione del Giudice delle successioni per tutte le determinazioni del caso. Tanto premesso il sottoscritto curatore sottopone all'attenzione del Giudice le seguenti osservazioni: l'eredità giacente di cui oggi si discute, nasce da un'actio interrogatoria proposta dalla Parte_1 nei confronti del sig. – che nei termini fissati ex lege non ha risposto. Di Controparte_1 conseguenza si è proceduto all'apertura della presente procedura. …. A ben leggere gli atti depositati anche dalla Banca procedente si rileva che il è sempre stato nel possesso del CP_1
bene immobile sito in OR NZ alla Via V. Emanuele II n. 10 (cifr. Certificati di residenza storici in atti)”] nonché dalle dichiarazioni all'udienza del 10.6.2022 rese dallo stesso CP_1
al giudice assegnatario della indicata procedura di eredità giacente (“Sono il figlio di Persona_1
deceduta nell'anno 2011. Già prima del decesso di mia madre e poi anche dopo il suo
[...] decesso, ho abitato nell'immobile sito in OR NZ alla via Vittorio Emanuele II n. 10, di mia madre. A seguito del decesso di mia madre avvenuto nel 2011 ho continuato ad abitare in questo immobile, pur non avendo formalmente fatto alcun atto di accettazione espressa. Ho pagato le utenze dell'immobile e anche alcune rate del mutuo che insiste sul medesimo immobile, attraverso dei bonifici che ho fatto dal mio conto corrente. Al momento vivo sempre in quest'immobile. Il ricorso relativo all'actio interrogatoria mi fu notificato presso l'indirizzo di
OR NZ via Vittorio Emanuele dove abito anche ora. Dopo il decesso di mia madre, pur continuando a vivere nell'immobile in questione, non ho fatto l'inventario dei beni.”).
La condotta del chiamato (nel possesso dell'immobile ereditario già all'apertura della successione nel 2011) e la mancata redazione dell'inventario nel termine legale prescritto (termine, nella specie, maturato in data antecedente all'esperimento nel 2021 dell'actio interrogatoria da parte dell'Istituto di credito) integrano un'ipotesi di acquisizione ope legis della qualità di erede, ratione temporis tale da precludere la decadenza dal diritto di accettare l'eredità per inosservanza del termine assegnato per effetto dell'actio interrogatoria esperita dalla società.
DE resto, in tale contesto, la dichiarazione di accettazione dell'eredità resa dal e CP_1 riportata nel verbale di inventario redatto in data 1.4.2022 nell'ambito della procedura di eredità giacente iscritta al n. 1422/2021 RG, certamente inefficace come tale in ragione della accertata pregressa accettazione tacita (e, comunque, della decadenza altrimenti maturata in conseguenza
6 della mancata tempestiva risposta all'actio interrogatoria esperita dalla banca creditrice), conferma oltremodo la volontà del resistente di accettare (puramente e semplicemente) l'eredità della propria madre, volontà del resto emergente dal complessivo contegno dell'odierno resistente, il quale, per circa tredici anni - dal 2011 ad oggi - ha perpetrato una condotta incompatibile con la volontà di rinunciare alla suddetta eredità: per quanto riferito dallo stesso resistente, dopo il decesso della madre, egli aveva anche provveduto al pagamento delle utenze dell'immobile caduto in successione oltre che di alcune rate del mutuo insistente sul medesimo cespite.
In conclusione, premesso che la qualità di erede presuppone, in ogni caso, una valida accettazione della eredità - espressa ovvero tacita - nel caso che ne occupa è agevole osservare come, alla luce delle complessive risultanze processuali sin qui richiamate, siano emersi plurimi precisi ed univoci elementi comprovanti che ha assunto la qualità di erede puro e Controparte_1 semplice della de cuius ai sensi e per gli effetti dell'art. 485, comma 2, c.c. Persona_1
ed è quindi subentrato iure hereditatis per legge nella titolarità della quota di 1/1 della piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito OR
NZ (Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10, riportata nel Catasto Fabbricati del citato
Comune di OR NZ al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita € 125,50.
