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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1177 del R.G.A.C. per l'anno 2023 e promossa da
CF elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE CF , che lo C.F._2
rappresenta giusta procura a margine dell'atto introduttivo e lo difende
OPPONENTE
CONTRO
CF elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv ZURLO RAFFAELE CF , che la rappresenta C.F._3
giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo e la difende
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 06/03/2025 il Giudice ha deciso la causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della
[...]
Controparte_1
- Nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in primo luogo non allegato alcun contratto comprovante il credito, in secondo luogo perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non CP_2
1 esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.
Per l'opposto
In via pregiudiziale
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1
mediazione;
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 803/2022 del 06/10/2022 RG n. 2844/2022 emesso dal
Tribunale di Sassari, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 803/2022 del 06/10/2022
RG n. 2844/2022 emesso dal Tribunale di Sassari.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della somma identica a Controparte_1
quella ingiunta (€ 5.721,62) e/o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
803/2022 con cui il Tribunale di Sassari aveva ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della somma di euro 5.721,62 oltre interessi e spese della procedura.
Allegava che l'asserito credito era fondato su un contratto intrattenuto con CP_3
[...]
Eccepiva l'improcedibilità della domanda non essendo stato esperito il tentativo di mediazione;
eccepiva la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta Controparte_1
Nel merito contestava il diritto di credito allegando che la banca aveva applicato erroneamente gli interessi, aveva violato il divieto di anatocismo e di usura.
Lamentava che gli interessi non erano determinati e che, trattandosi di ammortamento alla francese, non era indicato se il calcolo sarebbe stato semplice o composto.
Chiedeva che, stante l'invalidità della pattuizione generica, gli interessi dovevano essere rideterminati ai sensi dell'art 117 co 7 TUB
Concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio e contestava l'opposizione. Controparte_1
Depositava verbale negativo di mediazione.
In ordine alla legittimazione esponeva di aver depositato l'estratto del contratto di cessione.
Quanto alle contestazioni sulla legittimità del credito precisava di essere cessionaria del solo credito e di non essere subentrata nella posizione contrattuale del cedente, con la conseguenza che ogni eccezione relativa alla validità del contratto non poteva proposta se non nei confronti del cedente.
Chiedeva il rigetto delle contestazioni sull'anatocismo e sull'errata applicazione di interessi precisando che nell'ammortamento alla francese non si applicavano interessi su interessi ma che nelle rate costanti, predeterminate, la quota di interessi veniva calcolata esclusivamente sul capitale.
Infine precisava che gli interessi erano stati indicati precisamente ed erano stati oggetto di pattuizione.
1 Concludeva sostenendo che il decreto doveva essere confermato poiché il credito era stato adeguatamente dimostrato.
In diritto
L'opposizione è infondata e deve respinta
Sulle eccezioni preliminari
Quanto alla mediazione l'opposto depositava verbale di mediazione con esito negativo.
In merito alla legittimazione
L'opposto rilevava che il credito era stato ceduto nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco con la conseguenza che, non trattandosi di cessione di contratto,
l'opponente non poteva contestare alcunchè con riferimento alla fonte del credito, cioè alla fonte del diritto di credito.
La contestazione è priva di pregio.
Va in primo luogo chiarito che ha provato di essere titolare del Controparte_1
credito oggetto del giudizio monitorio.
In tal senso l'estratto del contratto di cessione e l'elenco dei crediti ceduti dove è incluso anche il presente credito.
A ciò si aggiunga che la titolarità del credito è provata anche sulla base di elementi indiziari quali la circostanza che l'opposta sia al possesso di documenti contrattuali.
Sulla carenza di legittimazione passiva eccepita dall'opposto ci si limita a rilevare che il credito ceduto trova pacificamente la propria fonte nel contratto di finanziamento e che, come chiarito dal ricorrente nel giudizio monitorio, a causa dell'inadempimento del la posizione legata al contratto è passata in Pt_1
sofferenza, con la conseguenza che il contratto deve ritenersi risolto.
Dalle precedenti considerazioni discende che non poteva essere ceduta alcuna posizione contrattuale, poiché non è più esistente alcun contratto.
1 Al debitore ceduto, dunque, deve essere riconosciuto il diritto di contestare il credito
(nascente dal contratto risolto) nell'an e nel quantum, e di contestare l'inadempimento.