Di qui in accoglimento del ricorso, l'accertamento della qualità di erede puro e semplice della defunta nata a [...], il [...] e deceduta in Roma in Persona_1
data 23.08.2011 in capo al figlio ai sensi e per gli effetti del combinato Controparte_1 disposto dell'art. 485, comma 2, c.c. e 476 c.c. ed il conseguente ordine alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari competente per territorio ai sensi dell'art.2648 c.c., di trascrivere la presente ordinanza di accertamento della qualità di erede puro e semplice della de cuius Persona_1
in favore di sulla quota di 1/1 dell'unità immobiliare facente parte del Controparte_1
fabbricato sito OR NZ (Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10 (erroneamente riportato in catasto come Corso Vittorio Emanuele III n. 40) e precisamente: appartamento posto al secondo piano, distinto con il numero interno due, composto da tre vani, oltre accessori;
confinante con: via Vittorio Emanuele II, via Pace, via Carlo III, salvo se altri”. Riportato nel catasto fabbricati del citato Comune al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita € 125,50;
5.- Le spese di lite, avuto riguardo alla necessità del presente giudizio di accertamento ai fini della trascrizione ed alla condotta processuale del resistente, rimasto contumace, restano per metà compensate tra le parti, mentre per la residua metà seguono la soccombenza e vengono liquidate
7 di ufficio, in assenza di nota specifica di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile di ridotta complessità), alla modesta complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio e dell'attività difensiva svolta, alla carenza della fase di trattazione ed istruttoria, alla riduzione della fase conclusionale alla sola precisazione delle richieste conclusive,
e alla condotta processuale del resistente rimasto contumace, con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di valore, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR NZ, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto in data 28.12.2022 da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti di così provvede: Controparte_1
1- dichiara la contumacia del resistente Controparte_1
2- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara che nato Controparte_1
a OR DE RE (Na) il 17.06.1990 e residente in [...], è erede puro e semplice della sig.ra nata a [...] Persona_1
NZ (Na), il 23.02.1958 e deceduta in Roma in data 23.08.2011 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 485, comma 2, c.c. e 476 c.c.;
3- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di trascrivere, ai sensi dell'art.2648 c.c., in favore di l'accettazione dell'eredità della de cuius Controparte_1
sulla quota di 1/1 dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito Persona_1
OR NZ (Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10 (erroneamente riportato in catasto come
Corso Vittorio Emanuele III n. 40) riportata nel Catasto Fabbricati del citato Comune al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita € 125,50;
4- condanna al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, della metà delle spese di lite che per tale quota liquida in complessivi euro 210,40 per spese ed euro 1453,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge se dovute;
dichiara le spese compensate per la restante metà.
OR NZ, 28 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Marianna Lopiano
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Tribunale di OR NZ
Prima Sezione civile
ORDINANZA RELATIVA ALL'UDIENZA CARTOLARE
DEL 08.04.2024
Il giudice monocratico della prima sezione civile del Tribunale di OR NZ dott.ssa
Marianna Lopiano,
-dato atto che l'unica parte costituita ha ritualmente depositato nel termine all'uopo assegnato, con decreto del 17.11.2023 comunicato in pari data, note scritte insistendo nelle proprie richieste;
-dato atto in particolare che: gli Avvocati Caiazzo Gabriella e Paolo Adriano per parte ricorrente Parte_1 chiedono l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso ed in particolare: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito: - letto il presente ricorso e ritenuta la propria competenza, previ gli incombenti di rito di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c.; - respinta ogni contraria eccezione e deduzione;
- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto; - dichiarare che il sig. c.f. Controparte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
NZ, Via Vittorio Emanuele II n. 10, è erede puro e semplice ex art. 476 c.c. della sig.ra c.f. nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._2
deceduta in Roma in data 23/08/2011; - ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di trascrivere, in favore del suddetto sig. Controparte_1
l'emananda ordinanza di declaratoria di accettazione ereditaria ex art. 476 c.c. sulla quota di 1/1
(già facente capo alla sig.ra della seguente unità immobiliare “facente parte Persona_1
del fabbricato sito OR NZ (NA) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10 (erroneamente riportato in catasto come Corso Vittorio Emanuele III n. 40) e precisamente: - appartamento posto al secondo piano, distinto con il numero interno due, composto da tre vani, oltre accessori;
confinante con: via Vittorio Emanuele II, via Pace, via Carlo III, salvo se altri” riportato nel catasto fabbricati del comune di OR NZ (NA) al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita Euro 125,50; - con il favore delle spese e delle competenze di lite”; letti gli atti e le richieste della ricorrente;
ha pronunciato la seguente
1 ORDINANZA nella causa iscritta al n.6706/2022 del Ruolo Generali Affari Contenziosi-Sommari dell'anno
2022 avente ad oggetto: ricorso ex art. 702 bis c.p.c. di accertamento della qualità di erede e vertente
TRA
(C.F.: – P.IVA: ), già iscritta Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_2 all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo , iscritto all'albo dei Gruppi Parte_1
Bancari ed aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi, con sede legale in Venezia
Mestre, alla Via Terraglio n. 63 e sede operativa in Mondovì, alla Via Vecchia di Cuneo n. 136,
Loc. Pogliola, REA CCIAA Venezia, n. 247118, in persona della procuratrice speciale dott.ssa
(C.F.: ), tale in virtù di atto di conferimento dei poteri Parte_2 CodiceFiscale_3
di rappresentanza autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 03.11.2021
(Repertorio n.43441; Raccolta n.16302, per notar di Mestre), elettivamente Persona_2
domiciliata, in OR NZ (Na), al Corso Vitt. Emanuele III, n. 365 presso lo studio dell'avv. Gabriella Caiazzo (C.F.: ), che la rappresenta e difende per CodiceFiscale_4
procura a margine del ricorso ex art.702 bis c.p.c. (per le comunicazioni: fax n. 0174- 567677; indirizzo di p.e.c. : Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ) nato a [...], il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_5
e residente in [...]
Resistente Contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. depositato in data 28.12.2022, ritualmente notificato in data
28.02.2023 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza del 30.01.2023, Parte_1 evocava in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il resistente come in Controparte_1 epigrafe generalizzato, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito - letto il presente ricorso e ritenuta la propria competenza, previ gli incombenti di rito di cui agli artt. 702 bis e seguenti c.p.c.; - respinta ogni contraria eccezione e deduzione;
- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: - dichiarare che il sig. c.f. Controparte_1
, nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
NZ, Via Vittorio Emanuele II n. 10, è erede puro e semplice ex art. 476 c.c. della sig.ra
, c.f. nata a [...] il [...], Persona_1 C.F._2
deceduta in Roma in data 23/08/2011; - ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari
2 competente per territorio di trascrivere, in favore del suddetto sig. Controparte_1
l'emananda ordinanza di declaratoria di accettazione ereditaria ex art. 476 c.c. sulla quota di
1/1 (già facente capo alla sig.ra ) della seguente unità immobiliare “facente Persona_1
parte del fabbricato sito OR NZ (Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10 (erroneamente riportato in catasto come Corso Vittorio Emanuele III n. 40) e precisamente: appartamento posto al secondo piano, distinto con il numero interno due, composto da tre vani, oltre accessori;
confinante con: via Vittorio Emanuele II, via Pace, via Carlo III, salvo se altri”. Riportato nel catasto fabbricati del comune di OR NZ (Na) al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita Euro 125,50; - con il favore delle spese e delle competenze di lite”.
A sostegno della domanda il ricorrente premetteva:
- Che in data 26.09.2006 General Electric Capital Bank S.A. – Succursale italiana stipulava con la sig.ra madre del resistente (nata a [...], il [...]) un Persona_1
contratto di mutuo fondiario a rogito del Notaio di NA (Repertorio n. 1776 Persona_3
– Raccolta n. 1181, registrato all'Agenzia delle Entrate di NA 3 il 26.09.2006, al n. 8260 serie
1T e munito di formula esecutiva ex artt. 474 n. 3 e 475 cod. proc. civ. in data 09.10.2006). A garanzia del suddetto mutuo, in data 27.09.2006, veniva iscritta ipoteca convenzionale di primo grado sino alla concorrenza di € 200.000,00, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
NA 2 (ai nn. 70079 Reg. gen. - 26481 Reg. part.) sulla piena proprietà del compendio immobiliare appartenente alla sig.ra facente parte del fabbricato sito OR NZ Per_1
(Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10 - erroneamente riportato in catasto come Corso Vittorio
Emanuele III n. 40 - e precisamente: appartamento posto al secondo piano, distinto con il numero interno due, composto da tre vani, oltre accessori riportato nel Catasto Fabbricati del citato
Comune al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita €
125,50;
- Che in virtù di atto di cessione d'azienda del 20.09.2009 a rogito del Notaio di Per_4
Milano (Rep. 91.521 - Raccolta n. 16715 del 30.09.2009) alla società General Electric Capital
Bank S.A. subentrava la e che, la denominazione sociale di Controparte_3 CP_3
variava poi in e, da ultimo, che in data 15.05.2018 con atto a
[...] Controparte_2
rogito del Notaio di Milano (Rep. n.80681 – Racc. n.15422) la Persona_5 CP_2
i fondeva mediante incorporazione in come da documentazione versata
[...] Parte_1
in atti;
- Che, in data 23.08.2011 decedeva ad intestato in Roma la sig.ra mutuataria Persona_1
e datrice di ipoteca, residente in [...]