Per l'effetto deve essere riconosciuta la legittimazione passiva dell'opposto con riferimento alle contestazioni di nullità parziale presentate dall'opponente.
Sulle contestazioni in ordine all'indeterminatezza degli interessi, violazione del divieto di anatocismo e usura.
Ci si limita a rilevare la assoluta genericità delle contestazioni.
Gli interessi sono chiaramente indicati nel contratto e la mera circostanza che sia stato pattuito un piano di ammortamento alla francese non implica che siano stati applicati interessi su interessi.
Nel piano di ammortamento alla francese la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, non determina la nullità parziale del contratto.
Inoltre, viene esclusa la violazione del divieto di anatocismo nei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali, in quanto la produzione di interessi su interessi non avviene in tali condizioni. (Cassazione civile sez. I,
20/01/2025, n.1403).
E' necessario premettere che il mutuo intervenuto tra le parti prevede un piano di ammortamento alla francese, con rate costanti nel tempo, composte da una parte di capitale ed una parte di interessi corrispettivi calcolati sul capitale ancora dovuto.
Nell'ambito del contratto intercorso tra le parti la quota di interessi decresce nel tempo mentre aumenta la composizione di “capitale” della rata.
In caso di inadempimento l'interesse corrispettivo viene “sostituito” dall'interesse di mora e non si determina alcuna sommatoria tra i due.
E infatti nell'ammortamento alla francese l'interesse corrispettivo viene determinato sul capitale ancora dovuto, l'interesse di mora si calcola sul capitale scaduto.
1 Né del resto si può giungere a sostenere, come principio generale, che ai fini dell'accertamento dell'usura si deve procedere alla somma degli interessi convenzionali e degli interessi di mora poiché l'art 644 cp dispone che “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito” e la nota sentenza Cass n 350/2013 non prevede il cumulo tra gli interessi moratori e convenzionali limitandosi a precisare che anche gli interessi moratori sono soggetti al limite del tasso soglia.
Orbene nell'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, in quanto costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere del capitale secondo il piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto.
In altri termini l'interesse di mora verrebbe ad essere applicato solo sul capitale non ancora restituito ed alla parte di interessi convenzionale già scaduti e non pagati.
Infine si rileva che, solo con le memorie ex art 183 n 3 cpc, l'opponente ha contestato la legittimazione attiva di eccependo la mancata prova dell'iscrizione ex art 106 CP_1
TUB.
Sul punto si ritiene di condividere l'orientamento secondo il quale “L'omessa iscrizione dei soggetti delegati per le attività di riscossione (cc.dd. 'special servicers') nell'albo previsto dall'art. 106 t.u.b. non implica alcuna invalidità civilistica dei contratti di cessione dei crediti o dei mandati o degli atti processuali di esazione del credito (precetti, pignoramenti, interventi, etc.), posto che tale normativa è posta a protezione degli investitori e del mercato finanziario, rispetto ai quali il debitore è del tutto estraneo.” (Tribunale Bologna sez. III, 08/07/2024, n.1986 'ordinanza n.
7243/2024 Corte di Cassazione).
Da ciò discende che il contratto di cessione in blocco in favore di deve essere CP_1
considerato valido.
Tutto ciò premesso rigetta le contestazioni dell'opposto.
1 ***
Considerato che con il provvedimento in data 6.3.2024 questo giudice aveva rilevato la presenza di una clausola vessatoria (art 14 Condizioni generali contratto) che prevede per il consumatore un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dal codice civile che all'art 1186 cc subordina la decadenza dal beneficio del termine all'accertamento dell'insolvenza, mentre l'art 12 prevede la decadenza “in caso di mancato pagamento di almeno tre rate di prestito…”; rilevato che l'opposto non ha contestato tale circostanza;
ritenuto che
la nullità parziale del contratto in conseguenza della clausola vessatoria possa garantire al consumatore il diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inserimento della clausola nel contratto;
considerato che
l'opponente non ha presentato alcuna domanda in tal senso, e che dunque alcun pregiudizio può essere riconosciuto, rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 14/06/2025.