3 e che, in ragione di ciò, si apriva la successione ex lege a favore dell'unico chiamato all'eredità, il figlio odierno resistente;
Controparte_1
- Che, nelle more, la esponente maturava un credito per le rate del contratto di mutuo non Pt_1
pagate per il complessivo importo di euro 6.815,05, comprensivi di interessi di mora al
02.09.2020, e che, al fine di tutelare il proprio credito ricorreva, ai sensi dell'art. 481 c.c., con actio interrogatoria, nei confronti dell'unico chiamato all'eredità per la Controparte_1 fissazione di un termine ad accettare l'eredità della defunta madre (N. 1422/2021 R.G.V.G.), termine entro il quale il sig. non rilasciava dichiarazione alcuna, sicché, sussistendone CP_1
i presupposti di legge, veniva dichiarata l'apertura dell'eredità giacente della defunta
[...]
e nominato curatore dell'eredità l'avv. Maria Cava con studio in Castellammare di Per_1
Stabia (Na), Via Raiola n. 19;
- Che con relazione del 12.04.2022, versata in atti, il curatore dell'eredità giacente segnalava al
Giudice che durante le operazioni di inventario del giorno 01.04.2022, il sig. Controparte_1 in qualità di figlio della de cuius, dichiarava di accettare l'eredità della defunta madre e che, in ragione di ciò, l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di OR NZ depositava una comunicazione di mancato prosieguo delle operazioni di inventario per intervenuta accettazione;
che all'esito delle indagini anagrafiche effettuate era emerso che il sig. possedeva da CP_1 sempre l'immobile intestato alla de cuius integrando tale circostanza di fatto la volontà di accettare tacitamente l'eredità della defunta madre e, poste tali premesse, chiedeva al Giudice di dichiarare la chiusura dell'eredità giacente;
- Che all'udienza di comparizione delle parti del 10.06.2022 il confermava di abitare CP_1
l'immobile della defunta madre pur non avendo accettato espressamente l'eredità né compiuto l'inventario e di avere altresì pagato le utenze del cespite ed alcune rate del mutuo, sì che il
Giudice, con provvedimento del 12.06.2022, ritenendo integrata l'ipotesi di acquisto dell'eredità ex lege ex art. 485 c.c. in capo all'unico figlio della de cuius, dichiarava pertanto chiusa la procedura di eredità giacente.
Instauratosi il contraddittorio, parte resistente non si costituiva e il giudice, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 10 marzo 2025, si riservava la decisione.
2. - In limine litis, va dichiarata la contumacia del resistente non costituito in Controparte_1
giudizio benchè raggiunto dalla rituale e tempestiva notifica del ricorso e del decreto in data
30.1.2023 di fissazione dell'udienza del 24.4.2023, notifica eseguita a mezzo posta con spedizione del plico in data 14.2.2023, deposito presso l'ufficio e invio CAD in data 17.2.2023, perfezionamento della notifica per mancato ritiro nel termine di dieci giorni dalla spedizione della
Part in data 28.2.2023.
4 3.- Sempre in via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione attiva dell'istituto bancario ricorrente in qualità di creditore della defunta ad azionare il giudizio de quo, Persona_1
avendo lo stesso allegato e documentato la suddetta qualità in forza dei titoli richiamati nel ricorso e versati in atti, così come sussiste la legittimazione passiva del resistente risultando allegata e documentata in capo a la qualità di unico figlio ed unico chiamato all'eredità Controparte_1 della madre (v. documentazione relativa all'eredità giacente di Persona_1 Persona_1 aperta in seguito all'esito negativo dell'actio interrogatoria dalla ricorrente esperita nei
[...]
confronti del predetto . CP_1
4.- Nel merito la domanda è fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Al riguardo si osserva che in base al disposto dell'art.485 c.c., rubricato “Chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni”, il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo, è nel possesso dei beni ereditari è onerato di compiere l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità giacché trascorso inutilmente tale termine, senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Non è controverso, dunque, che sussistono ipotesi, come quella in esame, in cui l'acquisto dell'eredità avviene ex lege e talvolta anche contro la volontà del chiamato.
DE resto, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità, sebbene l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporti automaticamente accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, in conformità al citato disposto dell'art.485 c.c., il chiamato all'eredità quando, a qualsiasi titolo, è nel possesso di beni ereditari ha l'onere di fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità giacché decorso inutilmente tale termine senza che lo stesso sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice (cfr. Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, n.15690).
Tali essendo i principi regolatori della materia cui questo giudice intende dare continuità, è agevole osservare come, nel caso che ne occupa è configurabile un'ipotesi di acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c. in capo al resistente Controparte_1
Dalle complessive risultanze di causa è emerso, invero, che risultava, e risulta Controparte_1
ancora oggi (v. certificato di residenza in data 12.12.2022), a seguito del decesso della madre avvenuto in Roma in data 23/08/2011, nel possesso pieno ed esclusivo Persona_1 dell'unità immobiliare sita in OR NZ (Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10, caduta in successione, avendo ivi stabilmente la propria residenza sin da epoca precedente il decesso della madre come provato per tabulas (oltre che dal menzionato certificato di residenza) dalla relazione del curatore dell'eredità giacente in data 12.04.2022 redatta nel citato procedimento
5 R.G. 1422/2021 [“….in data 01.04.2022, durante le operazioni di inventario alla presenza del
Cancelliere nominato, il sig. nato a [...] il [...], chiamato Controparte_1 all'eredità della de cuiis – quale figlio, ha dichiarato che “attualmente abita Persona_1 nell'immobile pignorato”. Sempre in sede di inventario il dichiarava di accettare CP_1
l'eredità della defunta madre. A questo punto, come da verbale già in atti, il Cancelliere prendeva atto delle dichiarazioni rese e chiudeva le operazioni di inventario rimettendo il procedimento all'attenzione del Giudice delle successioni per tutte le determinazioni del caso. Tanto premesso il sottoscritto curatore sottopone all'attenzione del Giudice le seguenti osservazioni: l'eredità giacente di cui oggi si discute, nasce da un'actio interrogatoria proposta dalla Parte_1 nei confronti del sig. – che nei termini fissati ex lege non ha risposto. Di Controparte_1 conseguenza si è proceduto all'apertura della presente procedura. …. A ben leggere gli atti depositati anche dalla Banca procedente si rileva che il è sempre stato nel possesso del CP_1
bene immobile sito in OR NZ alla Via V. Emanuele II n. 10 (cifr. Certificati di residenza storici in atti)”] nonché dalle dichiarazioni all'udienza del 10.6.2022 rese dallo stesso CP_1
al giudice assegnatario della indicata procedura di eredità giacente (“Sono il figlio di Persona_1
deceduta nell'anno 2011. Già prima del decesso di mia madre e poi anche dopo il suo
[...] decesso, ho abitato nell'immobile sito in OR NZ alla via Vittorio Emanuele II n. 10, di mia madre. A seguito del decesso di mia madre avvenuto nel 2011 ho continuato ad abitare in questo immobile, pur non avendo formalmente fatto alcun atto di accettazione espressa. Ho pagato le utenze dell'immobile e anche alcune rate del mutuo che insiste sul medesimo immobile, attraverso dei bonifici che ho fatto dal mio conto corrente. Al momento vivo sempre in quest'immobile. Il ricorso relativo all'actio interrogatoria mi fu notificato presso l'indirizzo di
OR NZ via Vittorio Emanuele dove abito anche ora. Dopo il decesso di mia madre, pur continuando a vivere nell'immobile in questione, non ho fatto l'inventario dei beni.”).
La condotta del chiamato (nel possesso dell'immobile ereditario già all'apertura della successione nel 2011) e la mancata redazione dell'inventario nel termine legale prescritto (termine, nella specie, maturato in data antecedente all'esperimento nel 2021 dell'actio interrogatoria da parte dell'Istituto di credito) integrano un'ipotesi di acquisizione ope legis della qualità di erede, ratione temporis tale da precludere la decadenza dal diritto di accettare l'eredità per inosservanza del termine assegnato per effetto dell'actio interrogatoria esperita dalla società.