1 IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1177 del R.G.A.C. per l'anno 2023 e promossa da
CF elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE CF , che lo C.F._2
rappresenta giusta procura a margine dell'atto introduttivo e lo difende
OPPONENTE
CONTRO
CF elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 P.IVA_1
studio dell'Avv ZURLO RAFFAELE CF , che la rappresenta C.F._3
giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo e la difende
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 06/03/2025 il Giudice ha deciso la causa, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire della
[...]
Controparte_1
- Nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in primo luogo non allegato alcun contratto comprovante il credito, in secondo luogo perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della e/o comunque non CP_2
1 esattamente individuato il capitale dovuto;
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con l'eventuale residuo debito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc.
Per l'opposto
In via pregiudiziale
Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1
mediazione;
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 803/2022 del 06/10/2022 RG n. 2844/2022 emesso dal
Tribunale di Sassari, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 803/2022 del 06/10/2022
RG n. 2844/2022 emesso dal Tribunale di Sassari.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al Parte_1
pagamento in favore della società della somma identica a Controparte_1
quella ingiunta (€ 5.721,62) e/o della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
803/2022 con cui il Tribunale di Sassari aveva ingiunto il pagamento, in favore della società opposta, della somma di euro 5.721,62 oltre interessi e spese della procedura.
Allegava che l'asserito credito era fondato su un contratto intrattenuto con CP_3
[...]
Eccepiva l'improcedibilità della domanda non essendo stato esperito il tentativo di mediazione;
eccepiva la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta Controparte_1
Nel merito contestava il diritto di credito allegando che la banca aveva applicato erroneamente gli interessi, aveva violato il divieto di anatocismo e di usura.
Lamentava che gli interessi non erano determinati e che, trattandosi di ammortamento alla francese, non era indicato se il calcolo sarebbe stato semplice o composto.
Chiedeva che, stante l'invalidità della pattuizione generica, gli interessi dovevano essere rideterminati ai sensi dell'art 117 co 7 TUB
Concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio e contestava l'opposizione. Controparte_1
Depositava verbale negativo di mediazione.
In ordine alla legittimazione esponeva di aver depositato l'estratto del contratto di cessione.
Quanto alle contestazioni sulla legittimità del credito precisava di essere cessionaria del solo credito e di non essere subentrata nella posizione contrattuale del cedente, con la conseguenza che ogni eccezione relativa alla validità del contratto non poteva proposta se non nei confronti del cedente.
Chiedeva il rigetto delle contestazioni sull'anatocismo e sull'errata applicazione di interessi precisando che nell'ammortamento alla francese non si applicavano interessi su interessi ma che nelle rate costanti, predeterminate, la quota di interessi veniva calcolata esclusivamente sul capitale.
Infine precisava che gli interessi erano stati indicati precisamente ed erano stati oggetto di pattuizione.
1 Concludeva sostenendo che il decreto doveva essere confermato poiché il credito era stato adeguatamente dimostrato.
In diritto
L'opposizione è infondata e deve respinta
Sulle eccezioni preliminari
Quanto alla mediazione l'opposto depositava verbale di mediazione con esito negativo.
In merito alla legittimazione
L'opposto rilevava che il credito era stato ceduto nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco con la conseguenza che, non trattandosi di cessione di contratto,
l'opponente non poteva contestare alcunchè con riferimento alla fonte del credito, cioè alla fonte del diritto di credito.
La contestazione è priva di pregio.
Va in primo luogo chiarito che ha provato di essere titolare del Controparte_1
credito oggetto del giudizio monitorio.
In tal senso l'estratto del contratto di cessione e l'elenco dei crediti ceduti dove è incluso anche il presente credito.
A ciò si aggiunga che la titolarità del credito è provata anche sulla base di elementi indiziari quali la circostanza che l'opposta sia al possesso di documenti contrattuali.
Sulla carenza di legittimazione passiva eccepita dall'opposto ci si limita a rilevare che il credito ceduto trova pacificamente la propria fonte nel contratto di finanziamento e che, come chiarito dal ricorrente nel giudizio monitorio, a causa dell'inadempimento del la posizione legata al contratto è passata in Pt_1
sofferenza, con la conseguenza che il contratto deve ritenersi risolto.
Dalle precedenti considerazioni discende che non poteva essere ceduta alcuna posizione contrattuale, poiché non è più esistente alcun contratto.
1 Al debitore ceduto, dunque, deve essere riconosciuto il diritto di contestare il credito
(nascente dal contratto risolto) nell'an e nel quantum, e di contestare l'inadempimento.