DE resto, in tale contesto, la dichiarazione di accettazione dell'eredità resa dal e CP_1 riportata nel verbale di inventario redatto in data 1.4.2022 nell'ambito della procedura di eredità giacente iscritta al n. 1422/2021 RG, certamente inefficace come tale in ragione della accertata pregressa accettazione tacita (e, comunque, della decadenza altrimenti maturata in conseguenza
6 della mancata tempestiva risposta all'actio interrogatoria esperita dalla banca creditrice), conferma oltremodo la volontà del resistente di accettare (puramente e semplicemente) l'eredità della propria madre, volontà del resto emergente dal complessivo contegno dell'odierno resistente, il quale, per circa tredici anni - dal 2011 ad oggi - ha perpetrato una condotta incompatibile con la volontà di rinunciare alla suddetta eredità: per quanto riferito dallo stesso resistente, dopo il decesso della madre, egli aveva anche provveduto al pagamento delle utenze dell'immobile caduto in successione oltre che di alcune rate del mutuo insistente sul medesimo cespite.
In conclusione, premesso che la qualità di erede presuppone, in ogni caso, una valida accettazione della eredità - espressa ovvero tacita - nel caso che ne occupa è agevole osservare come, alla luce delle complessive risultanze processuali sin qui richiamate, siano emersi plurimi precisi ed univoci elementi comprovanti che ha assunto la qualità di erede puro e Controparte_1 semplice della de cuius ai sensi e per gli effetti dell'art. 485, comma 2, c.c. Persona_1
ed è quindi subentrato iure hereditatis per legge nella titolarità della quota di 1/1 della piena ed esclusiva proprietà della consistenza immobiliare facente parte del fabbricato sito OR
NZ (Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10, riportata nel Catasto Fabbricati del citato
Comune di OR NZ al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita € 125,50.
Di qui in accoglimento del ricorso, l'accertamento della qualità di erede puro e semplice della defunta nata a [...], il [...] e deceduta in Roma in Persona_1
data 23.08.2011 in capo al figlio ai sensi e per gli effetti del combinato Controparte_1 disposto dell'art. 485, comma 2, c.c. e 476 c.c. ed il conseguente ordine alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari competente per territorio ai sensi dell'art.2648 c.c., di trascrivere la presente ordinanza di accertamento della qualità di erede puro e semplice della de cuius Persona_1
in favore di sulla quota di 1/1 dell'unità immobiliare facente parte del Controparte_1
fabbricato sito OR NZ (Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10 (erroneamente riportato in catasto come Corso Vittorio Emanuele III n. 40) e precisamente: appartamento posto al secondo piano, distinto con il numero interno due, composto da tre vani, oltre accessori;
confinante con: via Vittorio Emanuele II, via Pace, via Carlo III, salvo se altri”. Riportato nel catasto fabbricati del citato Comune al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita € 125,50;
5.- Le spese di lite, avuto riguardo alla necessità del presente giudizio di accertamento ai fini della trascrizione ed alla condotta processuale del resistente, rimasto contumace, restano per metà compensate tra le parti, mentre per la residua metà seguono la soccombenza e vengono liquidate
7 di ufficio, in assenza di nota specifica di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al d.m. 147/2022 e, dunque, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile di ridotta complessità), alla modesta complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio e dell'attività difensiva svolta, alla carenza della fase di trattazione ed istruttoria, alla riduzione della fase conclusionale alla sola precisazione delle richieste conclusive,
e alla condotta processuale del resistente rimasto contumace, con riduzione del 50% del compenso medio previsto per lo scaglione di valore, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR NZ, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto in data 28.12.2022 da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti di così provvede: Controparte_1
1- dichiara la contumacia del resistente Controparte_1
2- accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, dichiara che nato Controparte_1
a OR DE RE (Na) il 17.06.1990 e residente in [...], è erede puro e semplice della sig.ra nata a [...] Persona_1
NZ (Na), il 23.02.1958 e deceduta in Roma in data 23.08.2011 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 485, comma 2, c.c. e 476 c.c.;
3- ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di trascrivere, ai sensi dell'art.2648 c.c., in favore di l'accettazione dell'eredità della de cuius Controparte_1
sulla quota di 1/1 dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito Persona_1
OR NZ (Na) alla Via Vittorio Emanuele II n. 10 (erroneamente riportato in catasto come
Corso Vittorio Emanuele III n. 40) riportata nel Catasto Fabbricati del citato Comune al foglio 7, particella 260, sub. 16, z.c. 2, categoria A/4, classe 2, vani 4,5, rendita € 125,50;
4- condanna al pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, della metà delle spese di lite che per tale quota liquida in complessivi euro 210,40 per spese ed euro 1453,00 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge se dovute;
dichiara le spese compensate per la restante metà.
OR NZ, 28 febbraio 2025.
Il giudice dott.ssa Marianna Lopiano
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