Per l'effetto deve essere riconosciuta la legittimazione passiva dell'opposto con riferimento alle contestazioni di nullità parziale presentate dall'opponente.
Sulle contestazioni in ordine all'indeterminatezza degli interessi, violazione del divieto di anatocismo e usura.
Ci si limita a rilevare la assoluta genericità delle contestazioni.
Gli interessi sono chiaramente indicati nel contratto e la mera circostanza che sia stato pattuito un piano di ammortamento alla francese non implica che siano stati applicati interessi su interessi.
Nel piano di ammortamento alla francese la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo bancario a tasso fisso, non determina la nullità parziale del contratto.
Inoltre, viene esclusa la violazione del divieto di anatocismo nei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali, in quanto la produzione di interessi su interessi non avviene in tali condizioni. (Cassazione civile sez. I,
20/01/2025, n.1403).
E' necessario premettere che il mutuo intervenuto tra le parti prevede un piano di ammortamento alla francese, con rate costanti nel tempo, composte da una parte di capitale ed una parte di interessi corrispettivi calcolati sul capitale ancora dovuto.
Nell'ambito del contratto intercorso tra le parti la quota di interessi decresce nel tempo mentre aumenta la composizione di “capitale” della rata.
In caso di inadempimento l'interesse corrispettivo viene “sostituito” dall'interesse di mora e non si determina alcuna sommatoria tra i due.
E infatti nell'ammortamento alla francese l'interesse corrispettivo viene determinato sul capitale ancora dovuto, l'interesse di mora si calcola sul capitale scaduto.
1 Né del resto si può giungere a sostenere, come principio generale, che ai fini dell'accertamento dell'usura si deve procedere alla somma degli interessi convenzionali e degli interessi di mora poiché l'art 644 cp dispone che “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito” e la nota sentenza Cass n 350/2013 non prevede il cumulo tra gli interessi moratori e convenzionali limitandosi a precisare che anche gli interessi moratori sono soggetti al limite del tasso soglia.
Orbene nell'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, in quanto costituiscono il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere del capitale secondo il piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto.
In altri termini l'interesse di mora verrebbe ad essere applicato solo sul capitale non ancora restituito ed alla parte di interessi convenzionale già scaduti e non pagati.
Infine si rileva che, solo con le memorie ex art 183 n 3 cpc, l'opponente ha contestato la legittimazione attiva di eccependo la mancata prova dell'iscrizione ex art 106 CP_1
TUB.
Sul punto si ritiene di condividere l'orientamento secondo il quale “L'omessa iscrizione dei soggetti delegati per le attività di riscossione (cc.dd. 'special servicers') nell'albo previsto dall'art. 106 t.u.b. non implica alcuna invalidità civilistica dei contratti di cessione dei crediti o dei mandati o degli atti processuali di esazione del credito (precetti, pignoramenti, interventi, etc.), posto che tale normativa è posta a protezione degli investitori e del mercato finanziario, rispetto ai quali il debitore è del tutto estraneo.” (Tribunale Bologna sez. III, 08/07/2024, n.1986 'ordinanza n.
7243/2024 Corte di Cassazione).
Da ciò discende che il contratto di cessione in blocco in favore di deve essere CP_1
considerato valido.
Tutto ciò premesso rigetta le contestazioni dell'opposto.
1 ***
Considerato che con il provvedimento in data 6.3.2024 questo giudice aveva rilevato la presenza di una clausola vessatoria (art 14 Condizioni generali contratto) che prevede per il consumatore un trattamento deteriore rispetto a quello previsto dal codice civile che all'art 1186 cc subordina la decadenza dal beneficio del termine all'accertamento dell'insolvenza, mentre l'art 12 prevede la decadenza “in caso di mancato pagamento di almeno tre rate di prestito…”; rilevato che l'opposto non ha contestato tale circostanza;
ritenuto che
la nullità parziale del contratto in conseguenza della clausola vessatoria possa garantire al consumatore il diritto al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'inserimento della clausola nel contratto;
considerato che
l'opponente non ha presentato alcuna domanda in tal senso, e che dunque alcun pregiudizio può essere riconosciuto, rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo.
Condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese del giudizio che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 14/06/2025.
1 IL GIUDICE
(Dott. G.M.Mossa)
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